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19496.'4 1 6 SEL 2014 AULA 'A' 7 2 I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto, flà r+1444., R.G.N. 14254/2011 r on,4 4 Rep. Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - ud. 12/06/2014 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - PU Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere - Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14254-2011 proposto da: GIDARI GIORGIO C.F. GDRGRG55002D969V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FIRRIOLO, giusta delega in atti; 2014 2112 contro - ricorrente - I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA, RAFFAELA FABBI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 254/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/03/2011 R.G.N. 937/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO; udito l'avvocato ROMEO GIUSEPPE GIULIO per delega FIRRIOLO FRANCESCO; udito l'avvocato OTTOLINI TERESA per delega LA PECCERELLA LUIGI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE ) che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo Gidari Giorgio, titolare di rendita lnail per postumi da infortunio sul lavoro riconosciutigli nella misura del 52%, ottenne dal giudice del lavoro del Tribunale di Genova il riconoscimento del diritto alla superiore percentuale del 60% dei predetti postumi a decorrere dal mese di novembre del 2005. In seguito tale decisione venne parzialmente riformata in secondo grado, ove venne accertato un aggravamento dei postumi nella diversa minor misura del 57% a decorrere dal mese di febbraio del 2008. L'Inail, che aveva posto in esecuzione la sentenza di primo grado, agi per il recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto a quelle dovute in misura inferiore, così come accertata in sede d'appello, e a tal fine operò la trattenuta di 1/5 sul rateo mensile della rendita. Il Gidari propose ricorso al Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, per far affermare che non poteva esservi compensazione del credito vantato dall'inail con l'ammontare della rendita inizialmente liquidatagli in misura maggiore. Il giudice adito rigettò la domanda e tale decisione fu poi confermata dalla Corte d'appello di Genova che rigettò l'impugnazione dell'assicurato. Ha spiegato la Corte territoriale (sentenza n. 254 del 18.3 23.3.2011) che il diritto dell'istituto assicurativo alla restituzione sorgeva direttamente dalla sentenza di secondo grado che aveva fatto venir meno, con efficacia retroattiva, l'obbligazione di pagamento dei ratei della prestazione rapportata alla percentuale di postumi al 60%, a nulla valendo i limiti alla ripetibilità di prestazioni previdenziali indebite di cui all'art. 110 del T.U. n. 1124/1965, poiché l'obbligo di restituzione si fondava sul disposto di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c. Per la cassazione della sentenza ricorre Gidari Giorgio con un solo motivo. Resiste con controricorso Motivi della decisione 1

Con un solo motivo il ricorrente, dopo aver richiamato la norma di riferimento di cui all'art. 110 del d.p.r. n. 1124 del 10 giugno 1965 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contesta l'impugnata sentenza in ordine alla ritenuta validità dell'operazione di recupero del credito da parte dell'inail sui ratei della rendita adducendo le seguenti motivazioni: - Ai fini della intangibilità o meno della rendita, di cui all'art. 110 del d.p.r. n. 1124/65, sarebbe ininfluente la semplice indicazione della maturazione di un determinato credito dell'istituto assicuratore, così come del tutto inconferente, rispetto alla predetta norma speciale, sarebbe il riferimento effettuato dai giudici di merito alla consapevolezza del ricorrente di aver inizialmente ricevuto una prestazione subordinata alla condizione risolutiva dell'eventuale esito sfavorevole del giudizio d'appello. Egualmente inconferente, ai fini della intangibilità della rendita sancita dalla norma speciale di cui al citato art. 110 del d.p.r. n. 1124/65, che non contempla deroghe interpretative, si rivelerebbe la distinzione operata in sentenza tra compensazione tecnica e compensazione impropria, dal momento che il codice civile disciplina un'unica forma di compensazione. Il motivo è infondato. Invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. Sez. lav. n. 10832 del 16/8/2000) che "i limiti alla ripetibilità di prestazioni previdenziali indebite, poste dalla normativa in materia> non trovano applicazione in relazione ai pagamenti effettuati dall'istituto previdenziale in esecuzione di sentenze non passate in giudicato riformate in sede di impugnazione, poiché in tal caso l'obbligo di restituzione si fonda sul disposto dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. e sull'assoggettamento del percettore (indipendentemente dalla ravvisabilità o meno di un suo dolo) al rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata. Nè l'eventuale mancata erogazione da parte dell'istituto previdenziale delle prestazioni successivamente maturate, ai fini del recupero delle somme risultate non dovute, è riconducibile alla disciplina della compensazione, che presuppone 2 AI>

3 pis l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti." (in senso conf. v. anche Cass. Sez. lav. n. 11208 del 17/7/2003) D'altra parte è consolidato l'orientamento di questa Corte sul fatto che l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 cod. civ. sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto (come nella fattispecie in esame), il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere (in tal senso v. fra tante Cass. Sez. lav. n. 5024 del 2/3/2009 e Cass. Sez. lav. n. 16349 del 24/7/2007). Orbene, la Corte d'appello di Genova si è attenuta correttamente a tali principi nel momento in cui ha confermato la statuizione di primo grado, ribadendo che la ripetizione di somme erogate dall'inail in esecuzione di una sentenza successivamente riformata non si inquadra nell'ipotesi dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., né è disciplinata dalla normativa speciale prevista per gli indebiti previdenziali, perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, per cui il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza che fa venir meno, con efficacia retroattiva, l'obbligazione di pagamento ed impone la restituzione della situazione patrimoniale anteriore. In maniera altrettanto corretta la Corte di merito ha posto in evidenza che nella fattispecie non operava l'istituto della compensazione, bensì quello della compensazione impropria, giacché i rispettivi crediti delle parti traevano origine dal medesimo rapporto In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel nuovo testo vigente all'epoca della proposizione della domanda giudiziaria.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 12 giugno 2014 Il Consigliere estensore Dr. Umberto Berrino Il Presidente Dr. Federico Roselli 1/eltmo ()Zitt Funzion2710 GiuG:Aario Dott.ssa =---morbi- 4