CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E DEL LAGO D IDRO STATUTO

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CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E DEL LAGO D IDRO STATUTO

Statuto del Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del Lago di Garda e del Lago d Idro Sommario CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI 2 art.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO 2 art.2 SCOPI DEL CONSORZIO 2 art 3 SEDE DEL CONSORZIO 3 art. 4 DURATA DEL CONSORZIO 3 art. 5 ADESIONI, RECESSI 3 CAPO II ORGANI 3 art. 6 ORGANI DEL CONSORZIO 3 art. 7 ASSEMBLEA CONSORTILE 4 art. 8 COMPETENZE DELL ASSEMBLEA 4 art.9 VALIDITA SEDUTE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI 5 art.10 CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE 5 art. 11 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 6 art. 12 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 6 art. 13 PRESIDENTE DEL CONSORZIO 6 art. 14 IL VICE PRESIDENTE 6 art. 15 IL DIRETTORE 6 art. 16 STRUTTURA GESTIONALE 7 art. 17 REVISORE DEI CONTI 7 art. 18 INDENNITA 7 CAPO III GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA 7 art. 19 FINANZIAMENTI 7 art. 20 PATRIMONIO 8 art. 21 SERVIZIO TESORERIA 8 art. 22 PERSONALE 8 CAPO IV RAPPORTO TRA GLI ENTI CONSORZIATI 9 art. 23 RAPPORTI TRA ENTI CONSORZIATI E CONSORZIO 9 art. 24 INFORMAZIONI AGLI ENTI CONSORZIATI 9 art. 25 COLLEGIO ARBITRALE 9 CAPO V TRASPARENZA ACCESSO PARTECIPAZIONE 9 art. 26 TRASPARENZA 9 art. 27 ACCESSO E PARTECIPAZIONE 10 CAPO VI NORME FINALI 10 art. 28 FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO 10 art. 29 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO 10 art. 30 REVISIONE DELLO STATUTO 10 Allegato A 11 CALCOLO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 11 Pagina 1 di 11

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO 1. I Comuni rivieraschi della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d Idro, come elencati nella Convenzione, si costituiscono in "CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E D IDRO" ai sensi dell'art. 31 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000, di seguito denominato T.U., per il perseguimento degli scopi di cui al successivo articolo 2. 2. Le quote di partecipazione per i Comuni consorziati sono stabilite con il seguente criterio: viene assegnato ai Comuni con percentuale inferiore all uno (1) un punto intero (1%), a prescindere dall effettivo calcolo sui canoni riscossi; i restanti punti percentuali (96) vengono distribuiti agli altri Enti in ragione dei canoni demaniali effettivamente riscossi ogni anno nel loro specifico territorio. Dal momento dell attivazione di altri servizi, facenti parte degli scopi del Consorzio, l assemblea individuerà appositi indici che tengano conto dell apporto specifico di ogni ente consorziato. 3. Le quote di partecipazione al Consorzio sono inizialmente definite con il metodo di calcolo individuato nell allegato A. 4. L Assemblea, con la maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 delle quote, ha la facoltà di modificare i criteri per il calcolo delle quote stabiliti nell articolo 2. L'approvazione delle nuove quote da parte dell'assemblea del Consorzio è atto sufficiente per l'aggiornamento dello Statuto senza ulteriore atto formale. 5. Le quote di ogni singolo ente sono ricalcolate alla vigilia della scadenza del CdA in sede di rendiconto di esercizio e approvate dall assemblea a valere sul successivo esercizio finanziario. art. 2 - SCOPI DEL CONSORZIO 1. Il Consorzio ha come scopi: - la gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni in materia di demanio e navigazione interna dalla L.R. n. 22/98 e successive modifiche e integrazioni, compresa la realizzazione del programma di valorizzazione del demanio lacuale; - l assunzione di iniziative opportune per la gestione nei bacini lacuali del demanio lacuale, idrico e della navigazione interna finalizzate allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall Assemblea del Consorzio; - la gestione di servizi di navigazione di linea e non di linea su richiesta degli Enti associati e della Regione; - la gestione di qualsiasi altra attività, anche per affidamento degli Enti partecipanti o di altri Enti, che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale. 2. L Assemblea del Consorzio può approvare la costituzione e la partecipazione a società o Enti aventi scopi analoghi od affini a quelli del Consorzio stesso, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale per le quali sia opportuna Pagina 2 di 11

l'associazione con altri soggetti pubblici o privati. art. 3 - SEDE DEL CONSORZIO 1. La sede del Consorzio è decisa dall assemblea con la maggioranza stabilita dall art. 13 comma 1. Per i primi 4 anni la sede è stabilita nel Comune di Salò, sede attuale della gestione associata. 2. Il Consiglio d amministrazione del Consorzio può istituire sedi operative presso altri enti consorziati per garantire una maggiore funzionalità e servire maggiormente il territorio. 3. Presso la sede legale viene istituito un apposito albo per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti, e dei provvedimenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione può avvenire anche per via telematica. art. 4 - DURATA DEL CONSORZIO 1. La durata del Consorzio è indefinita, ovvero, secondo le disposizioni della Convenzione, dura fino all'eventuale scioglimento disposto per legge o determinato da: a) decisione dell Assemblea del Consorzio; b) revoca da parte della Regione della delega delle funzioni qualora tali funzioni rappresentassero l unica attività del Consorzio. Per lo scioglimento del consorzio è richiesta la maggioranza assoluta dei ¾ dei millesimi degli enti consorziati. art. 5 ADESIONI, RECESSI 1. Oltre il periodo iniziale, potranno essere ammessi a fare parte del Consorzio altri Comuni rivieraschi bresciani che ne facciano richiesta, almeno tre mesi prima della scadenza dell anno solare, purché accettino il presente Statuto e sottoscrivano la Convenzione. 2. Le nuove adesioni hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. 3. Il recesso, da parte di singoli Enti associati, è ammissibile solo a partire dal 01.01.2008, e successivamente di anno in anno con decorrenza primo gennaio. Il recesso deve essere comunicato al Consorzio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza dell anno solare. 4. In caso di recesso agli Enti verrà assegnata la quota parte di patrimonio eventualmente conferito o che hanno contribuito a costituire, se divisibile; se non divisibile verranno corrisposti agli Enti i valori corrispondenti alla suddetta quota. 5. L ammissione e il recesso di nuovi Comuni è ratificata con deliberazione dell'assemblea consorziale. 6. La delibera di ammissione o recesso è atto sufficiente e necessario per l aggiornamento della Convenzione e dello Statuto, senza ulteriore atto formale. CAPO II - ORGANI art. 6 - ORGANI DEL CONSORZIO 1. Sono organi del Consorzio: a) l'assemblea Consortile; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del Consorzio; d) il Direttore; e) il Presidente del Consiglio. 2. Gli organi del Consorzio rimangono in carica per la durata di quattro anni e si rinnovano entro la scadenza. Pagina 3 di 11

art. 7 - ASSEMBLEA CONSORTILE 1. L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro Delegati. 2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte: a) per l'approvazione del Bilancio di previsione; b) per l'approvazione del rendiconto d'esercizio. 1. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio di Amministrazione oppure su richiesta di enti che rappresentino almeno un terzo delle quote rappresentate. 2. La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente del Consorzio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma da farsi pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione nelle sessioni ordinarie; 3 giorni prima in caso di sessioni straordinarie. In caso d'urgenza i termini possono essere ridotti a ventiquattro ore. 3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora d'inizio della riunione e l'ordine del giorno. 4. Il Consorzio può attivare forme di trasmissione telematica degli avvisi di convocazione e della documentazione previa accettazione da parte degli enti consorziati. 5. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede legale purché nel territorio di un Comune consorziato. 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. art. 8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA 1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari. a) l'elezione del Presidente del Consorzio e dei componenti del Consiglio di Amministrazione; b) la pronuncia della decadenza e della revoca del Presidente del Consorzio e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le procedure disposte per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dal Capo II del T.U. e negli altri casi previsti dal presente Statuto; c) la nomina del Revisore dei Conti e la determinazione del suo compenso; d) l'approvazione degli indirizzi, dei piani programmatici, dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi; e) la decisione sull attivazione di nuovi servizi oltre la gestione delle deleghe in materia di demanio e navigazione interna; f) la costituzione e la partecipazione a società di capitali o altri enti; g) l'istituzione e l'ordinamento di tariffe e canoni per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tariffaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi nei limiti della L.R. 1/2002; h) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dell assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge. Pagina 4 di 11

3. Le deliberazioni indicate nel presente illimitatamente responsabili, gli articolo vengono considerate, ai sensi del T.U., atti fondamentali. amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o art. 9 VALIDITÀ SEDUTE E DELIBERAZIONI comunque connesse ai servizi consortili. La ASSEMBLEARI qualità dei componenti del Consiglio 1. Ogni componente partecipa all Assemblea e d amministrazione si perde quando si vota per una quota pari al peso dell Ente rappresentato come definito all'art. 2 dello verificano le cause di ineleggibilità a consigliere Comunale e Provinciale. Statuto 4. L elezione del Consiglio d amministrazione 2. L Assemblea consortile é valida con la presenza in prima convocazione della metà e in seconda convocazione di un terzo delle è di competenza dell'assemblea, la quale provvede ad eleggere con unica votazione espressa in forma palese: quote di cui all'art. 2 dello Statuto. a) il Presidente; 3. Il quorum richiesto per la validità delle b) i due consiglieri. deliberazioni è normalmente rappresentato dalla maggioranza semplice delle quote di 5. I membri del Consiglio d amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica partecipazione presenti, ove dalla legge e durante il mandato sono sostituiti dal presente statuto non sia disposto dall'assemblea consortile nella prima diversamente. adunanza utile, osservati i criteri e le 4. All'Assemblea partecipano, con diritto di modalità fissate nel comma precedente. voto, i componenti del Consiglio di 6. Nel caso previsto dal comma precedente i Amministrazione, il Presidente ed il componenti eletti in surrogazione restano in Revisore dei Conti; quest ultimo senza diritto di voto. carica per il periodo residuo del mandato amministrativo. 5. Le deliberazioni dell'assemblea sono 7. Al fine di provvedere al rinnovo del pubblicate all'albo consortile presso la sede legale e trasmesse contestualmente in elenco agli Enti consorziati. Consiglio d amministrazione, l'assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio uscente. art. 10 - CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE 8. In mancanza del Presidente, provvede il 1. Il Consiglio d amministrazione è composto Vice Presidente. dal Presidente più 2 consiglieri così ripartiti: 9. Le funzioni di segretario del Consiglio d amministrazione sono svolte dal Direttore un rappresentante del lago d Idro, 1 o da altro dipendente dallo stesso dell alto Garda e 1 del basso Garda; designato. 2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati tra i art. 11 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO componenti dell Assemblea. D AMMINISTRAZIONE 3. Non possono ricoprire la carica di 1. Il Consiglio d amministrazione è competente componente del Consiglio per tutti gli atti di amministrazione del d amministrazione coloro che sono in lite Consorzio che non rientrino nelle con il Consorzio, nonché i titolari, i soci competenze dell Assemblea, del Pagina 5 di 11

Presidente, del Direttore o dei Responsabili dei Servizi e, in particolare, adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi consortili, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea. art. 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio d amministrazione è convocato dal Presidente anche fuori dalla propria sede legale. 2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. 3. Le deliberazioni del Consiglio d amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. art. 13 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO 1. Il Presidente del Consorzio è eletto con le modalità del precedente art. 10 comma 4, e dura in carica 4 anni. Per l elezione è necessaria la maggioranza della metà dei millesimi presenti in Assemblea che a questi fini si considera validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli Enti consorziati. 2. Qualora non si addivenisse all elezione del Presidente del Consorzio nella prima Assemblea con questo specifico ordine del giorno, dalla successiva sarà necessaria la maggioranza della metà dei millesimi presenti in Assemblea, che a questi fini si considera validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Enti consorziati. 3. Il Presidente è contemporaneamente presidente del Consiglio d amministrazione e dell assemblea, rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili, amministrativi e giudiziari, nei rapporti con le Autorità, coi Comuni e con i terzi. 4. Predispone l ordine del giorno delle materie da trattarsi nelle adunanze dell'assemblea consortile e del Consiglio d amministrazione. 5. Convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio d amministrazione, cura l'osservanza del presente Statuto, delle leggi e dei regolamenti e vigila sull'andamento del servizio. 6. Stipula contratti in assenza dei responsabili di Servizio e qualora il Direttore funga da ufficiale rogante, nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia. art. 14 IL VICE PRESIDENTE 1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i rappresentanti del bacino lacuale che non ha espresso il presidente. 2. Il Vice Presidente può essere altresì delegato a svolgere permanentemente alcune funzioni del presidente. art. 15 - DIRETTORE 1) Il Direttore è proposto dal CdA ed è nominato dal Presidente. Il CdA determina il compenso del direttore, che dura in carica quattro anni, rinnovabili. 2) Al Direttore compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio. 3) Di norma il Direttore è un dipendente di Ente locale (Comune consorziato) con qualifica di Responsabile di Servizio. Il Direttore può essere esterno al personale dei Comuni Consorziati; in tal caso deve essere laureato Pagina 6 di 11

ed avere comprovata esperienza nel settore e Consorzio, uniformandosi ai criteri attività di competenza. 4) Il Direttore è responsabile, in relazione agli d economicità e competenza, nelle forme e nei modi stabiliti dalla convenzione. obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. art. 17 - REVISORE DEI CONTI 5) Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e 1. L'Assemblea consortile elegge, a tecnico-manageriali, anche a rilevanza maggioranza assoluta, il Revisore dei Conti, esterna, che non sono espressamente scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. 6) A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni: 2. Ufficiali dei Conti. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non é revocabile, salvo inadempienza, ed é rieleggibile per una sola volta. a. esegue le deliberazioni degli organi collegiali; art. 18 - INDENNITÀ b. formula proposte al Consiglio di 1. Le indennità agli amministratori dovranno Amministrazione; essere corrisposte nel limite massimo di c. istruisce e sottopone al Consiglio di quelle previste dal Decreto Ministero Amministrazione lo schema di bilancio dell Interno del 4 Aprile 2000 n. 119, con annuale, pluriennale, della relazione delibera del Consiglio di Amministrazione e previsionale e programmatica e del conto consuntivo; dell Assemblea, competenze. secondo le rispettive d. interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo; CAPO III - GESTIONE FINANZIARIA E e. dirige il personale del Consorzio; CONTABILITA' f. formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente; art. 19 - FINANZIAMENTI g. in assenza dei Responsabili di Servizio 1. Il Consorzio consegue i propri scopi presiede le commissioni di gara e di concorso, mediante: sottoscrive i contratti; h. adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno; a) i proventi da canoni concessori, al netto della quota di competenza regionale; i. ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio; b) c) i proventi dalla gestione dei servizi ad esso affidati; i mutui e le obbligazioni; j. firma gli ordinativi di incasso e di pagamento; d) i trasferimenti ed i contributi statali, k. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio. 2. regionali, provinciali, comunali e dei privati interessati. L assemblea consortile, detratte le spese di art. 16 STRUTTURA GESTIONALE 1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili il Consiglio di Amministrazione nomina il personale del Pagina 7 di 11 funzionamento del Consorzio, annualmente stabilisce che una quota di canoni riscossi venga riservata, sulla base delle esigenze e

disponibilità, ad uno specifico fondo per investimenti di interesse comune. 3. Il Consorzio riconosce ai Comuni una quota di canoni demaniali commisurata ai servizi e alle manutenzioni effettuate direttamente dai Comuni stessi. Per i primi 4 anni, tale quota sarà pari al 48% dei canoni demaniali effettivamente incassati da ogni comune, fatta salva la possibilità per l assemblea di poter anche determinare una quota diversa in fase di stesura di ogni singolo bilancio di previsione. 4. Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio. art. 20 - PATRIMONIO 1. Il patrimonio consorziale è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili conferiti dagli Enti consorziati, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio della sua attività.. Al Consorzio inoltre vengono trasferiti i beni mobili ed immobili acquisiti dal Comune Delegato della Gestione Associata per il funzionamento della Gestione Associata stessa, secondo quanto stabilito nella convenzione. art. 21 SERVIZIO DI TESORERIA 1. Il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere dell Ente presso cui ha sede il Consorzio, alle condizioni e secondo le modalità da definire con apposita Convenzione. 2. In mancanza di accordo, il servizio verrà affidato mediante procedura ad evidenza pubblica. art. 22 PERSONALE 1. Il Consorzio modella l organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza. 2. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell Ente, secondo criteri di economicità; 3. L assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, approva la pianta organica del consorzio e l ordinamento degli uffici in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale; 4. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall apposito regolamento, assume il personale allo svolgimento del servizio. Il comune di Salò quale comune capofila della Gestione Associata trasferirà al Consorzio il personale assunto in ruolo all ufficio Demanio. 5. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali; 6. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate. 7. Il Consorzio potrà avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato. I contratti a tempo determinato non possono eccedere i due anni, possono essere rinnovati e ne può essere disposta, nella sussistenza di comprovati motivi, l interruzione anticipata. I criteri per la determinazione della remunerazione per il personale a contratto sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella delibera di assunzione tenuto conto della normativa vigente. Il contratto a tempo Pagina 8 di 11

determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Consorzio dichiari il dissesto o venga a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitaria. 8. Il personale del consorzio, in caso di scioglimento, sarà trasferito dalla pianta organica del consorzio alla pianta organica dei comuni associati secondo il criterio di proporzionalità delle quote di partecipazione al Consorzio. CAPO IV - RAPPORTI TRA GLI ENTI CONSORZIATI art. 23 RAPPORTI TRA ENTI CONSORZIATI E CONSORZIO 1. Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette agli Enti associati copia degli atti fondamentali nelle forme e nei modi definiti dal D.L.gs. n. o 267/2000 e dal presente statuto 2. Il Presidente del Consorzio ed il Direttore hanno il dovere di fornire le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo. 3. Il Consiglio di Amministrazione, almeno 15 giorni prima della convocazione dell Assemblea per l approvazione del bilancio di previsione, invia ai componenti dell Assemblea copia della bozza del bilancio di previsione. art. 24 INFORMAZIONI AGLI ENTI CONSORZIATI 1. Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette agli Enti associati copia degli atti fondamentali nelle forme e nei modi definiti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal presente statuto. 2. Il Presidente del Consorzio ed il Direttore hanno il dovere di fornire le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo. art. 25 - COLLEGIO ARBITRALE 1. Le controversie che potessero insorgere tra gli Enti consorziati ed il Consorzio saranno deferite ad un collegio arbitrale, che decide secondo diritto, così composto: a) un rappresentante dell Ente interessato nella controversia; b) un rappresentante del Consorzio nominato dal Consiglio di Amministrazione; c) un terzo arbitro designato di comune accordo fra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia, con funzioni di Presidente. 2. Il giudizio sarà inappellabile e quanto stabilito sarà ritenuto come volontà espressa direttamente dalla parti in contesa. CAPO V - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE art. 26 - TRASPARENZA 1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell Ente, per garantire l'imparzialità della gestione, se non diversamente disposto per legge, sono pubblici e visibili ai cittadini. 2. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedono la pubblicazione vengono resi noti nelle forme e nei modi definiti dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dalla Convenzione. Pagina 9 di 11

art. 27 - ACCESSO E PARTECIPAZIONE 1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge o del presente Statuto. 2. Apposito regolamento, approvato dal Consiglio d amministrazione, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall Ente. 3. Il regolamento determina inoltre i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua il funzionario responsabile, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale. CAPO VI - NORME FINALI art. 28 - FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO 1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell Ente. 3. Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene sottoscritta la convenzione da tutti i rappresentanti degli Enti consorziati. art. 30 - REVISIONE DELLO STATUTO 1. La proposta di revisione dello Statuto viene sottoposta a deliberazione nei casi previsti dalla legge, quando venga disposta dalle autorità superiori e quando ne sia fatta richiesta: a) dal consesso consiliare di un Ente consorziato con formale provvedimento; b) dal Consiglio d amministrazione con formale atto riportante unanime votazione; c) da metà dei componenti dell'assemblea che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione. 2. La proposta di revisione o di modifica dello Statuto deve essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 13 comma 1 del presente Statuto. art. 29 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO 1. Il presente Statuto viene approvato da tutti gli Enti consorziati, congiuntamente all'atto di convenzione, con unico provvedimento. 2. Lo Statuto e la convenzione vengono resi noti con la pubblicazione, secondo le modalità previste dalla Legge. Pagina 10 di 11

Allegato A CALCOLO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE GESTIONE DEMANIO EXTRA PORTUALE Comuni Previsione 2004 96 4 Idro 12.000,00 1 Anfo 5.000,00 1 Bagolino 6.000,00 1 Limone 110.000,00 5,097 Tremosine 83.000,00 3,845 Tignale 26.000,00 1,205 Gargnano 130.000,00 6,023 Toscolano Maderno 275.000,00 12,741 Gardone Riviera 130.000,00 6,023 Salò 160.000,00 7,413 S. Felice 165.000,00 7,645 Manerba 170.000,00 7,876 Moniga 220.000,00 10,193 Padenghe 135.000,00 6,255 Lonato 16.000,00 1 Desenzano 153.000,00 7,089 Sirmione 315.000,00 14,595 Totale Ë 2.111.000,00 100 % Pagina 11 di 11