1 OGGETTO CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE DI MINOR PESO QUESITO (posto in data 23 novembre 2013) Ho un incarico di responsabile di una struttura semplice dipartimentale denominata "Urgenze Chirurgiche ed Accettazione Generale". L'incarico, triennale, mi è stato conferito per la prima volta il 2 maggio 2007 e quindi rinnovato all'esito della valutazione positiva sempre con durata triennale e con decorrenza 2 maggio 2010. L'incarico prevedeva in concreto la responsabilità della gestione del pronto soccorso del mio Ospedale. Nel giugno del 2011 l'azienda ha adottato il piano attuativo aziendale che in conformità con le linee di indirizzo regionali prevedeva la chiusura del pronto soccorso (e della struttura complessa chirurgia d'urgenza del mio ospedale cui la mia struttura semplice era funzionalmente collegata). Quale norma di salvaguardia il piano attuativo aziendale 2011 prevedeva che al momento della chiusura del pronto soccorso la mia struttura semplice venisse rinominata "chirurgia a degenza breve" e la struttura complessa di chirurgia d'urgenza "chirurgia generale ad indirizzo oncologico". Alla scadenza del triennio non sono state attivate le procedure per la valutazione dell'incarico (procedure solo di recente avviate) ed io ho continuato a svolgere il mio incarico sino al 30 giugno 2013. In tale data, infatti, il pronto soccorso veniva chiuso. Nel frattempo, il 28 giugno 2013, l'azienda deliberava di adottare il nuovo atto aziendale nel quale non era più prevista la struttura semplice dipartimentale di chirurgia a degenza breve nel mio ospedale ma la collocava in altro presidio ospedaliero della ASL al posto proprio della struttura semplice dipartimentale urgenze chirurgiche ed accettazione generale" che era da sempre priva di responsabile.
2 Anche la struttura complessa chirurgia generale ad indirizzo oncologico scompariva, avendo il direttore della struttura complessa chirurgia d'urgenza concordato il trasferimento suo e dei suoi collaboratori in quello stesso presidio ospedaliero ove il nuovo atto aziendale aveva spostato la mia struttura semplice dipartimentale. A questo punto anche io concordavo il trasferimento nel nuovo ospedale e facevo domanda di essere trasferito in quel Presidio Ospedaliero nella posizione di responsabile della prevista struttura semplice dipartimentale di chirurgia a degenza breve. In realtà con decorrenza dal 1 luglio 2013 sono stato trasferito nella struttura complessa di chirurgia generale, quale semplice dirigente, senza alcun incarico. Ho continuato comunque ad essere pagato sino ad oggi anche per l'indennità connessa all'incarico che però non svolgo. Vari tentativi bonari per la definizione della mia situazione non hanno trovato esito. Premesso che al momento sono l'unico responsabile di struttura semplice dipartimentale della mia azienda pagato come tale ma di fatto demansionato (prima dirigevo 10 medici, e 25 paramedici, oggi più niente), considerato che tutti gli altri responsabili di struttura semplice dipartimentale sono come me con contratto scaduto il 2 maggio scorso ma continuano a svolgere il loro incarico, come posso fare per vedermi riconosciuto il diritto a svolgere le mie funzioni al pari dei miei colleghi? Anche in considerazione del fatto che il nuovo atto aziendale non ha ancora ricevuto l'approvazione della Regione potrei ottenere almeno l'incarico, nel nuovo ospedale, della struttura semplice dipartimentale di "urgenze chirurgiche ed accettazione generale" previsto dal vecchio, ma tutt'ora vigente, piano attuativo aziendale del 2011? E cosa posso fare per ottenerlo nelle more della conclusione delle procedure di valutazione del mio operato che, per l'attività svolta non potrà che essere positivo?
3 RISPOSTA (inviata in data 31 dicembre 2013) Purtroppo quella garanzia che era prevista dal CCNL 1998_2001, che assicurava che un medico al quale fosse attribuito un diverso incarico dirigenziale a seguito di processi di ristrutturazione organizzativa, mantenesse quantomeno gli stessi livelli retributivi, è ora negata nell ambito delle misure adottate negli innumerevoli decreti che si sono susseguiti per far fronte alla devastante crisi economica che ancora condiziona la vita di milioni di italiani. Con un pervicace accanimento nei confronti dei dipendenti pubblici si sono progressivamente ridotte una serie di garanzie e tutele che solo qualche anno fa sarebbe stato inimmaginabile mettere in discussione. Di fatto un azienda che per effetto di ristrutturazioni organizzative abolisca strutture semplici o complesse può conferire al dirigente che ne era responsabile un incarico di minor valore economico, ed attivare processi di mobilità esterna. la situazione che sta subendo il dirigente che ha posto il quesito configura un vero e proprio demansionamento, che è espressamente proibito dall articolo 2013 del codice civile, che nel testo attualmente vigente dispone: 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 2. Ogni patto contrario è nullo
4 Il problema è che l articolo 2103 del codice civile è stato dichiarato non applicabile alla dirigenza medica. Il comma 6 dell articolo 28 del CCNL 1998_2001, recependo analoga norma contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce infatti che: Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: che data l equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l articolo 2103, comma 1, del codice civile. Va peraltro osservato che l articolo 2013 del codice civile è richiamato dai citati decreti legislativi 165 e 502 con riferimento ad una specifica fattispecie: l attribuzione temporanea di mansioni superiori. In questo caso l articolo 2013 del codice civile prevede infatti il trattamento economico corrispondente alla funzione svolta ed il conferimento dell incarico laddove la sostituzione si protragga oltre i tre mesi. Questa specifica disposizione dell articolo 2013 è dichiarata non applicabile alla dirigenza pubblica dal comma 1-bis dell articolo 17 del decreto legislativo 165 (I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni ad essi attribuite a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile) e dal comma 5 dell articolo 15-ter del decreto legislativo 502 (Il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, primo comma, del codice civile.) Le norme che anche in presenza di valutazione positiva rendono possibile l attribuzione di un incarico di rilievo organizzativo ed economico inferiore risultano incompatibili non solo con quanto affermato dal primo periodo del comma 1 dell articolo 2103 del codice civile, ma anche con i principi che permeano il sistema degli incarichi dirigenziali, concepito dal decreto legislativo 502 e dalla normativa contrattuale (comma 1 dell articolo 28 del CCNL 1998_2001) come progressivo ampliamento dell autonomia e delle responsabilità, correlato all aumento delle conoscenze e delle capacità professionali ed ai risultati raggiunti nell espletamento delle funzioni attribuite.
5 La questione non potrà non essere oggetto di approfondimento in sede di contrattazione collettiva nazionale, che sarà finalmente ripresa con un primo incontro tra il comitato di settore e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, già fissato per il prossimo 9 gennaio 2014. Anche a questo riguardo non giova l incertezza che caratterizza il quadro politico nazionale, perché solo un quadro politico solido e coeso può dar risposta a questioni che toccano gangli vitali della disciplina del pubblico impiego ed all interno di questo della disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza medica. Nell attuale quadro normativo, che esplicitamente tra l altro sancisce il primato della legge sulla normativa contrattuale, la discrezionalità decisionale dei vertici aziendali è di fatto assoluta, con le conseguenze che sono efficacemente illustrate nel quesito, e che connotano molto negativamente la vita di molti medici italiani.
6 RIFERIMENTI NORMATIVI Le disposizioni vigenti fino al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, prevedevano tutele molto significative nei confronti dei dirigenti titolari di un incarico dirigenziale. Il comma 1-ter dell articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disponeva infatti che L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico. Per quanto concerne l area della dirigenza medica il comma 8 dell articolo 39 del CCNL 1998_2001 precisava che Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso deve essere conferito un incarico di pari valore economico, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa contrattuale vigente, e dal regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Il comma 32 dell articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha modificato in maniera significativa queste disposizioni, precisando che A decorrere dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto) le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'articolo 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disponeva che l'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intendesse confermare l'incarico conferito al dirigente, era tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.
7 Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 all articolo 5 del decreto 165/2001, che disciplina il potere di organizzazione nelle amministrazioni pubbliche, riducono inoltre drasticamente il ruolo delle organizzazioni sindacali aziendali quali soggetti chiamati a tutelare gli interessi dei lavoratori dagli effetti di processi di riorganizzazione aziendale. A seguito delle modifiche introdotte la formulazione vigente dell articolo 5 precisa infatti che Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che le amministrazioni pubbliche devono adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
8 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Articolo 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico comma 32 A decorrere dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni che alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli e a decorrere dalla medesima data è abrogato l'articolo 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165 Articolo 19 Comma 1-ter Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente laddove siano stati rilevati dagli organismi a ciò deputati risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dalla vigente normativa ed al dirigente può essere destinato ad altro incarico, anche di minor valore economico. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.