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Foglio informativo relativo al Servizio di PORTAFOGLIO Sezione I Informazioni sulla banca Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d Ampezzo e delle Dolomiti Credito Cooperativo - Società Cooperativa Sede Legale e Amministrativa: 32043 Cortina d Ampezzo (Belluno) Corso Italia n. 80 E-mail: cracortina@cracortina.it Codice ABI: 8511/08 Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d Italia al n. 3837.2.0. Registro delle Imprese di Belluno n. 00078700259 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale 112.485,00 al 31/12/2008 Riserve 48.600.498,00 al 31/12/2008 AVVISO ALLA CLIENTELA S informa che copia cartacea del presente Foglio Informativo (in versione integrale o riguardo ad una o più Sezioni) potrà essere richiesta in qualunque momento al personale di filiale di questa Cassa. Aggiornamento del 1 marzo 2010

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio Servizio mediante il quale il cliente può presentare all incasso titoli di credito prossimi alla scadenza, per l accredito salvo buon fine. I titoli usualmente presentati sono titoli non cartacei: effetti cambiari e ricevute bancarie (RiBa.), su distinte di carico, su floppy disk o tramite ONBANK. In caso di mancato incasso, il presentatore è tenuto a restituire direttamente alla Cassa la somma avuta in prestito. Le garanzie dell operazione consistono solitamente nei titoli avviati all incasso. L ammontare dell anticipo s.b.f. è commisurato a quello della partita di effetti, se l accredito è effettuato in soluzione unica. In caso di presentazione di effetti continuativa, il cliente deve stipulare con la Cassa un contratto di castelletto di sconto. A fronte del pagamento dell effetto, la Cassa rilascia una ricevuta bancaria (RiBa.), o un supporto cartaceo a titolo di ricevuta in sostituzione della RiBa, o una conferma d ordine, e non prevede il pagamento dell imposta di bollo. Principali rischi tipici del servizio Tra i principali rischi, va considerata la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto.

Sezione III Condizioni economiche dell operazione ANTICIPI SBF - Conto Unico Tassi - tasso variabile annuo non inferiore al 10,25% - tasso indicizzato annuo non inferiore al EUR + 6,00 - oltre il limite di fido + 1 punto Per il valore attuale dell'eu3 - EURIBOR/360 3 mesi si veda la "Tabella dei principali Tassi di Riferimento utilizzati da questa Cassa" Commissione di massimo scoperto entro il limite di fido 0,750% Spese di tenuta conto Fisse trimestrali 20,00 Costo unitario per operazione (costo riga di estratto conto) 1,50 Spese omaggio Produzione estratto conto 1,50 Estinzione conto Spese invio trasparenza Canali postali 1,90 Canali telematici 0,50 Recupero imposta di bollo mensile - a persone fisiche 2,85 - a soggetti diversi da persone fisiche 6,15 Spese Istruttoria fidi 0,300% Commissione Revisione 0,150% Commissioni sulla gestione effetti Le commissioni contrassegnate da $ sono aggiuntive alle spese e/o commissioni reclamate da banche corrispondenti Effetti presentati su supporto cartaceo trattabili e non trattabili Effetti presentati su supporto elettronico (floppy) o tramite Home Banking Per effetto su piazza 3,00 2,00 Per effetto fuori piazza 4,00 2,50 Effetti cartacei Effetti Elettronici Per brevità di scadenza 4,00 3,00 Per richiesta d esito 4,50 3,50 Per richiamo insoluti $ 5,00 $ 3,50 Per protesto $ 5,00 Per ritiro effetti $ 6,50 $ 6,50 Giorni valuta Accrediti Anticipo importo effetti data scadenza più giorni banca Giorni banca - su sportelli della Cassa a scadenza + 8 lav data scadenza - su sportelli altri istituti a scadenza + 10 lav data scadenza Addebiti Effetti richiamati, insoluti e protestati data scadenza Commissioni di incasso data presentazione Ritiro effetti a scadenza data scadenza Ritiro effetti a vista + 3 fis data avviso Termini di non stornabilità RI.BA domiciliate presso la CRA 6 lav RI.BA. Domiciliate presso altre banche 6 lav Informativa precontrattuale 15,00 Aggiornamento del 01/03/2010

Sezione III Condizioni economiche dell operazione ANTICIPO FATTURE - Conto Anticipo Fatture Tassi - tasso variabile annuo non inferiore al 10,25% - tasso indicizzato annuo non inferiore al EUR + 6,50 - oltre il limite di fido + 1 punto Per il valore attuale dell'eu3 - EURIBOR/360 3 mesi si veda la "Tabella dei principali Tassi di Riferimento utilizzati da questa Cassa" Tasso minimo 7,750% Tasso massimo 11,000% oltre il limite di fido + 1 punto Commissione di massimo scoperto entro il limite di fido 0,750% Spese di tenuta conto Fisse trimestrali Costo unitario per operazione (costo riga di estratto conto) Spese omaggio Produzione estratto conto Estinzione conto Spese invio trasparenza 1,90 Canali postali 1,90 Canali telematici 0,50 Recupero imposta di bollo mensile - a persone fisiche - a soggetti diversi da persone fisiche Spese Istruttoria fidi 0,300% Commissione Revisione 0,150% Commissioni sulla gestione effetti Per fattura (presentazione) 3,00 Per brevità di scadenza non prevista Per richiesta d esito non prevista Per richiamo insoluti non prevista Per protesto non prevista Giorni valuta Accrediti Fatture anticipate (su c/c ordinario) data operazione Fatture pagate (su c/c anticipo fatture) - a scadenza data scadenza - termine massimo +10 lav data scadenza Addebiti Fatture anticipate (su c/c anticipo fatture) data operazione Fatture pagate - a scadenza data scadenza - termine massimo +10 lav data scadenza Commissioni di incasso data operazione Informativa precontrattuale 15,00 Aggiornamento del 01/03/2010

Sezione III Condizioni economiche dell operazione RID ATTIVI Spese Incasso su sportelli CRA 2,00 Incasso su sportelli altri Istituti 2,50 Insoluti/storno 3,50 Valute Accrediti su sportelli CRA Accrediti su sportelli altri Istituti Addebiti insoluti + 4 lav (data scadenza o data limite pagamento*) + 8 lav (data scadenza o data limite pagamento*) + 4 lav (data scadenza) * la data limite pagamento, applicata nei casi di presentazioni prima della scadenza, è fissata in base a parametri comunicati da Cassa Centrale Aggiornamento del 01/03/2010

Sezione IV Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente (clausole che il cliente è tenuto ad approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, comma 2 del Codice Civile) Il rapporto è regolato dalle norme del contratto di conto corrente, da quelle del contratto di sconto/anticipazione s.b.f. e da altre disposizioni contenute in un contratto quadro, che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato. Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell attività professionale svolta. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. Invio della corrispondenza alla clientela - L invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all indirizzo indicato all atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri. Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest ultimi, hanno effetto trascorsi 3 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari. Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari. Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente. Compensazione Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente. Modifica delle condizioni economiche - E in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della Banca, con lettera indirizzata per posta ordinaria alla Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d Ampezzo e delle Dolomiti Credito Cooperativo Corso Italia, 80 32043 Cortina d Ampezzo Bl o inviata per posta elettronica all indirizzo cracortina@cracortina.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso la Banca d Italia o alla Banca stessa; - Conciliatore BancarioFinanziario; per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it oppure chiedere informazioni alla Banca. Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico. Foro competente - Per ogni controversia concernente l applicazione e l interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Convenzione di assegno - Il cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegni, è per legge obbligato a dichiarare alla banca, all atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall emissione di assegni. Dovrà aver cura di conservare i moduli e dovrà informare la banca della loro eventuale perdita o sottrazione al fine di non rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall uso abusivo od illecito dei predetti moduli. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto in conto corrente, il cliente dovrà restituire alla banca i moduli non utilizzati. La banca non sarà tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo bancomat/pagobancomat. Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RIBa e RID) (si riporta il testo integrale dell art. 2, comma 2) L importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che sia trascorso il termine convenuto nell allegato delle condizioni economiche. Decorsi i termini convenuti, gli importi degli assegni bancari e circolari versati, nonché delle disposizioni RIBA e RID inoltrate per l incasso, non possono più essere stornati. Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari L importo degli assegni esteri, vaglia, effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l incasso e che dell avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto. Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia l estratto conto, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258,23 euro. Recesso - Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Termini di esecuzione delle operazioni - Con riguardo all esecuzione di un ordine di bonifico si precisa che il termine massimo entro il quale i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario è di 3 giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione; mentre, nel caso di ricevimento di un bonifico, il termine massimo entro il quale i fondi sono messi a disposizione del beneficiario è di 2 giorni lavorativi bancari successivi a quello di accredito dell importo sul conto della banca. Per i bonifici transfrontalieri l ente ordinante deve accreditare i fondi sul conto dell ente del beneficiario rispettando i termini convenuti con il cliente o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell ordine. A sua volta, l ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest ultimo l importo del bonifico entro il termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. In caso di mancato rispetto di detti termini, al beneficiario è dovuto un indennizzo consistente nel pagamento di una somma corrispondente all interesse legale calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data in cui l importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato o messo a disposizione. Qualora l ente dell ordinante si avvalga di un intermediario per l esecuzione del bonifico ed il mancato rispetto dei termini è a quest ultimo imputabile, l intermediario è tenuto ad indennizzare l ente dell ordinante. Rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all esecuzione del bonifico, ed in particolare quest ultimi non sono tenuti a corrispondere alcun indennizzo qualora dimostrino che il mancato rispetto dei termini è imputabile all ordinante o al beneficiario, né potrà essergli mossa alcuna contestazione nel caso in cui abbiano invocato cause di forza maggiore. Condizioni del Contratto di sconto/anticipazione s.b.f. che il cliente è tenuto ad approvare specificamente La banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quegli effetti, ricevute e documenti che, a suo insindacabile giudizio, non risultassero di suo gradimento. Tutte le obbligazioni del cedente verso la banca si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora la banca, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di revocare gli affidamenti concessi in castelletti sconto e/o salvo buon fine, è in sua facoltà esigere l immediato pagamento degli effetti, ricevute e documenti presentati, anche se a scadere o scaduti dei quali non si conosce l esito. La banca si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il presente contratto. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla banca mediante lettera semplice all ultimo indirizzo indicato dal cliente oppure avviso nei locali aperti al pubblico della banca ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso. La banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le prescrizioni della legge, vigenti in materia di trasparenza, il cui testo è affisso nei locali aperti al pubblico della banca medesima, e delle relative disposizioni di attuazioni. Per qualunque controversia il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede della banca. Condizioni del servizio Incassi Commerciali Interbancari: Incassi RI.BA. che il cliente è tenuto ad approvare specificamente ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, Codice Civile: Art. 1 (comma 1,2 e 5) I dati necessari all espletamento del servizio sono comunicati dal cliente alla Cassa con supporti magnetici e teletrasmissione, organizzati secondo standard indicato nella procedura.

Il supporto magnetico deve essere accompagnato da una lettera, redatta secondo uno schema predisposto dalla Cassa e sottoscritta dal cliente, nella quale devono comunque essere indicati il numero complessivo e l importo globale delle ricevute da incassare. Nel caso in cui la Cassa riscontri divergenze tra i dati globali indicati nelle lettere di accompagnamento e nel fax e quelli contenuti nel supporto magnetico o teletrasmessi, ne informa il cliente, sospendendo l operazione. Art. 2 (comma 1) Le ricevute presentate devono riguardare crediti pagabili a scadenza fissa presso piazze bancabili e situate nel territorio nazionale. Art. 3 (comma 1) Le ricevute devono essere presentate alla Cassa almeno: a) 20 giorni di calendario prima della scadenza, se da incassare presso gli sportelli della Cassa; b) 20 giorni di calendario prima della scadenza, se da incassare tramite altra Azienda di credito. Art. 4 (comma 1) Per quanto concerne la domiciliazione delle ricevute presentate, ove il cliente non abbia provveduto ad indicare i codici bancari identificativi dell Azienda di credito domiciliataria (Cod. ABI) e dello sportello di pagamento (C.A.B.), la Cassa provvede alla loro apposizione. Art. 6 Il Cliente si impegna a formalizzare espressamente con il debitore accordi relativi alla liberatorietà, anche nei confronti di terzi, delle ricevute sprovviste della sottoscrizione del cliente stesso, ma munite della seguente dicitura: l emittente riconosce il presente documento, consegnato dall Azienda di credito incaricata o da un suo sostituto e da questa contrassegnato all atto del pagamento da apposita indicazione che ne garantisca l originalità, quale ricevuta per l avvenuto pagamento dell obbligazione pecuniaria in esso riportata. Art.7 (comma 4) La Cassa non risponde del ritardo nell invio degli insoluti di cui ai precedenti commi dovuto a colpa lieve o a cause di forza maggiore o di altra natura non imputabili alla Cassa stessa. Art. 8 La Cassa ha la facoltà di sospendere temporaneamente la prestazione del servizio o di recedervi in qualunque momento con preavviso di almeno un giorno, fermo restando che il servizio stesso viene comunque assicurato per l incasso delle ricevute già presentate. Art. 10 Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza della prestazione del servizio è competente l Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la Sede della Cassa. Condizioni del Circuito Reteincassi: Servizio Conferma d Ordine che il cliente è tenuto ad approvare specificamente ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, Codice Civile: 1) Le disposizioni di incasso, da me/noi presentate mediante supporti atti al trattamento automatizzato, domiciliate presso i Vostri sportelli o presso qualsiasi altra banca aderente (o che aderirà) al circuito RETEINCASSI saranno da Voi eseguite mediante il servizio CONFERMA D ORDINE che prevede la stampa a cura della banca destinataria, del modulo conferma d ordine ; 2) Mi/ci impegno/impegniamo a dare completa informazione ai nostri debitori circa le modalità o- perative del servizio di incasso in parola e Vi esoneriamo fin d ora da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da un irregolare espletamento dello stesso, a qualsivoglia causa dovuto; 5) La presente convenzione sarà valida fino a revoca, da comunicarsi da una parte o dall altra con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi bancari, fermo restando che la stessa sarà operante per gli incarichi successivi alla data di comunicazione e senza pregiudizio alcuno per quelli in corso di esecuzione; 6) Per ogni controversia relativa alla presente convenzione il Foro competente è quello di Belluno.

Legenda delle principali nozioni del Servizio Castelletto di sconto: contratto con il quale la Cassa si obbliga a tenere a disposizione del cliente, per un periodo determinato o indeterminato, una somma di denaro prelevabile mediante lo sconto di crediti. Conferma d ordine: servizio d'incasso elettronico dei crediti domiciliati presso gli sportelli delle banche aderenti (o che aderiranno) al circuito RETEINCASSI. Salvo buon fine: modalità di presentazione all incasso di titoli di credito secondo la quale, in caso di mancato incasso dei crediti, il presentatore è tenuto a restituire direttamente alla Cassa la somma avuta in prestito. Commissione di massimo scoperto: commissione percentuale applicata dalla banca al massimo saldo debitore registrato nel periodo assunto come termine per la capitalizzazione, entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo non inferiore a 30 giorni; ciò in conformità all art. 2 bis del d.l. 185/2008, convertito in legge 02/2009. Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d Ampezzo e delle Dolomiti Credito Cooperativo Società cooperativa