TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA Sez. III Quater

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Si pubblica, altresì, in calce l'elenco dei soggetti controinteressati.

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Transcript:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA Sez. III Quater Sunto del ricorso r.g. n. 11647/2015 pendente dinanzi al TAR Lazio, Sez. III Quater ai fini della notificazione per pubblici proclami autorizzata con decreto n. 12953/2015 per integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza n. 4787/2015 Villa Tiberia S.r.l. in A.S. ( Villa Tiberia ), con sede in Roma, via Emilio Praga n. 26, P. IVA n. 02138911009, CF. e n. iscr. reg. imp. 80407440587, REA RM 323130, in persona del Prof. Alessandro Musaio, commissario straordinario e legale rappresentante p.t. in virtù dei poteri conferiti con D.M. 22 ottobre 2014, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi (LRSNTN61E04G288P) e Ilaria Giulia Monorchio (MNRLGL74E56H224T) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in Roma, Via delle Quattro Fontane, 20, ha proposto ricorso r.g. n. 11647/2015 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sez. III Quater, per l annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: - decreto del Commissario ad acta n. U00332 del 13 luglio 2015 (il DCA 332/15 ) e suoi allegati, pubblicato sul BURL in data 23 luglio 2015, con il quale la Regione Lazio ha definito il livello massimo di finanziamento per l anno 2015 alle strutture erogatrici di prestazioni ospedaliere (acuzie e post-acuzie) con onere a carico del SSR, nella parte in cui ha stabilito di assegnare a Villa Tiberia un livello massimo di finanziamento pari all 80% del budget 2014, con una riduzione di circa 3 milioni di Euro e nella parte in cui ha determinato i criteri per il calcolo dei budget sanitari; - decreto del Commissario ad acta n. U00324 del 6 luglio 2015 (il DCA324/15 ), pubblicato sul BURL in data 16 luglio 2015, nella parte in cui ha deliberato di approvare, nell Allegato A, lo schema di accordo/contratto di budget ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., e, segnatamente, l art. 17 del detto schema di 1

accordo/contratto, rubricato Clausole di salvaguardia e nella parte in cui disciplina la procedura per la stipula, prevedendo che, qualora la stipula dell accordo non avvenga entro i termini stabiliti nel DCA 324/15, la ASL sia libera di non addivenire alla stipula e debba attivarsi la procedura di sospensione dell accreditamento istituzionale, senza al contempo fare salve le possibili iniziative giurisdizionali; - tutti gli atti consequenziali al DCA 332/15 e al DCA 324/15, ovvero adottati in applicazione degli stessi decreti e, in particolare della nota prot. n. 475784 dell 8 settembre 2015 e della richiesta di sottoscrizione dell accordo di budget per acuti del 1 ottobre 2015, nella misura in cui possano essere interpretate in modo pregiudizievole per Villa Tiberia; - tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, sebbene non conosciuti, siano essi citati o meno nelle premesse del DCA 332/15 e del DCA 324/15; - nonché, ove occorrer possa, le indicazioni formulate dai Ministeri della Salute e dell Economia e delle Finanze con riferimento alla clausola di salvaguardia, citate nella premesse del DCA 324/15, non conosciute. Il ricorso r.g. n. 11647/2015 è stato proposto contro: - Regione Lazio (la Regione ), in persona del legale rappresentante p.t.; - Presidente Giunta Regionale p.t. del Lazio, nella qualità di Commissario ad acta p.t. per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio; - Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t.; - Ministero dell Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; - ASL Roma A, in persona del legale rappresentante p.t., e nei confronti di: - Fondazione Luigi Maria Monti, in persona del legale rappresentante p.t.; 2

- Luigi Maria Monti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; - Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell Immacolata Concezione, in persona del legale rappresentante p.t.; - European Hospital S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. Il ricorso r.g. n. 11647/2015 è stato affidato ai seguenti motivi di diritto: A. Censure relative al DCA 332/15 A.1 Violazione e falsa applicazione dell art. 97 Cost., dell art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997, dell art. 8 quater, co. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992 e dell artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per contraddittorietà, violazione del principio dell affidamento e sviamento. Difetto assoluto di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione del principio di irretroattività. Con tale motivo Villa Tiberia ha censurato l illegittimità del DCA 332/15 per contraddittorietà con i precedenti atti dell amministrazione regionale e per violazione del principio dell affidamento e della programmazione, avendo la Regione assegnato a Villa Tiberia, peraltro in applicazione di criteri nuovi e diversi rispetto al passato e mai resi noti, un budget di prestazioni ospedaliere per acuti 2015 inferiore del 20% rispetto al budget 2014 e del 15% rispetto a quello stabilito con i Provvedimenti Provvisori, prevedendo, altresì, che tale budget dovrà comunque riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione del budget medesimo. Il DCA 332/15, che, rispetto alla posizione di Villa Tiberia, ha natura provvedimentale, è altresì illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento. A.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 41 cost., dell art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997, dell art. 8 quater, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992, degli artt. 1,3 e 6, lett. b) della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, 3

ingiustizia manifesta, arbitrarietà. Violazione del principio di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento. Con tale motivo Villa Tiberia ha censurato l illegittimità del DCA n. 332/15 per la mancanza di qualsiasi motivazione e/o anche illustrazione che faccia ricostruire il percorso logico-argomentativo seguito dalla Regione nella determinazione delle nuove metodologie e dei criteri nuovi per la determinazione dei budget e, in particolare, dei criteri della produttività e della stadiazione tariffaria. Si è altresì censurata la disciplina specifica prevista per le strutture interessate da procedure concorsuali nell'anno 2014, evidenziando la palese irragionevolezza e arbitrarietà delle condizioni discriminanti esposte nel DCA n. 332/15 che hanno indotto la Regione all assegnazione a Villa Tiberia di un budget per il 2015 pari all 80% di quello per il 2015: mancata valutazione della tipologia di procedure concorsuale in essere (amministrazione straordinaria) e violazione dell interesse pubblico al risanamento del soggetto sottoposto ad amministrazione straordinaria; mera prospettazione di rischi di sostenibilità aziendale non sostenuti da adeguata istruttoria e mancata valutazione della peculiare posizione di Villa Tiberia che, rispetto agli altri soggetti in procedura concorsuale, è la più virtuosa; insussistenza del forte calo della produttività e mancata valutazione dei dati di produzione di Villa Tiberia, che, per i soli primi sei mesi del 2015 evidenziano un budget superiore alla metà di quello assegnato per il 2014; fissazione immotivata di una soglia di scostamento del 20% dal budget 2014; abbattimento immotivato del budget 2015 del 20% rispetto al budget 2014, come altre strutture che, tuttavia, evidenziano, sulla base dei calcoli regionali, proiezioni peggiori. A.3 Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 3, 97 e 41 Cost., dell art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997, dell art. 8 quater, comma 2, comma 3, lett. b) e comma 8 e dell art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992, dell art. degli artt. 1,3 e 6, lett. b) della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di 4

istruttoria, falsità dei presupposti, difetto assoluto di motivazione e arbitrarietà. Violazione del principio di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento. Con tale motivo Villa Tiberia ha censurato l illegittimità del DCA 332/15 nella parte in cui ha introdotto la stadiazione tariffaria, in quanto la Regione (i) con il DCA n. 310/2013 aveva già esercitato (consumandolo) il potere di determinare le tariffe di remunerazione delle prestazioni, articolate per tipologia di erogatore ai sensi del D.M. 18 ottobre 2012, senza operare alcuna stadiazione tariffaria e (ii) ha introdotto un taglio lineare netto della tariffa per tutti gli erogatori appartenenti alla Classe 2 DEA I livello (taglio del 98%) e alla classe 3 Altro (taglio del 96%), senza condurre un adeguata istruttoria volta ad accertare una minore complessità dell organizzazione e dell attività degli operatori, così come sarebbe stato imposto dal dettato dello stesso D.M. 18 ottobre 2012. B. Censura relativa al DCA 324/15 B.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 Cost., del diritto inviolabile di difesa e dell art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare per difetto di motivazione e sviamento. Con tale motivo di ricorso Villa Tiberia ha censurato l illegittimità del DCA 324/15 per l introduzione, nello schema di accordo/contratto di budget ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui all Allegato A, delle Clausole di salvaguardia di cui all art. 17, che sono congegnate in modo tale che la stipulazione del contratto di budget comporti la rinuncia a qualsiasi azione giurisdizionale, intrapresa o da intraprendere avverso i provvedimenti regionali prodromici alla stipula, inclusi quelli di determinazione dei tetti di spesa, indipendentemente dalla gravità delle violazioni e impone per le strutture operanti con il SSN, una scelta obbligata tra la stipula e l azione giurisdizionale, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano. 5

Conclusioni Per tutti i sopra sintetizzati motivi di ricorso, Villa Tiberia ha chiesto al TAR, in accoglimento del ricorso, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di annullare, previa sospensione, il DCA 332/15 e il DCA 324/15, nonché, ove occorrer possa, gli altri atti impugnati. * * * La Regione, il Commissario ad Acta e i Ministeri si sono costituiti in giudizio, depositando memorie e documenti in vista della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, fissata al 3 novembre 2015. Con l ordinanza del 4 novembre 2015, n. 4787, il TAR Lazio, Sez. III Quater, ha accolto la domanda incidentale di sospensione limitatamente all art. 17 dello schema di contratto allegato al DCA n. 324/15 e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio "nei confronti dei soggetti che vedrebbero la loro posizione compromessa qualora il ricorso fosse accolto, disponendo che una copia del ricorso e delle conclusioni prese sia notificato nel termine di 60 giorni a ciascuno di essi", fornendo prova dell'avventura notificazione nello stesso termine, al contempo disponendo la fissazione della trattazione del merito all'udienza del 23 febbraio 2016. Su istanza di Villa Tiberia, con decreto n. 12953 del 16 novembre 2015, il Presidente del TAR Lazio, Sez. III Quater, dato l elevato numero di controinteressati da evocare in giudizio e la difficoltà di identificarli tutti, ravvisando i presupposti di cui all art. 41, co. 4, cod. proc. amm., ha autorizzato la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell art. 52, co. 2, cod. proc. amm., che la stessa notificazione avvenga attraverso pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio Sezione Sanità, del sunto del ricorso introduttivo, dell ordinanza n. 4787/2015, del decreto presidenziale n. 12953/2015 e dell elenco nominativo delle strutture indicate nell allegato B del DCA n. 332/15. 6

In ottemperanza all ordinanza del TAR Lazio n. 4787/2015 e del decreto presidenziale n. 12953/2015, oltre alla pubblicazione del presente sunto del ricorso r.g. n. 11647/2015, viene richiesto alla Regione Lazio di pubblicare al contempo l ordinanza n. 4787/2015, il decreto presidenziale n. 12953/2015 e l elenco nominativo delle strutture indicate nell allegato B del DCA n. 332/15. Roma, 24 novembre 2015 Avv. Antonio Lirosi Avv. Ilaria Giulia Monorchio 7