DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE



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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ALLEGATO A Art. 1 I competenti Uffici periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza operano le ritenute sulle competenze mensili del personale della Polizia di Stato, che rilascia apposita delega a favore della Società per l estinzione di prestiti mediante l istituto della delegazione, (in seguito definite anche delegazioni convenzionali) alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi articoli e tranne nei casi a) in cui si verifichi interruzione o sospensione nella corresponsione degli assegni; b) in cui sugli emolumenti mensili dei deleganti sia già presente una delegazione di pagamento per l ammortamento di un prestito derivante da delegazione convenzionale; c) in cui sugli emolumenti mensili dei deleganti sia già presente una cessione del quinto dello stipendio garantita ed un piccolo prestito. Per cessioni del quinto dello stipendio garantite si intendono quelle erogate dall Inpdap, quelle erogate da società finanziarie o istituti di credito autorizzati dall Inpdap e garantite dal fondo di cui all art. 16 del T.U. n. 180/1950 nonché quelle garantite da polizza assicurativa regolamentate dal titolo III del T.U. n. 180/1950 e successive modificazioni ed integrazioni. Per piccoli prestiti si intendono i prestiti erogati dall Inpdap ovvero i piccoli prestiti erogati da società autorizzate dal Ministero dell Economia e delle Finanze. La Società si impegna a curare direttamente l istruttoria delle pratiche inerenti alla concessione del prestito e ad erogare direttamente i prestiti al personale della Polizia di Stato interessato. In nessun caso potrà operare per il tramite di altre società, istituti, banche o altri intermediari, anche se affiliati, o facenti parte dello stesso gruppo. Art. 2 L Amministrazione non risponde degli importi dovuti dal delegante. Non sono imputabili all Amministrazione le conseguenze di eventuali ritardi nella trattenuta e nel versamento delle quote dovute anche al verificarsi di: 1) cessazione dal servizio per qualsiasi causa; 2) sospensione dal servizio; 3) qualsiasi altro evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio; 4) incapienza dello stipendio, anche intervenuta successivamente all accettazione della delegazione convenzionale; 5) impossibilità ad operare le trattenute per i motivi previsti dai successivi articoli; 1

Art. 3 La misura delegata per ottenere prestiti e la relativa ritenuta non può superare i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni e dovrà essere compatibile con quella per cessioni entro il limite della quota delegabile pari al quinto dello stipendio mensile comprensivo dell indennità integrativa speciale al netto delle ritenute di legge, inclusa l IRPeF. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all art. 16 dello stesso T.U. n. 180/1950, ovvero da assicurazione e/o con altre delegazioni di pagamento (es. premi per polizze assicurative, ecc.), comprese quelle la cui esecuzione è atto dovuto dall Amministrazione (es. ritenute sindacali, ecc.), ovvero altre ritenute (es. pignoramenti, debiti erariali, assegno mantenimento al figlio o al coniuge, ecc.), non può, comunque, superarsi la metà della retribuzione al netto delle sole ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali. Resta fermo che sulle competenze mensili del delegante può essere effettuata una sola delegazione di pagamento per l ammortamento di prestiti derivanti da delegazione convenzionale. Art. 4 I prestiti estinguibili con trattenute sullo stipendio mediante delegazione convenzionale possono essere contratti per un periodo minimo di dodici mesi fino ad un massimo di centoventi mesi, salva l'applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 5. Art. 5 Al personale cui manchino meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, la delegazione di pagamento può essere accolta esclusivamente per un periodo non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Art. 6 E consentito il rinnovo di un finanziamento già in atto esclusivamente dopo che siano trascorsi almeno due quinti della durata della delegazione medesima. In caso di estinzione anticipata della delegazione può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Dell avvenuta estinzione dovrà essere prodotta idonea documentazione all Amministrazione. Art. 7 I limiti di cui al precedente articolo 6 sussistono anche se il rinnovo della delegazione convenzionale ovvero la stipula della nuova delegazione avviene con una società diversa dalla precedente contraente. 2

Art. 8 Nel caso in cui intervengano, anche successivamente all accettazione della delegazione di pagamento, e all inizio delle ritenute, riduzioni della retribuzione aventi carattere prioritario, quali le ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, le ritenute di ufficio per morosità ex art. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950, i recuperi di qualsiasi natura relativi a debiti nei confronti dell Amministrazione, le trattenute relative agli assegni di mantenimento, ai pignoramenti presso terzi o altre ritenute, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà della retribuzione al netto delle sole ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali dopo aver detratto le su indicate ritenute e quelle, di qualsiasi natura eventualmente esistenti prima della delegazione di cui è oggetto la presente convenzione. Art. 9 L Amministrazione della P.S. non risponde nei confronti del delegatario per le eventuali mancate trattenute e per i versamenti non effettuati dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi. Art. 10 Per tutto quanto non previsto dalla convenzione si applicano i limiti di cedibilità di cui alle disposizioni del D.P.R. 180/50. Art. 11 I versamenti delle quote ritenute, al netto degli oneri amministrativi di cui al successivo articolo 12, verranno effettuati, entro il 10 del mese successivo a quello nel quale le trattenute sono state eseguite, con accreditamento sul conto corrente postale n. IBAN intestato alla Società con sede in Ovvero tramite accredito sul conto corrente bancario n. ABI CAB CIN (IBAN ) intestato alla medesima società aperto presso. Art. 12 Gli oneri amministrativi spettanti quale corrispettivo per l attività prestata dal Ministero dell Interno, saranno calcolati, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle circolari del Ministero dell Economia e delle Finanze del 17 gennaio 2011, n.1/rgs e del 20 ottobre 2011, n.30, nella seguente misura: a) 18,00 una tantum in occasione della prima trattenuta operata in virtù della delegazione; b) 2,05 mensili su ogni successiva trattenuta operata. 3

In caso di adeguamento degli importi sopra indicati ovvero di modifica del meccanismo di determinazione del corrispettivo, da parte del Ministero dell Economia e della Finanze, l Amministrazione della Pubblica Sicurezza procederà ad aggiornare il costo dei predetti oneri. Art. 13 Del versamento degli oneri di cui all articolo 12, che sarà effettuato dagli Uffici Amministrativocontabili che hanno in carico la partita stipendiale del dipendente interessato alla trattenuta, sarà data mensilmente comunicazione alla Società. Art. 14 Per la concessione dei prestiti dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica di cui agli allegati:1, 2. L atto di delega di cui all allegato 3, almeno sessanta giorni prima della mensilità in cui debbono iniziare le trattenute sullo stipendio, dovrà pervenire in triplice copia all Ufficio Amministrativocontabile che ha in carico la partita stipendiale del dipendente interessato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal dipendente e dalla Società e produrrà effetti, nei limiti della presente convenzione, esclusivamente ad avvenuta accettazione da parte del medesimo Ufficio Amministrativo-contabile. Qualsiasi previsione aggiuntiva nonché modifiche ai contenuti dei predetti modelli 1, 2, comportano la mancata accettazione della delegazione da parte degli Uffici Periferici e sono, comunque, inefficaci nei confronti dell Amministrazione. Art. 15 La presente convenzione cesserà di produrre effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse per cessazione dal servizio. Art. 16 In caso di recesso di una delle due parti non si procede alla restituzione dei ratei anticipati per il servizio eventualmente non reso. Art. 17 Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata le ritenute ed i versamenti di cui agli articoli 1 e 11 relativi alle deleghe accettate dagli Uffici Amministrativo-contabili fino alla data di validità della convenzione continueranno ad essere effettuati a condizione che continuino a sussistere, per la stessa, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 4

Art. 18 Sono a carico della Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio T.E.P. e Spese Varie 1^ Divisione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza gli adempimenti necessari per fornire agli uffici periferici competenti le indicazioni per una corretta trattenuta delle quote di ammortamento dei prestiti sulle competenze del personale della Polizia di Stato nonché la definizione delle eventuali problematiche riguardanti le modalità, i criteri e i limiti per operare nei confronti dei dipendenti le ritenute di cui all art. 1 del presente allegato limitatamente agli effetti che le stesse hanno sul trattamento economico dei dipendenti. 5