I CONTRIBUTI DA RISCATTO COSA SONO I contributi da riscatto coprono alcuni periodi, espressamente previsti dalla legge, per i quali esiste un "vuoto" assicurativo. Il lavoratore versando la somma dovuta ha la possibilità di sanare la "scopertura assicurativa". QUALI LAVORATORI La facoltà di chiedere il riscatto è data a tutti i lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), ai lavoratori iscritti ai fondi speciali e a coloro che sono soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria. A COSA SERVONO Ai fini pensionistici sia per il diritto che per la misura della pensione. QUALI PERIODI I periodi per i quali attualmente è possibile effettuare il riscatto sono i seguenti: - corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati; - lavoro dipendente svolto all'estero in Paesi non convenzionati con l'italia; - lavoro impiegatizio svolto dal 1920 al 1950, per gli impiegati non soggetti all'obbligo assicurativo per superamento di limiti di reddito; - dal 1.1.1994, periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio e assistenza ai familiari disabili; - congedi della durata massima di due anni per gravi motivi familiari; - congedi per formazione e studio. - lavoro prestato in attività di lavoro parasubordinato o libero professionale prima del 1996; - dal 1 gennaio 1997 per interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni. In alternativa è possibile chiedere l autorizzazione alla prosecuzione volontaria. QUANTO SI PAGA L'importo del contributo da riscatto non è uguale per tutti. Varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione del richiedente. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo. I termini assegnati dall'istituto per il pagamento devono essere rigorosamente rispettati. IL CALCOLO Per il calcolo dei periodi da riscatto da valutare con il sistema contributivo, si fa riferimento alla retribuzione percepita nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. COME SI PAGA L'INPS invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la somma da pagare. Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure rateizzato entro 5 anni (60 rate). In questo caso vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo del 3,50%. ECCEZIONI Se, mentre si pagano le rate, viene presentata domanda di pensione, la rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare dovranno essere versate in un'unica soluzione.se si è già pensionati, il pagamento deve essere fatto tutto insieme.
IL RISCATTO DELLA LAUREA I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza e i lavoratori soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria) possono coprire, versando la relativa somma, il periodo del corso legale di laurea (non vengono presi in considerazione gli anni "fuori corso"). Sono equiparati alla laurea: - la laurea conseguita all'estero purché sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia; - le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede. Sono riscattabili anche i periodi di studio per conseguire il diploma di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria. A seguito della nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 184 del 30.4.1997 in materia di riscatto di laurea, in vigore dal 12.7.1997, sono altresì riscattabili, sempreché non siano coperti da contribuzione, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti: - i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre); - i diplomi di specializzazione; - i dottorati di ricerca, successivi alla laurea di durata non inferiore a due anni. Per questi ultimi titoli universitari non è necessario che gli stessi siano richiesti per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione in carriera. Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.. Dal 12.7.1997 il riscatto può essere chiesto per due o più corsi a seguito dei quali siano stati conseguiti i su indicati titoli anche se ottenuti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. E necessario che i titoli conseguiti per i corsi di laurea sino rilasciati da una università. CONDIZIONI - Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati; - aver versato almeno un contributo settimanale all'inps in qualunque momento della vita assicurativa - i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto chiesto in altri regimi previdenziali.. ESCLUSIONI Quando l'interessato durante gli studi universitari ha svolto attività lavorativa ovvero quando il periodo del corso di laurea è già stato riscattato presso un'altra gestione pensionistica. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, ma è conveniente chiedere il riscatto al più presto perché più ci si avvicina all'età del pensionamento maggiore è la somma da pagare per il riscatto. DOVE PRESENTARE LA DOMANDA La domanda va presentata alla propria Sede dell'inps, direttamente dall'interessato, o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, compilando l'apposito modulo "RL1". Al modulo va allegato: il certificato rilasciato dall'università che attesti il conseguimento del diploma di laurea o il tipo di diploma (in caso si tratti di diploma universitario diverso dalla laurea) e gli anni in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi;
il mod. 01M/sost. rilasciato dal datore di lavoro che attesta la retribuzione percepita al momento della domanda. Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità. IL PAGAMENTO L'importo è calcolato dall'inps sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda. L'INPS invia al domicilio del richiedente i bollettini e comunica la somma da pagare. Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure rateizzato entro 5 anni (60 rate). In questo caso vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo del 3,5%. ECCEZIONI 1) Se mentre si pagano le rate viene presentata domanda di pensione la rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare dovranno essere versate in un'unica soluzione; 2) se si è già pensionati il pagamento deve essere fatto tutto insieme. SE NON SI PAGA O SI PAGA IN RITARDO il mancato versamento, nei termini assegnati dall'inps, viene considerato come rinuncia alla domanda e ne comporta la decadenza; il tardivo pagamento può essere considerato, a richiesta, come una nuova domanda di riscatto IL RICORSO Nel caso in cui la domanda di riscatto di laurea venga respinta, l'interessato può presentare ricorso all'inps, in carta libera, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera di reiezione, indirizzandolo al: Comitato del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti Comitato Amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri se lavoratore dipendente se artigiano e commerciante se coltivatore diretto, colono o mezzadro Il ricorso può essere: presentato dall'interessato agli sportelli della Sede dell'inps che ha respinto la domanda; inviato, dall'interessato, alla Sede dell'inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato o inviato alla Sede INPS anche tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso. IL RISCATTO DEL LAVORO ALL'ESTERO
Per evitare che il lavoratore, (dipendente, autonomo o iscritto ai Fondi speciali di previdenza) che ha svolto la propria attività all'estero in Paesi che non hanno stipulato con l'italia convenzioni in materia di sicurezza sociale, rimanesse senza pensione gli è stata riconosciuta la possibilità di riscattare tutti i periodi di lavoro dipendente. Il riscatto può essere chiesto: dall'interessato a condizione che all'atto della domanda risulti cittadino italiano; dai familiari superstiti. ESCLUSIONI Sono esclusi dal riscatto: OPPURE i periodi di lavoro svolti nelle ex colonie italiane quando era in vigore la legislazione italiana perché all'epoca quei territori non potevano considerarsi esteri; i periodi di lavoro svolti in Paesi CEE o legati all'italia da convenzioni in materia di assicurazione sociale, se già coperti da assicurazione estera. DOVE PRESENTARE LA DOMANDA La domanda di riscatto va presentata alla propria Sede dell'inps, direttamente dall'interessato o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, utilizzando il modello "RE1", al quale va allegato il certificato di cittadinanza italiana. Questa certificazione può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità che può essere rilasciata direttamente presso la Sede dell'inps. Nel caso in cui l'interessato risieda all'estero può inviare la domanda di riscatto alla Sede INPS presso la quale ha già una posizione assicurativa. Nel caso non abbia una posizione assicurativa presso l'inps, l'interessato può inoltrare domanda ad una qualunque Sede dell'istituto. I DOCUMENTI NECESSARI I documenti originali dell epoca che provano: l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro sono ammesse anche le prove testimoniali, le dichiarazioni di responsabilità o gli atti notori presentati dal lavoratore. E' ammessa anche la dichiarazione del datore di lavoro purchè convalidata dalla autorità consolare italiana, sia per quanto riguarda l'effettiva esistenza che la durata del raporto di lavoro, e accompagnata dai documenti di espatrio e rimpatrio del lavoratore; l'importo della retribuzione percepita dove possibile. PAGAMENTO L'importo che risulta dal calcolo fatto dall'inps sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda viene ridotto, per legge, del 50% per cui il richiedente paga solo la metà di quanto dovuto. ATTENZIONE: Per le domande presentate dopo il 12 luglio 1997 - data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 30.4.1997 che ha stabilito nuove regole in materia di contributi da riscatto - l'onere di riscatto è dovuto in misura intera.
L'INPS invia al domicilio del richiedente i bollettini e comunica la somma da pagare. Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure rateizzato entro 5 anni (60 rate). In questo caso vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo del 3,5%. ECCEZIONI 1) Se mentre si pagano le rate viene presentata domanda di pensione la rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare dovranno essere versate in un'unica soluzione. 2) se si è già pensionati il pagamento deve essere fatto tutto insieme. SE NON SI PAGA O SI PAGA IN RITARDO Il mancato versamento, nei termini assegnati dall'inps, viene considerato come rinuncia alla domanda e ne comporta la decadenza; il tardivo pagamento può essere considerato, a richiesta, come una nuova domanda di riscatto. IL RICORSO Nel caso in cui la domanda di riscatto degli anni di lavoro prestati all'estero venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta. Il ricorso può essere: presentato dall'interessato, agli sportelli della Sede dell'inps che ha respinto la domanda; inviato dall'interessato, alla Sede dell'inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato o inviato alla Sede dell'inps tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso. IL RISCATTO DEL LAVORO IMPIEGATIZIO SVOLTO DAL 1920 AL 1950 Tra il 1920 e il 1950 gli impiegati che guadagnavano cifre superiori a precisi limiti, non erano soggetti al versamento dei contributi. Per evitare che rimanessero senza pensione o che quel periodo non fosse calcolato nella pensione è stata riconosciuta la possibilità del riscatto. Tale possibilità è valida anche se il lavoro è stato svolto nei territori delle ex colonie italiane. RISCATTO DEI PERIODI DI ASSENZA FACOLTATIVA PER GRAVIDANZA, PUERPERIO, ASSISTENZA DISABILI A decorrere dal 1 gennaio 1994, i lavoratori dipendenti possono riscattare i periodi di assenza facoltativa per:
gravidanza e puerperio intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro; periodi di congedo per prestare assistenza o curare familiari inabili in misura non inferiore all'80%. REQUISITI Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve aver versato almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria all'inps. QUALI PERIODI Si possono riscattare un massimo di 5 anni e i periodi di assenza riscattabili devono essere successivi al 1 gennaio 1994 e risultare totalmente "scoperti" da assicurazione. La legge di riordino della maternità 53/2000 ha modificato la durata complessiva dell astensione facoltativa, fissando termini più ampi. Per alcuni periodi astensione facoltativa oltre i sei mesi e fra il terzo e l ottavo anno di vita del bambino, per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra il terzo e l ottavo anno - per i quali è prevista la copertura figurativa in base ad un valore convenzionale annuo uguale per tutti, è data la facoltà agli interessati di integrare il valore figurativo accreditabile, mediante riscatto o versamenti volontari. CHI PAGA Il riscatto dei suddetti periodi è a totale carico del richiedente e il relativo onere è calcolato con le stesse regole in vigore per gli altri tipi di riscatto. RICORSO Nel caso in cui la domanda di riscatto dei periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio, assistenza disabili venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta. Il ricorso può essere: presentato agli sportelli della Sede dell'inps che ha respinto la domanda; inviato alla Sede dell'inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso. RISCATTO PER CONGEDI PARTICOLARI EVENTI E CAUSE PARTICOLARI I lavoratori possono avvalersi di periodi di assenza per gravi e documentati motivi familiari non superiore a due anni a titolo di congedo continuativo o frazionato. Condizioni Il lavoratore durante il periodo di congedo non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere nessuna attività lavorativa. Per questi periodi non è prevista la copertura figurativa ma può essere chiesto il riscatto o l autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentando domanda all INPS.
FORMAZIONE I lavoratori che hanno maturato almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda o amministrazione (lavoratori pubblici e privati) hanno la facoltà di chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato. Condizioni L attività lavorativa può essere sospesa per un periodo non superiore a undici mesi nell arco della vita lavorativa. Durante il congedo il lavoratore conserva il posto ma non ha diritto ad alcuna retribuzione. Per quali motivi Il congedo per formazione può essere chiesto: per completare la scuola dell obbligo; per conseguire un titolo di studio di secondo grado (diploma); per conseguire il diploma universitario o di laurea; per partecipare ad attività formative. Per questo congedo non è prevista la copertura figurativa; gli interessati possono chiedere il riscatto o avvalersi dell autorizzazione ai versamenti volontari presentando domanda all INPS. RICORSO Nel caso in cui la domanda di riscatto dei periodi di assenza per congedi particolari venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta. Il ricorso può essere: presentato agli sportelli della Sede dell'inps che ha respinto la domanda; inviato alla Sede dell'inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso