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ATTO ESECUTIVO DEL CONTRATTO QUADRO PER L AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO EROGATO IN MODALITÀ ASP PER LA CONTABILITÀ ANALITICA, IL CONTROLLO STRATEGICO ED IL CONTROLLO DI GESTIONE CON CONNESSI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO TRA Il Ministero/Ente/ (in seguito indicato come Amministrazione ), Direzione Generale con sede in Roma, codice fiscale, nella persona del Direttore generale E Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Telecom Italia s.p.a. (mandataria) e la Value Team s.p.a. (mandante) (in seguito indicato come il Prestatore), per atto del notaio Ignazio De Franchis del 10 luglio 2008, repertorio n. 93603, raccolta n. 22709, registrato all Ufficio delle Entrate di Roma 1 il 11 luglio 2008, serie 1 T numero 28802, con sede legale in Milano Piazza degli Affari, 2 codice fiscale e partita IVA n. 00488410010, nella persona nella persona del procuratore speciale, per atto del notaio in Roma Dott.ssa Maria Bellezza del 10 febbraio 2010, rep. n. 74290, raccolta n. 7854, dott. Ettore Rossetti. PREMESSO CHE 1. il C.N.I.P.A. - Centro nazionale per l informatica nella pubblica amministrazione - ed il Prestatore hanno stipulato in data 30.12.2008 il Pagina 1 di 18

contratto quadro n. 4/2008 avente ad oggetto l affidamento di un servizio erogato in modalità ASP per la contabilità analitica, il controllo strategico ed il controllo di gestione con connessi servizi professionali di supporto; 2. ai sensi dell articolo 2 del d.lgs n. 177/09 il CNIPA ha assunto la denominazione di DigitPA; 3. il predetto contratto quadro disciplina le condizioni generali relative agli atti esecutivi emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti; 4. in particolare, il Prestatore si è impegnato ad erogare alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta mediante atto esecutivo i servizi di cui all art. 3, comma 2 del contratto quadro, con le modalità, condizioni e termini stabiliti nel contratto quadro e nel Capitolato Tecnico e nelle quantità definite negli atti esecutivi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, fino alla concorrenza dei massimali complessivi definiti nel Capitolato Tecnico stesso; Tutto ciò premesso e convenuto tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati, norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto esecutivo, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente atto esecutivo il contratto quadro e gli Allegati del Pagina 2 di 18

medesimo e segnatamente: l Allegato A (Capitolato Tecnico e relativi allegati), l Allegato B (Offerta Tecnica), l Allegato C (Offerta Economica), l Allegato D (Modello di Atto Esecutivo); così come fa parte integrante e sostanziale del presente atto esecutivo l allegato E (Piano dei Fabbisogni), materialmente allegato al presente atto esecutivo; Allegato F (Pianificazione attività presso il Ministero/Ente per l erogazione del servizio ASP). 2. Il presente atto esecutivo è regolato e disciplinato secondo quanto stabilito nell articolo 2 del contratto quadro. Articolo 2 Oggetto dell atto esecutivo 1. Il presente atto esecutivo ha per oggetto l erogazione di un servizio in modalità ASP per la contabilità analitica, il controllo strategico e il controllo di gestione, con connessi servizi professionali di supporto, in favore dell Amministrazione Contraente. 2. Il presente atto esecutivo definisce i seguenti massimali relativi ai servizi di cui all art. 3, comma 2 del contratto quadro: a) N. di oggetti di controllo da gestire attraverso il servizio di cui all articolo 3 comma 2 lettera a) del contratto quadro, di cui n. di centri di costo, n. di attività elementari attive alla rilevazione distinte e non ricorrenti, n. di prodotti, n. di anagrafiche del personale; la numerosità degli oggetti di controllo deve comprendere quelli definiti nella configurazione di setup di cui all Allegato 3 del Capitolato Tecnico. Pagina 3 di 18

b) n. di utenze da attivare per l utilizzo del servizio di cui all articolo 3 comma 2 lettera a) del contratto quadro, inclusive di quelle di start-up, c) n. di giorni-persona di risorse professionali da fornire per la prestazione del servizio di cui all articolo 3 comma 2 lettera c) del contratto quadro, di cui n. di gg/persona di Consulente senior, n. di giorni-persona di Consulente, n. di gg/persona di Analista funzionale, n. di gg/persona di Analista programmatore; d) n. di punti funzione da realizzare per lo sviluppo di soluzioni software di cui all articolo 3 comma 2 lettera c) del contratto quadro; e) n. di giorni-persona di risorse professionali da fornire per la prestazione del servizio di cui all articolo 3 comma 2 lettera d) del contratto quadro, di cui n. di gg/persona di Consulente senior, n. di giorni-persona di Consulente, n. di gg/persona di Analista funzionale, n. di gg/persona di Analista programmatore; f) n. di giorni-persona di risorse professionali da fornire per la prestazione del servizio di cui all articolo 3 comma 2 lettera e) del contratto quadro, di cui n. di gg/persona di Consulente senior, n. di giorni-persona di Consulente; g) n. di giorni-persona di risorse professionali da fornire per la prestazione del servizio di cui all articolo 3 comma 2 lettera f) del contratto quadro, di cui n. di gg/persona di Consulente senior, n. di giorni-persona di Consulente; Pagina 4 di 18

h) n. di edizioni di corsi di formazione. 2. Nell Allegato E al presente atto esecutivo è definito dall Amministrazione un Piano dei Fabbisogni contenente la programmazione di utilizzo annuale dei massimali di cui al comma precedente, fino al termine dell atto esecutivo stesso. In tale programmazione l Amministrazione imputerà a ciascun anno di durata dell atto esecutivo le quote di massimali che intende utilizzare. Ciascun anno di programmazione terminerà il 31 dicembre dell anno di riferimento, fermo restando il termine finale previsto per la scadenza del contratto quadro. 3. L Amministrazione, per ciascun anno di programmazione, non potrà utilizzare quote di massimali eccedenti quelle imputate in sede di programmazione. La programmazione, fermi restando i massimali complessivi definiti nell atto esecutivo, potrà essere rivista annualmente dall Amministrazione, tramite l emissione di un nuovo Piano dei Fabbisogni. Articolo 3 Efficacia e durata 1. Il presente atto esecutivo, mentre è vincolante per il Prestatore dalla data di sottoscrizione, esplicherà la sua efficacia per l Amministrazione solo a seguito della registrazione presso l Organo di controllo della sua approvazione nelle forme di legge. Di tale registrazione l Amministrazione darà tempestivamente comunicazione al Prestatore ed a DigitPA Pagina 5 di 18

2. Il presente atto esecutivo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al termine del contratto quadro, ovvero il 30.12.2013. Articolo 4 Disponibilità dei servizi 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del presente atto esecutivo, il Prestatore dovrà rendere disponibili i servizi di cui all art. 3, comma 2 del contratto quadro entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla data di stipula dell atto esecutivo, come previsto all art. 10 del contratto-quadro; 2. I servizi dovranno essere erogati secondo la tempistica riportata all Allegato F (Pianificazione attività presso il Ministero/Ente per l erogazione del servizio ASP) parte integrante nonché materialmente allegato al presente atto esecutivo. Articolo 5 Modalità di svolgimento e rendicontazione dei servizi 1. Le modalità, i termini e le condizioni di svolgimento dei servizi e delle attività previsti dal presente atto esecutivo sono compiutamente definiti nel contratto quadro e nei suoi allegati. Per tali servizi ed attività, nel medesimo contratto quadro e nei suoi allegati sono analiticamente definite le relazioni e i rapporti che il Prestatore è obbligato a predisporre, nonché le verifiche e i collaudi che saranno effettuati dall Amministrazione e da DigitPA. Articolo 6 Livelli di servizio Pagina 6 di 18

Il Prestatore dovrà erogare i servizi e, comunque, le attività stabilite nel presente atto esecutivo, nel rispetto dei livelli di servizio di cui all Allegato 7 al Capitolato Tecnico. Il Prestatore dovrà rilevare e rendicontare tali livelli di servizio secondo quanto stabilito all art. 12 del contratto quadro. La valutazione del rispetto dei livelli di servizio sarà effettuata dall Amministrazione, anche sulla base delle relazioni riepilogative del Prestatore e dei rapporti prodotti dal monitore e/o da DigitPA. Nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, troveranno applicazione le penali di cui all art. 20 del contratto quadro. Articolo 7 Monitoraggio dell atto esecutivo 1. Il presente atto esecutivo sarà sottoposto a monitoraggio nei termini e modalità stabilite all art. 14 del contratto quadro. Articolo 8 Responsabili dell atto esecutivo 1. Il Prestatore e l Amministrazione nomineranno i propri responsabili dell atto esecutivo secondo quanto stabilito all art. 15 del contratto quadro, secondo i termini e le modalità ivi richiamate. Articolo 9 Corrispettivi 1. I corrispettivi sono determinati sulla base di quanto stabilito nel contratto quadro e secondo le modalità e termini ivi stabiliti. 2. L importo massimo dei corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto del presente atto esecutivo, ferma restando la mancanza di minimi garantiti ai sensi di quanto disposto dall art. 8 del contratto quadro, è pari ad Pagina 7 di 18

( / ) (IVA esclusa) ripartiti come di seguito: per i servizi di cui all art. 3, comma 2, lettera a), il corrispettivo contrattuale massimo è pari ad, ( / ); per il servizio di cui all art. 3, comma 2, lettera b), il corrispettivo contrattuale massimo è pari ad 61.350,00 (sessantunomilatrecentocinquanta,00); per le risorse professionali per lo svolgimento dei servizi di cui all art. 3, comma 2, lettera c), il corrispettivo contrattuale massimo è pari ad,00 ( /00); per i punti funzione da sviluppare per lo svolgimento dei servizi di cui all art. 3, comma 2, lettera c), il corrispettivo contrattuale massimo è pari ad,00 ( /00); per le risorse professionali per lo svolgimento dei servizi di cui all art. 3, comma 2, lettera e), il corrispettivo contrattuale massimo è pari ad,00 ( /00). Articolo 10 Fatturazioni e pagamenti 1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall Amministrazione in favore del Prestatore, sulla base delle fatture emesse da quest ultimo, secondo le modalità di cui all art. 18 del contratto quadro. Articolo 11 Penali 1. Per l eventuale inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Pagina 8 di 18

atto esecutivo, l Amministrazione applicherà al Prestatore le penali stabilite nel contratto quadro e riepilogate nell Allegato 7 al capitolato tecnico, ai sensi di quanto disposto dall art. 20 del contratto quadro medesimo. Articolo 12 Garanzia e manleva 1. Al fine di assicurare l esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto esecutivo, il Prestatore si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria entro il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto esecutivo, per un importo pari ad, (euro / ), pari al 30% dell importo del presente atto esecutivo. 2. Lo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma, previa deduzione di tutti i crediti dell Amministrazione nei confronti del Prestatore, avverrà con cadenza annuale sulla base dello specifico documento di avanzamento delle attività di cui all Allegato 6 del Capitolato Tecnico, predisposto dal Prestatore e approvato dall Amministrazione. 3. Le ulteriori condizioni che disciplinano la garanzia di cui al presente articolo sono stabilite all art. 21 del contratto quadro. 4. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie Pagina 9 di 18

vigenti. Articolo 13 Consenso al trattamento dei dati 1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l esecuzione dell atto esecutivo medesimo. 2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 3. L Amministrazione e il Prestatore eseguiranno i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell atto esecutivo, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 4. Con la sottoscrizione del presente atto esecutivo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell interessato previste dal decreto. Pagina 10 di 18

5. L Amministrazione, con la stipula del presente atto esecutivo, dichiara espressamente di acconsentire all invio dei propri dati a DigitPA, da parte del Prestatore, per le finalità connesse alla gestione del contratto quadro. Articolo 14 Foro competente 1. Per ogni controversia connessa all interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Atto Esecutivo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Articolo 15 Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che per legge fanno carico all Amministrazione. 2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare all Erario, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, all atto esecutivo dovrà essere applicata l imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Prestatore. Articolo 16 Clausola finale 1. Per ogni condizione, modalità e termine della fornitura che non sia espressamente regolata nel presente atto esecutivo, vale quanto previsto nel contratto quadro, ivi inclusi gli allegati di cui alle premesse, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini generali del rapporto tra Pagina 11 di 18

le parti. Articolo 17 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Con riferimento al presente Atto Esecutivo, il Prestatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ( Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ) e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l Amministrazione sia nei rapporti con i terzi fornitori del Prestatore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere appartenenti alla filiera del presente Atto Esecutivo, comunque denominati, e qualunque altro soggetto o operatore economico coinvolto nella filiera dell appalto stesso con il quale il Prestatore intrattenga rapporti, come contemplato dalla citata legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Operatori della Filiera ). 2. In particolare, il Prestatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell ambito del presente Atto Esecutivo, sia attivi da parte dell Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Atto Esecutivo, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti Pagina 12 di 18

destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva agli interventi di cui all art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell ambito degli strumenti di pagamento relative al presente Atto Esecutivo, il codice identificativo gara relativo al presente Atto Esecutivo, CIG n. ; f) in caso di nuove accensioni e/o di variazioni dei conti correnti dedicati, a comunicare all Amministrazione gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati e/o le variazioni intervenute entro sette giorni dalla loro accensione o dalla variazione, ed a comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti; g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010 e s.m.i., e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. 3. Per quanto concerne il presente Atto Esecutivo, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Atto Esecutivo di importo inferiore o uguale a 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge Pagina 13 di 18

un esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Articolo 18 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto ed in quelli della filiera 1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con gli Operatori della Filiera, il Prestatore: a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, come declinati nell articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera; b) qualora abbia notizia dell inadempimento dei propri Operatori della Filiera rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all articolo precedente ed all art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deve dare immediata comunicazione all Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma; c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutti gli Operatori della Filiera e verso tutti i contraenti a valle. Articolo 19 Pagina 14 di 18

Disposizioni generali 1. Il pagamento delle fatture di Telecom Italia S.p.A. avverrà, presso il conto corrente intestato a Telecom Italia S.p.A. presso UniCredit Corporate Banking S.p.A. Agenzia ROMA PARIOLI, sede di Roma, via Stoppani, n. 40, IBAN IT 53 A 02008 09440 000004646489, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il pagamento delle fatture di Value Team S.p.A. avverrà, presso il conto corrente intestato a Value Team S.p.A. presso Banca Popolare di Milano, sede di Milano, Agenzia 26, piazza Duca d Aosta, n. 8/A, IBAN IT 50 S 05584 01626 000000016761, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i. 3. Il Prestatore deve comunicare all Amministrazione, entro sette giorni dalla firma del presente Atto Esecutivo, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti sopra riportati. È obbligo del Prestatore comunicare all Amministrazione eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale relativamente ai sopra indicati conti correnti ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Letto, approvato e sottoscritto Roma, lì PER L AMMINISTRAZIONE PER IL PRESTATORE Filippo Massimo Pipitone Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante del Prestatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali Pagina 15 di 18

e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto, nella propria qualità di legale rappresentante del Prestatore, dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole: Articolo 2 (Oggetto dell atto esecutivo); Articolo 3 (Efficacia e durata); Articolo 4 (Disponibilità dei servizi); Articolo 6 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Garanzia e Manleva); Articolo 17 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto ed in quelli della filiera). Letto, approvato e sottoscritto Roma, lì PER IL PRESTATORE Filippo Massimo Pipitone Pagina 16 di 18

INDICE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE... 2 Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati, norme regolatrici e disciplina applicabile... 2 Articolo 2 Oggetto dell atto esecutivo... 3 Articolo 3 Efficacia e durata... 5 Articolo 4 Disponibilità dei servizi... 6 Articolo 5 Modalità di svolgimento e rendicontazione dei servizi... 6 Articolo 6 Livelli di servizio... 6 Articolo 7 Monitoraggio dell atto esecutivo... 7 Articolo 8 Responsabili dell atto esecutivo... 7 Articolo 9 Corrispettivi... 7 Articolo 10 Fatturazioni e pagamenti... 8 Articolo 11 Penali... 8 Articolo 12 Garanzia e manleva... 9 Articolo 13 Consenso al trattamento dei dati... 10 Articolo 14 Foro competente... 11 Articolo 15 Oneri fiscali e spese contrattuali... 11 Articolo 16 Clausola finale... 11 Articolo 17... 12 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari... 12 Articolo 18... 14 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto ed in quelli della filiera... 14 Articolo 19... 14 Pagina 17 di 18

Disposizioni generali... 15 Pagina 18 di 18