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Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) Fax 02/5351. 461 Sito internet: www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Helvetia Esercizi Commerciali Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi all attività commerciale, abbinabili a scelta del Contraente. Il presente Fascicolo informativo (mod. FI/1ESC Ed. 12/2010) contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. mod. FI/1ESC Ed. 12/2010 Proteggi ciò che ti sta a cuore

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SAnno di fondazione 1861 Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) Fax 02/5351. 461 Sito internet: www.helvetia.it Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI POLIZZA ESERCIZI COMMERCIALI La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del prodotto ESERCIZI COMMERCIALI, assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi all attività commerciale, abbinabili a scelta del Contraente. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: Informazioni relative all impresa di assicurazione; Informazioni relative al contratto; Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami; Glossario. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: marketing@helvetia.it La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell ISVAP, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa I dati relativi all ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 74,6 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 183,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, nella forma con tacito rinnovo (ovvero, alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente). Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere alla scadenza di ogni anno, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, fermo restando quanto previsto dall art. 8 Disdetta in caso di sinistro - delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è strutturato in forma modulare ed i moduli di seguito descritti sono prestabili in alternativa o combinazione tra loro: Modulo 1) Antincendio Modulo 2) Antifurto Modulo 4) Responsabilità civile Modulo 3) Cristalli E poi possibile prestare la garanzia Helvetia Assistance in abbinamento ad almeno uno dei Moduli di cui sopra. Si riportano di seguito le caratteristiche di ciascun modulo e si richiama l attenzione sui capoversi contrassegnati con i seguenti simboli: Avvertenze Garanzie prestate Esempi a chiarimento Modulo 1 ) Antincendio Il modulo uno antincendio prevede la possibilità di assicurare, a scelta del Contraente, il Fabbricato, il Rischio Locativo, il Contenuto dell esercizio, il Ricorso terzi e le merci in refrigerazione. C/31ESC Ed. 12/2010 Nota informativa polizza Esercizi Commerciali Pagina 1 di 11

Fabbricato o porzione di esso Sono indennizzabili, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal fabbricato (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti e indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. limitazione all operatività della garanzia : l assicurazione è prestata per l esercizio commerciale situato in un fabbricato edificato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili; solai d interpiano nonché strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili. Tale dichiarazione è rilevante ai fini dell applicazione di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile. Rischio Locativo In alternativa al Fabbricato o porzione di esso, è possibile prestare la garanzia Rischio Locativo per i casi di responsabilità dell Assicurato nella sua qualità di locatario dell immobile a termini degli artt. 1588 1589 1611 del codice civile, nel limite della somma assicurata indicata in polizza. Contenuto dell esercizio Sono indennizzabili, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal Contenuto dell esercizio (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti ed indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. Merci in refrigerazione L'assicurazione, prestata a Primo Rischio Assoluto, vale nei termini del testo della relativa garanzia, per danni subiti dalle merci custodite in banchi ed armadi frigoriferi. Ricorso Terzi Nei casi di responsabilità dell Assicurato/Contraente l assicurazione vale, fino alla concorrenza della somma assicurata, per i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione è prestata a valore intero (quindi con applicazione della regola proporzionale prevista all art. 1907 del codice civile) ad eccezione della garanzia merci in refrigerazione, prestata nella forma a primo rischio assoluto (senza applicazione della regola proporzionale prevista all art. 1907 del codice civile) e del ricorso terzi prestato, senza applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza del massimale di polizza. Garanzie Prestate Le principali garanzie prestate con il modulo 1) Antincendio coprono i danni causati da: 1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, autocombustione delle merci, fumo; 2) caduta di aeromobili e satelliti o loro parti o cose da essi trasportate, caduta meteoriti e corpi celesti; 3) onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica; 4) urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all'assicurato/contraente; 5) colpa grave dell Assicurato/Contraente; 6) danni al contenuto dell'esercizio e/o al fabbricato conseguenti a caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori; 7) danni agli effetti personali ed indumenti di famigliari, di dipendenti e di terzi; 8) guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio o altro evento garantito; 9) spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, nonché spese di rimozione e ricollocamento del contenuto; 10) danni indiretti; 11) spese peritali e onorari consulenti eventualmente sostenute dall'assicurato/contraente; 12) oneri di urbanizzazione. Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate): 1) Valore a nuovo 2) Eventi atmosferici, Socio-politici, Atti vandalici o dolosi di terzi 3) Danni acque e ricerca guasti 4) Allagamenti - 5) Fenomeni elettrici. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art. 21- Rischio assicurato- delle Norme che regolano l assicurazione antincendio, alla voce garanzie prestate del frontespizio del modulo 1) antincendio ed alle condizioni aggiuntive di polizza. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni 2) Limiti di indennizzo 3) Franchigie e scoperti. Le principali esclusioni del modulo 1) antincendio, sono riportate all Art 22 delle Norme che regolano l assicurazione antincendio mentre, relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, sono elencate all interno di ogni singola clausola. E bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere ridotto anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni sul medesimo bene o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. C/31ESC Ed. 12/2010 Nota informativa polizza Esercizi Commerciali Pagina 2 di 11

Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto dell Art. 2 delle Norme che regolano l assicurazione in generale e dell Art. 23 Norme che regolano l assicurazione antincendio. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riportano il seguente esempio: Tipologia di evento : Allagamento Somma Assicurata Contenuto : 100.000,00; Importo del danno : 50.000,00; Scoperto : 10% con il minimo di 2.600,00 (importo da dedurre 5.000,00); Limite di indennizzo : 40% della somma assicurata alla relativa partita (pari ad 40.000,00); Importo liquidato : 40.000,00 (così determinato: 50.000,00 5.000,00 = 45.000,00 che risulta essere maggiore del limite di indennizzo e viene allo stesso ricondotto). Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall Art. 1914 del codice civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (Art. 19 - Limite massimo di indennizzo delle Norme comuni ai moduli ). Sono previste altresì all interno del frontespizio del modulo di polizza specifiche limitazioni, espresse in somma ed in percentuale della somma assicurata, in relazione a particolari tipologie di beni (ad esempio vedi il limite percentuale per le merci di natura diversa a quelle relative all attività dichiarata). Assicurazione parziale - Regola proporzionale L assicurazione è stipulata a valore intero, pertanto, per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio, è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato e del contenuto, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio: Valore fabbricato oggetto della copertura al momento del sinistro : 200.000,00 Valore assicurato in polizza : 100.000,00 Importo del danno : 50.000,00 Importo liquidato : 25.000,00 (pari al rapporto esistente tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata). Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10%. Per il dettaglio sul funzionamento della regola proporzionale si rinvia alla condizione particolare sempre operante Regola proporzionale delle Norme che regolano l assicurazione antincendio. Modulo 2) Antifurto Il modulo due antifurto prevede la possibilità di assicurare il contenuto dell esercizio commerciale. Contenuto dell esercizio commerciale Sono indennizzabili, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal contenuto (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti ed indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. L assicurazione furto è prestata esclusivamente nella forma a primo rischio assoluto (ovvero senza applicazione della regola proporzionale prevista all art.1907 del codice civile). Garanzie Prestate Le principali garanzie prestate con il modulo 2) Antifurto sono le seguenti: 1) furto, cioè la sottrazione di cosa mobile all'interno dell'esercizio commerciale, contro la volontà di chi la detiene, onde impossessarsi della stessa per trarne profitto; la garanzia è estesa ai furti commessi: - attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine purché fisse e le porte-vetrate purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'esercizio; 2) rapina, cioè sottrazione di cosa mobile all'interno dell'esercizio, mediante violenza o minaccia anche a persone diverse da quelle che detengono i beni assicurati, anche se iniziata all esterno dei locali; C/31ESC Ed. 12/2010 Nota informativa polizza Esercizi Commerciali Pagina 3 di 11

3) estorsione, cioè costrizione verso qualcuno a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia; la garanzia vale in quanto l'estorsione sia posta in atto all'interno dell'esercizio; 4) atti vandalici commessi dai ladri in occasione di eventi garantiti a termine del presente modulo, siano essi consumati o tentati; 5) portavalori, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere; 6) guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi; 7) spese peritali; 8) merci riposte in vetrinette esterne. Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate): 1) Valore a nuovo; 2) Furto da persone dipendenti - Furto con destrezza; 3) Furto con destrezza di autoveicoli; 4) Impianto d allarme; 5) Protezioni insufficienti; 6) Franchigia assoluta. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art. 21- Rischio assicurato- delle Norme che regolano l assicurazione antifurto, alla voce garanzie prestate del frontespizio del modulo 2) antifurto ed alle condizioni aggiuntive di polizza. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Condizioni per l operatività della garanzia; 2) Esclusioni; 3) Limiti di indennizzo; 4) Franchigie e scoperti; 5) Sospensioni di garanzia. Le condizioni per l operatività della garanzia sono riportate all Art. 21- Rischio assicurato- delle Norme che regolano l assicurazione antifurto e sono relative alle caratteristiche minime del fabbricato e dei mezzi di protezione necessarie per la piena operatività della garanzia. Il fabbricato deve essere di normale costruzione muraria. Le principali esclusioni del modulo 2) antifurto sono contenute nell Art. 22 Esclusioni delle Norme che regolano l assicurazione antifurto mentre, relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, sono elencate all interno di ogni singola clausola. E bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere ridotto anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni sul medesimo bene o di mancato adempimento degli obblighi Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Art. 2 delle Norme che regolano l assicurazione in generale e dell art. 23 Norme che regolano l assicurazione antifurto. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Si segnala che sono previste all interno del frontespizio del modulo di polizza specifiche limitazioni espresse in somma ed in percentuale della somma assicurata in relazione a particolari tipologie di beni (ad esempio vedi il limite percentuale per le merci di natura diversa a quelle relative all attività dichiarata). E bene precisare che, a differenza di quanto avviene per l incendio, i limiti previsti per le garanzie furto rappresentano vere e proprie somme assicurate, a cui il danno viene ricondotto prima dell applicazione dello scoperto o della franchigia. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio: Tipologia di evento : guasti cagionati dai ladri Importo del danno : 5.000,00; Importo franchigia : non prevista ; Limite di indennizzo : 1.560,00; Importo liquidato : 1.560,00. Relativamente ai limiti di indennizzo, si segnala che, salvo il caso previsto dall art. 1914 del codice civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (Art. 19 - Limite massimo di indennizzo delle Norme comuni ai moduli ). C/31ESC Ed. 12/2010 Nota informativa polizza Esercizi Commerciali Pagina 4 di 11

Il Modulo 2 Antifurto è prestato nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto. Pertanto vale quanto previsto dall Art. 27 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - delle Norme che regolano l assicurazione antifurto che prevede, in caso di sinistro, la riduzione delle somme assicurate e dei relativi limiti d indennizzo (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive) per un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso. Per quanto riguarda le sospensioni di garanzia, è prevista una sospensione delle garanzie tutte di cui al modulo 2) antifurto, nel caso di mancanza di custodia dei locali. A tal proposito si rinvia al contenuto dell Art. 22 Delimitazione dell assicurazione Esclusioni punto I) Mancanza di custodia delle Norme che regolano l assicurazione antifurto. Modulo 3) Cristalli Con il presente modulo si assicurano a primo rischio assoluto (ovvero senza l applicazione del disposto dell art. 1907 del codice civile) tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, insegne anche luminose stabilmente installate, con il limite di indennizzo, per singola lastra, pari al 60% della somma assicurata con il massimo di 1.040,00, per gli eventi indicati alla voce Garanzie prestate. L assicurazione comprende iscrizioni e decorazioni stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole, mobili e insegne e lastre scorrevoli, curve e/o temperate su porte. La copertura opera a condizione che l'esercizio commerciale, al quale sono pertinenti le lastre assicurate, sia situato in un fabbricato di normale costruzione muraria, posto in locali fra di loro anche non comunicanti ma nell'ambito del medesimo edificio od entro unica area delimitata. Garanzie Prestate 1) rottura delle lastre dovuta a cause accidentali, a fatto di terzi od a fatto involontario dell'assicurato/contraente; 2) rottura delle lastre avvenuta in occasione di furto o di tentativo di furto, incendio, esplosione e scoppi in genere quando le stesse non si trovino, al momento del sinistro, ad essere già garantite da polizze furto o incendio, anche se stipulate posteriormente alla presente; 3) rottura delle lastre cagionata da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nonché dall'azione diretta del fulmine; 4) rottura delle lastre cagionata da scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse, dimostrazioni di folla, o avvenuta in connessione con atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici; 5) danni materiali e diretti ad attrezzature e merci dell'esercizio, conseguenti a rottura delle cose assicurate; 6) le spese per la messa in opera; 7) il valore a nuovo. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art. 21- Rischio assicurato- delle Norme che regolano l assicurazione cristalli ed alla voce garanzie prestate del frontespizio del modulo 3) cristalli. Relativamente alle garanzie di cui al modulo 3) Cristalli, si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni 2) Limiti di indennizzo. Le principali esclusioni del modulo 3) cristalli sono contenute nell Art. 22 Esclusioni delle Norme che regolano l assicurazione cristalli. Si segnala che le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione dei limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio: Tipologia di evento : Atto vandalico con rottura di due vetrine ; Somma assicurata : 4.000,00 ; Importo del danno : 5.000,00 (Euro 2.500 per ciascuna vetrina); Importo franchigia : non prevista ; Limite di indennizzo per lastra : 60% della somma assicurata con il massimo di 1.040,00; Importo liquidato : 2.080,00. C/31ESC Ed. 12/2010 Nota informativa polizza Esercizi Commerciali Pagina 5 di 11

Modulo 4) Responsabilità Civile Il modulo quattro responsabilità civile prevede la possibilità di assicurare, la responsabilità civile dell assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da lui dipendenti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell esercizio dell attività, per la quale è stipulata la polizza. Responsabilità civile attività Assicuriamo la responsabilità civile dell Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da lui dipendenti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell esercizio dell attività, per la quale è stipulata la polizza ed in conformità a quanto stabilito dalle Norme di legge. Responsabilità civile fabbricato L Assicurazione è limitata alla responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati. Garanzie Prestate Per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi dell attività, le principali garanzie prestate con il modulo 4) coprono i danni causati da: 1) proprietà e conduzione dei locali dell esercizio; 2) dalla proprietà e manutenzione d insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ed arredi; 3) dalla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati; 4) dallo smercio delle cose vendute, consegnate o somministrate; 5) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci; 6) da operazioni di carico e scarico per danni ai mezzi dei clienti e/o fornitori; 7) da operazioni d installazione delle cose vendute; 8) dal possesso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; 9) dal servizio di sorveglianza effettuato con guardiani; 10) dalla proprietà ed uso di velocipedi; 11) dai rischi derivanti dal parcheggio di pertinenza dell esercizio; 12) da responsabilità personale di tutti i dipendenti dell assicurato; 13) dalla R.C. del Committente; 14) errata interpretazione delle norme del Decreto Legislativo 626/94. Relativamente alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro le principali garanzie prestate con il modulo 4) coprono i danni derivanti da: 1) Rivalsa INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 23/02/2000 n 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività, per le quali è prestata l assicurazione; 2) Azione degli aventi diritto ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/1965 e D. Lgs. 23/02/2000 n 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto. L assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa spedite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa dell INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Dalla presente assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali. Per quanto riguarda la responsabilità civile fabbricato, la polizza indennizza esclusivamente i danni causati da proprietà dei locali dell esercizio. Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate): 1) Dipendenti non INAIL e terzi ammessi ai lavori; 2) Cose consegnate in esercizi con servizio di guardaroba custodito; 3) Ricorso terzi da incendio; 4) Danni da interruzione d esercizio; 5) Danni ai veicoli in consegna e/o custodia; 6) Danni ai capi d abbigliamento in lavorazione; 7) Danni da inquinamento accidentale. Si precisa che, qualora sia prestata la sola garanzia R.C. Fabbricato, sarà possibile richiamare solamente le condizioni aggiuntive 3), 4) e 7). Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art. 21- Rischio assicurato- delle Norme che regolano l assicurazione responsabilità civile, alla voce garanzie prestate del frontespizio del modulo 4) responsabilità civile ed alle condizioni aggiuntive di polizza. C/31ESC Ed. 12/2010 Nota informativa polizza Esercizi Commerciali Pagina 6 di 11

Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni 2) Limiti di indennizzo 3) Franchigie e scoperti. Le principali esclusioni del modulo 4) Responsabilità Civile sono elencate nell art. 22 Delimitazione dell assicurazione Esclusioni Norme che regolano l assicurazione responsabilità civile mentre, relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, sono elencate all interno di ogni singola clausola. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio: Tipologia di evento : danno a capi di abbigliamento in lavorazione Importo del danno : 5.000,00; Importo franchigia : 208,00; Limite di indennizzo : 2.600,00 per sinistro ed 26.000,00 per anno; Importo liquidato : 2.600,00 (pari ad 5.000,00-208,00 = 4.792,00 che risulta essere superiore al limite di indennizzo e viene allo stesso ricondotto). E bene ricordare che il diritto all indennizzo può venir meno anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto dell Art. 2 delle Norme che regolano l assicurazione in generale e dell art. 23 Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile. Si segnala che per quanto riguarda la garanzia smercio delle cose vendute, consegnate o somministrate, ai fini dell indennizzabilità, il danno deve essersi manifestato non oltre 3 mesi dopo la vendita o la somministrazione. Assicurazione parziale - Regola proporzionale L assicurazione è stipulata sulla base del numero di addetti come definiti nel Glossario, pertanto, per ottenere un indennizzo per i danni da responsabilità civile, è necessario aggiornare costantemente il numero degli addetti, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio: Numero addetti al momento del sinistro : 10 Numero addetti dichiarato in polizza : 5 Importo del danno : 50.000,00 Importo liquidato : 25.000,00 (pari al rapporto esistente tra il numero di addetti al momento del sinistro e quello dichiarato in polizza). Garanzia assistenza Per quanto riguarda la garanzia assistenza, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad un Impresa terza (Europ Assistance Service S.p.A.), come indicato nelle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Le prestazioni offerte da tale garanzia, le franchigie, gli scoperti ed i limiti di indennizzo sono i seguenti: Garanzie prestate Limite di indennizzo per sinistro scoperto Invio di un idraulico per interventi d'emergenza 260,00 Invio di un elettricista per interventi di emergenza 260,00 Invio di un fabbro per interventi di emergenza 260,00 Invio di un serrandista per intervento di emergenza 260,00 Invio di un frigorista per intervento di emergenza 260,00 Invio di un sorvegliante 260,00 Rientro anticipato 520,00 Invio di un artigiano per interventi ordinari Costo a carico dell assicurato Franchigia o minimo Si segnala che ciascuna prestazione non è fornita per più di tre volte per anno di validità della polizza. C/31ESC Ed. 12/2010 Nota informativa polizza Esercizi Commerciali Pagina 7 di 11

Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda alla sezione dedicata alla garanzia Helvetia Assistance paragrafo Prestazioni Helvetia Assistance. Per usufruire delle prestazioni previste, l Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla: Centrale Operativa di Europ Assistance Service SpA, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi: telefonando dall Italia numero verde 800.016.910 telefonando dall estero numero di Milano 0039.(0)2.582.861.71 Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni e limitazioni che sono riportate sia al paragrafo Esclusioni ed effetti giuridici relativi al servizio Helvetia Assistance ed all interno della descrizione delle garanzie prestate di cui al paragrafo Prestazioni Helvetia Assistance. Si segnala inoltre che: Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Centrale Operativa potrà richiedere all Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute. In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione, pena la mancata attivazione della 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale). Si evidenzia la circostanza che l Assicurato, che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo, come previsto all Art. 16 - Esagerazione Dolosa del danno- delle Norme comuni ai moduli. E infine previsto, alla voce Dichiarazioni presente nel frontespizio di polizza, che, ai fini della validità della garanzia il Contraente dichiara che nei tre anni precedenti non si sono verificati sinistri causati dai medesimi eventi garantiti con la presente polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all Art. 5 Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio, ad esempio detenere all interno dell esercizio commerciale materiali pericolosi come infiammabili o esplosivi. Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, come indicato all art. 6 Diminuzione del rischio, a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all intermediario. E prevista la possibilità di corrispondere l ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo. E facoltà della Società e, nei limiti dalla stessa fissati, dell intermediario applicare sconti sul premio e per tutta la durata del contratto. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma. Il premio annuo lordo, salvo specifica rinuncia dell assicurato (che deve essere indicata in polizza), è soggetto ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, esclusi tabacchi, c.d. costo della vita, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. C/31ESC Ed. 12/2010 Nota informativa polizza Esercizi Commerciali Pagina 8 di 11

L adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all art. 15 Indicizzazione- delle Norme comuni a tutti i moduli. Relativamente alla sola garanzia di responsabilità civile non si effettueranno ulteriori adeguamenti dopo il superamento della somma assicurata di 1.550.000,00. E previsto, infine, a norma dell art. 1901 del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. 7. Rivalse L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e` causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Relativamente al modulo 1) Antincendio, è prevista una rinuncia alla rivalsa (condizione particolare sempre operante) verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. Relativamente al modulo 3) Cristalli è prevista una rinuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro, a sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, fermo il disposto dell'art. 1229 del Codice Civile ed a condizione che l'assicurato/contraente rinunci egli stesso alla predetta azione. 8. Diritto di recesso La Società, dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, può recedere dal contratto, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve ottemperare a quanto indicato all art. 23 Obblighi in caso di sinistro presente nel retro di ciascuno dei moduli di poiizza. Per la definizione delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto all Art. 24 di ciascuno dei moduli di polizza, all Art.17 Procedura per la valutazione del danno delle Norme Comuni a tutti i moduli e all Art.18 Mandato dei periti - delle Norme comuni a tutti i moduli. 14. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: reclami@helvetia.it C/31ESC Ed. 12/2010 Nota informativa polizza Esercizi Commerciali Pagina 9 di 11

Possono essere presentati all ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745-06 42133353) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 15. Arbitrato L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Addetti: Assicurato: Assicurazione: Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A): Assicurazione a valore intero (V.I.): Centrale Operativa: Contenuto dell esercizio: i titolari, i soci, i loro famigliari coadiuvanti, i dipendenti salariati e stipendiati, gli apprendisti e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la propria opera nell esercizio. il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall art. 1907 del Codice Civile. forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l applicazione della regola proporzionale così come previsto dall art. 1907 del Codice Civile. è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 20135 Milano, costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. L'assicurazione comprende: merci costituenti oggetto di commercio dell'esercizio, scorte e materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali se dovuti; mobilio, attrezzature ed arredamento inerenti l'esercizio commerciale, comprese macchine elettriche ed elettroniche con relativi supporti informatici; impianti mobili in genere (quali ad esempio: apparecchi di condizionamento, riscaldamento, sollevamento e trasporto); apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti di prevenzione e di allarme; archivi, documenti, disegni, registri, stampati e cancelleria, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti e simili; indumenti comuni; tappeti, arazzi, quadri, sculture ed oggetti d'arte, esclusi preziosi, argenteria, il tutto costituente arredamento dell'esercizio; denaro, carte valori e titoli di credito in genere; opere di abbellimento o utilità attuate nei locali, da non considerarsi immobili per natura o C/31ESC Ed. 12/2010 Nota informativa polizza Esercizi Commerciali Pagina 10 di 11

Contraente: Cose (vale solo per sezione RCT): Effetti personali: Esplosione: Estorsione: destinazione in quanto trasferibili e riutilizzabili; merci di natura diversa (esclusi preziosi) rispetto a quelle relative all attività dichiarata. il soggetto che stipula l assicurazione. sia gli oggetti materiali sia gli animali. capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine ed apparecchi cine-foto-ottici, quali, a titolo esemplificativo: macchine fotografiche, videocamere, cineprese e proiettori, binocoli, cannocchiali; altri apparecchi elettronici quali, a titolo esemplificativo: personal computer e relativi accessori, apparecchi telefonici portatili; armi da fuoco, strumenti musicali e oggetti personali in genere. sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. costrizione verso qualcuno a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto. Fabbricato: tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, tappezzerie, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato, non aventi valore artistico; impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, ascensori, montacarichi e simili, in quanto considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, dipendenze, giardini e quant altro esistente negli spazi adiacenti anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato e per le rispettive quote se facenti parte di un condominio. Franchigia: importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. Furto: sottrazione di cosa mobile, contro la volontà di chi la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto. Gioielli e preziosi: oggetti d oro e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate (montate e non) Helvetia Assistance: è il servizio di pronta assistenza organizzato dall Helvetia Assicurazioni in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A. Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze o prodotti che, alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Modulo: sezione della polizza che attiva un evento garantito. Polizza: il documento che prova l assicurazione. Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestazioni: sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all Assicurato. Rapina: sottrazione di cosa mobile, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto. Scippo: furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto: percentuale di danno che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna o esterna non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia C/31ESC Ed. 12/2010 Nota informativa polizza Esercizi Commerciali Pagina 11 di 11

Helvetia Esercizi Commerciali Condizioni di Assicurazione. Parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. FI/1ESC Ed. 12/2010. Mod. B/4A Ed. 12/2010 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazione SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano tel. 02.53.51.1 (20 linee) telefax 02.53.51.461 e-mail: direzione@helvetia.it www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 - Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Cod. Fisc. Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n d'ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97

Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Fascicolo Informativo inerente la Polizza Helvetia Esercizi Commerciali. Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano con atto in data 25/11/2010 n. 7509/3998 del suo repertorio.

DEFINIZIONI Assicurato Assicurazione Contraente Franchigia Indennizzo Polizza Premio Sinistro Scoperto Società il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l'assicurazione. importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. il documento che prova l'assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. la quota in percento di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. l'impresa assicuratrice. Mod. B/4A Ed. 12/2010 Pagina 1 di 28

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile ). Art. 2 - Altre assicurazioni L Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile). Art. 3 - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 Codice Civile). I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio L Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro Valgono le specifiche norme previste dall art. 23 di ogni "modulo". Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 Durata del contratto In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, quest ultimo è prorogato per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Art. 10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Mod. B/4A Ed. 12/2010 Pagina 2 di 28

Art. 11 - Foro competente A scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la direzione della Società o dell Agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 12 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge NORME COMUNI AI MODULI da ritenersi operative in quanto applicabili Art. 13 - Cose assicurate a condizioni speciali Relativamente ad eventuali archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi e quant altro di simile, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione di essi, ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l Assicurato hanno l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 15 - Indicizzazione Le somme assicurate ed il premio, convenuti nel presente contratto, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, c.d. costo della vita, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio, e tenendo conto dell eventuale mutamento alla base di calcolo. Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell anno di pubblicazione dell indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l indice venisse a superare del 100% quello iniziale, è in facoltà delle Parti di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli risultanti dopo l ultimo adeguamento. Sono soggetti ad adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme. Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti: b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Mod. B/4A Ed. 12/2010 Pagina 3 di 28

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 18 - Mandato dei Periti liquidatori I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 7; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 24 di ogni modulo; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art. 17 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 19 - Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate. Art. 20 - Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall art. 22 c) dei moduli 1, 2 e 3. Mod. B/4A Ed. 12/2010 Pagina 4 di 28

MODULI 1. ANTINCENDIO GARANZIE COMPLEMENTARI da ritenersi operanti se esposte le somme assicurate nel rispettivo modulo a) - Rischio locativo La Società, nei casi di responsabilità dell Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l assicurazione in genere e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza anche se causati con colpa grave dell Assicurato medesimo ai locali tenuti in locazione dall Assicurato, ferma l applicazione della regola proporzionale di cui alla relativa Condizione Particolare qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza. b) - Merci in refrigerazione A parziale deroga dell art. 22. g), ferme le restanti esclusioni e salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi ed armadi frigoriferi, assicurate a causa di: 1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti a) ad incendio, fulmine, scoppio, caduta aerei e agli altri eventi per i quali è prestata l assicurazione con il modulo di riferimento; b) all accidentale verificarsi di guasti o rotture nell impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell acqua e di produzione o distribuzione dell energia elettrica, direttamente pertinenti all impianto stesso; c) a mancata fornitura di energia elettrica da parte dell ente erogatore, conseguenti ad eventi assicurati nel modulo di riferimento che si prolunghi per oltre 12 ore. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica. La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto ed ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. La Società non sarà tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell ente fornitore dell energia stessa. Resta convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 15% dell indennizzo medesimo, con il minimo di 104,00. c) - Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell Assicurato. Mod. B/4A Ed. 12/2010 Pagina 5 di 28

L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art. 1917 del Codice Civile. CONDIZIONI AGGIUNTIVE da ritenersi operanti se espressamente convenute, mediante crocettatura, nel rispettivo modulo 1) - Valore a nuovo Per valore a nuovo si intende convenzionalmente: per il fabbricato, la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo di esso con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell area; per il contenuto dell esercizio, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica; pertanto, in caso di sinistro, l ammontare del danno si determina senza l applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d uso. L Assicurato acquisisce però il diritto al pagamento integrale dell indennizzo così determinato, solo se da garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati a nuovo e con l obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino; se ciò non avviene, l Assicurato dovrà restituire l importo percepito in eccedenza, rispetto al valore commerciale che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro. La presente condizione non è operante per gli oggetti d arte, le merci e i veicoli in genere iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Mod. B/4A Ed. 12/2010 Pagina 6 di 28