R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA

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Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N /2014 REG.RIC. file:///users/chiara/desktop/n _2014 REG.RIC..html IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA

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ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

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ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

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ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

e con l'intervento di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensiva

Revoca attestazione SOA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

ha pronunciato la presente


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima.

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

per l'annullamento, previa sospensiva,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Transcript:

N. 08565/2011 REG.PROV.COLL. N. 12202/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n.12202 del 2010 proposto dalla srl Viola, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Velia Maria Leone, Sabina Armati e Annalisa di Ruzza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Leone in Roma, Via Calabria n.32; contro Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria; Euro-Soa spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; nei confronti di

Azienda Ospedaliera Universitaria integrata Verona, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; per l'annullamento a) del provvedimento del 2.10.2010 con cui la resistente Autorità, in relazione alla segnalazione dell'intimata soa, ha disposto l'inserimento nel Casellario informatico ex art.27 del DPR 34/2000 della seguente annotazione "Ai sensi e per gli effetti della Determinazione del Consiglio dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3/2010, si dà notizia che con nota prot. n.6828 del 5.11.2010... la Euro soa spa ha comunicato l'adozione di un provvedimento di decadenza dell'attestazione n.9879/04/00 del 4.5.2010 rilasciata all'impresa Viola srl in quanto emessa sulla base di certificazioni che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni"; b) della determinazione del 5.11.2010 con cui la citata soa ha disposto la decadenza della menzionata attestazione in quanto "la sua emissione è avvenuta in assenza del requisito previsto dall art,17 comma 1, lett. m) del DPR n.34/2000"; c) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato: a) la determinazione del 5.11.2010 con cui la Euro soa spa ha disposto la decadenza della attestazione n.9879/04/00 del 4.5.2010 in quanto "la sua emissione è avvenuta in assenza del requisito previsto dall'art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.34/2000"; b) la determinazione con cui l'intimata Autorità ha disposto l'inserimento nel casellario informatico delle imprese della segnalazione con cui la citata soa ha comunicato l'avvenuta adozione del contestato provvedimento di decadenza. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza: 1) Quanto alla automatica imputabilità a Viola srl della produzione di falsa documentazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10, comma 1, lett.h) della L. n.241/1990 e ss.mm.ii. per difetto di motivazione e carenza di istruttoria; eccesso di potere per inosservanza delle determinazioni nn.1/2010 e 3/2010; 2) Quanto al mancato svolgimento delle verifiche in merito alla imputabilità del falso da parte dell'avcp: Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 10 comma 1, lett.h) della

L. n.241/1990 e ss.mm.ii. per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, difetto dei presupposti legali; eccesso di potere per inosservanza delle determinazioni nn.1/2010 e 3/2010; 3) Quanto alla non imputabilità a Viola del falso: Violazione e falsa applicazione dell'art.17, comma, lett. m) del DPR n.34/2000, dell'art.38, comma 1, lettere h) e m-bis) del D.lgvo n.163/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10, comma 1, lett.h) della L. n.241/1990 e ss.mm.ii. per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e difetto dei presupposti legali; eccesso di potere per inosservanza delle determinazioni nn.1/2010 e 3/2010; Si è costituita l'intimata Autorità contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse. Alla pubblica udienza del 19.10.2011 il ricorso è stato assunto in decisione. In punto di fatto deve essere evidenziato che: 1) il procedimento di decadenza è stato attivato in quanto la soa emittente aveva acclarato che uno dei certificati di esecuzione lavori presentati dalla società ricorrente non era stato confermato dalla stazione appaltante; 2) in relazione a tale aspetto la suddetta soa ha interessato la resistente Autorità, la quale dopo aver effettuato le dovute indagini, chiedendo a tal fine informazioni sia alla stazione appaltante che alla srl Viola, ha ordinato alla ripetuta soa di adottare il contestato

provvedimento di ritiro; c) in esecuzione di quanto disposto dall'autorità la soa, sul presupposto che l'accertata falsità del certificato lavori avesse comportato automaticamente il venir meno del requisito di cui all'art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.347/2000, ha assunto la gravata decadenza. Alla luce di tali presupposti fattuali risulta palesemente fondata la doglianza con cui è stata contestata la legittimità della determinazione dell'intimata soa, la quale è stata adottata per il venir meno in capo alla società ricorrente del requisito di cui all'art. 17 lett. m) del DPR n. 34/2000 - il quale prevede tra i requisiti generali per ottenere il rilascio di un'attestazione l'inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione - senza che fosse in alcun modo dimostrata l'imputabilità del falso documentale alla srl Viola. Al riguardo il Collegio - in disparte la circostanza che la mera decadenza poteva essere legittimamente pronunciata sulla base del mero dato oggettivo della produzione di un documento falso indipendentemente, quindi, dalla sussistenza dei presupposti previsti dal richiamato art. 17, comma 1, lett.m - in linea con i propri precedenti in materia, dettagliatamente richiamati da parte ricorrente, sottolinea che la tesi su cui si basa il contestato provvedimento risulta in palese contrasto con il consolidato orientamento

giurisprudenziale della Sezione, secondo cui la perdita del prescritto requisito generale postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa, ma anche la riferibilità soggettiva del fatto all'impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest'ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza. In sostanza è richiesto che l'impresa sia consapevole della falsità della documentazione e l'abbia nondimeno utilizzata ovvero sia incorsa in un comportamento negligente nell'accertare la non veridicità della documentazione prodotta. In tale contesto, quindi, non è individuabile alcun automatismo tra il fatto materiale della produzione di documentazione falsa e perdita del menzionato requisito generale, per cui la citata determinazione che si è basata su tale automatismo risulta in palese contrasto con il disposto dell'art. 17, comma 1, lett m) del DPR n. 34/2000, come interpretato dal consolidato orientamento giurisprudenziale Tale conclusione risulta avvalorata poi sia dalla circostanza che nella nota con cui l'autorità aveva ordinato alla soa di procedere alla decadenza non era stato fatto alcun riferimento alla perdita del requisito di cui all'art.17, lett.m), ma si era posta l'attenzione unicamente sul dato oggettivo della riconosciuta falsità del certificato lavori, sia dal fatto che nella successiva iscrizione nel casellario informatico nessun riferimento è stato fatto alla perdita del ripetuto requisito.

Ciò premesso, la doglianza in trattazione è fondata, ed il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento sia del gravato provvedimento di decadenza sia dell'iscrizione dello stesso nel casellario informatico, e con assorbimento delle altre censure dedotte. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.12202 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: Bruno Amoroso, Presidente Domenico Lundini, Consigliere Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/11/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)