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1 Capitolo I Il contratto turistico. 1. IL CONTRATTO DI VIAGGIO. 1.1 Definizione Con l aumento del benessere, del tempo libero, dell abitudine a spostarsi, si moltiplicano i contratti relativi al turismo organizzato. In particolare i contratti con il turista il quale, in cambio di una somma di denaro, riceve un complesso coordinato di servizi (trasporto, soggiorno alberghiero, visite artistiche ecc.) che nel loro insieme costituiscono un viaggio o vacanza tutto compreso (c.d. pacchetto turistico). Controparte del turista sono il tour operator, che organizza e offre il pacchetto turistico, e l agenzia turistica, tramite la quale egli acquista il pacchetto turistico. Questi contratti pongono essenzialmente problemi di tutela del turista insoddisfatto o danneggiato per inconvenienti da lui subiti nell utilizzazione dei servizi turistici ad esempio ritardi o indisponibilità dei trasporti turistici, scadente qualità della sistemazione alberghiera, lesione all integrità fisica o alla salute, perdita o deterioramento di beni. Di tutto ciò si occupano essenzialmente due testi normativi: o La convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio (1970), ratificata dall Italia con legge n. 1084/1977; 5

2 o Il decreto legislativo 111/1995, che ha attuato in Italia la direttiva europea n. 314/1990. La legge definisce il pacchetto turistico quella combinazione predeterminata di almeno due tra i servizi di trasporto, alloggio e servizi non accessori al trasporto ed alloggio stesso 1, e cioè itinerari, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto, compresa la presenza di accompagnatori e guide, ovvero servizi determinati in base ad accordi specifici intervenuti all atto della prenotazione. Ai fini dell applicazione delle norme del decreto la durata del servizio deve superare le ventiquattro ore, ovvero in ogni caso comprendere almeno una notte, ed il corrispettivo deve essere determinato in misura forfettaria. Accanto alla disciplina contenuta nel decreto, applicabile ai contratti conclusi in Italia, ovvero ai pacchetti turistici venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale, si pone la disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale sui contratti di viaggio (CCV) approvata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e ratificata dall Italia con legge 27 dicembre 1977 n All atto della ratifica l Italia ha apposto apposita riserva, con ciò limitando l applicazione della legge ai soli contratti di viaggio internazionali, ovvero ai viaggi che debbono svolgersi in tutto o in parte in uno Stato diverso da quello da cui il viaggiatore è partito o il contratto è stato stipulato. La Convenzione è pertanto inapplicabile ai contratti di viaggio integralmente eseguiti in territorio italiano e concerne i soli Stati che l abbiano ratificata ( in Europa, l Italia è fra i pochi Paesi firmatari). Essa però contiene alcune fondamentali definizioni, tra 1 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi e i circuiti tutto compreso. ( G.U. 14 aprile 1995, n. 88) 6

3 cui l art. 1 definisce due tipi di contratti di viaggio: il contratto di organizzazione e il contratto di intermediazione. Il contratto di viaggio e i contratti turistici si iscrivono a buon diritto nella famiglia di quelli che adesso siamo abituati a chiamare i nuovi contratti, quei contratti che tendono a dare veste giuridica a operazioni dell economia evoluta, quei contratti che hanno per oggetto tendenzialmente non cose, non beni materiali, ma piuttosto attività, prestazioni, servizi [ ] 2 Con il contratto di organizzazione una parte si impegna a proprio nome a procurare ad un altra parte, in cambio di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca. Il contratto di organizzazione di viaggio è, dunque, un contratto a prestazioni corrispettive e oneroso. E un contratto a prestazioni corrispettive perché rileva un rapporto di reciprocità tra le due prestazioni, che si giustificano perciò l una con l altra. E un contratto oneroso, poiché l onerosità consiste nel fatto che ciascuna parte (organizzatore, intermediario e viaggiatore) mentre ricava un vantaggio dal contratto, sopporta anche un sacrificio. Con il contratto di intermediazione una parte si impegna a procurare ad un altra parte, in cambio di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia dei servizi separati (trasporto, soggiorno, ecc.) che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno. 2 E. ROPPO. Contratti turistici e clausole vessatorie, In la tutela del turista, G. Silingardi, V. Zeno- Zencovich, Napoli

4 Qualora, come in passato in modo più deciso, si ritenesse che all operatore turistico spetti soltanto l emissione di biglietti di viaggio, la prenotazione alberghiera o altre singole prestazioni, la dottrina è concorde nel ritenere che, in questo caso ci si trovi in presenza di un mandato ( si deve pensare con rappresentanza) conferito dal cliente all impresa di viaggi. 3 Per ciò che riguarda, invece, l individuazione del tipo contrattuale, nel quale il contratto di intermediazione si colloca, non sussistono dubbi sul fatto che esso si strutturi come mandato. Tutt ora si discute, invece, se il rapporto instauratosi tra il viaggiatore e l intermediario sia configurabile come un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. La soluzione del mandato con rappresentanza appare maggiormente condivisibile alla luce dell art. 17 della CCV, che recita: qualunque contratto stipulato dall intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi, o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Va tuttavia precisato che l intermediario opera di norma come rappresentante del viaggiatore nei confronti dell organizzatore e, nel caso di intermediazione in servizi di viaggio separati, come rappresentante delle singole compagnie o dei singoli fornitori. La configurazione come mandato con rappresentanza del contratto turistico, intercorrente tra intermediario di viaggio ed organizzatore di viaggio o fornitore del servizio separato, appare cosi attribuire all operatore una doppia rappresentanza, 3 A. SANTUARI. I contratti di viaggio all inclusive tra le fonti interne e diritto transnazionale, Padova,CEDAM,

5 che non può escludere l insorgere di un possibile conflitto di interessi con i rappresentanti. 4 I contratti di organizzazione e intermediazione si differenziano per quanto concerne l oggetto. Nel primo l oggetto è costituito dall insieme di prestazioni che l organizzatore, a suo nome si obbliga di procurare al turista-consumatore. Nel secondo, invece, l oggetto risulta diversificato e può consistere nel procurare al cliente un viaggio organizzato da altri, un servizio o più servizi separati che permettono di effettuare il viaggio, o infine un servizio o servizi separati che permettono di effettuare il soggiorno nella località desiderata. Altro oggetto del contratto è il prezzo, forfettario, nel quale non sono distinte le singole prestazioni. Il contratto può prevedere che all atto della prenotazione sia versato un importo non superiore al 25% del prezzo (a titolo di caparra) e sia indicato il termine per il versamento del saldo. 1.2 I soggetti del contratto di viaggio Il contratto di vendita dei pacchetti turistici ha come parti un organizzatore, un intermediario e un consumatore. L organizzatore (anche detto tour operator) è colui che crea il pacchetto: più precisamente, ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 111/95, è colui che realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 2, cioè il pacchetto turistico, e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti 4 T. TORRESI. Vendita di Pacchetti Turistici, in I Contratti V. Cuffaro, Milano, IPSOA,

6 turistici. Egli può vendere tali pacchetti o direttamente, ovvero, come più frequentemente accade, attraverso intermediari. L art 4 del decreto citato definisce come intermediario (o agenzia di viaggi) il venditore del pacchetto, che, in possesso delle dovute autorizzazioni, «vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario». E infine consumatore sia l acquirente diretto che il cessionario del pacchetto turistico. Nell ipotesi di cessione del contratto o di un contratto per persona da nominare, il contraente originario riveste a sua volta la qualifica di consumatore se ed in quanto non tragga profitto dalla cessione del pacchetto di viaggio. 1.3 Rapporti tra i singoli soggetti. - Per quanto riguarda il rapporto turista - intermediario, il cliente dà incarico all intermediario di stipulare per suo conto, con uno o più fornitori, uno o più contratti aventi rilevanza turistica ( contratto d albergo, di trasporto, ecc.), oppure, con un tour operator, un contratto di organizzazione di viaggio. Si tratta perciò, come detto, di un contratto di mandato, e normalmente al mandato accede la rappresentanza, ossia, il contratto fra l intermediario e il fornitore del servizio è concluso in nome e in conto del cliente, facendo sì da produrre effetti direttamente nei confronti di quest ultimo. L intermediario, può contrarre con il fornitore anche in nome proprio, ma per conto del cliente, il quale può esercitare i diritti nei confronti del primo. 10

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