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Definizione di criteri di rotazione degli incaricati di posizione organizzativa e dei funzionari impiegati nelle aree a rischio di corruzione. Premessa Il presente documento intende offrire dei criteri di rotazione degli incaricati di posizione organizzativa e dei funzionari/dipendenti impiegati nelle aree a rischio di corruzione. Art. 1 Finalità Il comune di Corleone è tenuto, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente PTPC, ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale di direzione dei settori e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione, assicurando nel contempo la continuità e il buon andamento dell attività amministrativa e salvaguardando già le professionalità acquisite dal personale. La rotazione integra altresì, per il personale con incarico dirigenziale, i criteri di conferimento degli incarichi ed è attuata, di regola, alla scadenza dell incarico, fatti salvi i casi di carenze nell organico e le ipotesi previste dall art. 16, comma 1, lett. l quater del D.Lgs. 165/2001 (per il quale i dirigenti dispongono con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva). L obbligo di rotazione del personale di direzione dei settori e dei funzionari adibiti alle aree a rischio mira a prevenire i rischi che possono derivare da un eccessiva vicinanza personale o da una fiducia sproporzionata tra dipendente pubblico e cliente/utente/fornitore. I provvedimenti in materia di rotazione del personale devono ponderare le generali esigenze organizzative dell Ente. Art. 2 Rotazione e formazione. Affiancamento La rotazione è supportata da idonee e tempestive iniziative formative dirette a formare il personale che dovrà subentrare nelle attività a rischio e quello che dovrà essere assegnato ad altre attività, fatta salva la compatibilità con le disponibilità economiche di bilancio. Ove possibile, la formazione viene effettuata con l obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori. Nei limiti delle possibilità garantite dal personale in organico, dal rispetto dei limiti normativi in materia di assunzioni e mobilità e dalle risorse economiche disponibili, deve essere garantito l affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio. Art. 3 Ambito di applicazione Le misure di rotazione vengono applicate nelle aree e attività riconosciute a rischio dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e in quelle previste dalla Legge n.190/2012. Sono considerate comunque a rischio le attività indicate nell art. 4 comma 1 del piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del giorno 1 agosto 2014, nonché nei relativi successivi aggiornamenti. Art. 4 Criteri di rotazione per il personale con incarico dirigenziale Per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell incarico viene fissato, di regola, nella misura massima prevista dal piano anticorruzione, ove compatibile con l organizzazione, le risorse disponibili, le esigenze di buon andamento dell attività e con gli obbiettivi fissati negli atti di programmazione. Alla scadenza dell incarico, nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale con incarico dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, mancanza di risorse,

vincoli di programmazione, difficoltà nel reperire personale con adeguata esperienza, competenza e attitudine specifica, l Amministrazione applica la misura ad altro personale di ctg. D, ove possibile contrattualmente. In caso di impossibilità di sostituire nei termini sopra indicati un incaricato di posizione organizzativa rispetto alla posizione ricoperta, valutata a rischio di corruzione, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione propone al Sindaco, con atto motivato, di confermare il dirigente nella posizione ricoperta per infungibilità della specifica professionalità, sulla base degli obiettivi conseguiti e delle risultanze della valutazione delle prestazioni, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento sull Ordinamento degli uffici e servizi. La eventuale decisione sull ulteriore rinnovo dell incarico di responsabilità del medesimo settore per più della durata massima deve essere adeguatamente motivata, anche con riferimento alle esigenze di rotazione, e, quindi, in relazione all organizzazione, alle risorse disponibili, all attitudine specifica, all esperienza e competenza maturate, alle esigenze di buon andamento dell attività e agli obbiettivi fissati negli atti di programmazione. Nel caso di conferma dell incarico di Responsabilità di Settore per un periodo superiore a quello di durata massima, fissato dal PTPC, è fatto obbligo al Sindaco di darne comunicazione al Consiglio Comunale entro cinque giorni dall adozione del relativo provvedimento. Art. 5 Criteri di rotazione per il personale non dirigenziale Per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel servizio, di regola e secondo criteri di ragionevolezza, specificità, fungibilità, adeguata garanzia del preminente interesse al buon funzionamento degli uffici ed alla tutela della regolare erogazione dei servizi istituzionali, non deve risultare superiore a dieci anni, ove ciò sia compatibile con l organizzazione, le risorse disponibili, l esperienza, la competenza e l attitudine specifica richieste, le esigenze di buon andamento dell attività e gli obbiettivi fissati negli atti di programmazione nazionale, regionale e aziendale. Della valutazione è investito il Responsabile del Settore, il quale sarà tenuto, anche in caso di provvedimento di conferma dei propri collaboratori, all adozione di provvedimenti ampiamente motivati, da comunicare formalmente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, soltanto qualora non siano conformi ai termini massimi di cui sopra. Art. 6 Periodo di raffreddamento Fatta salva l ipotesi di cui agli artt. 4 e 5, gli incaricati di posizione organizzativa e funzionari/responsabili di procedimento potrebbero riprendere il medesimo compito una volta trascorso almeno un anno, salvi tempi più brevi motivati dalla necessità improrogabile di provvedere alle attività e l impossibilità di fare ricorso ad altri dipendenti (per inesperienza, scarsa competenza, malattia, infortunio, aspettativa, ecc.). L alternanza tra dipendenti nell assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure è diretta a ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti/clienti/fornitori, con il pericolo dell affermarsi di situazioni di privilegio e l aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. Nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli della programmazione, può essere fatto ricorso alla mobilità interna come strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche. Art. 7 Avvio di procedimenti penali e/o disciplinari e rotazione In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva a carico di un dipendente, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l Amministrazione: - per il personale con incarico dirigenziale, di regola procede con atto motivato alla revoca dell incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; la competenza in materia spetta al Sindaco, anche su segnalazione del Segretario Generale.

- per il personale non dirigenziale di regola procede all assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater del d.lgs. n. 165 del 2001; la competenza in materia spetta Responsabile di Settore. Art. 8 Informazione e partecipazione sindacale L adozione dei presenti criteri di rotazione è assolutamente subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di informazione e partecipazione sindacale. Art. 9 Rotazione e regolamento di conferimento degli incarichi dirigenziali I criteri di rotazione, una volta formalmente approvati dalla Giunta Comunale, costituiranno parte integrante e sostanziale del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, costituendone norma di riferimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali, cui l autorità di indirizzo politico dovrà tener conto per l esercizio delle proprie prerogative e poteri. Art. 10 Verifiche Verifiche sull effettiva rotazione degli incarichi vengono condotte dal Segretario Generale. Inoltre, ai sensi dell art. 1, comma 10, lett. b) della Legge n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della corruzione procede alla verifica, d intesa con il Responsabile di Settore competente, dell effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. I Referenti per la prevenzione nell area di competenza, forniscono informazioni in merito alla rotazione del personale al Responsabile della Prevenzione della corruzione. I Responsabili di Settore, per la rispettiva area di competenza, attuano la rotazione del personale. Art. 11 Riferimenti normativi e regime transitorio. La materia della rotazione è disciplinata dall art. 1, commi 4, 5 e 10, della Legge n. 190/2012 e dal vigente PTPC del Comune di Corleone. Il presente atto esplica efficacia dalla data di effettiva approvazione. A tal fine tutti i termini in esso previsti cominciano a decorrere indipendentemente dalla durata di eventuali precedenti incarichi di medesimo contenuto. L eventuale cessazione del mandato sindacale intervenuta prima della scadenza dei termini di cui al presente atto impone la rivisitazione di tutti gli incarichi di Responsabilità di Settore di competenza dell organo politico.