Circolare n. 1. DL n. 69 (c.d. decreto del fare ) Novità in materia di riscossione INDICE. del 6 Luglio 2013

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Circolare n. 1 del 6 Luglio 2013 DL 21.6.2013 n. 69 (c.d. decreto del fare ) Novità in materia di riscossione INDICE 1 Premessa... 2 2 Dilazione delle somme iscritte a ruolo... 2 2.1 Dilazione sino a 120 rate mensili... 2 2.2 Decadenza dalla dilazione... 3 3 Espropriazione immobiliare... 3 3.1 Immobile adibito ad abitazione... 3 3.2 Limite dei 120.000,00 euro... 3 4 Ipoteca esattoriale... 4 5 Pignoramento di beni strumentali all attività e alla professione... 4 6 Pignoramento presso terzi... 4 7 Pignoramento di salari e stipendi... 4

1 premessa Il DL 21.6.2013 n. 69 (c.d. decreto del fare ) ha introdotto alcune innovazioni in materia di riscossione coattiva, che riguardano principalmente: la dilazione delle somme iscritte a ruolo; il pignoramento immobiliare; alcune delle fasi che interessano il procedimento di espropriazione esattoriale. Nel complesso, le modifiche hanno l effetto di rendere meno gravoso nei confronti dei contribuenti il sistema di riscossione, e ciò lo si nota soprattutto dal fatto che il limite al di sotto del quale l espropriazione immobiliare non è più possibile è stato innalzato da 20.000,00 a 120.000,00 euro. Decorrenza Per ciò che riguarda la decorrenza delle nuove norme, il decreto del fare non contiene particolari disposizioni, per cui, in linea generale, esse trovano applicazione a partire dal 22.6.2013 (data di entrata in vigore del DL 69/2013). 2 DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO Prima delle modifiche apportate dal decreto del fare, la dilazione delle somme iscritte a ruolo oppure derivanti da avvisi di accertamento esecutivi poteva essere accordata sino ad un massimo di 72 rate mensili, previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica. Si evidenzia che, secondo le istruzioni diramate da Equitalia, per i debiti di valore sino a 50.000,00 euro la dilazione è concessa su semplice domanda di parte, ovvero senza la necessità che la difficoltà economica sia supportata da idonea documentazione. Tanto premesso, se la temporanea difficoltà economica peggiora, Equitalia può ammettere il debitore, per una sola volta e salvo non sia intervenuta decadenza, ad un ulteriore periodo di dilazione per un massimo di 72 rate mensili. La dilazione dei ruoli, quale che sia l importo del debito, non necessita mai della prestazione di garanzie ipotecarie e/o fideiussorie. 2.1 DILAZIONE SINO A 120 RATE MENSILI Il DL 69/2013 legittima Equitalia a concedere al contribuente una rateazione per un periodo massimo di 120 rate mensili. Se ricorrono i requisiti di legge, sembra che già nel momento di richiesta della prima dilazione sia possibile domandare che il debito venga differito in dieci anni. Tale forma di dilazione richiede che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non dallo stesso causato e legato all attuale fase di congiuntura economica. Oltre a ciò, devono ricorrere, congiuntamente, due condizioni: deve essere accertata l impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione ordinario (quindi sino ad un massimo di 72 rate mensili); occorre una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile.

Disposizioni attuative Le disposizioni di attuazione della nuova dilazione saranno contenute in un apposito decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del decreto del fare. 2.2 DECADENZA DALLA DILAZIONE Se il contribuente decade dal piano di dilazione accordato, l intero debito viene richiesto anche coattivamente (ovvero mediante eventuale espropriazione) e non potrà più essere oggetto di rateazione. Ora, grazie alle modifiche del DL 69/2013, la decadenza si verifica quando non vengono pagate otto rate del piano, anche non consecutive. In precedenza, invece, era necessario che il debitore non versasse due rate consecutive. 3 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell accertamento esecutivo, Equitalia, per riscuotere il proprio credito, può disporre il pignoramento dei beni immobili del contribuente o dei coobbligati. Il decreto del fare ha reso la procedura di espropriazione immobiliare meno invasiva nei confronti dei contribuenti. Si evidenzia che i limiti di seguito esaminati non trovano applicazione quando Equitalia esercita il diritto di intervento in procedure espropriative instaurate da altri creditori, quali potrebbero essere gli istituti di credito. Infine, per procedere ad espropriazione immobiliare è necessario che sia stata iscritta l ipoteca esattoriale, e che siano decorsi almeno sei mesi senza che il contribuente abbia onorato il debito. 3.1 IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE A prescindere dall entità del debito, Equitalia non può più pignorare la casa di abitazione del contribuente, a condizione che, in primo luogo, l immobile da pignorare sia l unico di proprietà del debitore e che questi vi risieda anagraficamente. Inoltre, il pignoramento può avvenire, ancorché si tratti dell unico immobile di proprietà del debitore, qualora l abitazione abbia le caratteristiche di lusso indicate dal DM 2.8.69 e, comunque, se esso risulta accatastato nelle categorie A/8 e A/9 (si tratta, in sostanza, degli immobili di lusso, delle ville, dei castelli, dei palazzi di eminenti pregi artistici o storici). 3.2 LIMITE DEI 120.000,00 EURO L espropriazione immobiliare può avvenire solo se il credito supera, nel complesso, i 120.000,00 euro. Detto limite concerne il debito totale che Equitalia, per conto anche di diversi enti creditori, deve riscuotere (possono rientrarvi, tra gli altri, i debiti IRPEF/IRES, IVA, IRAP, IMU, INPS e INAIL). Prima di tale innovazione, il limite era di 20.000,00 euro.

4 IPOTECA ESATTORIALE L ipoteca esattoriale può essere adottata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell accertamento esecutivo. Innovando sensibilmente il sistema pregresso, il decreto del fare stabilisce espressamente che l ipoteca è ammessa altresì in difetto delle condizioni per procedere al pignoramento immobiliare. Resta inoltre fermo il limite di 20.000,00 euro, al di sotto del quale l ipoteca non può essere adottata. Alla luce di quanto esposto, fermo restando il suddetto limite, sono ipotecabili: l immobile adibito a casa di abitazione, ancorché sia l unico di proprietà del contribuente e questi vi risieda anagraficamente; in generale, gli immobili del contribuente a fronte di debiti superiori a 20.000,00 euro ma inferiori a 120.000,00 euro. 5 PIGNORAMENTO DI BENI STRUMENTALI ALL ATTIVITÀ E ALLA PROFESSIONE Gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l esercizio dell attività, della professione e del mestiere del contribuente divengono pignorabili nei limiti del quinto anche se il debitore è costituito in forma societaria e, comunque, a condizione che il valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall ufficiale della riscossione (che, nella procedura di espropriazione esattoriale, assume le vesti dell ufficiale giudiziario) non appaia sufficiente per la realizzazione del credito. Il limite del quinto si applica in ogni caso se risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Pertanto, in costanza dei requisiti illustrati, non è possibile ad esempio pignorare l auto di un contribuente che esercita l attività di agente di commercio. Si evidenzia che, però, rimane possibile il fermo dei beni mobili registrati, nonostante il bene sia strumentale all esercizio dell attività o della professione. 6 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI L Agente della riscossione può godere di una speciale forma di pignoramento presso terzi, che si concretizza nell ordinare al terzo (debitore del debitore pignorato) di versare le somme direttamente nelle sue mani. Per effetto delle modifiche apportate dal DL 69/2013, il termine entro cui detto pagamento deve avvenire è stato elevato da 15 a 60 giorni dalla notifica dell atto di pignoramento. 7 PIGNORAMENTO DI SALARI E STIPENDI Nell espropriazione esattoriale vigono dei limiti graduali di pignorabilità dei salari e degli stipendi. Infatti, la pignorabilità del quinto, derivante dall applicabilità dell art. 545 c.p.c., si ha solo per i salari/stipendi superiori a 5.000,00 euro, in quanto essa scende a un settimo per quelli da 2.500,00 a 5.000,00 euro, e ulteriormente a un decimo quando la somma non arriva a 2.500,00 euro. Il DL 69/2013 stabilisce che, se l accredito delle somme dovute a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego confluiscono in un conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

In fede Dr. Flavio Staffa