La cartella esattoriale può essere impugnata nelle forme e nei termini dell'opposizione a sanzione amministrativa, ex artt. 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e/o 204 bis del Codice della Strada e/o 5, 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, quando sia dedotta l'omessa notificazione dell'atto sul quale essa si fonda, ovvero quando sia dedotta l'inesistenza fattuale o giuridica del provvedimento sanzionatorio ovvero quando sia dedotta la mancanza delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stato emesso un provvedimento sanzionatorio e/o se questo sia stato notificato. In tutti gli altri casi possibili (id est, avvenuto pagamento, prescrizione, decadenza, decesso dell'obbligato, irregolarità intrinseche e similia), per contro, la cartella medesima può essere impugnata solo nelle forme e nei termini dell'opposizione preventiva all'esecuzione (non ancora iniziata), ex art. 615, 1 c. del c. p. c., ovvero nelle forme e nei termini dell'opposizione successiva all'esecuzione o dell'opposizione agli atti esecutivi (se l'esecuzione abbia già avuto inizio), ex art. 615, 2 c. ed ex art. 617 del c. p. c. (Giudice di Pace Ottaviano - sentenza 18.01.2012) REPUBBLICA ITALIANA 1 / 7
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE D'OTTAVIANO - dott. Antonio Fuscellaro - ha reso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 76/2010 del ruolo speciale, decisa nell'udienza del 18 gennaio 2012, con la lettura del dispositivo riprodotto in calce e con la riserva del successivo deposito della motivazione, TRA - FFF Aaa, nata a (NA) il, residente ad (NA), al n. della via, ed elettivamente domiciliata a (NA), frazione, al n. della via, ovvero nello studio del p. Avv., che la rappresenta e la difende, giusta la relativa procura speciale ad litem conferitagli a margine del ricorso introduttivo, - opponente 2 / 7
E 1) Comune d'ottaviano, nella/e persona/e del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i pro tempore, con sede ad Ottaviano (NA), al n. 1 della Piazza del Municipio, ed avvalentesi della facoltà di stare in giudizio a mezzo di funzionario delegato ovvero, nel caso specifico, della sig.ra, effettiva alla locale Polizia Municipale, ex art. 23, 40 c. della legge 24 novembre 1981, n. 689, quale ente impositore,- opposto - 2) "Equitalia Polis" S. p. A., nella/e persona/e del/dei sqo/suoi legale/i rappresentante/i pro tempore, con sede a Salerno (SA), al n. 19/A della via Calabrie, quale concessionaria della riscossione,- opposta, contumace - oggetto: opposizione a cartella esattoriale fondata su verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada, ex artt. 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e/o 204 bis del Codice della Strada e/o 5, 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. conclusioni: come dal ricorso introduttivo (per l'opponente), dalla/e eventuale/i memoria/e difensiva/e (per l'opposto/gli opposti) e, comunque, dal/dai verbale/i d'udienza (per tutti), in quanto legittimamente utilizzabile/i all'uopo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Omesso, ex art. art. 132, 1 c., n. 4 del c. p. c., nel testo sostituito dall'art. 45, 17 c. della legge 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009, applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data d'entrata in vigore della legge stessa, ex art. 58, 2 c. della medesima. Ad ogni buon conto, (sempre) come dagli atti processuali tutti e dal/dai verbale/i tutto/i d'udienza, in quanto legittimamente utilizzabile/i all'uopo. 3 / 7
MOTIVI DELLA DECISIONE (di fatto e di diritto) - Preliminarmente, si dichiara la contumacia della società "Equitalia Polis" S. p. A., nella/e persona/e del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i pro tempore, in quanto la concessionaria della riscossione non s'è mai costituita, nemmeno con le modalità semplificate ad essa consentite (id est, quanto meno, con la trasmissione, anche per posta, degli atti del caso: cfr. Cass. Civ., 19 gennaio 2009, n. 1205), pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio. - Altresì, si rileva che rettamente l'opposizione è stata proposta nel modo che occupa. - Ben vero, è stato chiarito al più autorevole livello giurisprudenziale che la cartella esattoriale può essere impugnata nelle forme e nei termini dell'opposizione a sanzione amministrativa, ex artt. 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e/o 204 bis del Codice della Strada e/o 5, 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, quando sia dedotta (e, s'intende, dimostrata) l'omessa notificazione dell'atto (verbale d'accertamento o provvedimento prefettizio) sul quale essa si fonda, occorrendo recuperare il relativo momento di garanzia giurisdizionale,ovvero quando sia dedotta (e, s'intende, dimostrata) l'inesistenza fattuale o giuridica dei provvedimento sanzionatorio ovvero quando sia dedotta (e, s'intende, dimostrata) la mancanza delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stato emesso un provvedimento sanzionatorio e/o se questo sia stato notificato (cfr., ex plurirnis, Cass. Civ., SS. UU., 10 agosto 2000, n. 562, Cass. Civ., SS. UU., 23 novembre 1995, n. 12107, e Cass. Civ., SS. UU., 10 gennaio 1992, n. 190), mentre in tutti gli altri casi possibili ( id est, avvenuto pagamento, prescrizione, decadenza, decesso dell'obbligato, irregolarità intrinseche e similia), per contro, la cartella medesima può essere impugnata solo nelle forme e nei termini dell'opposizione preventiva all'esecuzione (non ancora iniziata), ex art. 615, 1 c. del c. p. c., ovvero nelle forme e nei termini dell'opposizione successiva all'esecuzione o dell'opposizione agli atti esecutivi (se l'esecuzione abbia già avuto inizio), ex art. 615, 2 c. ed ex art. 617 del c. p. c. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., I Sez., 3 agosto 2001, n. 10711, Cass. Civ., I Sez., 20 luglio 2001, n. 9912, e Cass. Civ., SS. UU., 10 agosto 2000, n. 562). 4 / 7
- Nel caso specifico che interessa, per l'appunto, è stato dedotto (anche) che entrambi i verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada sul quale si fonda l'impugnata cartella esattoriale non sarebbero stati mai notificati a chi di dovere ovvero un'ipotesi rientrante ictu oculi nel primo gruppo testé individuato. - Da quanto sopra, poi, consegue che sussiste la competenza ratione materiae e ratione valoris del Giudice di Pace, perché la cartella esattoriale impugnata si fonda esclusivamente su verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada e/o perché il suo valore non eccede 5.000,00 (più precisamente, ascende ad 2.157,48); altresì, ne consegue che sussiste anche la competenza ratione loci di questo Giudice di Pace d'ottaviano, posto che i verbali medesimi si riferiscono ad infrazioni commesse nel territorio del relativo mandamento. Quoad cetera, l'opposizione non risulta meritevole d'accoglimento, in quanto, pur tempestivamente proposta ed ammissibile (e tali profili, ovviamente, sono stati già positivamente valutati da questo stesso magistrato in limine litis ovvero all'atto della fissazione dell'udienza), non si delinea fondata. - Ben vero, quanto più pregnantemente dedotto dall'opponente (id est, a prescindere da ogni altra considerazione meramente/ultroneamente ad colorandum, che entrambi i verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada sul quale l'impugnata cartella esattoriale si fonda non sarebbero stati notificati) non ha trovato adeguato e congruo riscontro, né sotto il profilo fattuale, né sotto il profilo giuridico, all'esito della più compiuta ed oculata valutazione, congiuntamente operata, delle risultanze tutte della documentazione acquisita (per il profilo fattuale) e tenuto conto del più recente ed autorevole orientamento giurisprudenziale, di merito e di legittimità, in subiecta materia (per il profilo giuridico). - Segnatamente, si rileva che l'opposto ente impositore ha provato che entrambi i verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada (della Polizia Municipale d'ottaviano n. <... > del 2006 e prot. n. / 5 / 7
2006 e n. del 2007 e prot. n. ) venivano tempestivamente e ritualmente notificati (rispettivamente, il 2006 ed il 2007, con plichi raccomandati consegnati personalmente all'opponente). - Quanto all'altra doglianza espressa dall'opponente, inerente l'intempestività della dichiarazione d'esecutività dei ruoli, onde l'asserita decadenza dell'ente impositore dalla pretesa creditoria, si rileva che essa non può essere presa in esame, trattandosi di vizio intrinseco della cartella esattoriale, deducibile solo ex artt. 615, cc. 1 o 2 o 617 del c. p. c., come precedentemente chiarito. - Dunque, per quanto ora evidenziato, s'impone la convalida dell'impugnata cartella esattoriale (tanto più che essa si fonda su verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada, che, quali atti pubblici, godono, fino a querela di falso, dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 del Cod. Civ., non profilandosi nel caso specifico un'ipotesi di superabilità della medesima: cfr. Cass. Civ., SS. UU., 24-luglio 2009, n. 17355, alla quale si rimanda, per relationem). - Stante la peculiare natura della lite, giusti motivi inducono a compensare le spese processuali. P.Q.M. 6 / 7
- Il Giudice di Pace d'ottaviano (dott. Antonio Puscellaro), definitivamente pronunciando nella causa civile indicata nell'epigrafe, disattesa ogni altra istanza, così provvede: 1) dichiara la contumacia della società "Equitalia Polis" S. p. A., nella/e persona/e del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i pro tempore; 2) rigetta l'opposizione, convalidando la cartella esattoriale della società "Equitalia Polis" S. p. A. n. ; 3) compensa integralmente le spese processuali Così deciso ad Ottaviano (NA), il 18 gennaio 2012. Dott. Antonio Fuscellaro 7 / 7