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Decreto Rettorale n. 3/2007 OGGETTO: Regolamento d Ateneo sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei Ricercatori universitari nonché per i trasferimenti, la mobilità interna e il cambiamento di Settore Scientifico Disciplinare Prot. n. 203 Titolo I Classe 3 IL RETTORE VISTA la legge 09.05.1989, n.168; VISTA la legge 19.11.1990, n.341; VISTA la legge 03.07.1998, n.210; VISTA la legge 19.10.1999, n.370; VISTO il D.P.R. 23.03.2000, n.117; VISTO il D.M. 04.10.2000; VISTO il Regolamento emanato con D.R. n.139 del 03.07.2001; VISTA la legge 04.11.2005, n.230; VISTO il Decreto Legislativo 06.04.2006,n.164; CONSIDERATO che si è reso necessario apportare modifiche al Regolamento emanato con D.R. n.139 del 03.07.2001 in quanto l entrata in vigore di norme di legge e regolamentari hanno innovato la disciplina delle procedure di valutazione comparativa e dei trasferimenti; VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo rispettivamente in data 11.09.2006 e 19.09.2006 che hanno approvato il testo dell allegato Regolamento; VISTA la ministeriale prot.3632 del 09.10.2006 che comunica la sospensione dell attività di pubblicazione del Bollettino Ufficiale del MIUR invitando gli Atenei a disporre la pubblicazione dei Regolamenti di Ateneo nei siti informatici degli Atenei stessi; VISTA la nota ministeriale n.4229 del 30.11.2006; CONSIDERATO che occorre provvedere DECRETA E emanato il Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori universitari nonché per i trasferimenti, la mobilità interna ed il cambiamento di settore scientifico disciplinare. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento di cui al D.R. n.139 del 03.07.2001. 1

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI NONCHÉ PER I TRASFERIMENTI, LA MOBILITÀ INTERNA ED IL CAMBIAMENTO DI SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento di cui al D.R. n. 139 del 3/7/2001. PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto Il presente regolamento disciplina il reclutamento, il trasferimento, la mobilità interna ed il cambiamento di settore scientifico-disciplinare dei Ricercatori di ruolo presso l Università degli Studi di Pavia. Art. 2. Destinazione e copertura dei posti di ruolo 1) La destinazione dei posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e le modalità per la loro copertura sono deliberate, in rapporto ai propri programmi didattici e di ricerca e sulla base delle risorse disponibili, dai Consigli di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Studio ed i Consigli di Dipartimento interessati. 2) Per la copertura di posti di ruolo di Ricercatore, ciascun Consiglio di Facoltà, sentito il Consiglio di Corso di Studio interessato, può: a) richiedere che vengano bandite procedure di valutazione comparativa, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente Regolamento; b) proporre il trasferimento, secondo le modalità indicate nella parte terza e quinta del presente Regolamento; c) proporre la mobilità interna, secondo le modalità indicate nella parte quarta e quinta del presente Regolamento. Art. 3. Deliberazioni e maggioranze. 1) Le deliberazioni sulla destinazione dei posti e sulla scelta della procedura sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 2) A parte le forme di pubblicità a ciascuno proprie, i bandi per la procedura di valutazione comparativa e gli avvisi di vacanza da coprire mediante trasferimento o mobilità sono affissi all'albo ufficiale dell'ateneo e diffusi anche per via telematica. 3) Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assunte nella composizione riservata ai professori ordinari, straordinari, associati ed ai rappresentanti dei ricercatori. 4) Le deliberazioni relative al trasferimento, alla mobilità interna ed al cambiamento di settore scientifico-disciplinare di cui alle parti 3^, 4^ e 5^ del presente regolamento, sono 2

assunte dai Consigli di Facoltà previo parere dei Dipartimenti di riferimento per gli specifici settori scientifico-disciplinari interessati espresso con le stesse maggioranze previste per i Consigli di Facoltà stessi. 5) Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta. Art. 4. Responsabile del procedimento. Il bando per la procedura di valutazione comparativa e l avviso di vacanza da coprire mediante trasferimento o mobilità interna indicano il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Art. 5. Domande e documentazione. La domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, trasferimento, mobilità interna o di cambiamento di settore scientifico-disciplinare è corredata da: a) curriculum dell'attività didattica e scientifica, nonché il curriculum dell'attività clinicoassistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i quali è richiesto; b) elenco delle pubblicazioni; c) ogni titolo che il candidato ritenga rilevante ed elenco di tali titoli. Art. 6. Motivazione. 1) Le deliberazioni di effettuare ovvero non effettuare il trasferimento, la mobilità interna ed il cambiamento di settore scientifico-disciplinare sono motivate in particolare con riferimento alle esigenza didattiche e scientifiche della Facoltà. 2) Qualora vi siano più candidati, la scelta è effettuata mediante una valutazione comparativa del curriculum complessivo degli stessi. 3) In assenza di adeguata motivazione, il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà un'integrazione della stessa. Art. 7. Decreto rettorale e decorrenza delle nomine. 1) La nomina, il trasferimento, la mobilità interna ed il cambiamento di settore scientificodisciplinare sono disposti con decreto rettorale impugnabile soltanto con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 2) Le nomine in ruolo decorrono di norma dal primo giorno del mese successivo all approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa. I trasferimenti e la mobilità interna decorrono di norma dal 1 Novembre, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell anno accademico. Nel caso in cui l interessato provenga dai ruoli di altre Università, l anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le Università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della Facoltà di provenienza. 3) Nel caso di mobilità da effettuarsi in corso d anno il passaggio ad altra Facoltà è consentito previo nulla osta della Facoltà di provenienza. 3

PARTE SECONDA RECLUTAMENTO Art. 8. Procedura di valutazione comparativa. 1) Su delibera dei Consigli di Facoltà, in presenza dei presupposti di cui al precedente art. 2, primo comma, la procedura di valutazione comparativa viene bandita con provvedimento del Rettore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 2) La delibera del Consiglio di Facoltà che chiede la procedura di valutazione comparativa specifica altresì: a) il settore scientifico-disciplinare relativo al posto oggetto del bando; b) i settori affini agli effetti del divieto di partecipazione a valutazioni comparative per posti del medesimo livello; c) l eventuale limitazione al numero di lavori scientifici che il candidato può sottoporre a valutazione. 3) Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa devono essere spedite entro i 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. Scaduto tale termine il Consiglio di Facoltà designa un componente della Commissione giudicatrice. Art. 9. Bando della procedura di valutazione comparativa. Il bando per l'indizione della procedura di valutazione comparativa riporta in particolare: a) l indicazione della Facoltà che ha chiesto il bando e del contenuto della delibera di cui al precedente art. 8; b) i termini e le modalità di presentazione della domanda; c) i requisiti per l ammissione alla procedura per la copertura del posto; d) le prove previste; e) i termini, l indirizzo e le modalità di presentazione del plico contenente le pubblicazioni. Art. 10. Commissione giudicatrice. 1) Il Rettore assicura la pubblicità dei risultati delle elezioni dei componenti della commissione giudicatrice, mediante affissione all'albo ufficiale dell'ateneo e diffusione anche per via telematica. 2) Il Rettore nomina componenti della commissione giudicatrice il membro designato dalla Facoltà e gli eletti che hanno riportato il maggior numero di voti e procede alle eventuali integrazioni sulla scorta dei medesimi risultati. E fatto divieto ai nominati in una commissione giudicatrice di far parte di altre commissioni, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa qualifica, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina. 3) La commissione giudicatrice consegna il verbale delle singole riunioni ed il verbale conclusivo della procedura di valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati 4

ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui sia imputabile il ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 4) Il Rettore trasmette gli atti della procedura di valutazione comparativa al CUN per il parere di legittimità sugli stessi. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine dei novanta giorni, il Rettore approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformità dal parere stesso. Il Rettore, successivamente, comunica ai candidati l'esito della procedura. Art. 11. Criteri di valutazione. 1) La commissione giudicatrice, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prende in considerazione i seguenti criteri: a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione c) congruenza della complessiva attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all interno della comunità scientifica. e) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare; f) rinomanza nel settore scientifico-disciplinare stabilita anche sulla base di inviti ufficiali a presentare relazioni sia su riviste che a Congressi internazionali; g) rilevanza dei premi e dei riconoscimenti conseguiti in relazione all attività scientifica. 2) Per i fini di cui al comma 1) la Commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. 3) Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative: a) l attività didattica svolta anche all estero b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; c) l attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca. e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; f) l attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teoricoaddestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; g) l attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Costituiscono titoli preferenziali: a) il dottorato di ricerca; b) le attività svolte in qualità di assegnista e contrattista di cui alla Legge n.449/97, art. 51 comma 6 -; c) le attività svolte quale borsista post-dottorato di cui alle Legge n. 398/89; d) le attività svolte quale Ricercatore a tempo determinato di cui al comma 14 dell art. 1 della Legge n. 230/2005. 5

Art. 12. Nomina dei vincitori. La nomina è disposta con Decreto Rettorale entro 120 giorni dall approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa PARTE TERZA TRASFERIMENTI Art. 13. Avviso di vacanza con copertura mediante trasferimento. 1) Su delibera dei Consigli di Facoltà, ai sensi del precedente art. 2, primo e secondo comma- lett. b), il Rettore emana specifici avvisi di vacanza dei posti da coprire mediante trasferimento di Ricercatore, distinti per settore scientifico-disciplinare. 2) Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di vacanza nella Gazzetta Ufficiale, i Ricercatori, che abbiano prestato servizio presso una sede universitaria (ivi compresa l Università di Pavia) per almeno tre anni, anche se in aspettativa ai sensi dell art. 12 e dell art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del d.p.r. 11 luglio 1980, n.382, possono presentare domanda - accompagnata dai documenti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento - in carta libera, direttamente o anche a mezzo fax o a mezzo posta, al Preside della Facoltà interessata che l assume a protocollo. A tal fine fa fede, per la spedizione postale, il timbro dell ufficio postale accettante. 3) La domanda di trasferimento può essere presentata dall interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nella sede universitaria di appartenenza. Art. 14. Procedura di trasferimento. 1) Il Consiglio di Facoltà, eventualmente previo colloquio con i candidati, entro 80 giorni dalla data di scadenza dell'avviso di vacanza, delibera in base a quanto previsto dall art. 6, 1 e 2 comma. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna delibera, la Facoltà può chiedere l emanazione di un nuovo avviso di vacanza per lo stesso settore scientifico disciplinare della medesima categoria soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla suddetta data. 2) Il trasferimento è disposto con Decreto Rettorale entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'avviso di vacanza. PARTE QUARTA MOBILITA Art. 15. Avviso di vacanza con copertura mediante mobilità interna. 1) Su delibera del Consiglio di Facoltà, ai sensi del precedente art. 2, primo e secondo comma - lett. c), il Preside emana specifici avvisi di vacanza dei posti da coprire mediante mobilità interna, che vengono trasmessi al Rettore ed agli altri Presidi dell Università per la pubblicità. 6

2) L avviso indica il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data di affissione all Albo di Ateneo, entro il quale devono essere presentate le domande - accompagnate dai documenti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento - in carta libera, direttamente o anche a mezzo fax o a mezzo posta, al Preside della Facoltà richiedente che l assume a protocollo. A tal fine farà fede, per la spedizione postale, il timbro dell ufficio postale accettante. 3) Per la mobilità si prescinde dal triennio di effettivo servizio, salvo quello relativo al periodo di prova. 4) La domanda di mobilità può essere presentata dai Ricercatori in servizio presso l Università di Pavia anche nel corso del terzo anno del periodo di prova per la conferma in ruolo. Art. 16. Procedura di mobilità interna. 1) Il Consiglio di Facoltà, entro 80 giorni dalla data di scadenza dell'avviso di vacanza, eventualmente previo colloquio con il candidato, delibera in base a quanto previsto dall art. 6, 1 e 2 comma. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna delibera, la Facoltà può chiedere l emanazione di un nuovo avviso di vacanza per lo stesso settore scientifico disciplinare e per la medesima categoria soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla suddetta data. 2) La mobilità è disposta con Decreto Rettorale entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'avviso di vacanza. Art. 17. Mobilità per passaggio del posto. Nell ipotesi in cui vi sia l accordo di due Facoltà sulla mobilità di uno o più Ricercatori confermati dello stesso settore scientifico-disciplinare con contestuale passaggio del posto e della relativa copertura finanziaria da una Facoltà all altra, la mobilità può avvenire su richiesta dell interessato. Acquisita la delibera delle due Facoltà ed il parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone la mobilità. PARTE QUINTA CAMBIAMENTO DI SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE Art. 18. Trasferimento e mobilità interna con cambiamento di settore scientifico-disciplinare. 1) I Ricercatori possono chiedere di coprire un posto mediante il trasferimento o la mobilità interna rispetto ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, qualora siano in possesso di una produzione scientifica adeguata nel settore scientificodisciplinare di destinazione.. 2) Il Consiglio di Facoltà procede secondo quanto disposto dagli artt. 14 o 16 del presente Regolamento. Il cambiamento di settore scientifico disciplinare è disposto con decreto rettorale entro 120 giorni dall acquisizione del parere del C.U.N., motivando l eventuale difformità. Art. 19. Cambiamento di settore scientifico-disciplinare all'interno della stessa Facoltà. 7

1) Indipendentemente dallo svolgimento di una procedura di trasferimento o di mobilità interna i Ricercatori possono chiedere il cambiamento di settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto dal precedente articolo. 2) In tal caso, la domanda di cambiamento di settore scientifico-disciplinare è presentata al Preside della Facoltà di appartenenza. La delibera del Consiglio di Facoltà è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e viene trasmessa al Rettore che con proprio decreto dispone il cambiamento di settore scientifico-disciplinare previo parere del C.U.N., motivando l eventuale difformità. PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI Art. 20. Entrata in vigore - Rinvio. 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di affissione all Albo rettorale dell Università degli Studi di Pavia e vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 2) Per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, alla Legge 3/7/1998, n. 210, alla Legge 19/10/1999, n. 370, al D.P.R. 23/3/2000, n. 117, al D.M. 4/10/2000 e alla Legge 4/11/2005, n. 230. Pavia, 3 Gennaio 2007 SP/AC IL RETTORE (Angiolino STELLA) f.to A. Stella 8