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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, SENTENZA 9 gennaio 2013, n. 350 Gli interessi usurai nel contratto di mutuo A cura di Pietro Algieri Con la seguente sentenza i supremi Giudici di Piazza Cavour hanno affrontato una tematica particolarmente spinosa che anima, ormai da tempo remoto, i dibattiti giurisprudenziali: quella relativa agli interessi usurai. La vicenda riguardava un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato tra il 19.9.1996 per l acquisto di un immobile. Il ricorrente, conveniva in giudizio l istituto bancario innanzi al Tribunale di Napoli, lamentando l applicabilità di tassi usurari in relazione alla rata di Euro 20.052,48 richiesta con lettera del 6.11.2001, sulla base della considerazione che, ai sensi dell art. 2 della legge 108/96, per la determinazione degli interessi usurari i tassi effettivi globali medi rilevati dal Ministero del Tesoro ai sensi della citata legge devono essere aumentati della metà. Il Giudice di prime cure, tuttavia, non accoglie la domanda attorea, poggiando le proprie argomentazione su un calcolo meramente aritmetico/percentuale, sulla base delle disposizioni provenienti dal Ministero del Tesoro. Infatti, il giudice, in motivazione, evidenzia che: il D.M. 27-3-98 emesso dal Ministero del Tesoro, prevedeva per la categoria dei mutui il tasso dell 8.29%, ha quindi, escluso che il tasso contrattualmente fissato potesse essere ritenuto usurario. Contro la sentenza di primo grado, l attore proponeva appello, adducendo quale motivo del gravame la natura usuraria degli interessi pattuiti ed un motivo di ordine processuale, ossia la mancata convocazione del C. T.U. ex art 120 c. p.c., al fine di accertare i suddetti interessi. Anche la Corte Appello, però, rigettava i motivi di impugnazione, sostenendo che: a) Con riferimento alla natura degli interessi usurari, non vi era stata alcuna contestazione dei parametri adottati dal primo giudice per valutare la fondatezza della domanda e, inoltre, non 1

erano state indicate, in concreto, le ragioni di fatto e di diritto idonee a ribaltare la decisione impugnata. Inoltre, richiamando letteralmente la motivazione dei giudici di Appello: Privi di rilevanza erano i riferimenti allo scopo per cui era stato stipulato il mutuo. Infine, la maggiorazione del 3% prevista per il caso di mora non poteva essere presa in considerazione, data la sua diversa natura, nella determinazione del tasso usurario. b) Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, invece, la Corte, ha ritenuto non ammissibile la richiesta istruttoria ex art. 210 c. p. c., per la loro genericità e per il carattere meramente esplorativo nonché prive di attinenza con i motivi posti a base del gravame. Contro la suddetta sentenza, il ricorrente propone ricorso in Cassazione, adducendo due motivi a sostegno della propria linea difensiva: 1) Il difetto di motivazione; 2) Violazione dell art. 1421 c.c., che disciplina l azione di nullità e dispone che: Salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 3) La parte ricorrente aveva dedotto, inoltre, che l interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10.5%, in contrasto con quanto previsto nel D.M. 27 marzo 1998, che indica il tasso praticabile per il mutuo nella misura dell 8.29%. Prima di addentrarci nella disamina della pronuncia della Corte, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento. Il mutuo è un contratto tipico, con il quale una parte, detta mutuante, consegna all altra, detta mutuataria, una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità. L istituto trova espressa disciplina nel codice civile all art. 1813 e seguenti. Il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, quindi, non con il semplice consenso, ma con la consegna del denaro o delle cose fungibili. 2

Bisogna distinguere però, il contratto di mutuo ex art. 1813 c.c, da quello ivi previsto ex art. 1822 c.c. Quest ultimo, infatti, ammette la promessa di mutuo e, pertanto, tale contratto si perfeziona con il solo scambio di consensi. Particolarmente discussa è la nozione di consegna ( traditio), idonea a perfezionare il negozio giuridico. La dottrina ritiene che la traditio sia un elemento necessario al fine di perfezionare il contratto. La giurisprudenza, invece, ne fornisce un interpretazione più elastica, e sostiene che è sufficiente che il denaro o le cose mutuate sono nella disponibilità giuridica del mutuante indipendentemente dalla consegna materiale. Si consideri per esempio l assegno bancario. Per la giurisprudenza dominante la consegna di quest ultimo è idonea a perfezionare il contratto di muto, la dottrina, invece, ritiene il contrario. La prassi quotidiana conosce i tipici casi di mutuo ipotecario o fondiario, ma questi non sono i soli tipi mediante i quali è possibile ricorrere al credito: esistono altre figure come ad esempio l apertura di credito in conto corrente che persegue finalità analoghe a quelle del contratto di mutuo. Uno degli elementi che contraddistinguono i mutui c.d. onerosi consiste nell obbligo per la parte mutuataria di rientrare del debito sorto a seguito della stipula del contratto di mutuo, restituendo alla parte mutuante, oltre al capitale, anche una somma a titolo di interessi. A tal proposito, il mutuo può essere stipulato mediante la previsione di un tasso di interessi fisso o di un tasso di interessi variabile. La determinazione degli interessi deve essere effettuata nel rispetto del tetto stabilito nel Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze (ora per il periodo gennaio-marzo 2013, il decreto è stato emesso in data 21.12.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.2012, serie generale n. 301). Nel caso in cui non vengano rispettate le soglie ivi indicate, gli interessi sono considerati di tipo usurario. Su tale argomento si poggia la linea difensiva del ricorrente e su cui si concentreranno gli sforzi dei Giudici, i quali accolgono il profilo rilevato dall istante relativo all usurarietà dei tassi. Infatti, il tasso di interessi applicato dall istituto bancario sarebbe usurario, secondo quanto previsto dalla legge n. 108 del 1996, art. 1, comma 4, in particolare, in base alla considerazione che il mutuo 3

fu richiesto per l acquisto di un bene primario, quale la casa di abitazione, e sul presupposto che dovrebbe tenersi conto della prevista maggiorazione di 3 punti in caso di mora. A tal proposito, i tassi sono qualificabili come usurari nel caso in cui, a qualunque titolo, superino il limite stabilito dalla legge, e ciò secondo la prescrizione data dall art. 1 del Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura. GU n.303 del 30 dicembre 2000, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24. G.U. 28 febbraio 2001, n.49). Giova, al fine di una ricostruzione tout court dell argomento, richiamare l art. 1 del Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394, che evidenzia che il momento rilevante è quello nel quale gli interessi sono promessi o convenuti. La norma sancisce che Ai fini dell applicazione dell articolo 644 del codice penale e dell articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.. Particolare attenzione va posta sull inciso a qualunque titolo. Quest ultimo, infatti, consente di ricondurre alla definizione resa anche gli interessi moratori dovuti in seguito alla stipula di un contratto di mutuo. Ciò trova riconoscimento in una sentenza resa dalla Corte Costituzionale 25 febbraio 2002 n. 29, che trova, altresì, conferma in una sentenza resa l anno successivo dalla Corte di Cassazione, in particolare la n. 5324 del 2003, in cui viene sancito il principio secondo cui il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile senza necessità di specifica motivazione l assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori. Da ultimo, è opportuno menzionare l art. 1815 c.c., che, al secondo comma prevede che: Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. E la legge, pertanto, a determinare il limite oltre i quali i tassi sono da considerare usurari. Allo stato attuale, quindi, il limite è fissato nel tasso medio effettivo praticato dalla banche e dagli intermediari finanziari relativamente alle categorie di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore margine di ulteriori quattro punti percentuali: se 4

ne deduce pertanto che la differenza tra il limite e il tasso medio non potrà mai essere superiore a otto punti percentuali. Tale sistema di calcolo si differenzia da quello precedente, in cui bastava aumentare del 50% il tasso effettivo globale medio per ottenere la soglia di usura e determina un aumento dei tassi dei mutui a favore delle banche. Qualora venissero pattuiti tali interessi, si avrebbe come conseguenza logica la realizzazione del reato di cui all art. 644 c.p., che, sarebbe consumabile anche qualora risultassero sproporzionati rispetto all operazione economica posta in essere e anche laddove chi li ha dati o promessi versi in condizioni di difficoltà. Da quanto sopra esposto, pertanto, la Cassazione, conclude statuendo che: la natura usuraria discesa dalla finalità del mutuo, contratto per l acquisto della propria casa, è infondata in quanto, ai sensi del nuovo testo dell art. 644, comma 3, c.p. sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. A prescindere dall indubbio valore giuridico della massima de qua, ad avviso di chi scrive non può non inquadrarsi il problema nel contesto di grave crisi economica, proprio di questa epoca storica, evidenziando il maggiore aggravio che ciò, inevitabilmente, comporta sul piano sociale. 5