Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Documenti analoghi
Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Delibere n. 13/290, n. 13/303, n. 13/325, n. 13/337, n. 13/346, n. 13/365 e n. 13/410.

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SETTORE SERVIZIO TAXI

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

COMMISSIONE DI GARANZIA

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SETTORE MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Riteniamo utile, per una completa consultazione della tematica, riportare in calce le due delibere.

COMMISSIONE DI GARANZIA

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI LA COMMISSIONE

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Impresa & Lavoro ottobre n. 8 COMMISSIONE DI GARANZIA

Commissione di garanzia per l attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali Deliberazione n. 99/ del

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SETTORE MAGISTRATI PROFESSIONALI E ONORARI

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta allunanimità la seguente delibera: LA COMMISSIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Sciopero Nazionale Generale CGIL per il giorno 5 dicembre 2014

COMMISSIONE DI GARANZIA

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

COMMISSIONE DI GARANZIA

Organizzazioni sindacali Confederazioni CISL FP firmato CISL firmato. FP CGIL firmato CGIL firmato UIL/PA firmato UIL firmato

PROVINCIA SUD SARDEGNA Legge Regionale , n. 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

CGSSE, Delibera 00/173, Disciplina transitoria relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione 19/05/2000

La riforma del diritto di sciopero nei trasporti

C.C.N.L. CREDITO Assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 310 DEL 15 MAGGIO 2013

federfarma emilia romagna UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI FRA I TITOLARI DI FARMACIA DELL'EMILIA ROMAGNA

INDICE. Titolo I Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti

C.C.N.L. CREDITO Attivi unitari Assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 10 NOVEMBRE 2008

Tra. CONFINDUSTRIA e. CGIL, CISL e UIL. premesso. convengono

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. DEL (PARISI FEDERICA) (TARDIOLA ANDREA) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE

RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FILT CGIL Nazionale Dipartimento Trasporto Persone Terra Ufficio legge 146 del 1990

B/XI/5. 5 settembre Circolare n. 7

CGIL-F.P./Enti Locali dirigenti firmato CGIL firmato. CISL/FPS firmato CISL firmato. UIL/FPL firmato UIL firmato

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO del TERRITORIO e dell AMBIENTE Dipartimento regionale dell urbanistica

COMUNE DI TIVOLI (PROVINCIA DI ROMA)

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DI STABILIZZAZIONE. Tra

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

COMUNE DI LAGONEGRO COPIA

su proposta del Commissario Prof. Domenico Carrieri, delegato per il settore; PREMESSO CHE

Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Segreteria Regionale Abruzzo

REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SETTORE TRASPORTO MARITTIMO

CITTA` DI SQUINZANO PROVINCIA DI LECCE

DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZE SINDACALI

COMUNE DI MORANO SUL PO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

GESTIONE COMMISSARIALE

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SETTORE ACQUA-GAS

Dettaglio Delibera COMMISSIONE DI GARANZIA DELLATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Il Presidente pone in discussione l argomento relativo all oggetto iscritto al punto n. 7 dell o.d.g.

Spett.li Cilia Spa Commissione di Garanzia Corsi & Pampanelli Prefetto di Roma Frama Per Servizi Autom. Srl Osservatorio Scioperi Trasporti

IPOTESI DI ACCORDO ORARI DI LAVORO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL ERDIS N. 68/DIRERDIS DEL 16/03/2018

PROVINCIA DI VICENZA

Disegno di legge per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI Provincia di Venezia OGGETTO

Prot. n 546 Cagliari 29 ottobre Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna

MINISTERO DELLA SALUTE

PIANO D AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

COMUNE DI VILLANTERIO Provincia di Pavia DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2014

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n del

Servizio Sanitario REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE di OLBIA

COMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Regolamento di Ateneo sull'orario di lavoro del Personale Tecnico Amministrativo. IL RETTORE

COMUNE DI VERGATO. Area1 - Ragioneria, Finanze, Personale Determinazione n. 45 del 10/06/2015

REDAZIONE : R. Ciuffreda - Coordinamento Nazionale STRUTTURA COMPARTO NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI FLC. Sciopero breve in coincidenza degli scrutini

Conflitto sociale. Strutturale contrapposizione di interessi Reazione collettiva DIRITTO DI SCIOPERO ART. 40 COST.

Sciopererà dalle ore alle ore del giorno 21 gennaio Sciopereranno le ultime 4 ORE della prestazione lavorativa del turno programmato

Deliberazione giunta regionale n.

AGESCI REGIONE VENETO Regolamento dell Assemblea per delegati approvato a Mogliano Veneto (TV), il 22 novembre 2015

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE

Determinazione Dirigenziale

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

ATTO COSTITUTIVO DELLA FORMA ASSOCIATIVA MEDICINA DI GRUPPO

COMUNE DI SANT ELIA A PIANISI Provincia di CAMPOBASSO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Transcript:

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali In data 03 aprile 2006 VERBALE DI ACCORDO tra la SOCIETA' GRANATA, rappresentata dal Sig. Granata le Organizzazioni Sindacali e FILT-CGIL rappresentata dal Sig. Roberto Savoldelli SILT Pavia rappresentata dal Sig. Nicola Siriani assistite dalla R.S.A. aziendale nelle persone dei sigg.: Walter Bertone e Zanaletti Carlo PREMESSO Che la materia dello sciopero nel Trasporto Pubblico Locale è attualmente regolata dalla legge 12 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31.01.2002 pubblicata in G.U. il 23.03.2002). SI CONCORDA QUANTO SEGUE: a) le parti, analizzati i flussi di richiesta dell'utenza con particolare riferimento agli studenti e ai lavoratori, convengono che le due fasce nelle quali dovrà essere garantito il servizio completo sono: - mattino dalle ore 5,55 alle ore 8,25 - pomeriggio dalle ore 12,55 alle ore 16,25

b) tali servizi debbono essere garantiti anche in occasione di proclamazione di scioperi di durata di 24 e/o 48 ore (vedi punto a); per tale motivo le richieste di ferie non potranno essere accettate se presentate a sciopero proclamato, salvo casi eccezionali e motivati. c) si concorda sulla garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; protezione degli utenti e dei lavoratori: responsabile movimento e traffico protezione e sicurezza dei mezzi: responsabile presso la Rimessa aziendale d) per quanto riguarda il personale viaggiante sarà attivato un registro turni, da analizzare congiuntamente con la commissione turni, che determinerà le prestazioni indispensabili che dovranno essere effettuate e comunque si prevede che al termine dello sciopero vengano effettuate tutte le corse con orario compatibile con quello fissato come termine dello sciopero stesso, così come si stabilisce che le corse dei turni che all'inizio dello sciopero si trovino lungo la linea vengano portate a termine e i mezzi confluiscano nel deposito più vicino; pertanto gli automezzi non potranno essere abbandonati in località diverse dai depositi aziendali; e) la proclamazione dello sciopero, le sue modalità e la sua revoca devono essere comunicate dalle strutture sindacali che l'hanno proclamato nei tempi previsti dall'art. 3 dell'accordo Nazionale 07/02/1991; g) eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere concordate e sottoscritte dalle Parti stipulanti; h) copia del presente Accordo verrà inviata alla Commissione di Garanzia in attuazione a quanto previsto dalla Legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali. f) per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento all'accordo Nazionale 07/02/1991 ed alla Delibera 02/13 della Commissione di Garanzia; Letto, confermato e sottoscritto SOCIETA GRANATA FILT CGIL SILT Pavia R.S.A.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione n. 06/359: RSA-FILT-SILT/Autolinee Granata Pavia. Valutazione accordo aziendale (rel. Di Cagno) (Pos. 23177) (Seduta del 21 giugno 2006) La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all unanimità la seguente delibera di valutazione di Accordo aziendale: LA COMMISSIONE PREMESSO 1.che la Azienda Autolinee GRANATA di Mornico Losana (PV) svolge attività di trasporto pubblico nel bacino di utenza di Pavia; 2.che, in data 19 novembre 2005, l Azienda Autolinee GRANATA di Mornico Losana (PV) trasmetteva a questa Commissione il testo dell accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente, stipulato in data 13 ottobre 2005 con le Segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale; 3. che, in data 15 dicembre 2005, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l acquisizione del relativo parere, ai sensi dell art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 4. che, in data 19 dicembre 2005, l Unione nazionale consumatori comunicava di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo; 5. che, in data 21 dicembre 2005, l ADOC esprimeva parere favorevole; 6. che, in data 31 gennaio 2006, la Commissione chiedeva alle parti sociali di adeguare il contenuto dell accordo alla disciplina della Regolamentazione

provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 7. che, a seguito di tale nota, la Azienda Autolinee GRANATA di Mornico Losana (PV) inviava testo di nuovo accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente, concluso in data 3 aprile 2006 con le Segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale; 8. che, in data 18 maggio 2006, il testo di tale nuovo accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l acquisizione del relativo parere, ai sensi dell art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 9. che, con note rispettivamente del 22 e del 29 maggio 2005, l Unione nazionale consumatori e l ADOC esprimevano parere favorevole; 10. che, con nota del 22 maggio 2006, la Federconsumatori di Pavia contestava il contenuto dell accordo, rilevando la mancanza di una precisazione diretta a specificare che le corse in partenza nella fascia di garanzia devono essere condotte a termine ; CONSIDERATO 1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 2. che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall azienda (art.10, lettera A); individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B); individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16): i servizi esclusi dall ambito di applicazione della disciplina dell esercizio

del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all art. 15; 3. che l art.10, lettera A), stabilisce anche che in via sperimentale l area del bacino di utenza coinciderà con l area territoriale di operatività dell azienda interessata dallo sciopero ; CONSIDERATO ALTRESI 1. che le censure mosse all Accordo dalla Federconsumatori di Pavia nella nota del 22 maggio 2006 non appaiono fondate, atteso che alla lettera d) dell Accordo medesimo le parti espressamente prevedono che le corse dei turni che all inizio dello sciopero si trovino lungo la linea vengano portate a termine ; 2. che, comunque, l intero disposto di cui alla predetta lettera d) dell Accordo in valutazione deve essere interpretato alla luce di quanto previsto dall art.11 lettere B) C) della Regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di Garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70, secondo cui nell arco delle fasce di garanzia dovrà essere garantito il servizio completo e i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero ; RILEVATO 1. che l Accordo individua le fasce orarie coincidenti con i periodi di

massima richiesta dell utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, che vengono così articolate: dalle ore 5:55 alle ore 8:25 e dalle ore 12:55 alle ore 16:25; 2. che le parti hanno previsto, al fine di assicurare la sicurezza alla protezione degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, che durante l astensione dal lavoro sia garantita l operatività di due presidi aziendali; 3. che il richiamo contenuto nei punti e) ed f) all accordo nazionale per il trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 non deve essere tenuto in considerazione in quanto manifestamente frutto di mero errore materiale, atteso che detto accordo risulta da tempo superato sia dalla legge n.83/2000 sia dalla Regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di Garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 4. che, del resto, le parti hanno espressamente riconosciuto in premessa che la materia dello sciopero nel settore del Trasporto pubblico locale è regolata dalla legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, nonché dalla predetta Regolamentazione provvisoria, ai sensi della quale è stato raggiunto l accordo in valutazione; 5. che, ugualmente, frutto di mero errore materiale deve ritenersi il riferimento contenuto nel punto b) dell Accordo all ipotesi di uno sciopero di 48 ore, considerato che la durata massima di un astensione dal lavoro nel settore del TPL è fissata in 24 ore dall art.11, lettera a), della Regolamentazione provvisoria; 6. che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli artt. 15 e 16 della Regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla Regolamentazione provvisoria, fermo restando l auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della Regolamentazione medesima; VALUTA IDONEO nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000,

n. 83, i punti a), c) d) e) f) g) h) dell accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla Azienda Autolinee GRANATA di Mornico Losana (PV), concluso in data 3 aprile 2006 con le Segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale; PRECISA che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore; DISPONE la comunicazione della presente delibera alla Azienda Autolinee GRANATA di Mornico Losana (PV), alle Segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil e Silt di Pavia, alla RSA aziendale, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e al Prefetto di Pavia, nonché l inserimento sul sito Internet della Commissione. DISPONE INOLTRE la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.