G P A LE COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE



Documenti analoghi
Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

RC Terzi / Colpa Grave

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità Novità normative introdotte.

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A.

ARTICOLATO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE RESPONSABILITA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

Programma Assicurativo. Ordine Ingegneri. Fatto con i Ulisse Manciuria Broker. Ed LLOYD S of London

COMUNE DI SCARLINO Provincia di Grosseto POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE. per la COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE C O N V E N Z I O N E N

Tecnici della Prevenzione nell Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

PROVINCIA DI AREZZO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI. Contraente: il soggetto che stipula il contratto Nome del Corrispondente Lloyd s per conto dei singoli Assicurati

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione II - Responsabilità Civile

La normativa in corso dal per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163)

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, Trieste

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel Fax

Soluzioni Assicurative in ambito di Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-Contabile «Colpa Grave» per Amministratori e Dipendenti della

COMUNE ONANÌ PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

COMUNE DI SANLURI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COPERTURA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE INFORMEST. Durata del contratto. Dalle ore del : Alle ore del :

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI ORBETELLO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE

Assicurazione professionale

La presente polizza è stipulata tra. Società Assicuratrice Agenzia di.. Durata del contratto

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP

POLIZZA CONVENZIONE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI E VERIFICATORI INTERNI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006 e degli Artt. 57 e 270 del D.P.R.

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

L assicurazione della responsabilità civile professionale

Amministrazione Provinciale dell Aquila CAPITOLATO SPECIFICO D ONERI

LOTTO N.09 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA

CIMO ASSICURAZIONI E RISCHIO CLINICO. ATI: Willis Italia Spa Arena Broker Srl. Incontro con le OO.SS. Venezia 24 febbraio 2015

POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE COMUNE DI SCANDIANO C.F./P.IVA:

POLIZZA CONVENZIONE N Comparto Sanità Privata

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.PATRIMONIALE

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

A.N.I.V. Responsabilità Civile Patrimoniale Funzionari ispettivi pubblici Manuale Operativo

La Polizza Spese Legali di UCA Assicurazioni. Garanzie, massimali, pregressa, postuma, costi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

POLIZZA CONVENZIONE N

"COLPA LIEVE" - ASSICURATO: IL CONTRAENTE, COMPRESI TUTTI GLI UFFICI, I SERVIZI E I DISTACCAMENTI DI CUI SI COMPONE ALLEGATO 1) DEFINIZIONI

Responsabilità Professionale del tecnico. Tutela Assicurativa

CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

U.N.P.I.S.I. Dipendente Pubblico. Responsabilità Civile patrimoniale. Manuale Operativo

Responsabilità civile Dipendenti pubblici

MARSH S.p.A. al serviziodi

Medico (assi)cura te stesso. Milano

ARTA ABRUZZO SPA. Lotto n. 6. Polizza RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE. Durata: dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I Tel. 075/ Fax

COMUNITA MONTANA DELLA CARNIA VIA CARNIA LIBERA 1944 N TOLMEZZO UD Partita IVA Codice Fiscale

Rivalsa per Colpa Grave dell Ente e/o del Datore di Lavoro

Lotto 7 CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI LOGRATO

COMUNE DI MONTEROTONDO

Convenzione Nazionale Responsabilità Civile Patrimoniale:

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

DIRIGENTI AREA 7 e/o equiparati per n 72 Soggetti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI. ALLEGATO 1 al Disciplinare di Gara

COMUNE DI GAVORRANO (Provincia di Grosseto) Capitolato speciale dell assicurazione RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

LOTTO 6. COMUNE DI SPILIMBERGO PIAZZETTA TIEPOLO, SPILIMBERGO PN Partita IVA n.:

Contraente PROVINCIA DI CASERTA

LOTTO N. 6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI

1) SULL OPERATIVITA IN PRIMO O SECONDO RISCHIO DELLE DUE

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

PROVINCIA DI BERGAMO DURATA DELLA POLIZZA

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA

POLIZZA CONVENZIONE N

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ PATRIMONIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE. Responsabilità Civile Verso Terzi

UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE ANCONA P.zza Roma 22

SCHEDA DI COPERTURA. 3. Periodo di assicurazione: quello riportato in ciascun certificato di assicurazione con scadenza al 30 giugno di ogni anno

Responsabilità Civile Professionale

RC PATRIMONIALE CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA PATRIMONIALE DELLE SOCIETA E DEGLI ENTI PUBBLICI

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERITO INDUSTRIALE.

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 1

Comune di SAN GIULIANO MILANESE

Transcript:

LE COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE Definizione di Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l affidamento dell incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell Ente di Appartenenza e: Predispone e sottoscrive il progetto Dirige e/o segue e sorveglia l esecuzione dei lavori Esegue il collaudo statico dell opera Svolge la funzione di Responsabile del Procedimento o di Supporto al Responsabile del Procedimento Svolge la funzione di Verifica e validazione dei progetti Ricopre la qualifica di Datore di lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 Qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell interesse della Pubblica Amministrazione Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi, allo Stato, compreso l Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere o una Società pubblica, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile L assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per danni involontariamente cagionati a terzi per effetto di decisioni definitive emesse da qualsiasi Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti in relazione allo svolgimento della propria attività professionale Definizione di Responsabilità Amministrativa: la responsabilità gravante sull Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato 1

o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno all Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato Definizione di Responsabilità Amministrativa-Contabile: la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull Assicurato quando agisca quale agente contabile nella gestione di beni, valori o denaro pubblico Rischi esclusi dall'assicurazione a) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l erezione, e/o l installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata,o amministratore b) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo l attività di rappresentanza c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni; d) azioni od omissioni imputabili all Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell autorità competente e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo f) il possesso, la custodia o l uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e la successiva normativa di attuazione g) fatti o circostanze pregresse già note all Assicurato e/o denunciate prima della data d inizio della Durata del Contratto i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell Assicurato j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato 2

Definizione di Sinistro: si configura un Sinistro quando l Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un informazione di garanzia o la notifica dell avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa Assicurazione prestata nella forma CLAIMS MADE : copre i sinistri che hanno luogo per la prima volta durante il periodo di assicurazione e siano notificati agli assicuratori durante lo stesso periodo Assicurazione Claims made - Retroattività L Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia e non siano già noti all Assicurato o già sottoposti all esame della Corte dei Conti. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l Assicurato dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza. L assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell Assicurato licenziato per giusta causa. Definizione di Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto Garanzia Postuma L Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia Altresì, nei confronti dell Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e 3

derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. L assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell Assicurato licenziato per giusta causa. Gestione delle vertenze di Sinistro Spese legali Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso con l assenso dell Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Definizione di Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Definizione di Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. Definizione di Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. 4

COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CODICE DEGLI APPALTI D. LGS. 163/2006 Art. 90. (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) Comma 5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Art. 111. (Garanzie che devono prestare i progettisti) 1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Art. 112. (Verifica della progettazione prima dell inizio dei lavori) 4-bis. Il soggetto incaricato dell attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all interno del quadro economico; l amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno. 5

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Art. 57. Garanzie 1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell attività di verifica ha le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione: 1. non inferiore al cinque per cento del valore dell opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall articolo 28, comma 1, lettera c), del codice; 2. non inferiore al dieci per cento dell importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro; b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto. 6

TUTELA LEGALE CCNL Enti locali Art.28 Patrocinio legale 1. L ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell art. 43, comma 1 (RC). Valutare l opportunità di stipulare una polizza personale per le fattispecie non rientranti nel citato disposto. GPA SpA Massimiliano Ghiggi 7