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Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione Regionale Attività della Presidenza Area Consulenza ed Assistenza agli Atti Le nuove disposizioni normative sul rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. Obblighi della P.A. e conseguenze derivanti dal silenzio inadempimento. Prime riflessioni a seguito delle modifiche all articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 24, introdotte dall articolo 1 della legge 4 aprile 2012, n.35, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo A cura di: dott.ssa Raffaella Benvenuti Maggio 2012 1

Sommario Premessa.. pag. 3 1. La rivisitazione dell articolo 2 della l. 241/1990 ad opera dell articolo 7 della l. 69/2009.. pag. 4 2. Le modifiche introdotte all articolo 2 della l. 241/1990 ad opera dell articolo 1 della l. 35/2012.. pag. 5 3. Ambito di applicazione delle disposizioni Introdotte dall articolo 1 della l. 35/2012. Rapporti con la legislazione regionale... pag. 13 4. Procedimenti esclusi dall ambito di applicazione dell articolo 2 della l. 241/1990 come modificato dalla l. 35/2012. pag. 15 Note.... pag. 16 Schema riepilogativo. pag. 17 2

Premessa Le recenti disposizioni introdotte dal decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), hanno apportato nuove modifiche ed integrazioni all articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla conclusione del procedimento e, in particolare, sulle conseguenze della mancata o tardiva emanazione del provvedimento e sui poteri sostitutivi. Le modifiche apportate aggiungono un nuovo ed importante tassello nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati prevedendo così una maggiore responsabilizzazione della pubblica amministrazione e un innalzamento delle tutele a favore dei soggetti stessi, il tutto finalizzato a garantire il buon andamento dell azione amministrativa e una costante crescita del sistema economico. Considerato che la scrivente area con le seguenti circolari: 1) I nuovi termini di conclusione del procedimento amministrativo e la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno da ritardo (dicembre 2009 ) 2) Il silenzio nella Pubblica Amministrazione (maggio/giugno 2011) ha già provveduto ad affrontare la disciplina contenuta nell articolo 2 della l. 241/1990, con il presente lavoro si ritiene utile esaminare, ad integrazione delle citate circolari, le recenti modifiche apportate alla materia attraverso le disposizioni introdotte dal c.d. decreto semplificazione. 3

1. La rivisitazione dell articolo 2 della l. 241/1990 ad opera dell articolo 7 della l. 69/2009 L articolo 2 della l. 241/1990, contenente la disciplina generale dell obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni, è già stato oggetto di una recente modifica ad opera dell articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 con il quale sono stati ridotti i termini di conclusione dei procedimenti ed è stata assicurata l effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni. Con le modifiche introdotte dalla legge 69/2009 in particolare si è provveduto: 1) a stabilire che i procedimenti amministrativi devono concludersi entro 30 giorni (termini in precedenza fissati in 90 giorni) a meno che disposizioni di legge o provvedimenti di natura regolamentare da adottarsi da parte di ciascuna amministrazione prevedano termini diversi; 2) a stabilire che, in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori a 90 giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale da parte delle amministrazioni); 3) a stabilire la possibilità di prevedere termini superiori ai 90 giorni in considerazione della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento. In questi casi tuttavia il termine massimo di durata non può oltrepassare i 180 giorni. I termini di conclusione del procedimento decorrono dall inizio del procedimento d ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte; 4) a disciplinare le conseguenze del ritardo da parte dell amministrazione a concludere il procedimento entro i termini previsti prevedendo: a) l obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; b) che la mancata emanazione del provvedimento entro i termini costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale. Queste modifiche introdotte dall articolo 7 della l. 69/2009 sono ad oggi vigenti. 4

2. Le modifiche introdotte all articolo 2 della l. 241/1990 ad opera dell articolo 1 della l. 35/2012 Le modifiche introdotte dalla l. 35/2012 riguardano, in particolare, le garanzie circa l effettiva tutela riconosciuta al cittadino in caso di violazione della pubblica amministrazione dell obbligo di provvedere nei termini indicati dall articolo 2 della l. 241/1990 rimasti tutt ora vigenti. Le nuove disposizioni, ricomprese nei commi 8, 9, 9 bis, 9ter, 9quater e 9quinquies dell articolo 2 della l. 241/1990, sono finalizzate a rafforzare le garanzie del cittadino contro i ritardi delle amministrazioni nel concludere i procedimenti nei tempi stabiliti mediante l individuazione di specifiche modalità per l esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte della P.A., nonché mediante il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile. Con le modifiche introdotte si è provveduto: 1) a rinviare alla disciplina della tutela avverso il silenzio dell amministrazione, dettata dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) e a trasmettere, in via telematica alla Corte dei Conti, le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso contro il silenzio inadempimento al fine di agevolare la possibilità di esercitare l azione per la responsabilità amministrativa (art. 2 comma 8, l. 241/1990). Al riguardo si rammenta che, ai sensi degli articoli 31 e 117 del d.lgs. 104/2010 il ricorso avverso il silenzio della P.A.: - può essere proposto anche senza previa diffida all amministrazione inadempiente nel termine di 1 anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento; - il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e, in caso di accoglimento totale o parziale il giudice ordina alla P.A. di provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni; - in caso di persistente inadempienza della P.A. il giudice con sentenza o su istanza di parte, nomina un commissario ad acta; - se la P.A. adotta il provvedimento in corso di giudizio o sopravvenga un atto connesso con l oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche 5

con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento e il giudizio prosegue con tale rito; - l azione risarcitoria può essere proposta congiuntamente con il ricorso avverso il silenzio della P.A. anche se tale azione sarà trattata con il rito ordinario; - il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza di quanto richiesto solo se non residuino margini di discrezionalità amministrativa o se non necessitano adempimenti istruttori da parte della P.A. L altro aspetto di notevole rilievo riguarda invece l invio telematico alla Corte dei Conti delle sentenze passate in giudicato. A tal fine si osserva che la disposizione oltre a tipizzare un possibile danno erariale da ritardo procedimentale derivante dal silenzio della P.A., obbliga il competente organo della giurisdizione amministrativa (Tar o Consiglio di Stato), a trasmettere in via telematica alla Corte dei Conti le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento. Con la previsione di una denuncia automatica e telematica, coerente con l informatizzazione del processo amministrativo (art. 13 norme attuazione al c.p.a.) il legislatore ha inteso codificare e stimolare, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa sviluppatasi recentemente (1), l esercizio di tale potere di denuncia al fine di rendere effettivo il regime di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari ed amministratori pubblici. Con l introduzione di queste nuove disposizioni dunque è stato con chiarezza affermato che, nel nuovo quadro normativo, il mancato rispetto del termine è un illecito e gli illeciti, nel nostro sistema, danno luogo a responsabilità civile e quindi, se ne ricorrono i presupposti, il danneggiato ha diritto al risarcimento in forma specifica o per equivalente. Il ritardo tuttavia non vizia l atto eventualmente tardivo, ma costituisce un presupposto della responsabilità risarcitoria. In ogni caso, il risarcimento del danno da ritardo, per la sua natura del tutto specifica e peculiare riconducibile all illecito di cui all articolo 2043 c.c., (2) postula il necessario accertamento della colpa del mancato rispetto del termine, la cui dimostrazione incombe al danneggiato (3) al quale spetta di provare la sussistenza e l ammontare del danno in base al c.d. criterio di vicinanza della prova (4). Va tuttavia riconosciuto che la disposizione introdotta racchiude un alto valore di responsabilizzazione delle strutture amministrative e di rafforzamento del principio di buona amministrazione allineandosi così al sistema europeo di responsabilità che, ai sensi dell articolo 22 dei Regolamenti n. 31 (C.E.E.) e n. 11 (C.E.E.A.), relativi allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica 6

Europea e della Comunità Europea dell'energia Atomica, stabiliscono che Il funzionario può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. 2) a prevedere che la mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti costituisca elemento di valutazione ai fini della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (art. 2 comma 9 l. 241/1990). Con riferimento a tale previsione normativa è opportuno richiamare le Linee di indirizzo per l attuazione dell articolo 7 della l. 69/2009, dove viene evidenziato come il rispetto dei termini del procedimento rappresenti un elemento di valutazione dei dirigenti di cui tener conto ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce responsabilità dirigenziale. La responsabilità dirigenziale viene valutata tenendo conto della grave e ripetuta inosservanza dell obbligo di provvedere in relazione ai risultati complessivi prodotti dall organizzazione alla quale il dirigente è preposto, ferma restando la necessità di valutare caso per caso la situazione concreta in cui il dirigente opera in relazione agli incarichi, alla struttura organizzativa, alle difficoltà e al danno concretamente cagionato al privato. E da precisare comunque che la fattispecie di responsabilità descritta dalla norma deve essere intesa non solo nell ipotesi di mancata emanazione del provvedimento nei termini ma anche nel caso di tardiva adozione dello stesso. Ciò posto, le modifiche introdotte precisano che l inerzia della P.A. costituisce elemento di valutazione con riferimento: - alla performance individuale già introdotta dalla d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e recepita nell ordinamento regionale attraverso la l.r. 16 marzo 2011, n. 1 che costituisce il parametro di valutazione del personale dirigenziale con riferimento, in particolare, al raggiungimento degli obiettivi, alle competenze professionali e manageriali possedute; - alla responsabilità disciplinare: a tal fine si richiama l articolo 55 del d.lgs. 165/2001 secondo il quale la condanna della P.A. al risarcimento del danno per 7

violazione da parte del dipendente degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa impongono, nei confronti dello stesso, l applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione all entità del risarcimento; - alla responsabilità amministrativo contabile: al riguardo si precisa che la responsabilità amministrativa è la responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all ente nell ambito o in occasione del rapporto d ufficio. Pertanto, affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, mediante una condotta dolosa o gravemente colposa collegata al rapporto lavorativo con l amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile e derivante dalla propria condotta. L accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento a favore dell amministrazione danneggiata e l azione di rivalsa da parte di quest ultima sul dipendente è fondata, ai sensi dell articolo 18 del DPR 10 gennaio 1957, n.3, sulla violazione degli obblighi di servizio e attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti. Con la responsabilità contabile invece ci si riferisce alla responsabilità di quei soggetti, in genere denominati agenti contabili che, avendo avuto in consegna del denaro, beni o altri valori o avendone comunque avuto la disponibilità materiale non adempiano all obbligo di restituzione del bene stesso all amministrazione; - il livello di responsabilità che non si limita al solo dirigente, ma si estende anche al funzionario inadempiente: la norma sicuramente ricomprende il responsabile del procedimento sul quale la l. 241/1990 fa ricadere notevoli incombenze, la cui figura si caratterizza per l elevato contenuto specialistico della prestazione oltre che per le funzioni di direzione, coordinamento e controllo di importante rilevanza. 3) a prevedere che l organo di governo individui, tra le figure apicali presenti nell amministrazione, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. In caso di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale, o in mancanza al dirigente preposto all ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell amministrazione (Art. 2 comma 9 bis l. 241/1990.) 8

Secondo le nuove disposizioni l organo di governo, come inteso ai sensi dell articolo 4 del d.lgs. 165/2001 e dall articolo 4 della l.r. 18 febbraio 2002, n 6, è tenuto ad individuare, in base all ordinamento di ciascuna amministrazione, il soggetto competente ad intervenire in sostituzione del soggetto preposto all adozione del provvedimento qualora quest ultimo non provveda entro il termine stabilito dalla legge. La norma, al fine di assicurare comunque il rispetto di quanto prescritto prevede che, qualora l organo di governo non individui il soggetto preposto all esercizio del potere sostitutivo, in automatico tale compito è attribuito alla figura apicale presente nell amministrazione. La norma nel prevedere una sorta di commissariamento interno alla stessa amministrazione che si renda inosservante del rispetto dei termini procedimentali, nega tuttavia ogni competenza/funzione sostitutiva agli organi di indirizzo politico-amministrativo ribadendo così la scelta oramai consolidata dall ordinamento circa la separazione tra sfera politica e sfera amministrativa. Trattandosi comunque di una sostituzione interna alla stessa amministrazione inadempiente, allo stato risulta difficile configurarne la natura, dato che è difficile parlare di un controllo sostitutivo in senso proprio, tenuto conto che i meccanismi sostitutivi esistenti postulano comunque una diversa soggettività giuridica tra soggetti (commissariante e soggetto commissariato) che nella fattispecie non è rinvenibile. Ciò posto, l introduzione a regime di questo potere sostitutivo in realtà sembrerebbe mirata a produrre due effetti: il primo sicuramente volto a garantire l effettività dell azione amministrativa mediante l adozione del provvedimento da parte di colui che esercita il potere sostitutivo; l altro invece volto ad evitare che il cittadino ricorra all azione giudiziale contro la P.A. avverso il silenzio inadempimento, con conseguente sgravio degli oneri a carico della giustizia, sebbene l attivazione del meccanismo sostitutivo non si ponga come alternativa all accesso alla giurisdizione da parte dell interessato. 4) a garantire al privato, nel caso in cui il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, di rivolgersi direttamente al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, attraverso le strutture competenti o mediante la nomina di un commissario, provveda all adozione dell atto entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. (Art. 2, comma 9 ter l. 241/1990) 9

La disposizione introdotta comporta che, per ciascun procedimento, il cittadino potrebbe interloquire con due responsabili del procedimento; vale a dire: quello principale, al quale compete ai sensi dell articolo 2 della l. 241/1990 l adozione del procedimento nei termini previsti dalla legge nonché, in caso di inerzia, quello con poteri sostitutivi il quale deve provvedere entro la metà del tempo originariamente previsto. Sebbene la norma pecchi di un coordinamento sistematico con le disposizioni relative all avvio del procedimento, probabilmente sarebbe opportuno, a livello operativo, che, nella comunicazione di avvio del procedimento da fare al cittadino istante, venisse indicato, oltre al termine di conclusione del procedimento e al nominativo del responsabile, anche il nominativo del soggetto che esercita il potere sostitutivo e il termine dimezzato di conclusione del procedimento a lui assegnato. All adozione del provvedimento nei termini ridotti prescritti per legge, il soggetto titolare del potere sostitutivo, individuato nella figura apicale dell amministrazione, provvede o attraverso le strutture competenti o mediante la nomina del commissario ad acta. In merito alla possibilità di ricorrere alle strutture competenti o alla nomina commissariale si precisa che la norma utilizza una formulazione generica. Partendo dal presupposto che una scelta esclude l altra, si ritiene tuttavia che la norma, con riferimento ai soggetti destinatari della nomina commissariale, presenti delle lacune che sicuramente verranno colmate nel tempo dalla giurisprudenza. Teoricamente potrebbe trattarsi di soggetti aventi qualifiche diverse, tra queste anche meno elevate del funzionario inadempiente o addirittura figure esterne all amministrazione laddove le esigenze istruttorie implichino particolari competenze tecniche non in possesso dell amministrazione procedente. 5) a prevedere che il soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunichi all organo di governo, i procedimenti suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (Art. 2 comma 9 quater l. 241/1990). Queste nuove disposizioni sembrerebbero avere una valenza puramente organizzativa in quanto finalizzate a correggere tutte le eventuali distorsioni 10

verificatesi all interno delle amministrazioni in merito al mancato rispetto della tempistica nell adozione dei provvedimenti. Al riguardo, si ritiene che la norma così introdotta vada letta in combinato disposto sia con l articolo 1, comma 2, della l. 241/1990 - giusta il quale la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria - sia con le nuove disposizioni introdotte dall articolo 3 della l. 35/2012 in materia di riduzione degli oneri amministrativi, le cui finalità sono dirette a garantire la proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, alla eliminazione di tutti gli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi stessi, all utilizzo delle autocertificazioni, all informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative: insomma tutte misure volte a favorire una celere azione dell amministrazione nel rispetto dei termini del procedimento dettati dal legislatore. Infine, per garantire il rispetto di quanto previsto dall ultimo periodo della norma - secondo il quale Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - si ritiene opportuno un raccordo con le vigenti disposizioni contenute negli articoli 73 e 74 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) in materia di Banca dati dei procedimenti con la quale l amministrazione regionale già provvede alla raccolta di tutte le informazioni relative alla disciplina di ogni singolo procedimento amministrativo di propria competenza, compreso il termine di conclusione del procedimento. 6) a prevedere che nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte siano espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (art. 2 comma 9 quinquies l. 241/1990). La previsione normativa sembrerebbe in realtà cristallizzare, sotto l aspetto documentale, l inadempimento dell amministrazione facilitando così l opera del giudice amministrativo adito per i profili risarcitori, nonché del giudice contabile chiamato ad acclarare le responsabilità erariali. Anche in questo caso la norma si pone in linea di continuità con il principio già introdotto, ad opera della l. 69/2009 nel corpus normativo della l. 241/1990, che nel disciplinare le conseguenze 11

derivanti per il ritardo dell amministrazione nella conclusione del procedimento ha previsto che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 12

3. Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall articolo 1 della l. 35/2012. Rapporti con la legislazione regionale. Le disposizioni introdotte dal c.d. decreto semplificazione, volte essenzialmente a garantire il rispetto dei termini procedimentali, vanno necessariamente lette in combinato disposto con l articolo 29 della l. 241/1990. Quest ultimo però, fino all intervenuta riforma ad opera della l. 69/2009, non poteva certo essere definito di estrema chiarezza, in quanto il legislatore statale, mediante un generico riferimento al rispetto dei livelli essenziali, poneva uno standard di tutela uniforme a livello nazionale non derogabile da parte delle Regioni, con particolare riferimento alla disciplina dell accesso, lasciando aperti una serie di problemi interpretativi rispetto agli altri principi sanciti dalla l. 241/1990. Con la riscrittura dell articolo 29 sono stati chiariti i seguenti aspetti: La l. 241/1990 prima della l. 69/2009 La l. 241/1990 dopo la l. 69/2009 (nuovo articolo 29 -Ambito di applicazione della legge) Le Regioni e gli enti locali nell ambito delle rispettive competenze regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell azione amministrativa. L accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell attività amministrativa ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali di garantire livelli ulteriori di tutela. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni: a) garantire la partecipazione dell interessato al procedimento; b) individuare il responsabile; c) concludere il procedimento entro il termine prefissato; d) assicurare l accesso; e) assicurare la durata massima dei procedimenti; f) la dichiarazione di inizio attività (SCIA) g) il silenzio assenso e la conferenza dei servizi Le Regioni e gli enti locali nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 13

Cosa è cambiato: Rispetto al previgente disegno normativo: sono stati individuati in modo chiaro i livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Rispetto al passato quindi, sono stati indicati i principi che si elevano al rango di principi invalicabili per la potestà legislativa regionale e locale. Le Regioni e gli enti locali, nell ambito delle rispettive competenze normative, non potranno, pertanto, stabilire garanzie inferiori a quelle già assicurate a livello nazionale, ma potranno individuare livelli ulteriori di tutela. Tra questi principi rientra il rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento nella novella introdotta nel 2009 il legislatore utilizza una doppia tecnica: da un lato indica le norme direttamente applicabili a tutte le amministrazioni, dall altro le norme qualificabili come livelli essenziali delle prestazioni. Quindi, le Regioni anche nella disciplina dei procedimenti ricadenti nell ambito di materie di competenza esclusiva, dovranno tenere conto dei livelli essenziali stabiliti dal legislatore nazionale ai sensi dell articolo 29 della l. 241/1990 e tra questi il rispetto dei termini di conclusione del procedimento. Per quanto concerne poi l aspetto relativo alla valutazione della performance, richiamato nel comma 9 dell articolo 2 della l. 241/1990, si precisa che, il suddetto principio, già introdotto con il d.lgs 150/2011, è stato recepito nell ordinamento regionale dalla l.r. 1/2011, alla quale si rinvia; mentre, per quanto concerne l individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, si ritiene che anche questo aspetto vada esaminato alla luce del comma 2 quater dell articolo 29 della l. 241/1990, giusta il quale le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. Nel caso di specie, infatti, la nomina del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo rappresenta una forma di garanzia per il cittadino atta a favorire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni quali appunto il rispetto del termine di conclusione del procedimento. 14

4. Procedimenti esclusi dall ambito di applicazione dell articolo 2 della l. 241/1990 come modificato dalla l. 35/2012. Il comma 2 dell articolo 1 della l. 35/2012 prevede espressamente che Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano. L esclusione dei procedimenti tributari operata dalla norma, in realtà, si pone in linea di principio con quanto già previsto dall articolo 13 della l 241/1990, giusta il quale dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano. L esclusione di questi ultimi, oltre a riguardare il piano dell iter procedurale, riguarda anche il piano giurisdizionale che rimanda alle Commissioni tributarie l ambito di competenza. La ratio dell esclusione va sicuramente ricercata nel fatto che non si tratta di procedimenti ad istanza di parte suscettibili di dar luogo al silenzio inadempimento, bensì di procedimenti avviati d ufficio dalle autorità che vantano crediti tributari. 15

Note (1) Cfr Tar Molise sent. n. 117/2009; Tar Lazio sent. N. 5527/2009; Cons. Stato sent. N. 5845/2008; Cons. Stato sent. 3038/2008 (2) Cfr Cons. Stato sent. n. 2675/2011 (3) Cfr Tar Campania sent. n. 23758/2010; Tar Campania sent. n. 3602/2010; Tar Toscana sent. n. 5145/2010; Tar Toscana sent. n. 341/2011; Tar Veneto sent. n. 197/2010; Tar Lazio sent. n. 3282/2010; Tar Lazio sent. n. 28/2011; Tar Pescara sent. n. 416/2011; Tar Pescara sent. n. 2415/2011 (4) Cfr Cons Stato sent. n. 1672/2011 16

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