REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale: forma dell'impugnazione (A.Fuscellaro)

Documenti analoghi
Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)

Infortunio scolastico: legittimazione passiva dell'amministrazione ministeriale (A. Fuscellaro)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Giudice di Pace. Pozzuoli. Sentenza 27 maggio 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. L avv. Italo BRUNO,

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Il Giudice di Pace di Ottaviano avvocato Anna Esposito ha pronunciato la seguente

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

I rimedi avverso la Cartella Esattoriale (A. Ventimiglia) Scritto da Assunta Ventimiglia Giovedì 28 Gennaio :25

Autovelox e Tutor: quale tolleranza applicare? (A. Napoletano) Scritto da Antonio Napoletano Lunedì 23 Marzo :17

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Caduta di alunno nel cortile della scuola: responsabilità ex art o 2048 Cod. Civ.? (A. Fuscellaro)

Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M.

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

Non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (M

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

Obbligazione "querable" ed obbligazione "portable": competenza per territorio (A.Fuscellaro)

TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass. 9617/2014. Cartella esattoriale: i rimedi esperibili

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Quattro sul ciclomotore: responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista (A.Fuscellaro)

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Cass. 7949/2017. Distanza tra autovelox e relativa segnalazione. Scritto da Francesco Annunziata Venerdì 31 Marzo :00

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO. Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cartella esattoriale: stesso termine di prescrizione previsto per il credito in essa contenuto (M.Cuomo)

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

ORDINANZA. - ricorrente - contro. - controricorrente - contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Giudice di Pace. Taranto. Sentenza 12 dicembre ha emesso la seguente SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

Sentenza n. 6672/2018 pubbl. il 15/11/2018 RG n /2016

LE OPPOSIZIONI CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI (ROBERTO PASQUALI)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Scritto da Assunta Ventimiglia Sabato 10 Gennaio :00

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Opposizione a cartella esattoriale per omessa notifica del verbale di accertamento: inammissibile il ricors

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA. elettivamente domiciliato in ROMA. contro. avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

L'impugnazione della cartella carente di motivazione ne sana il vizio di nullità?

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Le parti nel processo tributario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ripartizione oneri condominiali tra proprietario ed usufruttuario (A.Ventimiglia)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Domanda nuova in sede di riassunzione: inammissibilità (M. Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

Sanzione amministrativa: mancata indicazione del luogo della infrazione (M.Cuomo)

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

Cass. 2262/2013. Sanzioni Amministrative. Notifica a mezzo posta privata: nullità

Ingiunzione fiscale. Processo

ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

Ricorso contro la cartella di pagamento: forma e contenuto

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Transcript:

La cartella esattoriale può essere impugnata nelle forme e nei termini dell'opposizione a sanzione amministrativa, ex artt. 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e/o 204 bis del Codice della Strada e/o 5, 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, quando sia dedotta l'omessa notificazione dell'atto sul quale essa si fonda, ovvero quando sia dedotta l'inesistenza fattuale o giuridica del provvedimento sanzionatorio ovvero quando sia dedotta la mancanza delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stato emesso un provvedimento sanzionatorio e/o se questo sia stato notificato. In tutti gli altri casi possibili (id est, avvenuto pagamento, prescrizione, decadenza, decesso dell'obbligato, irregolarità intrinseche e similia), per contro, la cartella medesima può essere impugnata solo nelle forme e nei termini dell'opposizione preventiva all'esecuzione (non ancora iniziata), ex art. 615, 1 c. del c. p. c., ovvero nelle forme e nei termini dell'opposizione successiva all'esecuzione o dell'opposizione agli atti esecutivi (se l'esecuzione abbia già avuto inizio), ex art. 615, 2 c. ed ex art. 617 del c. p. c. (Giudice di Pace Ottaviano - sentenza 18.01.2012) REPUBBLICA ITALIANA 1 / 7

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE D'OTTAVIANO - dott. Antonio Fuscellaro - ha reso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 76/2010 del ruolo speciale, decisa nell'udienza del 18 gennaio 2012, con la lettura del dispositivo riprodotto in calce e con la riserva del successivo deposito della motivazione, TRA - FFF Aaa, nata a (NA) il, residente ad (NA), al n. della via, ed elettivamente domiciliata a (NA), frazione, al n. della via, ovvero nello studio del p. Avv., che la rappresenta e la difende, giusta la relativa procura speciale ad litem conferitagli a margine del ricorso introduttivo, - opponente 2 / 7

E 1) Comune d'ottaviano, nella/e persona/e del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i pro tempore, con sede ad Ottaviano (NA), al n. 1 della Piazza del Municipio, ed avvalentesi della facoltà di stare in giudizio a mezzo di funzionario delegato ovvero, nel caso specifico, della sig.ra, effettiva alla locale Polizia Municipale, ex art. 23, 40 c. della legge 24 novembre 1981, n. 689, quale ente impositore,- opposto - 2) "Equitalia Polis" S. p. A., nella/e persona/e del/dei sqo/suoi legale/i rappresentante/i pro tempore, con sede a Salerno (SA), al n. 19/A della via Calabrie, quale concessionaria della riscossione,- opposta, contumace - oggetto: opposizione a cartella esattoriale fondata su verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada, ex artt. 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e/o 204 bis del Codice della Strada e/o 5, 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. conclusioni: come dal ricorso introduttivo (per l'opponente), dalla/e eventuale/i memoria/e difensiva/e (per l'opposto/gli opposti) e, comunque, dal/dai verbale/i d'udienza (per tutti), in quanto legittimamente utilizzabile/i all'uopo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Omesso, ex art. art. 132, 1 c., n. 4 del c. p. c., nel testo sostituito dall'art. 45, 17 c. della legge 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009, applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data d'entrata in vigore della legge stessa, ex art. 58, 2 c. della medesima. Ad ogni buon conto, (sempre) come dagli atti processuali tutti e dal/dai verbale/i tutto/i d'udienza, in quanto legittimamente utilizzabile/i all'uopo. 3 / 7

MOTIVI DELLA DECISIONE (di fatto e di diritto) - Preliminarmente, si dichiara la contumacia della società "Equitalia Polis" S. p. A., nella/e persona/e del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i pro tempore, in quanto la concessionaria della riscossione non s'è mai costituita, nemmeno con le modalità semplificate ad essa consentite (id est, quanto meno, con la trasmissione, anche per posta, degli atti del caso: cfr. Cass. Civ., 19 gennaio 2009, n. 1205), pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio. - Altresì, si rileva che rettamente l'opposizione è stata proposta nel modo che occupa. - Ben vero, è stato chiarito al più autorevole livello giurisprudenziale che la cartella esattoriale può essere impugnata nelle forme e nei termini dell'opposizione a sanzione amministrativa, ex artt. 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e/o 204 bis del Codice della Strada e/o 5, 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, quando sia dedotta (e, s'intende, dimostrata) l'omessa notificazione dell'atto (verbale d'accertamento o provvedimento prefettizio) sul quale essa si fonda, occorrendo recuperare il relativo momento di garanzia giurisdizionale,ovvero quando sia dedotta (e, s'intende, dimostrata) l'inesistenza fattuale o giuridica dei provvedimento sanzionatorio ovvero quando sia dedotta (e, s'intende, dimostrata) la mancanza delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stato emesso un provvedimento sanzionatorio e/o se questo sia stato notificato (cfr., ex plurirnis, Cass. Civ., SS. UU., 10 agosto 2000, n. 562, Cass. Civ., SS. UU., 23 novembre 1995, n. 12107, e Cass. Civ., SS. UU., 10 gennaio 1992, n. 190), mentre in tutti gli altri casi possibili ( id est, avvenuto pagamento, prescrizione, decadenza, decesso dell'obbligato, irregolarità intrinseche e similia), per contro, la cartella medesima può essere impugnata solo nelle forme e nei termini dell'opposizione preventiva all'esecuzione (non ancora iniziata), ex art. 615, 1 c. del c. p. c., ovvero nelle forme e nei termini dell'opposizione successiva all'esecuzione o dell'opposizione agli atti esecutivi (se l'esecuzione abbia già avuto inizio), ex art. 615, 2 c. ed ex art. 617 del c. p. c. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., I Sez., 3 agosto 2001, n. 10711, Cass. Civ., I Sez., 20 luglio 2001, n. 9912, e Cass. Civ., SS. UU., 10 agosto 2000, n. 562). 4 / 7

- Nel caso specifico che interessa, per l'appunto, è stato dedotto (anche) che entrambi i verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada sul quale si fonda l'impugnata cartella esattoriale non sarebbero stati mai notificati a chi di dovere ovvero un'ipotesi rientrante ictu oculi nel primo gruppo testé individuato. - Da quanto sopra, poi, consegue che sussiste la competenza ratione materiae e ratione valoris del Giudice di Pace, perché la cartella esattoriale impugnata si fonda esclusivamente su verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada e/o perché il suo valore non eccede 5.000,00 (più precisamente, ascende ad 2.157,48); altresì, ne consegue che sussiste anche la competenza ratione loci di questo Giudice di Pace d'ottaviano, posto che i verbali medesimi si riferiscono ad infrazioni commesse nel territorio del relativo mandamento. Quoad cetera, l'opposizione non risulta meritevole d'accoglimento, in quanto, pur tempestivamente proposta ed ammissibile (e tali profili, ovviamente, sono stati già positivamente valutati da questo stesso magistrato in limine litis ovvero all'atto della fissazione dell'udienza), non si delinea fondata. - Ben vero, quanto più pregnantemente dedotto dall'opponente (id est, a prescindere da ogni altra considerazione meramente/ultroneamente ad colorandum, che entrambi i verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada sul quale l'impugnata cartella esattoriale si fonda non sarebbero stati notificati) non ha trovato adeguato e congruo riscontro, né sotto il profilo fattuale, né sotto il profilo giuridico, all'esito della più compiuta ed oculata valutazione, congiuntamente operata, delle risultanze tutte della documentazione acquisita (per il profilo fattuale) e tenuto conto del più recente ed autorevole orientamento giurisprudenziale, di merito e di legittimità, in subiecta materia (per il profilo giuridico). - Segnatamente, si rileva che l'opposto ente impositore ha provato che entrambi i verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada (della Polizia Municipale d'ottaviano n. <... > del 2006 e prot. n. / 5 / 7

2006 e n. del 2007 e prot. n. ) venivano tempestivamente e ritualmente notificati (rispettivamente, il 2006 ed il 2007, con plichi raccomandati consegnati personalmente all'opponente). - Quanto all'altra doglianza espressa dall'opponente, inerente l'intempestività della dichiarazione d'esecutività dei ruoli, onde l'asserita decadenza dell'ente impositore dalla pretesa creditoria, si rileva che essa non può essere presa in esame, trattandosi di vizio intrinseco della cartella esattoriale, deducibile solo ex artt. 615, cc. 1 o 2 o 617 del c. p. c., come precedentemente chiarito. - Dunque, per quanto ora evidenziato, s'impone la convalida dell'impugnata cartella esattoriale (tanto più che essa si fonda su verbali d'accertamento di violazione del Codice della Strada, che, quali atti pubblici, godono, fino a querela di falso, dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 del Cod. Civ., non profilandosi nel caso specifico un'ipotesi di superabilità della medesima: cfr. Cass. Civ., SS. UU., 24-luglio 2009, n. 17355, alla quale si rimanda, per relationem). - Stante la peculiare natura della lite, giusti motivi inducono a compensare le spese processuali. P.Q.M. 6 / 7

- Il Giudice di Pace d'ottaviano (dott. Antonio Puscellaro), definitivamente pronunciando nella causa civile indicata nell'epigrafe, disattesa ogni altra istanza, così provvede: 1) dichiara la contumacia della società "Equitalia Polis" S. p. A., nella/e persona/e del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i pro tempore; 2) rigetta l'opposizione, convalidando la cartella esattoriale della società "Equitalia Polis" S. p. A. n. ; 3) compensa integralmente le spese processuali Così deciso ad Ottaviano (NA), il 18 gennaio 2012. Dott. Antonio Fuscellaro 7 / 7