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Transcript:

CITTA' DI IMPERIA SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO TRIBUTI Istruzioni liquidazione e versamento TASI TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) La TASI è un tributo comunale dovuto dai possessori e detentori di fabbricati compresa l'abitazione principale e aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'imposta Municipale Propria (IMU). E' chiamato al pagamento della TASI il possessore, da individuarsi nel titolare dei diritti reali sull'immobile. Per il 2014 il detentore (inquilino - utilizzatore) di immobili ubicati nel territorio della Città di Imperia per i quali non è titolare di un diritto reale non è assoggettato a TASI, in quanto l'aliquota prevista per gli immobili da questi utilizzati è stata azzerata. Pertanto per valutare il concreto assoggettamento alla TASI 2014 della Città di Imperia è necessario anzitutto verificare per quali immobili (esclusi terreni) si è titolari di un diritto reale e quindi liquidare l'imposta sulla base delle aliquote deliberate. SCADENZE Prima rata TASI: entro il 16 ottobre 2014 (50% dell'importo annuo totale) Seconda rata TASI: entro il 16 dicembre 2014 (50% dell'importo annuo totale) Unica soluzione TASI: entro il 16 ottobre 2014

ALIQUOTE Per l'esercizio 2014 sono state stabilite ai sensi di legge le seguenti aliquote della IUC componente TASI (tassa per i servizi indivisibili) di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013 n. 147: 1. Aliquota del 3,3 % (tre virgola tre per mille) relativamente alle seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9: l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa; l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione chela stessa non risulti locata; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146del 24 giugno 2008; la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; Le pertinenze sono ammesse nel numero massimo di 3, di cui un c/2 un c/6 e un c/7, anche se accatastati unitamente all'abitazione principale. 2. Aliquota del 3,3 % (tre virgola tre per mille) relativamente: ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione

e non siano in ogni caso locati; 3. Aliquota dello 1 % (uno per mille) relativamente alle seguenti unità immobiliari: fabbricati rurali strumentali all'attività agricola 4. Aliquota dello 0,00 % (zero per mille) relativamente alle seguenti unità immobiliari: tutti gli immobili non elencati ai primi tre punti. Quindi i titolari di diritti reali su terreni, aree fabbricabili e abitazioni a disposizione nel 2014 saranno assoggettati a IUC relativamente alla sola componente IMU e non troverà applicazione la componente TASI per gli utilizzatori (inquilini), che pertanto per il 2014 non saranno assoggettati ad alcun adempimento (versamento o denuncia) in merito al tributo in oggetto. Per l'esercizio 2014 sono state inoltre stabilite ai sensi di legge le seguenti detrazioni della IUC componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) di cui all'art.1 commi 639 e ss. Della Legge 147/13, relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze soggetti ad aliquota del 3,3 % meglio individuati al sopra indicato punto 1) : DETRAZIONE TASI ABITAZIONI PRINCIPALI Scaglione rendita catastale - Detrazione Rendita < 400,00 = detrazione d'imposta per immobile pari a 100,00= Rendita > = 400,00 e < 800,00 = detrazione d'imposta per immobile pari a 50,00= Rendita > = 800,00 = detrazione d'imposta per immobile pari a 0,00= Per l'individuazione dello scaglione viene fatto riferimento alla rendita catastale (non rivalutata) della sola abitazione principale. L'eventuale eccedenza dell'importo da detrarre all'imposta relativa all'abitazione principale può essere portato in detrazione all'imposta relativa alle eventuali pertinenze dell'immobile principale. ESENZIONI Oltre alle esenzioni previste per legge si pone in evidenza che il Regolamento Comunale TASI prevede l'esonero dal tributo per i soggetti passivi che alla data del versamento del tributo hanno un ISEE inferiore al minimo vitale così come determinato dal Regolamento Comunale dei Servizi Sociali.

COMPILAZIONE F24 - CODICI TRIBUTO Il versamento della TASI va effettuato a mezzo di delega di pagamento F24 (pagabile senza addebito di commissioni presso gli sportelli di Banche, PosteItaliane ed Equitalia) o apposito bollettino postale approvato con decreto Interministeriale del 23 maggio 2014. Il codice catastale della Città di Imperia è E290, i codici tributi da utilizzarsi per la TASI sono invece i seguenti: 3958: TASI abitazione principale e pertinenze 3959: TASI immobili rurali strumentali all'attività agricola 3961: TASI fabbricati merce Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art.11 del DL 66/2014 dal 1 ottobre prossimo non sarà più possibile utilizzare i modelli F24 cartacei in caso di versamenti superiori a 1.000,00= ovvero deleghe nelle quali siano presenti compensazioni con tributi erariali. Per tali versamenti vanno utilizzati i sistemi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate e dal sistema bancario. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - CALCOLO Il metodo di calcolo è analogo a quello utilizzato per l'imu: 1 passo: determinazione della base imponibile (valore catastale) Rendita catastale rivalutata del 5% x coefficiente fisso per categoria catastale1 = Valore catastale 2 passo: liquidazione dell'imposta relativa all'immobile Valore catastale x aliquota = importo TASI annuale 1000 L'importo va ripartito tra i possessori in ragione della quota e i mesi di possesso. Per gli immobili di interesse 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

storico artistico l'imposta è ridotta del 50%. Per gli immobili destinati ad abitazioni principali dall'importo calcolato va sottratta la detrazione d'imposta, qualora si rientri negli scaglioni di rendita stabiliti, che deve essere ripartita tra i soggetti passivi per quota di destinazione, ovverosia suddivisa in parti uguali tra i soggetti che destinano l'immobile ad abitazione principale. Qualora la detrazione d'imposta sia superiore al debito della TASI per l'abitazione principale, il residuo può essere portato in detrazione della TASI calcolata relativamente alle -eventuali pertinenze.il versamento minimo TASI è stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate della Città di Imperia in 7,00=. CONTATTI Telefono: 0183.701 434/543 FAX 0183. 29 06 91 e-mail: tasi@comune.imperia.it ULTERIORI INFOMAZIONI: pagina sito istituzionale www.comune.imperia.it/drupal_6/node/9218