Modifiche ai provvedimenti di diritto di famiglia e procedimenti collaterali Milano, 20 maggio 2014 Avv. Gabriella de Strobel
FONTI NORMATIVE Art. 155 bis ora 337 quater, II comma, c.c. Art. 155 ter ora 337 quinquies c.c. Art. 155 quater sostituito dall art. 337 sexies c.c. Art.156, ultimo comma, c.c. Art. 709 ter, II comma, c.p.c. Art. 709, ultimo comma, c.p.c. (come modificato dalla legge n. 80/2005) Art. 710 c.p.c. Art. 4, VIII comma e 9 legge 898/1970 Art. 708, ultimo comma, c.p.c. Art. 742 c.p.c.
Il fondamento normativo della modificabilità dei provvedimenti in materia di diritto di famiglia è ravvisato nella necessità di adeguare nel tempo, sulla base di una concreta ed attuale valutazione dell interesse della prole, i provvedimenti già adottati (Cass. 17.5.2012 n. 7770)
Modifica dell affidamento e contributo al mantenimento dei figli L art. 155 ter ora 337 quinquies c.c. prevede la revisione delle disposizioni circa l affidamento e la misura del contributo al mantenimento, che può essere chiesta dai genitori in ogni tempo, omettendo un indicazione precisa di particolari presupposti o mutamenti di circostanze.
Modifica delle questioni economiche relative ai coniugi separati Quanto ai rapporti patrimoniali tra coniugi (art. 156 c.c.), la revoca o modifica è ammessa qualora: - sopravvengano giustificati e comprovati mutamenti oggettivi; - sulla base di fatti che avrebbero potuto farsi valere nel precedente giudizio; - anche nei confronti di una separazione consensuale omologata; - anche quando l assegno non era contemplato in una precedente sentenza.
Modifica condizioni di divorzio (art. 9, I comma, l. 898/1970) La norma prevede espressamente la revisione delle disposizioni relative all affido e alla misura e contributo del mantenimento dei figli e del coniuge alla sopravvenienza di giustificati motivi: - Riguardo al coniuge, per i provvedimenti di carattere patrimoniale: passaggio a nuove nozze, rilevanza di una convivenza more uxorio, raggiungimento dell indipendenza economica dei figli maggiorenni. - Riguardo ai figli: raggiungimento della maggiore età, dell indipendenza economica, comportamenti sopravvenuti con riferimento alle modalità di affidamento, collocamento e visita.
Provvedimenti provvisori presidenziali ex art. 708 c.p.c. e art. 4 l. 898/1970 Tali provvedimenti hanno natura provvisoria e temporanea, sono esecutivi, revocabili e modificabili dal G.I. nel corso del procedimento ed ora reclamabili alla Corte d Appello (art. 2, I comma, legge 54/2006).
Natura e funzione di tali ordinanze (fino al 2006) Natura cautelare: Art. 669 decies c.p.c. (legge 80/2005) prevede la modifica o la revoca se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. Natura sommaria: provvedimenti anticipatori ed interinali finalizzati al soddisfacimento dei medesimi interessi della sentenza di merito, fondata anche sull art. 189 disp. Att. c.p.c. (ultrattività dell ordinanza all estinzione del giudizio), potendo quindi trasformarsi in una regolamentazione stabile e definitiva dei rapporti tra i coniugi in caso di estinzione del giudizio.
Fino al 2006 i giudici di merito hanno ritenuto la irreclamabilità dei provvedimenti. Con la novella del 2005-2006 (nuovo testo dell art. 709 ult. comma c.p.c. e art. 4, 8 comma, legge 898/1970), i provvedimenti del Presidente o del G.I. potevano essere rivisti indipendentemente dal mutamento delle circostanze e quindi tendenzialmente sottoposti ad una continua richiesta di revisione.
RECLAMO ALLA CORTE D APPELLO (dal 2006) Il quadro normativo viene radicalmente mutato per espresso intervento del legislatore nel 2006 con la legge n. 54/2006 che, all art. 2, ha introdotto il IV comma dell art. 708 c.p.c. in base al quale si può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento, alla Corte d Appello che si pronuncia in Camera di Consiglio.
Coordinamento tra Riforma del 2005 (nuovo 709 c.p.c. ult. Comma e art. 4, 8 comma, legge 898/1970 e riforma del 2006 (reclamo) Il tema della reclamabilità ed impugnabilità si intreccia con quello della modificabilità dei provvedimenti presidenziali. Le norme introdotte tra il 2005 ed il 2006 comportano la reclamabilità dei provvedimenti presidenziali che, tuttavia, restano modificabili dal G.I. pur in assenza di mutamenti concreti. Pertanto, i provvedimenti provvisori presidenziali possono ad oggi essere reclamati in Corte d Appello e modificati dal G.I
Effetto ping pong tra Corte d Appello e G.I. In pendenza di reclamo, è esperibile la modifica davanti al G.I.? Il decreto della Corte d Appello è modificabile dal G.I.? Su quali presupposti? Ha effetto preclusivo sulla modifica? Il provvedimento di modifica del G.I., intervenuto prima della scadenza dei termini del reclamo, impedisce l esperibilità di detto gravame? Rischio effetto ping pong tra Corte d Appello e G.I.
Provvedimenti del G.I. L orientamento prevalente è sfavorevole ad ammettere il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.: la questione è anche stata sottoposta alla Corte Costituzionale (Sent., 11.11.2010, n. 322) che ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Allo stato attuale, quindi, i provvedimenti presidenziali possono essere riformati solo in sede di reclamo. Poi il G.I. può nuovamente intervenire, ma occorre che siano intervenuti mutamenti delle circostanze di fatto, altrimenti si darebbe luogo ad una sovrapposizione del giudizio del G.I. rispetto a quello in sede di reclamo.
Modifiche in corso di causa (art. 709, ulti. Comma, c.p.c.) Il procedimento di revisione è caratterizzato da un alto grado di informalità (art. 709, ult. comma, c.p.c.). La norma costituisce una previsione espressa del potere di modifica di un ordinanza da parte di un giudice diverso da chi le ha pronunciate ex art. 177 c.p.c.: - Legittimazione: parti, ivi compreso il P.M.; - Procedura: informale, con istanza in udienza o fuori udienza, instaurazione di un sub procedimento interinale per garantire contraddittorio, fissazione di una nuova udienza ovvero discussione in udienza già fissata per altri incombenti, può essere fissata un apposita comparizione delle parti, disposto anche l ascolto del minore (rinvio), può aprirsi una nuova fase istruttoria. Si chiude con ordinanza succintamente o estesamente motivata che, certamente, può essere ancora modificabile o revocabile dal G.I. o dal Collegio in sede di decisione. - Presupposti: non è più prevista la verificazione dei mutamenti delle circostanze, salvo ovviamente che non sia intervenuta una modifica della Corte d Appello in sede di reclamo.
- Efficacia: Art. 189 disp. att. c.p.c. (ultrattività in caso di estinzione). Eventuali restituzioni, nel caso di somme corrisposte in eccesso a titolo di assegno provvisorio. Lagiurisprudenza è concorde nel ritenere che sono irripetibili. Il provvedimento definitivo sostituisce il provvedimento provvisorio (problema della decorrenza dell eventuale nuovo assegno). - Esecuzione: i provvedimenti provvisori del Presidente o in corso di causa sono esecutivi. Il Giudice competente per l esecuzione è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
Competenza del giudice tutelare Art. 337 c.c.- Vigilanza del giudice tutelare: si esclude che il giudice tutelare possa modificare o revocare i provvedimenti emessi nel procedimento di merito. Si discute se il giudice tutelare sia competente nell esecuzione dei provvedimenti emessi a giudizio concluso, ritenendola concorrente a quella del giudice dell esecuzione in alcuni casi. Il giudice tutelare ha una competenza in merito alla mera attuazione dei provvedimenti e l esercizio del potere di vigilanza. I provvedimenti del giudice tutelare sono suscettibili di reclamo al T.M.
Modifica delle condizioni di separazione Art. 710 c.p.c. La domanda di modifica presuppone il passaggio in giudicato della sentenza: ricorso ai sensi dell art. 710 c.p.c., di competenza del collegio e con rito camerale, nei confronti di una sentenza e di un decreto di omologa. Il procedimento ha natura contenziosa, si esplica nel pieno contraddittorio delle parti, si chiude con un provvedimento definitivo che ha natura sostanziale di sentenza.
La forma è quella del RICORSO ex art. 737 c.p.c., rito camerale. Giudice competente è il T.O. in camera di consiglio. Si applicano i normali criteri di competenza per materia, valore e territorio. Quando, invece, la domanda di modifica riguarda la prole minorenne, il nuovo art. 709 ter c.p.c. ha previsto la competenza del tribunale del luogo di residenza del minore. *** *** *** In caso di pronuncia di incompetenza territoriale da parte del Tribunale, il decreto non è impugnabile con il regolamento di competenza e nemmeno con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., non avendo tale provvedimento carattere decisorio neanche in merito alla negazione della competenza (Cass. 16.1.2003, n. 586). Il Presidente fissa l udienza di comparizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza, può nominare un giudice relatore che riferisce in Camera di consiglio, se deve essere sentito il P.M. gli atti gli sono comunicati per le conclusioni. La pendenza della lite si determina dal deposito del ricorso in cancelleria. Possibilità di una fase istruttoria Applicazione della sospensione dei termini feriali.
FASE ISTRUTTORIA Assunzione di informazione Produzioni documentali Delega al giudice relatore per incombenti istruttori C.T.U. Intervento S.S. Accertamenti patrimoniali Ascolto del minore
FASE DECISORIA Il provvedimento che conclude il procedimento è un decreto motivato e può contenere la condanna alle spese. Si applica la disciplina dei provvedimenti camerali da adottare con decreto. *** *** *** Il decreto del Tribunale è sempre revocabile o modificabile dal Tribunale ai sensi dell art. 742 c.p.c.
Il decreto è soggetto a reclamo alla Corte d Appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se dato nei confronti di una sola parte o dalla notificazione sedato nei confronti di più parti. Il giudizio di reclamo è un altro giudizio di merito che si svolge nei limiti dei motivi di gravame e non possono essere proposte domande nuove: possono essere allegati fatti nuovi, avverso il decreto della C.D.A. non è ammesso ricorso ordinario avanti alla Corte di Cassazione ma solo quello straordinario ex art. 111 Cost.
Ricorso di modifica congiunto - E ammissibile e non infrequente nella pratica l ipotesi della redazione di un ricorso congiunto.
Rapporti tra modifica delle condizioni di separazione e giudizio di divorzio Due procedimenti autonomi, davanti a giudici diversi, procedimenti diversi per struttura e finalità. Non vi sono problemi di litispendenza. Giurisprudenza prevalente ritiene che instaurando il processo di divorzio, anche la cognizione della modifica spetta al giudice investito del divorzio (Trib. Napoli 29.10.2004). Vi è anche giurisprudenza contraria (Trib. Milano 2003)
Ammissibilità ricorso modifica dopo l inizio del giudizio di divorzio Quando vi è identità di domande pendenti davanti a giudici diversi azionate in tempi diversi, deve ritenersi preclusa la medesima richiesta proposta in sede di modifica delle condizioni di separazione dopo la proposizione della stessa in sede di divorzio (Cass. 1-10/12/2008 n. 28990; Cass. 1-22/7 n. 16127). Sentenza parziale di divorzio.
Modifica delle condizioni della separazione consensuale Inammissibilità della modifica sul titolo della separazione (ammessa prima della riforma del 1975). Necessità di sopravvenuti mutamenti delle circostanze di fatto.
Revisione delle condizioni di divorzio Modifica in corso di causa di divorzio (art. 4, comma VIII, legge 898/1970) - Provvedimenti provvisori: muniti della particolare ultrattività prevista dall art. 189 disp. att. c.p.c., modificabili, revocabili da parte del G.I., provvisoriamente esecutivi ed efficaci fino alla sentenza definitiva. - Reclamo in Corte d Appello
Revisione successiva alla sentenza di divorzio ex art. 9 legge 898/1970 - Si può usare sia per la modifica di condizioni già stabilite, sia per chiedere per la prima volta l assegno divorzile (imprescrittibilità e irrinunciabilità del diritto al mantenimento). - Natura contenziosa, contraddittorio delle parti, si chiude con provvedimento definitivo che ha natura sostanziale di sentenza. - RICORSO-CAMERA DI CONSIGLIO UDIENZA PM (se problematiche relative ai minori). - ISTRUTTORIA DECRETO MOTIVATO RECLAMO C.d.A. RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST.
Modifiche e vizi del consenso e simulazione degli accordi I giustificati motivi che autorizzano il mutamento delle condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione agli accordi, ed in sede di modifica non si possono far valere né eventuali vizi del consenso né la sua eventuale simulazione, situazioni che possono farsi valere solo attraverso un giudizio ordinario secondo le regole generali (Cass., sez. I, 22.11.2007, n. 24321).
Modifiche delle condizioni e art. 709 ter c.p.c. Art. 709 ter c.p.c.: riguarda la soluzione di un contrasto con l altro genitore e la richiesta di sanzione. Nell ambito dei ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. si può sempre inserire anche una domanda di modifica delle condizioni di separazione e divorzio in relazione alla prole; lo stesso giudice investito del procedimento ha poteri di modifica: i profili sanzionatori e le domande di modifica possono in concreto coesistere.
Casistica giurisprudenziale Mutate esigenze della prole: prole maggiorenne e autosufficienza (rinvio) Diminuzione e incrementi patrimoniali: contrazione del reddito, perdita del lavoro, disoccupazione Nuova famiglia, nuova prole, convivenza more uxorio Abitazione familiare e revoca dell assegnazione: cessazione dell utilizzo della casa, convivenza more uxorio nella casa Modifiche al regime di affidamento, collocamento e frequentazione: volontà del minore. Trasferimento del genitore collocatario
Ordini di protezione ex art. 342 bis c.c. 342 ter c.c. e 736 bis c.p.c. Possibile interferenza con i provvedimenti emessi in sede di separazione e divorzio. Art. 742 cpc: modificabilità e revocabilità.
Ricorso ex art. 316 bis c.c. Concorso nel mantenimento degli ascendenti Ruolo degli ascendenti sussidiario operante solo nelle ipotesi di mancanza o di impossibilità dei genitori, che sono tenuti al mantenimento dei figli in via primaria e diretta.