Imposta di successione
Oggetto di tassazione Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 è dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni.
Base imponibile L imposta di successione si applica sul valore complessivo netto dei beni. Il DL 262/2006 convertito prevede che oggetto di tassazione è la somma del valore di tutti i beni trasferiti dal de cuius ai propri eredi (eccetto alcuni particolari beni, come i titoli di Stato, che sono espressamente esclusi da tassazione).
Aliquota L'imposta di successione è determinata dall'ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell'erede. In particolare, sono previste le seguenti aliquote: 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro; 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede; 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Immobili Nella determinazione del valore degli immobili opera il meccanismo di valutazione automatica. Pertanto, se viene dichiarato un valore pari a quello ottenuto moltiplicando il valore catastale dell immobile con i moltiplicatori indicati dalla legge, è precluso il potere di rettifica e accertamento dell Amministrazione Finanziaria sul valore dichiarato.
Base Imponibile VALORE DEI BENI E DIRITTI FACENTI PARTE DELL ATTIVO EREDITARIO : azienda: il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che la compongono, al netto delle passività e e senza tenere conto dell avviamento azioni e i titoli quotati in borsa: si fa riferimento alla media dei prezzi rilevata nell ultimo trimestre anteriore all apertura della successione, maggiorata dei dietimi o interessi maturati successivamente; azioni e i titoli non quotati: si fa riferimento al valore del patrimonio netto contabile dell ente o della società alla data di apertura della successione, escludendo l avviamento.
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA NON QUOTATE e TITOLI NON QUOTATI Il valore delle azioni e dei titoli non quotati deve essere determinato: sulla base del valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto contabile dell ente o società risultante dall patrimonio dall ultimo bilancio pubblicato o dall ultimo inventario regolarmente redatto, o, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti; ovvero in mancanza di bilancio o inventario, in base al valore complessivo dei beni appartenenti all ente o alla società, al netto delle passività.
Agevolazioni È prevista un'agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti e del coniuge. In sostanza, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all'imposta se gli eredi proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.
Dichiarazione di successione La dichiarazione di successione deve essere presentata all Ufficio dell Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data di apertura dalla della successione.
Imposte ipotecarie e catastali Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. Queste sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all'1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'ufficio non può procedere alla sua rettifica. Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima casa", è previsto il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta). L'agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione cd. "prima casa".