DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO

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DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 1 Il DPR 74/2014 Il DPR 74/2014 ha ridefinito i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, e i requisiti professionali degli esperti e degli organismi addette alle ispezioni pubbliche. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 2 1

Il DPR 74/2014 "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. D.Lgs. 192/05 DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 3 Il DPR 74/2014 Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici 1.Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte (DM 22 gennaio 2008, n. 37) abilitate, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora l'impresa installatrice non ha fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non sono più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 3.Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non sono disponibili nè reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Sono disponibili le istruzione dell installatore NO Sono disponibili le istruzione del fabbricante NO Come e quando da norme tecniche SI Come e quando secondo istruzioni SI Come e quando secondo istruzioni C.M.S. Controllo e manutenzione DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 4 2

Il DPR 74/2014 Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici 4. Gli installatori (1) e i manutentori (2) degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi (3): a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose (4); b) con quale frequenza le operazioni (5) di cui alla lettera a) vadano effettuate. 1) Spetta all installatore fornire le indicazione per il controllo e la manutenzione 2) Il manutentore ho stesso obbligo per gli impianti in esercizio 3) Cosa e come devono essere sostenute da evidenze oggettive 4) Le operazioni di controllo e manutenzione hanno come oggetto la sicurezza (C.M.S.) 5) Installatore e manutentore definiscono la periodicità C.M.S. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 5 Il DPR 74/2014 Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici 5. Gli impianti termici per la climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. 6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, Ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 6 3

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante (1): a) il sottosistema di generazione (2) come definito nell'allegato A del decreto legislativo; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati (3); c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti (4). 1) Il controllo e l eventuale manutenzione (C.M.S) devono essere eseguiti su tutti gli impianti, ma il controllo di efficienze energetica si esegue solo su quelli superiori ai limiti. 2) sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità 3) La struttura dei R.C.E.E. porta a sottovalutare l obbligo di valutare oltre la presenza anche la funzionalità 4) La struttura dei R.C.E.E. porta a sottovalutare l obbligo di valutare oltre la presenza anche la funzionalità DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 7 2. Le operazioni manutentive (1) sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica (2)., come individuati all'allegato A. 3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi (2) che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. (4). 1) Quelle derivanti da controllo e manutenzione ai fini della sicurezza (C.M.S.) 2) Ne consegue che per eseguire i controlli (C.E.E.) occorre seguire i R.C.E.E: come fossero una sorta di linea guida 3) Sono evidentemente interventi di tipo straordinario C.E.E. controllo efficienza energetica R.C.E.E. rapporto controllo efficienza energetica DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 8 4

Quando 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw. 2. all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto (1), a cura dell'installatore; 3. nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione (1), come per esempio il generatore di calore; 4. nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica (1). 1) A prescindere dalla potenzialità DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 9 4. Il successivo controllo dell efficienze energetica (1) deve essere effettuato entro i termini previsti (2) a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3. 1) Se gli interventi di controllo e manutenzione ai fini della sicurezza sono regolati dalle periodicità definite da Installatore/fabbricante/norme e se questi interventi devono essere accompagnati da un controllo di efficienza energetica, non è possibile stabilire periodicità predefinite per il C.E.E. successivo. 2) I termini del successivo C.E.E. sono riportati nell allegato A al DPR 74/2013 (allegato riferito unicamente al presente articolo), quindi i termini in esso riportati rappresentano l intervallo massimo consentito per l esecuzione di un C.E.E.. Non essendo previsto che i C.E.E. siano autoattivati (cioè effettuati in modo autonomo in base a scadenza), occorre considerare l intervallo di C.E.E. come limite massimo per l effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione ai fini di sicurezza (C.M.S) che determinano anche l obbligo di effettuazione dei C.E.E.. Controllo e manutenzione ai fini di sicurezza C.E.E. Controllo e manutenzione ai fini di sicurezza C.E.E. periodicità C.M.S. Limite periodicità C.E.E. e C.M.S. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 10 5

PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kw E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE Tipologia impianto Impianti con generatore di calore a fiamma Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kw Alimentazione Potenza termica (1) [kw] Cadenza C.E.E. (anni) Generatori alimentati a combustibile liquido o solido R.C.E.E. 10 <P<100 2 tipo 1 P 100 1 Generatori alimentati a gas, metano o GPL 10 < P<100 4 tipo 1 P 100 2 Macchine frigorifere e/o pompe di calore a 12 <P<100 4 tipo 2 compressione di vapore ad azionamento P 100 2 elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica P 12 4 tipo 2 P 12 2 tipo 2 Impianti alimentati da Sottostazione di scambio termico da rete ad P> 10 4 tipo 3 teleriscaldamento utenza Impianti Microcogenerazione P el <50 4 tipo 4 cogenerativi Unità cogenerative P el 50 2 tipo 4 P - Potenza tecnica utile nominale P el - Potenza elettrica nominale 1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 11 Al termine delle operazioni di controllo (1), l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica (2), come indicato nell'allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'allegato A del presente decreto (3). 1) C.E.E. 2) R.C.E.E. in base al tipo di sottosistema esaminato (1,2,3,4) 3) I termini limite di C.E.E. costituiscono anche limite temporale entro cui inviare il R.C.E.E. In uno stesso sito possono essere presenti diversi sottosistemi ognuno con il proprio R.C.E.E. e le proprie scadenze. Cadenza C.E.E. (anni) R.C.E.E. 2 tipo 1 1 4 tipo 1 2 4 tipo 2 2 4 tipo 2 2 tipo 2 4 tipo 3 4 tipo 4 2 tipo 4 DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 12 6

6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato B del presente decreto. VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Tipologie di generatori di calore Data di installazione Valore minimo consentito dei rendimento di combustione (%) Generatore di calore (tutti) prima del 29 ottobre 1993 82 + 2 log Pn Generatore di calore (tutti) dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 84 + 2 log Pn Generatore di calore standard dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 84 + 2 log Pn Generatore di calore a bassa dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 87,5 + 1,5 log Pn temperatura Generatore di calore a gas a dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 91 + 1 log Pn condensazione Generatore di calore a gas a dall'8 ottobre 2005 89 + 2 log Pn condensazione Generatore di calore (tutti, salvo dall'8 ottobre 2005 87 + 2 log Pn generatore di calore a gas a condensazione) Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre 1993 77 + 2 log Pn Generatori ad aria calda dopo il 29 ottobre 1993 80 + 2 log Pn log Pn : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kw Per valori di Pn superiori a 400 kw si applica il limite massimo corrispondente a 400 kw DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 13 7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. 8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 14 7

9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 15 10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 16 8

Il DPR 74/2014 Art. 9 - Ispezioni sugli impianti termici 2. Le ispezioni si effettuano (1) su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kw e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kw. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. 3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5. 1) Con il termine ispezione indentifica un atto svolto dall autorità che comprende l esecuzione di una serie di verifiche presso il sito di installazione. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 17 Il DPR 74/2014 Art. 9 - Ispezioni sugli impianti termici 4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kw e 100 kw, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kw l'accertamento (1) del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. 3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5. 1) Il termine accertamento sottende ad una verifica esclusivamente documentale. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 18 9

Il DPR 74/2014 Art. 9 - Ispezioni sugli impianti termici 9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni; c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni; d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kw: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kw: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del presente decreto. 100% tempo reale 100% tempo reale 50% annuo 25% annuo 25% annuo 100% tempo reale DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 19 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 Articolo 1 Modello di libretto di impianto per la climatizzazione 1. A partire dal 1 giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto. LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 20 10

Articolo 2 Modelli di rapporto di efficienza energetica 1. A partire dal 1 giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 (1), su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kw e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kw (2), con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica (3) di cui all'articolo 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto. 1) C.M.S. controlli ed eventuale manutenzione ai fini della sicurezza 2) Si conferma il testo del DPR 74 che prevede l effettuazione dei C.E.E. solo per impianti superiori a questi limiti. Gli impianti inferiori al limite sono oggetto della sola C.M.S. 3) R.C.E.E. CONTROLLO CERTIFICAZIONE ENERGETICA C.E.E. RAPPORTO CONTROLLO CERTIFICAZIONE ENERGETICA R.C.E.E. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 21 Articolo 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli 2. Gli allegati (1) al presente decreto sono resi disponibili in formato PDF sul sito del Ministero dello sviluppo economico e sono pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche nell'ambito della documentazione inerente il catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione predispone (2) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013. 3. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva (3) con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono. 1) R.C.E.E. in base alla tipologia di sottosistema controllato (T1, T2,T3,T4) 2) Predisporre il catasto impianti è compito della Regione 3) Il modello ministeriale può essere solo implementato dalle Regioni e Provincie autonome, possono cioè essere aggiunte pagine e non tolte o modificate le pagine del modello ministeriale. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 22 11

Articolo 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli 5. Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare (1) e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce. 6. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti (2). Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione. 1) Le parti del libretto che descrivo sistemi non presenti possono non essere inserite 2) Se alla configurazione originale descritta dal libretto viene aggiunto una nuova parte del sistema, occorre inserire le pagine mancanti. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 23 Articolo 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli 7. Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorità competente. 8. Per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 24 12

ALLEGATO I ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l'aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Il libretto di impianto elettronico è conservato presso il catasto informatico dell'autorità competente (1) o presso altro catasto accessibile all'autorità competente, e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati, che possono accedere mediante una password personale al libretto. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione. 1) Punto in contraddizione con il testo dal DPR 74/13 che prevedeva anche la conservazione del PDF a cura del responsabile e la stampa del libretto in occasione delle ispezioni. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 25 ALLEGATO I ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO Il libretto di impianto viene generato dall'installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o [inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell'installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. in tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo tempo.. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 26 13

ALLEGATO I ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto (1). 1) E difficile ed inutile Intuire la ratio del comma, meglio riassumere: - Se sistema caldo e sistema freddo sono fisicamente connessi solo con la logica cablata sono necessari due distinti libretti di impianto; - Se sistema caldo e sistema freddo non hanno in comune nemmeno la logica cablata basta un solo libretto ; - Se sistema caldo e sistema freddo condividono almeno una parte di sistema (tubo, corpi di emissione, ecc.) basta un solo libretto. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 27 ALLEGATO I ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile. A cura del Responsabile che la firma Scheda 1 Installatore Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Responsabile (con firma 3 Responsabile) Scheda 3 Manutentore Schede 11, 12 Ispettore Scheda 13 Responsabile o eventuale 3 Responsabile Scheda 14 Le informazioni contenute nella scheda identificativa dell'impianto si intendono relative alla data di compilazione della scheda medesima. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 28 14

ALLEGATO I ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello subentrante in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito l'impianto; in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo responsabile ha [obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati. DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 29 15