Capitolo Terzo Assetti proprietari e patti parasociali

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Capitolo Terzo Assetti proprietari e patti parasociali 1. Partecipazioni rilevanti L art. 120 del Tuf (modificato da ultimo dal D.L. 91/2014, conv. in L. 116/2014) disciplina i rapporti di partecipazione a cui sia interessata almeno una società con azioni quotate in borsa. Per capitale di società per azioni si intende il capitale rappresentato dalle sole azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto. La norma stabilisce che tutti coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l Italia come Stato membro d origine in misura superiore al 2% del capitale ne danno comunicazione scritta all altra società (la società «partecipata») ed alla Consob. Il D.L. 91/2014, conv. in L. 116/2014, è intervenuto sulla norma in esame innalzando dal 2% al 5% la soglia delle partecipazioni rilevanti, che determina l obbligo di comunicazione alla società e alla Consob, se l emittente è una piccola e media impresa (PMI) (art. 120, comma 2, Tuf). La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso. In caso di mancata comunicazione, viene sospeso il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali questa sia stata omessa, ma le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell assemblea. Qualora il diritto di voto venga esercitato in violazione delle norme dinanzi esplicate, la deliberazione assembleare è impugnabile ex art. 2377 c.c. se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L impugnazione può essere proposta anche dalla Consob nel termine di sei mesi dalla deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, dall avvenuta iscrizione. Con il reg. 11971/99 (art. 117 modificato da ultimo con delibera 19084/2014) sono state stabilite le variazioni delle partecipazioni in società quotate che determinano l obbligo di comunicazione, ed in specie: superamento della soglia del 2% nel caso in cui la società non sia una PMI; raggiungimento o superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%; 30%, 50%, 66,6%, 90% e 95%; la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie su indicate. La comunicazione è dovuta anche da coloro che raggiungono o superano le suddette soglie, o riducono la partecipazione al di sotto delle stesse, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall emittente azioni quotate (ai sensi dell art. 85bis Reg. Emittenti). Ai fini degli obblighi di comunicazione nel calcolo delle partecipazioni sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, ovvero è sospeso.

846 Parte Sesta: Nozioni di diritto privato, commerciale e tributario - Sez. III Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi: il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario; il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente; il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l obbligo di comunicazione è a carico sia del prestatore o riportato sia del prestatario o riportatore. Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso previsto dall articolo 119bis, comma 3, lettera a) Reg. Emittenti, purché lo stesso non eserciti il diritto di voto. Ai medesimi fini di cui sopra sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, ferma restando la disciplina dell art. 118 Reg. Emittenti, per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione (comma 3bis dell art. 118 Reg. emittenti aggiunto con delibera 19084/2014). La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, è effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno dell operazione idonea a determinare il sorgere dell obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante modelli standard (art. 121 reg. 11971/99). In seguito alle modifiche introdotte con delibera 19084/2014, nei casi di superamento delle soglie indicate nell art. 117, comma 1, Reg. emittenti, o di riduzione al di sotto delle stesse, conseguenti alla maggiorazione del diritto di voto alla rinuncia della stessa, la comunicazione è effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione dalla successiva pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto ai sensi dell art. 85bis, comma 4bis, Reg. emittenti. Qualora più soggetti non legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati anche in relazione ad eventuali ulteriori partecipazioni detenute da ciascuno di essi e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione. Successivamente, la Consob pubblica le informazioni acquisite entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione, tramite sistemi di diffusione elettronica delle informazioni. La pubblicazione può essere effettuata anche tramite la società di gestione del mercato presso il quale è quotata la società partecipata, secondo modalità previste. 2. Partecipazioni reciproche In caso di partecipazioni reciproche, il superamento del limite indicato nell art. 120, comma 2, Tuf del capitale comporta, per la società che supera per seconda tale soglia partecipativa, una serie di limiti ed obblighi. Per le azioni eccedenti i limiti non si può esercitare il diritto di voto. L organo amministrativo deve vendere le azioni eccedenti i limiti percentuali entro 12 mesi dalla data del superamento. In mancanza, la sospensione del diritto di voto si estende all intera partecipazione (art. 121, comma 1, Tuf). Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo. Anche in questo caso, qualora il diritto di voto venga esercitato in violazione delle norme dinanzi esplicate, la deliberazione assembleare è impugnabile ex art. 2377 c.c. se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Capitolo Terzo: Assetti proprietari e patti parasociali 847 Il limite del 2% può essere elevato al 5% ovvero nei casi previsti dall art. 120, comma 2, secondo periodo, Tuf al 10%, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall assemblea ordinaria delle società interessate (art. 121, comma 2, Tuf modif. da ultimo dal D.L. 91/2014, conv. in L. 116/2014). In questo caso lo scambio azionario si inserisce in un progetto industriale più ampio voluto dagli azionisti di entrambe le società. La disciplina appena descritta non si applica quando i limiti indicati sono superati a seguito di un offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire almeno il 60% delle azioni ordinarie. L art. 121, co. 3 Tuf (modif. da ultimo dal D.L. 51/2014, conv. in L. 116/2014) estende la disciplina delle partecipazioni reciproche anche alle partecipazioni fra gruppi. La norma dispone che se un soggetto detiene una partecipazione superiore alla soglia indicata nel comma 2 del medesimo art. 121 Tuf in una società per azioni quotata, questa, o il soggetto che la controlla, non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. 3. Patti parasociali I patti parasociali sono diversamente disciplinati a seconda che si tratti di società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante o di società quotate: per le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (cd. società aperte non quotate) si applica la disciplina contenuta nel codice civile secondo cui il patto deve essere comunicato alla società e dichiarato in apertura di ogni assemblea; per le società quotate, si applica la disciplina contenuta nel Tuf, qui di seguito esaminata. L art. 122 del Tuf, come modificato dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146, dispone che, nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, i patti parasociali, in qualunque forma stipulati ed aventi ad oggetto l esercizio del diritto di voto, il trasferimento delle relative azioni, l acquisto delle stesse o l esercizio di un influenza dominante, devono, entro 5 giorni dalla stipulazione: essere comunicati alla Consob; essere pubblicati, per estratto, sulla stampa quotidiana; essere depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale; essere comunicati alle società con azioni quotate. In caso di inosservanza di tali obblighi i patti sono nulli, non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni che costituiscono l oggetto dell accordo e, qualora tale diritto venga egualmente esercitato ed i voti così espressi siano stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza, la deliberazione è impugnabile a norma dell art. 2377 c.c.; l impugnazione può essere proposta anche dalla Consob. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell assemblea. Tali obblighi di comunicazione alla Consob si applicano anche ai patti parasociali che, tra l altro, pongono limiti al trasferimento delle azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse. La disciplina dei patti parasociali si estende ai sindacati di voto e di blocco, ai sindacati di consultazione e agli accordi di opzione e, in generale, ai patti aventi per oggetto o per effetto l esercizio anche congiunto di un influenza dominante su tali società.

848 Parte Sesta: Nozioni di diritto privato, commerciale e tributario - Sez. III Rilevanti peculiarità sono altresì previste in tema di durata dei patti (art. 123 Tuf): questi, se a tempo determinato, non possono avere una durata superiore ai tre anni e il termine superiore eventualmente stabilito si riduce automaticamente a quello triennale legislativamente previsto. Se conclusi a tempo indeterminato, ai soci è riconosciuto il diritto di recesso che deve essere esercitato con un preavviso di almeno 6 mesi; gli azionisti che intendono aderire ad una O.P.A. obbligatoria, tuttavia, possono recedere senza preavviso. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati deve contenere, tra le altre, informazioni dettagliate riguardanti (art. 123bis Tuf): la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario; qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli; le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette; se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti; il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi; qualsiasi restrizione al diritto di voto. La Consob può dichiarare inapplicabili gli obblighi di comunicazione dei patti parasociali alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione (art. 124 Tuf). Dal 1 luglio 2013 la comunicazione del patto parasociale va effettuata mediante la trasmissione dei seguenti documenti (art. 127 reg. 11971/99, modif. dalla delibera Consob 18214/2012): a) copia integrale del patto dichiarata conforme all originale; b) copia dell estratto con l indicazione del quotidiano dove esso è pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora pubblicato, l estratto è trasmesso alla Consob entro due giorni dalla pubblicazione; c) informazioni concernenti gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi. I prescritti documenti sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici. Gli aderenti al patto devono comunicare alla Consob, entro 5 giorni dal loro perfezionamento, le seguenti notizie (art. 128 reg. 11971/99, modif. dalla delibera Consob 19084/2014): a) le modifiche del patto, trasmettendo copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute o copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici; b) le variazioni dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall art. 130,

Capitolo Terzo: Assetti proprietari e patti parasociali 849 comma 1, lett. b) e c) reg. 11971/99 qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lett. a); c) la notizia del rinnovo e dello scioglimento del patto. Inoltre, gli aderenti ad un patto parasociale devono pubblicare un estratto su un quotidiano a diffusione nazionale. Contestualmente alla pubblicazione, l estratto è inviato alla società quotata che ne cura la diffusione al pubblico con le modalità indicate dagli artt. 65quinquies, 65sexies e 65septies reg. 11971/99. L estratto contiene almeno l indicazione del tipo di patto, la percentuale complessiva del capitale sociale, avente diritto di voto, ovvero il numero complessivo dei diritti di voto conferiti nel patto, la denominazione dell emittente e degli aderenti nonché l indirizzo del sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all operazione (art. 129 reg. 11971/99, modif. dalla delibera 19084/2014). In particolare, il Regolamento Emittenti prevede che il sito internet deve riportare almeno le seguenti indicazioni (art. 130 reg. 11971/99, modif. dalla delibera 19084/2014): a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto; b) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell art. 2351, ultimo comma, c.c.), complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale rappresentativi del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo dei diritti di voto delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte; c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando: il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell articolo 2351, ultimo comma, c.c., da ciascuno conferiti; le percentuali dei diritti di voto riferiti alle azioni da ciascuno conferiti rispetto al numero totale dei diritti di voto conferiti e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell articolo 2351, ultimo comma, c.c., le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte; il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari; d) il contenuto e la durata del patto, precisandone la data di stipula e la relativa efficacia; e) l ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e la data del deposito. Se con questa pubblicazione si intende assolvere anche agli obblighi di comunicazione relativi ai patti parasociali (art. 120 reg. 11971/99), l estratto deve indicare, inoltre, i soggetti che controllano gli aderenti al patto e il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni degli aderenti e non conferiti al patto.

Questionario 1. La CONSOB può prevedere una soglia partecipativa inferiore a quella del 2% nel capitale di un emittente azioni quotate, avente l Italia come Stato membro di origine, il cui superamento determini gli obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti previsti dall articolo 120 del Testo Unico della Finanza? Cfr. 1 2. Ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all art. 120 del Testo unico della Finanza, cosa si intende per «capitale di società per azioni»? Cfr. 1 3. Ai sensi dell articolo 117 della delibera CONSOB 11971/99, coloro che partecipano al capitale sociale di una società con azioni quotate cosa comunicano alla società partecipata e alla CONSOB? Cfr. 1 4. Ai sensi dell art. 123 Tuf, qual è la durata dei patti parasociali, se a tempo determinato? Cfr. 3 5. Quali informazioni deve contenere la relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari? Cfr. 3 6. Quando un patto parasociale relativo ad azioni di una società italiana quotata in un mercato regolamentato italiano è nullo? Cfr. 3