Il modello di governance dualistico per le società chiuse a prima critica che viene fatta al modello di governance dualistico riguarda la nomina dei componenti il Consiglio di sorveglianza e la disciplina delle competenze in materia di controllo sulla gestione. C è un minor rigore rispetto al Collegio sindacale per quanto riguarda l incompatibilità in quanto manca nell art.2409 duodecies il richiamo della lettera b) dell art.2399, cioè l incompatibilità per rapporti familiari che secondo i critici metterebbe in dubbio l indipendenza dei consiglieri di sorveglianza rispetto ai familiari soci che li hanno nominati. C è anche un minor rigore rispetto al Collegio sindacale per quanto riguarda i requisiti di professionalità richiesti in quanto solo un componente il Consiglio di sorveglianza deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili. Il Consiglio di sorveglianza non ha poi poteri di ispezione sul Consiglio di gestione in quanto gli equivalenti poteri del Collegio sindacale non sono richiamati dall art.2409 quaterdecies. Queste critiche possono in concreto trasformarsi in opportunità per l impresa a controllo familiare se nei patti sociali si prevede che il Consiglio di sorveglianza abbia il compito di valutare ed esaminare le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di gestione ex art.2409 terdecies, primo comma, lett.g), svolgendo così un potere di indirizzo e di controllo sulla gestione. Per esprimere un giudizio motivato sul modello di governance dualistico occorre però procedere ad un esame non solo dei controlli, ma di tutti i compiti istituzionali del Consiglio di sorveglianza e verificare come i compiti istituzionali possano essere integrati con i patti sociali. di controllo gestionale dovendo vigilare ex art.2409 terdecies, primo comma, lett.c), Codice civile sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, compiti considerati prodromici per un corretto esame gestionale. di tutela dei soci dovendo promuovere l esercizio dell azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di gestione e presentare la denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione ex art.2409 terdecies, primo comma, lett. d) e e). assembleari dovendo nominare e revocare i 1
componenti il Consiglio di gestione e approvare il bilancio d esercizio e quello consolidato ex art.2409 terdecies, primo comma lett. a) e b), salva la deroga statutaria prevista dall art.2409 terdecies, secondo comma, per l approvazione del bilancio. di indirizzo della gestrione perché, se lo statuto lo prevede, deve valutare ed esaminare le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della società, ex art.2409 terdecies, primo comma, lett.g), ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di gestione per gli atti compiuti. Per esercitare questi compiti il Consiglio di sorveglianza ha diritto all informazione periodica sul generale andamento della gestione da parte del Consiglio di gestione ex art.2409 undecies che richiama l art.2381 sesto comma. Il Consiglio di sorveglianza non ha però i poteri di ispezione previsti dall art.2403 bis, primo comma, Codice civile per il Collegio sindacale. I patti sociali possono colmare le lacune legislative e disciplinare in modo più puntuale i rapporti con il Consiglio di gestione. Si può prevedere nello statuto che il Consiglio di gestione non solo debba informare il Consiglio di sorveglianza con periodicità trimestrale sull andamento degli affari della società e sulla loro probabile evoluzione, ma anche che il Consiglio di gestione debba comunicare in tempo utile al Consiglio di sorveglianza le informazioni sui fatti che possono avere ripercussioni sensibili sulla situazione della società; che il Consiglio di sorveglianza debba verificare se le iniziative assunte dal Consiglio di gestione siano coerenti con le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari approvati; che il Presidente o il Consiglio di sorveglianza possano chiedere al Consiglio di gestione ragguagli di qualsiasi genere attinenti al controllo della gestione; che il Presidente o il Consiglio di sorveglianza possano procedere o far procedere alle verifiche necessarie all espletamento delle mansioni di controllo; che il Consiglio di sorveglianza abbia anche compiti di supporto al Consiglio di gestione quali ad esempio l assistenza al Consiglio di gestione nella determinazione dei criteri per la remunerazione dell alta direzione della società; che il Consiglio di sorveglianza vigili sull attività svolta dalla società di revisione. Il minor potere di controllo gestionale del Consiglio di sorveglianza rispetto a quello del Collegio sindacale può quindi con le previsioni statutarie non solo essere colmato, ma anche ampliato, con compiti non solo di controllo. Nel modello di governance dualistico l organo amministrativo è il Consiglio di gestione, disciplinato ex art.2380 bis, terzo comma, dalle norme relative al Consiglio di amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito. L art.2409 undecies elenca le norme del Con- 2
siglio di amministrazione che si applicano al Consiglio di gestione in quanto compatibili. La disciplina per derivazione adottata dal legislatore comporta la verifica del grado di compatibilità delle norme richiamate sul Consiglio di amministrazione. La nomina del Presidente del Consiglio di gestione spetta al Consiglio di sorveglianza e non è prevista la competenza secondaria del Consiglio di gestione, a norma dell art.2409 novies, terzo comma. Il compito di convocare l assemblea per gli opportuni provvedimenti imposti dalla riduzione del capitale sociale, a norma dell art.2446, primo comma, spetta al Consiglio di gestione. Il modello di governance dualistico, se correttamente utilizzato offre delle opportunità che possono essere sfruttate nei specifici settori imprenditoriali. Il controllo contabile è sempre di competenza del revisore. 3
Modelli di clausole statutarie Compiti del Consiglio di gestione Il Consiglio ha tutti i poteri per le operazioni dirette a conseguire l oggetto sociale. Al Consiglio sono attribuiti poteri decisionali, poteri di iniziativa e di organizzazione dell impresa e poteri esecutivi. Il Consiglio valuta l adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Il Consiglio esamina gli investimenti, le dismissioni e le operazioni che per loro natura, rilievo strategico, entità o impegno, possano comportare o abbiano un incidenza notevole sull attività della società, esamina le operazioni con le parti collegate o correlate. Il Consiglio vigila sul generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati. Il Consiglio delibera la ripartizione del compenso globale stabilito dall assemblea. Il Consiglio attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori definendone i limiti, le modalità di esercizio e determina il compenso per i particolari incarichi nell ambito del compenso complessivo stabilito dall assemblea sentito il consiglio di sorveglianza che verifica la funzionalità, la professionalità e il compenso per i particolari incarichi. Il Consiglio delibera sugli oggetti che siano fatti deliberare dagli organi delegati. I piani strategici, industriali, finanziari della società, la scelta ed i criteri per remunerazione dell alta dirigenza della società, le operazioni che non rientrano nella gestione e/o incidono in modo rilevante sulla struttura patrimoniale, finanziaria, economica della società, devono essere sottoposte all approvazione del consiglio di sorveglianza quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o almeno un terzo dei componenti il consiglio di sorveglianza. Gli atti di disposizione delle partecipazioni nelle società controllate, l indirizzo di voto per la partecipazione alle assemblee straordinarie delle società controllate, l acquisto di partecipazioni in società a responsabilità illimitata, devono essere sottoposti all approvazione del consiglio di sorveglianza. Compiti del Consiglio di sorveglianza Il Consiglio di sorveglianza ha compiti assembleari per la nomina e la revoca degli amministratori, l approvazione del bilancio d esercizio salvo quanto previsto dall art. 2409 terdecies, terzo comma 4
Codice Civile, l approvazione del bilancio consolidato, l azione di responsabilità degli amministratori e compiti sindacali per la vigilanza, le ispezioni e controlli, lo scambio di informazioni con l organo di controllo contabile, per la riduzione del capitale sociale per perdite, per la riduzione del capitale al di sotto del limite legale, per la convocazione dell assemblea su richiesta dei soci, per la convocazione dell assemblea nel caso di omissione degli amministratori, per la denuncia dei soci. Il Consiglio di sorveglianza approva il bilancio consolidato ai sensi dell art. 2409 terdecies, primo comma, lettera b), Codice Civile. Il Consiglio di sorveglianza propone d azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione ai sensi dell art. 2409 decies, secondo comma codice civile. Al Consiglio di sorveglianza è attribuito il compito dell indirizzo e del controllo della gestione societaria attraverso l approvazione delle operazioni di gestione sottoposte all esame dagli amministratori nei termini previsti dallo statuto e la verifica che le iniziative assunte dal consiglio di gestione siano coerenti con le operazioni approvate. Il Consiglio di sorveglianza delibera sulle operazioni di gestione che il consiglio di gestione deve sottoporre alla sua approvazione. Il consiglio di sorveglianza valuta la scelta ed i criteri di remunerazione dell alta dirigenza della società e dei consiglieri di gestione delegati. Il Consiglio di sorveglianza riferisce per iscritto almeno una volta all anno all assemblea dei soci sull attività di vigilanza svolta e sui fatti censurabili rilevati. Il Presidente ed i consiglieri di sorveglianza devono partecipare alle assemblee dei soci. Un componente del consiglio di sorveglianza deve assistere alle riunioni del Consiglio di gestione e riferire al presidente sulle deliberazioni che sono state assunte. Compiti del Presidente Il Presidente convoca il Consiglio di sorveglianza, ne fissa l ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite nell ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti i consiglieri. Il Presidente ha il potere di direzione e di coordinamento delle riunioni e ne verifica la regolare costituzione accertando l identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni. Il Presidente tiene i rapporti con il Consiglio di gestione e con l organo di controllo contabile e vigila sul loro operato. Il Presidente assicura che il Consiglio di sorveglianza sia costantemente informato sull andamento della gestione aziendale e del gruppo. 5