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Delibera di Giunta camerale n. 100 dd. 12 settembre 2014 OGGETTO LR 4/2014, art. 18 - Concessione dei contributi per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Approvazione schema di Convenzione tra Unioncamere FVG e le CCIAA regionali. La LR n. 4/14 (Azioni a sostegno delle attività produttive) all art. 18 prevede, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela ambientale e di sviluppo economico eco-compatibile, la concessione di contributi per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita; visto che detta norma prevede la concessione di un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino ad un massimo di 200 euro per l acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica avente le caratteristiche previste dal regolamento; visto che il contributo previsto è concesso a soggetti privati per il tramite di Unioncamere FVG con il quale al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale; visto che Unioncamere FVG, a sua volta, ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui trattasi secondo le modalità e ai soggetti indicati nella sopraccitata convenzione; tenuto conto che con tale Convenzione si intende disciplinare, in particolare: la struttura organizzativa preposta all esercizio delle funzioni delegate, i criteri per il riparto annuo e per l attribuzione dei fondi nonché i principi per il finanziamento delle suddette funzioni delegate e le modalità per la trasmissione dei dati relativi ai procedimenti gestiti; visto che è previsto dalla norma che a titolo di indennità per le spese concernenti l esercizio delle funzioni delegate, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato nella convenzione; visto il regolamento emanato con DPReg n. 161 del 30/07/2014 (Regolamento per la concessione dei contributi per l acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita di cui all art. 18 della LR 4/2014); rilevato che con deliberazione n. 1427 del 24/07/2014 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione, inerente la delega ad Unioncamere della concessione di contributi per l acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, di cui al regolamento DPreg. 161/Pres. del 30/07/2014; vista la deliberazione della Giunta di Unioncamere FVG n. 25 dd. 30 luglio 2014, di approvazione dello schema di convenzione inerente la delega ad Unioncamere della concessione di contributi di cui al regolamento DPreg. 161/Pres. del 30/07/2014; preso atto che in data 11/08/2014 la Regione FVG e Unioncamere FVG hanno firmato la Convenzione in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi per l acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, con scadenza il 30 DEL-GC F1 - REV.2

pag. n. 2 (segue) Delibera di Giunta camerale n. 100 dd. 12 settembre 2014 novembre 2015; visto l art. 2 c. 3 della Convenzione, che stabilisce che Unioncamere FVG può, ai sensi dell art. 18, c. 4, della LR 4/2014, delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi previsti dal canale di incentivazione alle CCIAA regionali; visto lo schema di convenzione tra Unioncamere FVG e le CCIAA regionali, con la quale si intende disciplinare, in particolare: la struttura organizzativa preposta all esercizio delle funzioni delegate, i criteri per il riparto annuo e per l attribuzione dei fondi nonché i principi per il finanziamento delle suddette funzioni delegate e le modalità per la trasmissione dei dati relativi ai procedimenti gestiti; il Presidente tutto cio premesso, propone di approvare il suddetto schema di convenzione proposto da Unioncamere FVG, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; La Giunta camerale, tutto cio premesso, udita la relazione del presidente, visto l art. 18 dello statuto camerale * * * d e l i b e r a 1. di approvare lo schema di Convenzione tra Unioncamere FVG e le CCIAA regionali in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi per l acquisto di bici elettriche a pedalata assistita, come illustrato nelle premesse, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante; 2. di delegare il Segretario Generale alla sottoscrizione della predetta Convenzione e all adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'esecuzione della stessa; 3. di prendere atto che l Amministrazione regionale riconoscerà ai soggetti delegati un indennità in base a quanto stabilito dall art. 6 della convenzione in oggetto; 4. di individuare nell Azienda speciale Aries il soggetto attuatore più idoneo per la gestione dell attività delegata; 5. di delegare al Direttore di Aries la gestione dei contributi in oggetto, l individuazione del Responsabile del procedimento e dei Responsabili dell istruttoria. IL SEGRETARIO GENERALE avv. Stefano PATRIARCA f.to IL PRESIDENTE comm. Antonio PAOLETTI f.to All. AuF/um030914 DEL-GC F2 - REV.2

Rep. n. --------------------CONVENZIONE--------------------- L anno 2014 il giorno del mese di presso la sede di Unioncamere FVG in Udine, via Morpurgo, n. 4 Intervengono - l Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia di seguito Unioncamere FVG con sede legale presso la CCIAA di Trieste, Piazza della Borsa, 14 34121 Trieste, e sede operativa presso la CCIAA di Udine, in via Morpurgo 4-33100 a Udine, CF 90133920323, rappresentata dal dott. Giovanni Da Pozzo, nato a Tolmezzo il 28/08/1955, nella sua qualità di Presidente, a tale atto autorizzato giusta ; - le Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito CCIAA Regionali ) Rappresentate da: - dott.ssa Maria Lucia Pilutti, nata a Latisana il 22/11/1962, nella sua qualità di Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di UDINE, con sede in Via Morpurgo n. 4, Udine, CF 00460830300 a tale atto autorizzato giusta delibera della Giunta camerale n del..;

- dott.ssa Emanuela Fattorel, nata a Vittorio Veneto il 23/07/1962, nella sua qualità di Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di PORDENONE, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 47, Pordenone, CF 80000590937 a tale atto autorizzato giusta delibera della Giunta camerale n del..; - dott. Pierluigi Medeot nato a Gorizia il 30/11/1961 nella sua qualità di Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di GORIZIA, con sede in Via Francesco Crispi n. 10, Gorizia, CF 91014510316, a tale atto autorizzato giusta delibera della Giunta camerale n del..; - avv. Stefano Patriarca nato a Roma, il 20/07/1960 nella sua qualità di Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di TRIESTE, con sede in Piazza della Borsa n. 14, Trieste, CF 80010550327 a tale atto autorizzato giusta delibera della Giunta camerale n del..; Visti: - l articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), il quale: 1. ------------------------------------------------------------------------------------ al comma 1 prevede che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità 2

delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico ecocompatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h; 2. ------------------------------------------------------------------------------------ al comma 2 prevede, per le finalità di cui al comma 1, la concessione di un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al punto 1; 3. ------------------------------------------------------------------------------------ al comma 3 prevede che il contributo di cui al comma 2 è concesso a soggetti privati, per il tramite dell'unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) con la quale, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali; 4. ------------------------------------------------------------------------------------ al comma 4 prevede che Unioncamere FVG ha facoltà di 3

delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui trattasi secondo le modalità e ai soggetti indicati nella convenzione di cui al punto 3; 5. ------------------------------------------------------------------------------------ al comma 4 prevede che a titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione degli interventi contributivi di cui trattasi, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato nello schema della convenzione di cui al punto 3; - il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 161/Pres del 30/07/2014. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico), di seguito denominato Regolamento Bonus-bici ; - la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), con particolare riferimento all articolo 6, comma 1, il quale, richiamando il codice civile, non richiede una specifica forma associativa per la costituzione delle Unioni regionali delle Camere di commercio; - che le Camere di Commercio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno costituito, come previsto 4

dell articolo 6, comma 1, della Legge n. 580/93 (che nella sua formulazione storica opera un esplicito riferimento all articolo 36 del Codice civile) Unioncamere FVG, associazione non riconosciuta priva di personalità giuridica; - che nell atto costitutivo di Unioncamere FVG viene operato un esplicito richiamo alla legge n. 580/93, agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed al D.P.R. n. 361/2000 (Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche); - lo schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1427, in conformità all articolo 18, comma 3, della legge regionale 4/2014; - la deliberazione della Giunta di Unioncamere FVG del 30 luglio 2014, n. 25, con la quale Unioncamere FVG ha approvato il predetto schema di convenzione; - la convenzione stipulata tra la Regione e Unioncamere FVG in data 11/08/2014; - l art. 2 comma 3 dello schema di Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Unioncamere FVG, che stabilisce che Unioncamere FVG può, ai sensi dell articolo 18, comma 4, della legge regionale 4/2014, delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi previsti dal canale di incentivazione alle quattro Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede sul territorio regionale; 5

- il successivo comma 4, che prevede che qualora si avvalga della facoltà di cui al comma 3, Unioncamere FVG stipula specifiche e separate convenzioni con le Camere di commercio; - la determinazione del Presidente di Unioncamere FVG del /2014 n. di approvazione del suddetto schema di Convenzione; - la deliberazione della Giunta Unioncamere n.. del.. di ratifica della suddetta determinazione; - la comunicazione del con cui viene trasmesso il presente schema di convenzione alla Regione; - la delibera della Giunta camerale n del della Camera di Commercio di UDINE con la quale viene approvato il presente schema di Convenzione; - la delibera della Giunta camerale n del della Camera di Camera di Commercio di PORDENONE, con la quale viene approvato il presente schema di Convenzione; - la delibera della Giunta camerale n del della Camera di Commercio di GORIZIA, con la quale viene approvato il presente schema di Convenzione; - la delibera della Giunta camerale n del della Camera di Commercio di TRIESTE, con la quale viene approvato il presente schema di Convenzione; Visti altresì: 6

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; - il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della Legge 23 luglio 2009, n. 99"; - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); - la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); - la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale); - la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) ed in particolare l articolo 12, commi da 26 a 41; - la legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo) ed in particolare l articolo 7 il quale dispone l abrogazione dell'articolo 12, commi da 26 a 38 e 40 e 41, della legge regionale 27/2012; 7

- la piena applicabilità alla Regione FVG della normativa statale di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), con la precisazione di cui al comma 2 dell art. 7 della legge 7/2014 secondo cui, al fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l Amministrazione regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a 1.000 (mille) euro; - la circolare n. 20 di data 27 dicembre 2012 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione recante le prime indicazioni agli uffici circa l'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 12, e in particolare il paragrafo che riguarda i "soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni", laddove si suggerisce di inserire nell'atto di delegazione o nelle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate, l'espresso obbligo di adempiere alla normativa in esame; - il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell Amministrazione regionale e degli Enti regionali); Tutto ciò premesso e visto, le parti convengono quanto segue: 8

Articolo 1 Finalità 1. La presente convenzione regola i rapporti tra Unioncamere FVG e le CCIAA regionali in attuazione della delega inerente alla gestione del canale di incentivazione concernente la concessione dei contributi di cui all articolo 18 della legge regionale 4/2014 ed al Regolamento Bonus-bici, destinati a promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile. Articolo 2 Attuazione della delega 1. Per l esercizio delle funzioni delegate è costituita presso ogni CCIAA regionale un apposita struttura organizzativa in seguito denominata Ufficio. 2. Per attuare il necessario coordinamento tra Unioncamere FVG e le CCIAA regionali è istituito un tavolo tecnico di lavoro, che si riunisce ogni qual volta se ne ravvisi la necessità per l esame delle problematiche derivanti dallo svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione. 3. Le CCIAA regionali comunicano a Unioncamere FVG l ubicazione di una o più sedi in cui si svolgono le 9

funzioni oggetto della presente convenzione ed individua, per ciascuno dei canali di cui all articolo 1 ed ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 s.m.i. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso): a) il responsabile del procedimento; b) il responsabile dell istruttoria. 4. Le CCIAA regionali comunicano a Unioncamere FVG le variazioni delle sedi e dei responsabili di cui al precedente comma 3. 5. In relazione alle funzioni delegate ai sensi della presente convenzione, il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere FVG ovvero ciascuna Camera di commercio per i dati di competenza, mentre il responsabile del trattamento dei dati viene designato in conformità all ordinamento dell associazione o degli enti medesimi. 6. A seguito della stipula della presente convenzione, le singole Camere di Commercio Regionali assumono gli obblighi stabiliti all art.2 comma 6 della Convenzione tra la Regione FVG e Unioncamere, fermo restando la responsabilità di Unioncamere FVG nei confronti delle Regione FVG in ordine all adempimento degli stessi. Articolo 3 Attività di incentivazione 10

1. Le CCIAA regionali, anche tramite le proprie Aziende Speciali, sono tenute allo svolgimento delle seguenti principali attività funzionali delegate da Unioncamere FVG, nel rispetto dei regolamenti di cui in premessa, e della normativa a cui essi rinviano: a) ricezione delle domande di contributo presentate secondo le modalità indicate nel Regolamento Bonusbici, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale; b) istruttoria di tutte le fasi procedimentali contemplate dal Regolamento Bonus-bici, in relazione alle domande di contributo presentate, compresa la richiesta di integrazioni; c) adozione dei provvedimenti stabiliti dal Regolamento Bonus-bici, entro i termini previsti, con particolare riguardo: 1) all adozione degli atti di concessione e pagamento dei contributi; 2) all adozione degli atti di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate; d) predisposizione e trasmissione delle comunicazioni ai soggetti istanti riguardanti l avvio del procedimento, il preavviso di provvedimento negativo, l archiviazione della domanda, la richiesta di integrazioni istruttorie, l adozione della concessione del contributo, l avvio del procedimento di revoca della concessione e l adozione del provvedimento di 11

revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate; e) effettuazione di ispezioni e controlli presso gli istanti come dettagliato all articolo 9 della presente convenzione. 2. Le CCIAA regionali assumono la titolarità dei suddetti obblighi di svolgimento delle attività. 3. Non possono essere delegate da Unioncamere FVG le attività di cui all articolo 3, comma 1, lettere a) e b), all articolo 4, commi 1 e 2, ed all articolo 9 della Convenzione adottata tra Regione FVG e Unioncamere FVG. Articolo 4 Riparto delle risorse 1. A seguito dell impegno della spesa assunto dalla Regione FVG concernente l assegnazione ed il trasferimento delle risorse disponibili, comprensivo dell indennità di cui all articolo 6 della convenzione tra Regione FVG e Unioncamere FVG, Unioncamere FVG provvede al riparto delle risorse stesse, al netto della predetta indennità, su base provinciale, ai sensi dell articolo 4 del Regolamento Bonus-bici, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell impegno delle risorse. 2. Il provvedimento di riparto di cui al comma 1 è comunicato da Unioncamere FVG alla Regione FVG entro 15 giorni dalla sua adozione. 12

3. Il riparto è operato in proporzione al numero dei residenti di ciascuna provincia desumibile dalle statistiche demografiche dell ISTAT alla data del 31 dicembre dell anno precedente a quello di approvazione dell avviso di cui all art. 5 comma 2 del Regolamento Bonus-bici. 4. Unioncamere FVG, in relazione alle disponibilità annuali, assegna le risorse a ciascuna singola CCIAA regionale, ai sensi ed in attuazione della presente convenzione. Articolo 5 Concessione dei contributi per l acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita 1. A seguito dell istruttoria, il contributo è concesso dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale, secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale non siano sufficienti a finanziare tutte le domande presentate nello stesso giorno, è data priorità alla domanda che riguarda una spesa ammissibile inferiore (come stabilito nel Regolamento Bonus-bici di cui ai commi 1 e 2 dell art.7). 2. La liquidazione del contributo concesso è effettuata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in base a quanto disposto nel Regolamento Bonus-bici di cui al comma 3 dell art.7. 13

Articolo 6 Liquidazione delle risorse 1. L importo complessivo da liquidare a titolo di dotazione finanziaria a ciascuna CCIAA regionale è trasferito ai sensi della normativa vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita di cui alla convenzione tra Regione e Unioncamere FVG, nonché sulla base delle necessità di cassa comunicate dalle CCIAA regionali a Unioncamere FVG. 2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 è comprensiva dell indennità, di cui all art. 6 comma 1 della Convenzione tra Regione FVG e Unioncamere FVG, da erogare a favore delle CCIAA regionali. Articolo 7 Indennità 1. Ai sensi dell articolo 6 comma 1 della Convenzione tra Regione FVG e Unioncamere FVG, per l'attività di gestione del canale di incentivazione Unioncamere FVG trattiene a titolo di indennità un importo percentuale, determinato nella misura dell 8 per cento dell'ammontare delle risorse oggetto d impegno di cui all articolo 4, comma 1 della Convenzione tra Regione FVG e Unioncamere FVG, e lo assegna totalmente alle CCIAA regionali a titolo di indennità per le spese concernenti l esercizio delle funzioni ad esse delegate. 14

3. Nel caso in cui l indennità corrisposta a seguito della richiesta di cui all articolo 5, comma 2 della Convenzione tra Regione FVG e Unioncamere FVG, sia superiore agli oneri gestionali effettivamente sostenuti dalle CCIAA regionali come comunicati ai sensi dell articolo 9, comma 2, l importo eccedente è restituito alla Regione FVG per il tramite di Unioncamere FVG. Articolo 8 Obblighi 1. Per l espletamento dell attività di cui all articolo 2 della presente convenzione, le CCIAA regionali si impegnano ad osservare le disposizioni del Regolamento emanato con DPReg n. 161/Pres. del 30/07/2014 e s.m.i. e la normativa cui esso rinvia. 2. Le CCIAA regionali si impegnano altresì ad osservare gli obblighi derivanti dalle attività funzionali elencate all articolo 3 della presente convenzione. 3. Nell ambito dell esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale di incentivazione, fermo restando quanto previsto all articolo 3, le CCIAA regionali si obbligano: a) a pubblicare sulla rete internet le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alla presente convenzione nel rispetto della normativa statale di cui al decreto legislativo 33/2013 e delle relative circolari applicative emanate dalla Regione FVG; b) a provvedere alla registrazione delle informazioni nelle banche dati obbligatorie secondo le normative vigenti 15

(a titolo esemplificativo Amministrazione aperta - Banca dati regionale per la pubblicità sulla rete internet di concessioni a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario ad imprese, persone professionisti e enti privati, CUP Codice unico di progetto); c) a presentare la relazione sulla gestione, ai sensi dell articolo 10 della presente convenzione; d) ad effettuare ispezioni e controlli, in conformità a quanto previsto all articolo 9 della presente convenzione; e) a presentare a Unioncamere FVG ogni informazione e documentazione dalla stessa richiesta in merito alla gestione del canale di incentivazione. 2. Le CCIAA Regionali sono responsabili del trattamento dei dati acquisiti nel corso del procedimento, ai sensi dell articolo 18 del decreto legislativo 196/2003. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità. Articolo 9 Ispezioni e controlli 1. Nell ambito dell esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale di incentivazione, le CCIAA regionali sono tenute ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti istanti, in conformità all articolo 16

44 della legge regionale 7/2000 ed all articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. 2. Le ispezioni ed i controlli riguardano in particolare: a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 relative alle informazioni prodotte dai soggetti istanti nel corso del procedimento; b) la documentazione presentata a corredo della domanda, anche attraverso l esibizione degli originali ai sensi dell articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000. 3. L attività di cui al presente articolo è esperita dalle CCIAA regionali sia con richieste documentali sia con l effettuazione di ispezioni e controlli in loco presso i soggetti istanti. In ogni caso, l attività ispettiva e di controllo deve riguardare un campione non inferiore al 5% del totale dei soggetti di pertinenza delle singole CCIAA, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione. Articolo 10 Relazione sulla gestione 1. Entro il 30 novembre 2014 ed entro il 31 maggio 2015, le CCIAA regionali trasmettono a Unioncamere apposita relazione concernente la gestione del canale di incentivazione, comprensiva dell elenco dei soggetti istanti e di quelli beneficiari, con l indicazione del 17

provvedimento di concessione adottato, dell importo dell incentivo concesso ed erogato, nonché degli altri dati necessari ai fini dell adempimento delle funzioni di monitoraggio e controllo a carico della Regione FVG. La predetta relazione descrive, altresì, l avvenuto svolgimento delle attività di ispezione e controllo di cui all articolo 9. 2. Entro il 31 agosto 2015, le Camere Regionali comunicano inoltre a Unioncamere FVG, i dati relativi ai costi sostenuti per la gestione del canale di incentivazione. 3. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Regione FVG può revocare il provvedimento di corresponsione dell indennità di cui all articolo 7, comma 1, anche in misura parziale, nel caso di grave e colpevole inadempimento agli obblighi di cui all articolo 3 da parte di Unioncamere FVG e delle Camere di Commercio Regionali nel caso di delega alle stesse ai sensi dell articolo 2, comma 3 della Convenzione tra Regione FVG e Unioncamere FVG. CLAUSOLE FINALI Articolo 11 Durata della convenzione 1. L attività svolta dalle CCIAA regionali per l esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente convenzione è da considerarsi di natura istituzionale, effettuata ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 580/1993. 18

2. La presente convenzione entra in vigore dal giorno della sua stipula e si applica esclusivamente ai procedimenti delegati concernenti la concessione dei contributi di cui all articolo 18 della legge regionale 4/2014 ed al Regolamento Bonus-bici. Eventuali rifinanziamenti saranno oggetto di successiva negoziazione. 3. La presente convenzione scade il 30 novembre 2015. E' esclusa la proroga tacita della convenzione. L'eventuale proroga, previo accordo tra le parti, può avvenire solo in forma scritta. 4. Le CCIAA regionali, decorso il termine di cui al comma 3, sono tenute comunque a definire i procedimenti in essere, fino al completo esaurimento degli adempimenti connessi agli interventi di incentivazione di cui alla presente convenzione. 5. Modifiche ed integrazioni della presente convenzione possono essere richieste da ciascuna parte contraente in forma scritta e apportate al testo della convenzione nella medesima forma della presente. Articolo 12 Registrazione della convenzione 1. La presente convenzione, redatta in cinque copie in carta semplice, deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo 19

unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). Articolo 13 Contenzioso 1. Per le controversie che potessero sorgere fra Unioncamere FVG e le CCIAA regionali in dipendenza della presente convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste. 2. Per le controversie che potessero sorgere a seguito dell attuazione delle attività di cui alla presente convenzione ed in cui siano coinvolti soggetti terzi, attori o convenuti, resta in competenza delle CCIAA regionali ogni onere relativo alla costituzione ed alla resistenza in giudizio, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 3. Nel caso in cui le controversie siano originate da errori o incongruenze normative presenti nel Regolamento Bonus-bici, la trattazione delle stesse è attribuita all Avvocatura della Regione FVG. 4. Gli oneri di cui al comma 2 si considerano rimborsati in quanto rientranti nella trattenuta a titolo di indennità operata da Unioncamere FVG ai sensi dell articolo 7 della presente Convenzione. Articolo 14 Rinvio 20

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa dell Unione europea, alla legge regionale 7/2000 e al Regolamento Bonus-bici. Articolo 15 Rinvio dinamico 1. Il rinvio ad atti dell Unione europea, leggi e regolamenti operato dalla presente convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Per Unioncamere FVG Il Presidente dott. Giovanni Da Pozzo Per le Camere di Commercio regionali Camera di Commercio di GORIZIA dott. Pierluigi Medeot Camera di Commercio di PORDENONE dott.ssa Emanuela Fattorel Camera di Commercio di TRIESTE avv. Stefano Patriarca Camera di Commercio di UDINE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 21

11^ RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE 12 settembre 2014 Nell'anno duemilaquattordici, il giorno venerdì 12 settembre alle ore 12.00 presso la sede della Camera di Commercio si è riunita la Giunta camerale, convocata con nota prot. 13043/14 dd. 05.09.2014. PRESENTI ASSENTI PAOLETTI comm. Antonio PRESIDENTE settore piccole imprese commercio X PEDICCHIO ing. Vittorio Vice Presidente vicario settore industria X BOSIO cav. Franco settore servizi alle imprese X ROMANELLI dott. Manlio settore commercio X ROVIS sig. Paolo settore artigianato X STANISSA dott. Walter settore agricoltura X VECCHIET dott. Gianfranco settore credito e assicurazioni X Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti CICCHITTI dott. Nicola Presidente x BASSAN dott. Joram componente X CHINETTI rag. Ave componente X FXCCIA02 REV.1 1