DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL PART-TIME

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DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL PART-TIME Art. 1- OGGETTO Il presente disciplinare stabilisce le modalità di costituzione e svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo parziale dei dipendenti a tempo indeterminato l Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e dai CCNL di comparto relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle categorie, ad eccezione di quelli espressamente individuati al successivo art. 7. Art. 2 - DEFINIZIONI Per tempo pieno si intende l orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente. Per tempo parziale l orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, sottoscritto dal lavoratore, che risulti comunque inferiore all orario di lavoro a tempo pieno. Art. 3 TIPOLOGIA E DURATA Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a. orizzontale, laddove la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all orario normale giornaliero di lavoro; b. verticale, qualora l attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso la settimana, mese o l anno; c. misto, con combinazione le due modalità previste alle lettere a. e b. I termini tempo parziale e part-time sono da considerarsi sinonimi. Il tipo di articolazione la prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente, nel rispetto le seguenti fasce di rapporto di lavoro a tempo parziale: 1. media di 18 ore settimanali nel periodo di riferimento (50,00%); 2. media di 24 ore settimanali nel periodo di riferimento (66,67%); 3. media di 30 ore settimanali nel periodo di riferimento (83,33%). La durata rapporto non può essere superiore al triennio, eventualmente prorogabile, in base alla richiesta dipendente ed alla compatibilità di questa con le esigenze organizzative la struttura di appartenenza. Entro sei mesi dal termine di scadenza, il dirigente di riferimento attiverà le procedure per l eventuale rinnovo rapporto a tempo parziale. Limitatamente al personale trasferito dalla Regione Veneto a seguito la DGRV 333/2011 la percentuale già attribuita che sia difforme alle fasce sopra evidenziate viene mantenuta. Le richieste fatte dal medesimo personale in data successiva al trasferimento sono sottoposte a quanto previsto dal presente disciplinare. Art. 4 - LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE Il contingente di personale a tempo parziale non può superare il 25% la dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria. Pagina 1 di 6

La suddetta percentuale può essere arrotondata per eccesso nel caso in cui si superi la frazione di punto pari a 0,50, e comunque sempre nel rispetto limite massimo 25% la dotazione organica complessiva. Art. 5 - RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE Il procedimento di trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si instaura a domanda l interessato. Nella domanda, da redigere utilizzando l apposito modulo predisposto dal Settore Sviluppo risorse umane, devono essere indicati i dati anagrafici, i dati professionali, la modalità di svolgimento la prestazione lavorativa presso l Agenzia, l articolazione l orario secondo le fasce indicate all art. 3, nonché l eventuale possesso di titoli di precedenza. Il dipendente che voglia trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, deve specificare nella domanda l eventuale ulteriore attività lavorativa, subordinata od autonoma, che intenda esercitare, affinché possa essere verificato il rispetto le vigenti norme sull incompatibilità. Art. 6 - ITER PROCEDURALE La trasformazione rapporto da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione la domanda all ufficio protocollo l AVEPA. L amministrazione, tramite il Dirigente Settore Sviluppo risorse umane, può richiedere chiarimenti e/o integrazioni al dipendente, sempre entro il termine di 60 giorni, nei seguenti casi: a. la domanda risulta incompleta le indicazioni prescritte; b. la domanda non permette di verificare se l eventuale attività lavorativa che il dipendente intenda svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge presso l AVEPA. La richiesta l amministrazione sospende il termine di 60 giorni. Tale termine riprende a decorrere dalla data in cui le integrazioni giungono all ufficio protocollo l Agenzia. La richiesta di chiarimenti può essere effettuata solo per una volta. Il Settore Sviluppo risorse umane richiede quindi il parere dettagliatamente motivato Dirigente lo Sportello unico agricolo/area cui risulti essere assegnato il dipendente. Il decorrere infruttuoso di 20 giorni effettivi dalla richiesta al Dirigente lo Sportello unico agricolo /area competente di esprimere il proprio parere dettagliatamente motivato, viene surrogato dal parere Direttore. Il Dirigente lo Sportello unico agricolo/area competente deve altresì valutare la possibilità di impiegare il dipendente in altri uffici e servizi proprio settore compatibilmente con la qualifica, il profilo e i titoli di studio e professionali posseduti dal dipendente, favorendo ove possibile, una determinazione consensuale con il dipendente l articolazione oraria rapporto di lavoro a tempo parziale. Il Dirigente l Area amministrativo contabile (AAC) provvede poi con proprio decreto ad autorizzare la trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale. Art. 7 - CASI DI ESCLUSIONE Pagina 2 di 6

L AVEPA, entro il termine di cui all art. 6, nega la trasformazione rapporto nel caso in cui l attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni ed al ruolo ricoperto dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità l amministrazione stessa. È esclusa la trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nei seguenti casi: a. per il personale che sta svolgendo il periodo di prova; b. per il personale dirigente; c. per il personale chiamato a ricoprire incarico presso l area le posizioni organizzative di cui al CCNL 31.03.1999. Il lavoratore titolare le stesse può ottenere la trasformazione a tempo parziale suo rapporto solo a seguito di espressa rinuncia all incarico conferitogli, fermi restando i limiti percentuali di cui all art. 4 presente disciplinare; d. per il personale il cui profilo professionale sia unico nell ambito la dotazione organica; e. qualora l attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un amministrazione pubblica. Art. 8 - ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI Il dipendente che chiede ed ottiene l instaurazione di un rapporto di lavoro con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può iscriversi ad albi e svolgere attività professionale, subordinata o autonoma, esercitare il commercio e l industria, accettare cariche in società a scopo di lucro e l assunzione di impieghi alle dipendenze di privati. L attività lavorativa presso altri enti pubblici, purché non avente natura di lavoro subordinato, può essere svolta solo previa autorizzazione la Direzione l Agenzia e verifica la non interferenza con i compiti istituzionali l amministrazione. La richiesta di trasformazione rapporto di lavoro viene negata, con provvedimento Dirigente AAC, nel caso in cui l attività di lavoro esterna, subordinata od autonoma, che il dipendente intenda svolgere, comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge presso l AVEPA. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l eventuale successivo inizio o la variazione l attività lavorativa esterna. Il provvedimento di autorizzazione, ovvero di diniego, viene comunicato al dipendente e per conoscenza al Dirigente la lo Sportello unico agricolo/area di assegnazione. Per ogni altro istituto normativo si fa riferimento alla disciplina vigente in tema di incompatibilità. Il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, soggiace alla normativa vigente in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per il personale dipendente a tempo pieno. Art. 9 - ESITO DELLA RICHIESTA: ACCOGLIMENTO Il decreto Dirigente AAC di accoglimento viene comunicato al dipendente e per conoscenza al Dirigente lo Sportello unico agricolo/area competente. Il Dirigente l AAC può disporre l accoglimento le domande di trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale, a seguito di una valutazione ponderata la Direzione le ragioni ivi sottese (ad esempio, gravi motivi di natura familiare o personale), anche qualora vi sia un parere contrario Dirigente responsabile lo Sportello unico agricolo/area di assegnazione dipendente. Pagina 3 di 6

Art. 10 - PRIORITÀ NELLE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE Nel caso venga superato il limite percentuale di cui all art. 4, ai fini la trasformazione rapporto da tempo pieno a tempo parziale, costituiscono titoli di precedenza quelli di seguito elencati, ai sensi l art. 4, comma 12, CCNL Comparto regioni autonomie locali 14.09.2000: a. essere dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; b. essere dipendenti che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; c. essere genitori con figli minori, in relazione al loro numero; d. essere in presenza di motivate esigenze di studio; e. aver superato i sessant anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio. In assenza di titoli di preferenza o in presenza di pari titoli, l amministrazione applicherà il criterio cronologico, accogliendo le domande rispettando la data di presentazione all ufficio protocollo. Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato, limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000. Art. 11- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene costituito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, contenente l indicazione la durata la prestazione lavorativa parziale e data di scadenza, nonché la collocazione temporale l orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all anno e relativo trattamento economico. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento economico e normativo di cui alla normativa generale e contrattuale vigente. La decorrenza rapporto di lavoro a tempo parziale sarà il primo giorno mese. Art. 12 - LAVORO AGGIUNTIVO E STRAORDINARIO 1. Il dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, previo suo espresso consenso, può effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo, nella misura massima 10% la durata l orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell arco di più di una settimana. 2. Per lavoro aggiuntivo si intendono le prestazioni lavorative svolte oltre l orario di lavoro concordato fra le parti, entro il limite tempo pieno. 3. Il lavoro aggiuntivo è ammesso in presenza di: a. specifiche e comprovate esigenze di servizio; b. temporanee difficoltà di tipo organizzativo; c. problematiche connesse ad assenze di personale impreviste ed improvvise; d. partecipazione a corsi di formazione, debitamente autorizzati. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa, nella misura massima 10% di cui al comma 1 presente articolo. Pagina 4 di 6

5. Il consolidamento nell orario di lavoro, su richiesta dipendente, lavoro aggiuntivo o straordinario svolto in via meramente non occasionale, avviene previa verifica sull utilizzo lavoro aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso; di converso, l amministrazione procederà al consolidamento nell orario di lavoro, previa notifica al dipendente interessato, che l ulteriore utilizzo di lavoro supplementare in via non meramente occasionale, comporterà il consolidamento lavoro supplementare stesso nell orario di lavoro. 6. La fascia di consolidamento sarà quella con la percentuale lavorativa immediatamente superiore e, nel caso in cui il dipendente rientri già nella fascia l 83,33%, il consolidamento determinerà il rientro a tempo pieno. 7. Il compenso previsto per l effettuazione lavoro supplementare, aggiuntivo o straordinario, è quello determinato dalla normativa contrattuale vigente. Art. 13 - VARIAZIONI ALL ORARIO PART-TIME L articolazione l orario di lavoro secondo modalità diverse da quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, nel rispetto la media oraria già fissata di prestazione a part-time, è possibile previo accordo fra dirigente competente e dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale. È altresì consentita la variazione la media oraria settimanale nei limiti prestabiliti (es. da 24 a 30 ore, da 30 a 18, ecc.) qualora tale variazione non pregiudichi il corretto funzionamento servizio. La nuova articolazione l orario di lavoro di cui al primo comma decorre successivamente alla comunicazione scritta da parte Dirigente competente, al dipendente interessato e al Settore Sviluppo risorse umane. La variazione la media oraria di cui al secondo comma decorre dal primo giorno mese stabilito nel decreto Dirigente AAC di accoglimento la stessa, cui seguirà nuovo contratto individuale di lavoro. Art. 14 TRATTAMENTO ECONOMICO Il trattamento economico, anche accessorio, personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è dovuto in proporzione all orario di servizio prestato con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. In conformità a quanto previsto all art. 6, comma 10 CCNL 14.09.2000, i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata la prestazione lavorativa sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo quanto disposto nel rispetto vigente sistema le relazioni sindacali. Allo stesso modo, per quanto riguarda il salario accessorio per particolari responsabilità (funzione o ufficio) attribuito al personale di cat. D a tempo parziale non incaricato l area le posizioni organizzative, la relativa erogazione può essere disposta anche non in misura frazionata, secondo quanto disposto nel rispetto vigente sistema le relazioni sindacali. Art. 15 - RICHIESTE DI RIENTRO A TEMPO PIENO I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze. Pagina 5 di 6

È in facoltà l amministrazione acconsentire alla richiesta di rientro a tempo pieno fatta dal dipendente, prima decorso biennio, a condizione che vi siano i presupposti organizzativi che lo consentano. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un biennio (su scelta l amministrazione dalla data di assunzione), a condizione che vi sia disponibilità posto in organico. La trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno decorrerà dal primo giorno mese. Art. 16 - DESTINAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno destinati secondo la normativa vigente. Art. 17 - NORMA TRANSITORIA Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente disciplinare trova applicazione quanto fissato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali. Pagina 6 di 6