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Capitolo 6 Le agenzie di viaggio e turismo Sommario 1. Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. - 2. Il contratto di viaggio. - 3. Il Fondo di garanzia. - 4. Le associazioni senza scopo di lucro. 1. Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo La prima disciplina organica relativa alle agenzie di viaggio e turismo si è avuta con il R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, il quale distingueva tra uffici di viaggio e turismo (categoria A), uffici turistici (categoria B) ed uffici di navigazione (categoria C). Tale disciplina ha regolamentato la materia fino all emanazione della legge quadro sul turismo 217/1983, la quale, all articolo 9, fornì la nuova definizione di agenzie di viaggio e turismo come «imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084». L importanza della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles nel 1970, recepita e resa esecutiva dall Italia con L. 27 dicembre 1977, n. 1084, sta nel fatto che essa non solo ha regolamentato un tipo di contratto, quale quello di viaggio, che fino ad allora non trovava alcuna disciplina normativa, ma anche perché ha introdotto la definizione, poi ripresa dal D.Lgs. 206/2005, di organizzatore di viaggi (qualunque persona che abitualmente si impegna a suo nome a procurare ad un altra, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca) e quella di intermediario di viaggi (qualunque persona che abitualmente si impegna a procurare ad un altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi). A) Tour operator e travel agent Si usa distinguere le agenzie di viaggio e turismo, in base al tipo di attività, in due distinte figure: l agenzia di viaggio che produce e organizza viaggi e soggiorni (tour

82 Capitolo 6 operator), l agenzia di viaggio che svolge esclusivamente attività d intermediazione, cioè si impegna a procurare in nome e per conto del cliente un viaggio o un soggiorno organizzato da altri soggetti (agenzia intermediaria di viaggi, o anche dettagliante puro/retailer/travel agent). Con la L. 135/2001 è caduta l iniziale impostazione data dalla L. 217/1983, che tracciava una netta distinzione tra imprese turistiche ed agenzie di viaggio e turismo: oggi, infatti, sono imprese turistiche indistintamente tutte le tipologie di imprese operanti nel settore e le attività di accoglienza non convenzionali. In particolare, sono imprese turistiche le attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono, altresì, imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse, invece, le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio (art. 1, 2 comma, lett. b, punto 4, D.P.C.M. 13 settembre 2002). Il tour operator, dunque, è un agenzia che programma e organizza viaggi e soggiorni in tutti i dettagli: se si tratta di un T.O. puro, i suoi prodotti saranno venduti da un agenzia dettagliante, se, invece, oltre ad organizzare e programmare si occupa anche della vendita diretta al pubblico, si parlerà di T.O. dettagliante. Nell ambito di questa categoria, poi, si può fare un altra distinzione tra T.O. specializzati in servizi outgoing, cioè nell organizzazione di viaggi e soggiorni all estero, e T.O. specializzati in servizi incoming, cioè nell organizzazione di viaggi e soggiorni per stranieri nel territorio in cui opera il T.O. Il tour operator organizza viaggi comprensivi di una serie di servizi fondamentali per il turista/ acquirente (partenza, trasferimenti, assistenza in loco etc.) per garantire i quali esso intreccia numerosi rapporti giuridici e di fiducia con le strutture e gli operatori presso la destinazione oggetto del pacchetto di viaggio, nonché con gli addetti ai servizi di trasporto dei quali usufruirà. Nella maggioranza dei casi i T.O. si affidano alle agenzie di viaggio intermediarie o travel agent per la distribuzione e la vendita dei propri prodotti. Il travel agent, dunque, è un impresa turistica organizzata per l intermediazione e la commercializzazione di prodotti turistici, non limitati ai soli pacchetti turistici creati dai T.O. ma anche ad una serie di altri servizi indispensabili quali la vendita di biglietteria aerea, ferroviaria, marittima etc. Generalmente si tratta di piccole realtà aziendali nelle quali lavorano non più di quattro addetti oltre al direttore tecnico. L attività d intermediazione svolta dall agenzia di viaggio comporta che questa percepisca una provvigione sul venduto: sono stabilite convenzionalmente delle percentuali che l agenzia di viaggio percepisce a titolo di compenso sia dal T.O. che dagli altri operatori dei quali venda i prodotti (Ferrovie dello Stato, vettori aerei etc.).

B) Autorizzazione amministrativa e requisiti professionali Le agenzie di viaggio e turismo 83 Indipendentemente dal fatto che si tratti di tour operator o di travel agent, per espletare tali attività è necessario ottenere l autorizzazione amministrativa da parte dell ente locale territorialmente competente. Per esercitare le attività relative alle agenzie di viaggio è infatti necessaria l autorizzazione regionale anche se, nella maggior parte delle Regioni italiane, tale potere è demandato dalla Regione stessa agli enti locali, quindi alle Province (come nei casi di Emilia Romagna, Veneto e Calabria) o ai Comuni (Piemonte e Marche). L esercizio della professione di agente di viaggio è vincolato all esistenza di determinati requisiti professionali quali la conoscenza dell amministrazione e dell organizzazione delle agenzie di viaggio, della tecnica, legislazione e geografia turistica e di almeno due lingue straniere. L esistenza di tali requisiti viene accertata mediante esami di abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, da sostenersi innanzi ad apposite commissioni e indetti periodicamente dalle Regioni. L art. 3 del D.Lgs. 392/1991, inoltre, prevede dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, che devono essere posseduti dal titolare dell agenzia e dal direttore tecnico (se diverso). Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale, il cui ammontare, variabile da Regione a Regione, si aggira tra i 20.000 e i 200.000 euro. Le agenzie di viaggio e turismo che abbiano ottenuto l autorizzazione devono stipulare polizze assicurative di responsabilità civile che coprano eventuali danni arrecati ai clienti. In ogni Regione sono stabiliti dei massimali di responsabilità che si aggirano intorno ai 2.500.000 euro. In occasione del rilascio delle autorizzazioni le Regioni devono verificare che sul territorio nazionale non siano già operanti agenzie con denominazione uguale o simile. In nessun caso, inoltre, può essere adottata dalle agenzie la denominazione di Comuni o Regioni italiane. C) Gli elenchi regionali Copia del provvedimento che autorizza all esercizio dell attività di agenzia di viaggi e turismo viene inviata alle Regioni, le quali provvedono all inserimento negli elenchi regionali, al fine di rendere pubblico il contenuto dell autorizzazione. In questi elenchi sono riportati, per ogni agenzia: la denominazione, il tipo di attività svolta, il nome del titolare o la ragione sociale, il nome del direttore tecnico (se diverso), i provvedimenti dell ente locale competente riguardanti la singola agenzia. Precedentemente era lo Stato che curava la tenuta e l aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio, sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni, raccolto in una apposita pubblicazione dell ENIT e diffuso in Italia ed all estero.

84 2. Il contratto di viaggio Capitolo 6 Chi decide di acquistare un prodotto o un servizio fornito da un agenzia di viaggio formalizza il suo acquisto attraverso la stipula di un contratto di viaggio. A) Contratto di organizzazione e contratto di intermediario di viaggio In tale ambito possono aversi due schemi contrattuali: contratto di organizzazione di viaggio, con cui l agenzia si impegna a procurare al cliente una serie di servizi (il cd. pacchetto turistico tutto compreso), secondo uno schema contrattuale che si inquadra nell appalto di servizi; contratto di intermediario di viaggio, con cui l agenzia di viaggio si impegna a procurare al cliente un contratto di organizzazione di viaggio, secondo lo schema dal mandato con rappresentanza. Qual è la differenza tra i due contratti? I due contratti si differenziano per l oggetto, in quanto nel primo l agenzia si impegna direttamente a fornire le prestazioni, mentre nel secondo essa svolge solo attività di intermediazione fra chi offre il pacchetto e il cliente che lo acquista. Nell adempimento dei loro obblighi, l organizzatore e l intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo. Il viaggiatore deve, a sua volta, fornire tutte le informazioni richiestegli e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno e a qualsiasi altro servizio. B) Il pacchetto turistico Soffermiamoci sul contratto di organizzazione di viaggio, che intercorre tra il turista e il tour operator: quest ultimo si obbliga nei confronti del turista ad eseguire delle prestazioni di natura eterogenea le quali formano oggetto del cd. pacchetto turistico. La disciplina di tali contratti era contenuta nel D.Lgs. 111/1995, attuativo della Direttiva 90/314/CEE su viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso», poi abrogato dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), che riproduce, negli articoli 82-100, la disciplina previgente. L articolo 84 del Codice del consumo, in particolare, definisce pacchetti turistici quelli che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

Le agenzie di viaggio e turismo 85 Definizioni L articolo 83 del Codice del consumo contiene le definizioni di organizzatore di viaggio, venditore e consumatore di pacchetti turistici: l organizzatore di viaggio è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; il venditore è il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici verso un corrispettivo forfetario; il consumatore di pacchetti turistici è l acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. Generalmente l acquisto di un pacchetto turistico avviene in un agenzia di viaggio intermediaria o travel agent; il termine intermediazione, dunque, ci fa capire il ruolo svolto dall agenzia in questo caso: l agenzia opera da intermediaria, appunto, tra il cliente ed il T.O. che ha organizzato il pacchetto. A tutela del cliente-consumatore, il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi; al consumatore ne spetta una copia, sottoscritta o timbrata dall organizzatore o venditore. A norma dell art. 86 del D.Lgs. 206/2005, il contratto deve contenere i seguenti elementi: destinazione, durata, data d inizio e conclusione; qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date d inizio e fine; nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell autorizzazione all esercizio dell organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto; prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore; importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra; estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore; presupposti e modalità di intervento del Fondo di garanzia, nonché la dichiarazione che il venditore o l organizzatore concorre ad alimentare il suddetto Fondo nella misura stabilita dal comma 2 dell art. 100 del Codice del consumo (inciso, quest ultimo, inserito ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile); mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l ubicazione, la categoria turistica, il livello, l eventuale idoneità all accoglienza di persone disabili,

86 Capitolo 6 nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; termine entro cui il consumatore deve essere informato dell annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto; accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione; eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo; termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l inadempimento o l inesatta esecuzione del contratto; termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali. C) Cessione del contratto e revisione del prezzo L art. 89 del Codice del consumo prevede che il viaggiatore possa sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, a condizione che il sostituto soddisfi le condizioni per la fruizione del servizio turistico. È però necessario comunicare per iscritto all organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario. Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. Riguardo al prezzo del pacchetto turistico, il D.Lgs. 206/2005 consente una revisione del prezzo forfettario da parte dell organizzatore, a determinate condizioni. Più precisamente, la revisione del prezzo: deve essere stata espressamente prevista nel contratto anche con la definizione delle modalità di calcolo; deve essere giustificata da una delle cause tassativamente indicate dall art. 90, D.Lgs. 206/2005 (e cioè: variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato), che l organizzatore deve adeguatamente documentare. La revisione al rialzo non può comunque mai superare il 10% del prezzo originario e in ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. D) Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio Stabilisce l art. 92 del Codice del consumo che se il consumatore recede a seguito di revisione del prezzo del pacchetto turistico, da parte dell organizzatore, in misura superiore al 10%, ovvero perché l organizzatore o il venditore hanno necessità di

Le agenzie di viaggio e turismo 87 effettuare, prima della partenza, modifiche significative delle condizioni contrattuali o, infine, per cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza, esso ha diritto al rimborso di quanto versato, entro sette giorni lavorativi e senza penali. In alternativa, il viaggiatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo. In tutti questi casi è comunque riconosciuto al viaggiatore il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. Tale azione risarcitoria, peraltro, non può esercitarsi quando la cancellazione del pacchetto turistico: dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto e il viaggiatore ne sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza; è giustificata da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l eccesso di prenotazioni (ciò è imputabile a difetto di organizzazione del tour operator). E) Responsabilità dell organizzatore e del venditore La responsabilità per mancato o inesatto adempimento è contemplata dall art. 93 del Codice del consumo, secondo il quale «in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti». Dunque, dobbiamo evidenziare due diverse responsabilità nei confronti del cliente: l una del tour operator e l altra del travel agent. Per il contratto di organizzazione di viaggio, stipulato quindi direttamente con il tour operator, questi è responsabile a pieno titolo del prodotto venduto e risponderà personalmente per gli eventuali danni cagionati all acquirente anche qualora i disservizi siano provocati da terzi ai quali il tour operator ha affidato alcuni servizi inclusi nel pacchetto (albergatori, vettori aerei o ferroviari, guide turistiche etc.). Sarà il tour operator a rivalersi su questi altri soggetti e non il cliente. Per il contratto di intermediario di viaggio, invece, il travel agent si limita a vendere un servizio prodotto da altri, quindi non può essere ritenuto responsabile per gli eventuali disservizi ai danni dell acquirente. Ciò non toglie, però, che anche il travel agent possa essere ritenuto responsabile sia per l inosservanza degli obblighi a proprio carico stabiliti nel documento di viaggio (l articolo 19 della CCV stabilisce che qualora l intermediario di viaggi ometta di indicare nel documento o programma di viaggio il proprio nome e indirizzo con la dichiarazione che sta agendo in qualità di intermediario del tour operator, sarà considerato come un organizzatore di viaggi con tutte le conseguenze che ciò comporta), sia per gli errori commessi nella vendita di singoli servizi diversi dal pacchetto tutto compreso (è responsabile, ad esempio, degli errori commessi nella prenotazione di un biglietto aereo o ferroviario, di un albergo, di un teatro etc.).

88 Capitolo 6 Il danno derivante alla persona dall inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, secondo il successivo art. 94, è risarcibile nei limiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l Italia o l Unione europea. In particolare, nei limiti previsti da: Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale (resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841); Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario (resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806); Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV) (resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084), per le altre ipotesi di responsabilità dell organizzatore e del venditore, così come recepite nell ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell Unione europea ovvero la stessa Unione europea. Il risarcimento del danno da vacanza rovinata Negli ultimi anni si è diffuso il concetto di danno da vacanza rovinata, in quanto la vacanza è sempre più spesso vista come momento di svago e di riposo a lungo atteso, cornice di eventi unici ed irripetibili (es., le nozze). Pertanto, nell eventualità dell inadempimento dell organizzatore o del venditore del pacchetto turistico, la determinazione del danno non si limita al rimborso del prezzo e delle spese sostenute, ma si estende anche al danno non patrimoniale costituito, appunto, dal mancato godimento di un momento di svago, così come programmato dal turista. Inizialmente, peraltro, la giurisprudenza italiana non aveva riconosciuto la risarcibilità di tale tipo di danno in quanto l art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Successivamente, la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) ha disposto all art. 13 che l organizzatore di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio egli abbia causato al viaggiatore a causa dell inadempimento dei suoi obblighi, ciò costituendo un apertura alla risarcibilità di danni non patrimoniali, ma solo relativamente ai contratti di viaggio internazionali. Nel 2002, infine, il diritto al risarcimento del danno morale derivante dall inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni in occasione di un viaggio tutto compreso è stato riconosciuto in una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Pertanto - stante il principio secondo il quale i giudici nazionali interpretano le norme attuative di direttive comunitarie conformemente alle sentenze della Corte di Giustizia - le norme del Codice del consumo relative ai pacchetti turistici vanno interpretate nel senso dell ammissione della risarcibilità del danno non patrimoniale. 3. Il Fondo di garanzia L art. 100 del D.Lgs. 206/2005 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a tutela del consumatore di pacchetti turistici, un Fondo di garanzia, già previsto dal D.Lgs. 111/1995 e disciplinato dal D.M. 23 luglio 1999, n. 349. Compiti del Fondo sono: assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell organizzatore, sia in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti;

Le agenzie di viaggio e turismo 89 organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all estero; assicurare la fornitura di un immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all organizzatore. La domanda per l intervento del Fondo di garanzia deve essere corredata dal contratto di viaggio in originale, dalla copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all agenzia di viaggio e da qualsiasi altro elemento che possa comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti. Il Fondo è alimentato dagli agenti di viaggio, i quali devono versare una percentuale dei premi di assicurazione stipulati. Tale percentuale è stata elevata dallo 0,5% al 2% in quanto era insufficiente a far fronte alle esigenze per le quali è stato istituito. Il Fondo opera attraverso un Comitato di gestione, dotato di compiti decisionali di intervento e di controllo, i cui componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione del membro di diritto. Il Comitato delibera su ogni caso concreto per il quale viene chiesto l intervento del Fondo, stabilendo tempi e modalità di erogazione della somma concessa; sulle questioni relative all applicazione della legge e del regolamento; su eventuali revoche degli interventi già effettuati e non utilizzati; sull esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto in luogo del quale il Fondo è intervenuto. La L. 18 giugno 2009, n. 69 È opportuno segnalare in questa sede l approvazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. L articolo 15 del provvedimento citato, infatti, contiene alcune integrazioni al Codice del consumo proprio in relazione al contratto di vendita di pacchetti turistici ed al Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici. Il primo comma del citato art. 15, integrando l art. 86, comma 1, punto f) inserisce tra gli elementi del contratto, come abbiamo visto (vedi retro, par. 2, lett. B), la dichiarazione che il venditore o l organizzatore concorre ad alimentare il suddetto Fondo nella misura stabilita dal comma 2 dell art. 100 del Codice. Il successivo comma 2 dell art. 15 della L. 69/2009, invece, nell introdurre il comma 3-bis all art. 100 del Codice, stabilisce che le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. 4. Le associazioni senza scopo di lucro La legge 217/1983 autorizzava le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, ad esercitare attività turistiche per i propri associati, demandando alle Regioni il compito di fissarne i requisiti minimi e le modalità di esercizio. La legge 135/2001 ha ampliato i poteri di tali associazioni, le quali possono esercitare le attività indicate all art. 7, comma 1 e cioè attività economiche organizzate per la produzione, commercializzazione e gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti

90 Capitolo 6 balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell offerta turistica. L art. 7, comma 10 della L. 135/2001, inoltre, pone le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili, delle fasce meno abbienti, nonché le associazioni Pro Loco, tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla L. 390/1986 riguardante la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili, demaniali o patrimoniali dello Stato, in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, di ASL, di ordini religiosi. Come stabilito dalla legge quadro del 1983, anche la L. 135/2001 pone la condizione che tutte le attività predette vengano esercitate esclusivamente per i propri aderenti ed associati. Un importante innovazione, invece, è l omissione del requisito del carattere necessariamente nazionale delle associazioni: in tal modo si consente anche a quelle operanti solo a livello regionale o locale lo svolgimento di attività turistica in favore dei propri associati. Questionario 1. Qual è la definizione di travel agent e di tour operator? (par. 1) 2. Quali sono i requisiti professionali necessari per l esercizio della professione di agente di viaggio? (par. 1) 3. Qual è la differenza tra il contratto di organizzazione e quello di intermediario di viaggio? (par. 2) 4. Quali elementi deve contenere il contratto di vendita di pacchetti turistici? (par. 2) 5. Come è regolata la responsabilità dell organizzatore e del venditore per mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita dal pacchetto turistico? (par. 2) 6. Quali sono i compiti del Fondo di garanzia? (par. 3) 7. Cosa ha stabilito la L. 69/2009 relativamente al Fondo di garanzia? (par. 3) 8. Quali attività possono esercitare le associazioni senza scopo di lucro? (par. 4)