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Transcript:

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale OGGETTO: Deroghe alle distanze minime previste dall art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 ( Regolam. di esecuzione ed att. Del CdS ) e dall art. 20 u.c. del Regolam. Comunale delle Affissioni e Pubblicità. Presa d atto ed approvazione di facoltà già espresse ed individuate dai competenti Uffici in sede di Conferenze di Servizi Il sottoscritto Avv. Francesco Gullotta, Dirigente del Servizio Affissioni e Pubblicità, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione: PREMESSO CHE: - a norma dell art. 51 comma 4 Reg. Esec. ed Att. C.d.S. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie - a norma dell art. 23 comma 6 C.d.S. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.. ; 1 - a norma dell art. 20 ultimo comma Regolamento Affissioni e Pubblicità In ottemperanza a quanto previsto dall art. 13 lett. c D. lgs 10.09.1993, n. 380 e nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, l amministrazione comunale si avvale della facoltà di concedere deroghe alla norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari ; - con precedente conferenza di servizi del 2 e 9 febbraio 2010, sono state previste le deroghe alle distanze minime fissate nella nota prot. n. 64522 del 10.03.2010, sottoscritte dai vari rappresentanti delle Direzioni interessate presenti; - con determinazioni dirigenziali Direzione Ragioneria Generale - anni 2012 e 2013 si è proceduto ad intraprendere la necessaria attività amministrativa per la definizione e completamento del procedimento di revisione delle deroghe, ai fini dell adeguamento al C.d.S. dei medesimi; -premesso che il procedimento amministrativo in materia di deroghe alle distanze minime garantisce un pieno e migliore rispetto delle regole, consente una maggiore salvaguardia della sicurezza per l intera collettività e in particolare per coloro i quali si pongono alla guida nel territorio comunale, oltre a garantire infine il conseguimento di ulteriori nuovi spazi pubblicitari con conseguenti maggiori introiti per l Ente pubblico. CONSIDERATO CHE: - la Direzione Affari Legali, con parere prot. 160092 del 21.05.2013, ha concluso sulla potestà di concedere deroghe e che non sussista alcun impedimento all applicazione delle stesse e senza necessità di dover attendere l approvazione delle modifiche apportate al Piano generale degli Impianti, avendo realizzato la necessaria tutela per la sicurezza richiesta dal vigente regolamento ed in presenza di necessità di ordine tecnico, nate con l esigenza di posizionare gli impianti autorizzati con provvedimenti ai sensi della previgente normativa ed oggi in contrasto con i limiti ed i divieti imposti dal codice della strada ; 1 in particolare l'articolo 5 L. 29.07.2010, n.120, ha ampliato la possibilità di effettuare pubblicità lungo le strade comunali, consentendo deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei segnali, e degli altri mezzi pubblicitari.

- ai fini dell adeguamento degli impianti autorizzati precedentemente, con conferenza di servizi del 30.04.2014, verbale prot. n. 140743 - nell ambito dell avviata procedura di riordino sono state ai riconfermate le previsioni di deroga alle distanze minime di cui alla conferenza di servizi del 2 e 9 febbraio 2010, individuate ed esplicitate nella nota prot. n. 64522 del 10.03.2010; - in tale conferenza, tuttavia, non furono esaminate le diverse tipologie di impianti ai fini dell eventuale individuazione ed applicazione di deroghe alle suddette distanze minime; Considerato che fra le varie tipologie di impianti pubblicitari rientrano anche quelli luminosi di luce propria e, pertanto, al fine di garantire maggiormente la sicurezza della circolazione e di evitare ogni fonte di distrazione e disturbo visivo della medesima, è apparso opportuno disciplinare in maniera diversa tale ultima tipologia, sì da dare definizione dell iter di cui sopra, con ulteriore Conferenza del 30 Maggio 2014, è stata stabilita la non applicazione delle deroghe medesime, agli impianti luminosi di luce propria (quali impianti a LED, impianti digitali, etc.), in considerazione che tali mezzi pubblicitari costituiscono pericolo e/o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale, in prossimità delle aree di intersezione, degli impianti semaforici ove esistenti, nonché della segnaletica. Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Dirigente, ritiene sottoporre alla Giunta Municipale, per la propria presa d atto ed approvazione, le deroghe di cui sopra, già espressamente fissate nella nota prot. n. 64522 del 10.03.2010, allegata in atti, qui da intendersi integralmente trascritte ed ulteriormente confermate con verbale n. 140743 del 30.04.2014 e n. 208009 del 30.05.2014/26.06.2014 Avv. Francesco Gullotta F.to LA GIUNTA MUNICIPALE Vista la proposta di deliberazione n. 211785 del 30/06/2014 Avente ad oggetto: Deroghe alle distanze minime previste dall art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolam. di esecuzione ed att. Del CdS ) e dall art. 20 u.c. del Regolam. Comunale delle Affissioni e Pubblicità. Presa d atto ed approvazione di facoltà già espresse ed individuate dai competenti Uffici in sede di Conferenze di Servizi Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche: - per la regolarità tecnica dal Direttore della Direzione Corpo di Polizia Municipale e U.T.U. Ritenuto di dovere provvedere in merito; Visto l art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche; ad unanimità di voti resi nelle forme di legge DELIBERA Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, per farla propria. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell art. 12 2 comma della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

Omissis Redatto, letto,approvato e sottoscritto Il Sindaco - Presidente F.TO VINCENZO BIANCO Il Segretario Generale F.TO ANTONINA LIOTTA L'Assessore Anziano F.TO LUIGI BOSCO

4330/30-06-2014 Allegato alla deliberazione n. 87 del 01/07/2014 Comune di Catania OGGETTO: Deroghe alle distanze minime previste dall art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 ( Regolam. di esecuzione ed att. Del CdS ) e dall art. 20 u.c. del Regolam. Comunale delle Affissioni e Pubblicità. Presa d atto ed approvazione di facoltà già espresse ed individuate dai competenti Uffici in sede di Conferenze di Servizi Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R30/2000, si esprime parere favorevole. in ordine alla regolarità tecnica. Si dà atto che la presente proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile. Catania _30/06/2014 POLIZIA MUNICIPALE U.T.U. F.to Pietro Belfiore Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Catania L'importo della spesa è di Va imputata al cap. Catania _30/06/2014 Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991 IL RAGIONIERE GENERALE Motivazione dell'eventuale parere contrario Da dichiarare di immediata esecuzione Allegati Parte integrante