Divisione giudiziale notarile art. 790 c.p.c.

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Transcript:

Divisione giudiziale notarile art. 790 c.p.c. Secondo le indicazioni della Fondazione nazionale del Notariato, il giudizio di divisione può essere suddiviso in tre fasi: a) la fase di accertamento del diritto alla divisione, riservata alla competenza del giudice istruttore, decisa con ordinanza dello stesso giudice istruttore o, in caso di contestazioni, dal collegio con sentenza; 1

Divisione giudiziale notarile art. 790 c.p.c. b) la fase avente ad oggetto la determinazione del contenuto della divisione, comprendente la formazione della massa, la determinazione del suo valore globale, l individuazione delle quote ideali, la formazione dei lotti; c) la fase di assegnazione delle quote, per attribuzione o per estrazione a sorte. 2

Divisione giudiziale notarile L art. 786 c.p.c. prevede la possibilità che la direzione delle operazioni di divisione - e quindi delle fasi sub b) e c) - venga delegata ad un notaio, anche nel corso delle operazioni stesse. Il notaio incaricato dal giudice deve dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, del giorno e dell ora in cui le operazioni avranno inizio. Il notaio sarebbe un sostituto del giudice mentre vero e proprio ausiliare - del giudice o del notaio suo sostituto - è il consulente tecnico che può essere nominato dal giudice istruttore per la predisposizione del progetto di divisione. 3

Divisione giudiziale notarile Il contenuto della delega può essere quanto mai vario, potendo il giudice investire il notaio dell intero procedimento o di sue singole fasi. L art. 786 c.p.c., infatti, stabilisce che il giudice istruttore, anche nel corso delle operazioni, può delegarne la direzione a un notaio: il notaio può essere dunque chiamato tanto alla direzione di tutte le operazioni divisionali, quanto allo svolgimento di solo una o alcune di esse. 4

Divisione giudiziale notarile Il notaio potrebbe perciò essere incaricato a provvedere alla sola vendita dei beni mobili, censi o rendite ex art. 787 c.p.c. o alla sola alienazione degli immobili ex art. 788, ovvero alla sola formazione del progetto di divisione, ovvero ancora alla sola estrazione a sorte dei lotti stabiliti dal giudice e alla loro assegnazione. 5

Divisione giudiziale notarile Si esclude invece che, allorché il giudice istruttore abbia diretto personalmente tutte le fasi del processo divisionale, questi possa delegare al notaio solamente quelle attività meramente esecutive che seguono alla fase dell estrazione a sorte delle quote, attività che non rientrano nella competenza del giudice ma in quella degli organi esecutivi del magistrato (cancelliere, ufficiale giudiziario) come, ad esempio, la trascrizione o l accatastamento dei lotti già assegnati dall autorità giudiziaria. 6

Divisione giudiziale notarile art. 790 c.p.c. Nella divisione giudiziale notarile, il Giudice (a prescindere dalla relativa richiesta delle parti, che può anche non esserci) delega una parte o tutte le operazioni divisionali a un Notaio. In questo caso, il Notaio deve redigere un unico verbale per tutte le operazioni compiute e le parti devono essere sempre tutte presenti alle operazioni. 7

Divisione giudiziale notarile Se, durante le operazioni condotte dal Notaio, sorgono contestazioni, il Notaio non può risolverle: egli deve fare un apposito verbale e trasmetterlo al Giudice, il quale deciderà dopo aver sentito i coeredi. 8

Divisione giudiziale notarile Dopo che il Notaio ha redatto il progetto divisionale, lo sottopone all esame dei coeredi. Se i coeredi lo accettano all unanimità, anche effettuando d accordo tra loro qualche modifica a quello presentato dal notaio, possono verificarsi due ipotesi: 9

PRIMA IPOTESI Divisione giudiziale notarile se gli eredi concorrono in misura diversa (ad esempio, ipotizziamo che vi siano due coeredi, al primo dei quali spettino i 2/3 della massa ereditaria e al secondo 1/3), il Notaio attribuisce direttamente le diverse porzioni ai coeredi cui spettano, in relazione alle loro rispettive quote e la procedura innanzi al Notaio si chiude. 10

SECONDA IPOTESI Divisione giudiziale notarile se invece le quote dei coeredi sono tra loro uguali (ad esempio, ipotizziamo che vi siano due coeredi, ciascuno avente diritto a 1/2 della massa), occorrerà procedere all attribuzione mediante sorteggio. In questo caso, il Notaio trasmette al Giudice il progetto divisionale accettato dai coeredi. 11

Divisione a domanda congiunta (art 791-bis c.p.c.) Occorre soffermarsi sulla divisione a domanda congiunta, di cui al nuovo art. 791-bis c.p.c. La nuova disciplina introdotta dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 definisce uno strumento processuale nuovo che consente di pervenire alla divisione dei beni in comproprietà evitando di ricorrere al tradizionale processo contenzioso davanti al giudice civile. L art. 77 del D. L. n. 69 prevede l inserimento dopo il procedimento contenzioso di divisione di un nuovo procedimento di divisione, che dal dettato normativo è chiaro che deve essere collocato nell ambito della volontaria giurisdizione. 12

Divisione a domanda congiunta (art 791-bis c.p.c.) Quando non vi sono contestazioni particolari e non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi (tutti insieme) possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio o di un avvocato avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. 13

Divisione a domanda congiunta (art 791-bis c.p.c.) In questo caso, la divisione viene detta a domanda congiunta perché il ricorso è presentato da tutti gli interessati: in accordo tra le parti. Se infatti manca la firma di uno degli interessati, il ricorso viene dichiarato inammissibile e la procedura si blocca. La nuova procedura disciplinata all art. 791-bis è caratterizzata da brevità rispetto alla procedura ordinaria e prevede che possa richiedersi la nomina di avvocato o di notaio autorizzato a svolgere tutti gli adempimenti a ciò necessari. 14

Divisione a domanda congiunta (art 791-bis c.p.c.) Ove il ricorso risulta sottoscritto da tutte le parti istanti, il professionista incaricato, sentite le stesse e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull immobile a norma dell art. 1113 c.c., predispone il progetto di divisione entro il termine assegnato nel decreto di nomina. Può anche disporre la vendita dei beni non comodamente divisibili. Avvisa quindi le parti e gli altri interessati del progetto o della vendita. 15

Divisione a domanda congiunta (art 791-bis c.p.c.) Ciascuna delle parti o degli interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla recezione dell avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Se l opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato. 16

Divisione a domanda congiunta (art 791-bis c.p.c.) Decorso il termine senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi necessari per portare a termine la divisione. 17

Comunione e divisione dell eredità L ultima modalità di divisione è la: Divisione fatta dal testatore (Artt. 733-734 c.c.) 18

Art. 733 c.c.: Comunione e divisione dell eredità Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua. 19

Comunione e divisione dell eredità La prima forma di partecipazione del testatore alle operazioni divisionali (tradizionalmente indicata come assegno divisionale semplice) è quella in cui alla scheda testamentaria sono affidate disposizioni con le quali il testatore intende "orientare" la futura divisione, che troverà comunque titolo in un contratto stipulato tra i coeredi. 20

Comunione e divisione dell eredità In questo caso le disposizioni del testatore hanno valenza obbligatoria, non impediscono il sorgere della comunione ereditaria all'apertura della successione, vincolano i coeredi alla osservanza delle disposizioni testamentarie nel procedimento divisionale. 21

Comunione e divisione dell eredità Gli assegni divisionali sono validi anche se riferiti a taluno dei legittimari in quanto la quota loro riservata per legge costituisce un vincolo solo quantitativo e non anche qualitativo per il testatore. All'apertura della successione si viene comunque ad instaurare una comunione ereditaria incidentale tra i coeredi che avrà termine soltanto in esito ad un atto divisionale (negoziale o giudiziale) che dovrà esser perfezionato secondo le regole messe a punto dal testatore per la formazione e assegnazione delle porzioni. 22

Comunione e divisione dell eredità Si ritiene che il terzo incaricato svolga la funzione di arbitratore. Egli può essere chiamato a compiere la stima dei beni, la formazione delle porzioni la predisposizione di un piano di divisione. Non gli è consentito determinare la quota ereditaria spettante a ciascun erede in quanto questa è una prerogativa che compete esclusivamente al de cuius. 23

Art. 734 c.c.: Divisione fatta dal testatore Codice Civile - Artt. 733-734 Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore. 24

Divisione fatta dal testatore Codice Civile - Artt. 733-734 In questo secondo caso, il testamento contiene un regolamento negoziale completo ed autosufficiente, che opererà con efficacia "reale" al momento dell'apertura della successione, in modo tale che ciascun coerede, accettata l'eredità, acquisterà direttamente i cespiti individuati dal testatore, non partecipando alla comunione ereditaria (si parla di assegni divisionali qualificati). Il suo intervento non si esaurisce nell'individuazione dei destinatari della vocazione ereditaria e nella determinazione della quota oggetto di delazione, ma comprende altresì la possibilità di determinare il contenuto qualitativo della quota stessa. 25

Divisione fatta dal testatore Codice Civile - Artt. 733-734 Assegno divisionale qualificato: a differenza dell assegno divisionale semplice di cui all'articolo precedente, impedisce il formarsi della comunione ereditaria. Tramite esso il de cuius individua, sin dal momento dell'apertura della successione, quali siano i beni costituenti la quota di ciascun coerede. I beni non ricompresi dal testatore nella formazione delle quote si devolvono in base alle norme sulla successione legittima: divisione oggettivamente parziale. 26

Divisione fatta dal testatore Codice Civile - Artt. 733-734 Nel fare testamento, il testatore è libero sia di dettare le regole che dovranno essere seguite nella divisione dei beni ereditari tra coeredi, sia di indicare direttamente i beni che dovranno essere attribuiti alla quota di determinati eredi. Il testatore può anche nominare un terzo affinché questi si occupi di scegliere i beni di ciascuna quota. 27

Divisione fatta dal testatore Codice Civile - Artt. 733-734 Che cosa è la «divisione del testatore»? Quando una persona fa testamento, può nominare più eredi e, con lo stesso o con un altro testamento, può stabilire una serie di regole per disciplinare la ripartizione dei propri beni tra coloro che desidera beneficiare, oppure 28

Divisione fatta dal testatore Codice Civile - Artt. 733-734 può nominare un terzo in funzione di arbitratore che andrà a determinare le assegnazioni da effettuarsi a favore di ciascuno oppure ancora può formare direttamente le porzioni divisionali. 29

Divisione fatta dal testatore 1. particolari regole per l assegnazione dei beni che spettano a ciascun coerede (cd. assegno divisionale semplice) 2. divisione dei propri beni tra i coeredi venga effettuata secondo la stima di un terzo da lei stessa indicato (cd. arbitratore) 3. attribuire direttamente i beni che compongono il suo patrimonio ai singoli eredi (cd. assegni divisionali qualificati). 30

Divisione fatta dal testatore In tutti e tre i casi, le indicazioni date dal defunto sono vincolanti per gli eredi. Vediamo ciascun caso in dettaglio 31

Divisione fatta dal testatore Assegni divisionali semplici 1. Con gli assegni divisionali detti semplici il testatore detta le regole vincolanti secondo le quali andrà fatta la divisione dei beni ereditari tra gli eredi o secondo le quali si attribuiranno i beni alla quota di ciascun singolo erede. Si tratta della mera predisposizione di principi che poi i coeredi dovranno rispettare nel dar corso alle operazioni divisionali che rinverranno comunque la matrice nella volontà dei condividenti. 32

Divisione fatta dal testatore Assegni divisionali semplici Gli assegni divisionali semplici non evitano l insorgere della comunione ereditaria, perché vi ricadono tutti i beni ereditari: semplicemente, in sede di formazione delle porzioni spettanti a ciascun erede, le indicazioni del testatore dovranno essere rispettate assegnando, a ciascuna porzione, il bene o i beni indicati in testamento. 33

Divisione fatta dal testatore Arbitratore 2. Il testatore può anche disporre che la divisione si effettui secondo la stima di una persona da lui designata, che non sia né erede né legatario, o secondo il progetto redatto da questa persona. Il compito della persona che viene designata non è limitato alla stima dei beni, ma può estendersi alla formazione delle porzioni e del progetto divisionale: il compito del terzo arbitratore non può mai, però, estendersi sino alla determinazione delle quote ereditarie, che spetta solo al testatore. 34

Divisione fatta dal testatore Arbitratore Si discute in dottrina se la divisione proposta dal terzo abbia o meno carattere reale: parte della dottrina, basandosi sulla lettera del 733 c.2 secondo cui la divisione fatta dal terzo non vincolerebbe gli eredi, sostiene la tesi della mera natura obbligatoria; altra dottrina al contrario ne afferma la natura reale in quanto si tratterebbe di una sorta di divisione fatta dal testatore per relationem (ossia attraverso un terzo). 35

Divisione fatta dal testatore Assegni divisionali qualificati 3. Con la divisione del testatore si ha una concreta attribuzione dei beni: il testatore divide con efficacia reale (e non meramente obbligatoria come nella prima ipotesi) i beni tra coeredi mediante assegnazioni in modo tale che, alla sua morte, i beni passano direttamente agli eredi designati, senza che si instauri una comunione ereditaria. 36

Divisione fatta dal testatore Assegni divisionali qualificati La particolarità della divisione fatta dal testatore è proprio questa: a differenza della divisione fatta per contratto o della divisione giudiziale, qui non si presuppone una preesistente comunione ereditaria, essendo i beni già stati direttamente attribuiti in proprietà esclusiva ai singoli eredi. 37

Divisione fatta dal testatore Assegni divisionali qualificati Vi sono due tipologie di divisione del testatore: 1. La divisione con predeterminazione di quote: il testatore istituisce esplicitamente erede un soggetto in una quota di eredità e, per soddisfarlo, gli attribuisce determinati beni di pari valore; 2. La divisione senza predeterminazione di quote: il testatore nomina implicitamente erede un soggetto attribuendogli determinati beni. La quota di eredità risulterà al momento della apertura della successione e sarà pari al rapporto del valore dei beni attribuiti rispetto al patrimonio ereditario netto. 38

Tanto gli assegni divisionali semplici Divisione fatta dal testatore Effetti della divisione ereditaria quanto gli assegni divisionali qualificati o la nomina di un arbitratore sono vincolanti per gli eredi che, tuttavia possono, con accordo unanime, fare delle scelte diverse da quelle imposte dal testatore. 39

Divisione fatta dal testatore Limiti alla libertà del testatore Nel formare le porzioni, il testatore gode di ampia libertà dal punto di vista qualitativo, potendo scegliere a propria discrezione i beni che andranno a comporre ciascuna quota. 40

Divisione fatta dal testatore Limiti alla libertà del testatore Il testatore è invece più limitato dal punto di vista quantitativo: nell attribuire i beni a ciascuna quota, deve infatti rispettare: i diritti dei legittimari la proporzione tra quota astratta di eredità (in cui il soggetto è nominato erede) e quota concreta di beni attribuiti (data dal rapporto tra il valore dei beni attribuiti e l asse ereditario al netto dei debiti e legati al momento della successione). 41

Divisione fatta dal testatore Limiti alla libertà del testatore E infatti nulla (non produce alcun effetto) la divisione testamentaria nella quale sia stato escluso uno degli eredi legittimari o uno degli eredi nominati con testamento, quando alla nomina non sia seguita l attribuzione di beni corrispondenti o, nel patrimonio del defunto, non vi siano beni sufficienti a soddisfare la porzione del coerede cui non sono stati assegnati beni 42

Art. 763 c.c.: Le cause di invalidità della divisione La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione. 43

Le cause di invalidità della divisione L'articolo prevede in generale che la divisione concernente i beni ereditari possa essere rescissa quando taluno tra i coeredi dia la prova di essere stato leso oltre il quarto rispetto alla misura della quota di sua spettanza. Ogni coerede può rivolgersi al Tribunale con un azione che prende il nome di rescissione quando il valore dei beni che gli sono stati attribuiti è inferiore di oltre un quarto alla quota che gli sarebbe spettata. Se accolta, determina l annullamento della divisione e il ripristino della comunione tra coeredi. 44

Le cause di invalidità della divisione Per la rescissione della divisione è sufficiente il solo elemento oggettivo della lesione oltre il quarto e non anche quello soggettivo dello stato di pericolo o di bisogno. E' dubbio se alla divisione si possa applicare il divieto di convalida dei contratti rescindibili. Stante la diversità di disciplina tra la rescissione della divisione e quella dei contratti, si reputa preferibile negare l'interpretazione estensiva della predetta norma. Il termine di prescrizione dell'azione è biennale e non annuale come nel caso della rescissione dei contratti. 45

Altre cause di rescissione Art. 764 c.c.: L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari. L'azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite. 46

Altre cause di rescissione L'azione di rescissione è possibile anche quando vi sia stato un qualsiasi altro atto che abbia prodotto l effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari. Si tratta del caso in cui i coeredi invece di procedere alla divisone, hanno compiuto degli atti con i quali sono giunti allo stesso risultato della divisone ereditaria, per esempio, effettuando delle cessioni di quote tra coeredi. 47

Altre cause di rescissione La rescissione non è invece ammessa quando con una transazione si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell atto fatto in luogo della medesima, anche se non si era intrapresa una lite giudiziaria. Dubbi si esprimono, stante la formulazione letterale della norma, se la rescissione si debba escludere anche per le transazioni che intervengono durante la divisione. La dottrina propende per escludere la rescindibilità di tali contratti, la giurisprudenza invece la ammette. 48

Art. 765 c.c.: Altre cause di rescissione L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi. 49

Altre cause di rescissione La rescissione non è neppure ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi. Si ha frode quando il solo coerede alienante è a conoscenza della consistenza della quota trasferita. Diversamente, nel caso in cui entrambi i contraenti siano a conoscenza dell'esatto valore della quota, la vendita non potrebbe più definirsi aleatoria. 50

Altre cause di rescissione Se l'azione di rescissione ha successo, la divisone deve essere rifatta, ma il coerede che si è visto attribuire una quota maggiore di beni potrà impedire la divisione (o far cessare l'azione di rescissione) dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati. 51