REGOLAMENTO DEI PROBIVIRI

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REGOLAMENTO DEI PROBIVIRI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 21 dello Statuto, le funzioni dei Probiviri dell Associazione e le relative modalità di funzionamento. Art. 2 Probiviri 1. I Probiviri, eletti dall Assemblea dell Associazione, acquistano le prerogative della carica dal momento della proclamazione dell elezione. 2. Il plenum dei Probiviri, composto dai cinque Probiviri eletti dall Assemblea, si riunisce all atto dell insediamento per nominare un Coordinatore e, successivamente, nei casi stabiliti dal presente regolamento. 3. Il Coordinatore convoca le riunioni, che possono svolgersi anche in videoconferenza o con altri mezzi di partecipazione a distanza purché sia garantita l identità dei partecipanti, dirige la discussione, pone i temi all esame, comunica le decisioni assunte dal collegio. 4. Il plenum dei Probiviri si riunisce: a) per eleggere, all inizio di ogni anno solare i tre Probiviri componenti del collegio per le questioni interpretative e disciplinari, per le procedure di controllo, per il riesame delle domande di adesione e delle sanzioni associative; b) per esaminare e proporre le modifiche al presente regolamento; c) negli altri casi in cui sia deciso dalla maggioranza dei componenti per esaminare questioni di particolare interesse. 5. I Probiviri hanno il dovere di partecipare ai lavori del collegio di cui fanno parte nonché alle riunioni dell Assemblea e del Consiglio direttivo dell Associazione.

6. Decadono dalla carica coloro i quali, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del plenum dei Probiviri o a quelle dei diversi collegi di cui fanno parte o alle riunioni dell Assemblea e del Consiglio direttivo a cui sono tenuti a presenziare. 1. I Probiviri svolgono funzioni: a) arbitrale; b) interpretativa della normativa associativa; c) disciplinare; Art. 3 Funzioni - Costituzione dei collegi d) di riesame delle domande di adesione all Associazione non approvate dal Consiglio direttivo; e) di vigilanza generale. 2. Il collegio chiamato a svolgere la funzione arbitrale è composto da tre Probiviri. Il collegio è costituito, di volta in volta, a seguito del ricevimento del ricorso, presentato da una delle componenti dell Associazione. 3. Il collegio chiamato a svolgere le funzioni interpretative, disciplinari, il riesame delle domande di adesione all Associazione non approvate dal Consiglio direttivo e le procedure di controllo è costituito all inizio di ogni anno solare. La partecipazione a tale collegio deve essere garantita a tutti i Probiviri nel rispetto del principio di rotazione. 4. Tutti i termini previsti nel presente regolamento sono sospesi dal 1 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. Art. 4 Attività arbitrale dei Probiviri - Costituzione del collegio arbitrale 1. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti dell Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. 2. Il ricorso deve pervenire alla Segreteria dei Probiviri non oltre novanta giorni dagli atti o dai fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più componenti dell Associazione e deve contenere l illustrazione dei fatti e degli atti, la motivazione del ricorso e la nomina del Proboviro di fiducia scelto tra i cinque eletti dall Assemblea. 3. La parte ricorrente è tenuta a depositare contestualmente alla proposizione del ricorso, o comunque non oltre i cinque giorni successivi, la somma di euro cinquecento, secondo le modalità che saranno indicate dalla stessa segreteria dei Probiviri. Il mancato o il tardivo deposito determina l inammissibilità del ricorso proposto. Tale somma infruttifera sarà restituita in caso di accoglimento del ricorso.

4. Spetta alla Segreteria dei Probiviri, attivare le fasi per la formale costituzione del collegio e supportare le successive attività, in particolare: a) comunicare alla controparte il ricorso entro dieci giorni della sua presentazione; b) richiedere alla controparte di nominare nei successivi dieci giorni un Proboviro di fiducia, scelto tra quelli eletti dall Assemblea; c) richiedere ai due Probiviri nominati dalle parti di indicare di comune accordo nei dieci giorni successivi il Presidente del collegio arbitrale, scegliendolo tra gli altri Probiviri. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno dei due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Roma sempre tra gli altri Probiviri eletti dall Assemblea; d) convocare, entro i dieci giorni successivi alla nomina del terzo Proboviro con funzioni di Presidente, la riunione per la formale costituzione del collegio arbitrale e per l apertura della fase istruttoria. In tale sede i Probiviri dichiarano per iscritto che non ricorrono fattispecie di incompatibilità, previste dalle leggi, dallo Statuto, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi. Spetta poi al Presidente del collegio informare le parti dell avvenuta costituzione del collegio. 5. Le parti possono ricusare i Probiviri nominati, nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura civile, entro e non oltre i dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del collegio arbitrale. Art. 5 Attività del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale stabilisce le regole procedurali, i mezzi istruttori e fissa le modalità delle riunioni che possono svolgersi anche in videoconferenza o con altri mezzi di partecipazione a distanza, purché sia garantita l identità dei partecipanti. Svolge audizioni delle parti ed acquisisce atti e documenti. 2. Il collegio arbitrale deve comunicare ai Probiviri di Confindustria la controversia ad esso demandata. A tale riguardo, il collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione della controversia stessa. 3. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. 4. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni. E facoltà del componente dissenziente non sottoscrivere il lodo. Il lodo dispone sulle eventuali spese e può essere corretto in caso di errori materiali o di calcolo, su istanza di parte o anche d ufficio dallo stesso collegio. 5. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell Associazione ed ai Probiviri confederali entro cinque giorni dalla data della deliberazione. 6. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l appello ai Probiviri di Confindustria che può essere proposto entro venti giorni dalla data della comunicazione. La parte appellante può chiedere la sospensione dell efficacia della decisione impugnata, laddove ritenga che dall applicazione della stessa possa derivarne un grave ed irreparabile pregiudizio.

Art. 6 Attività interpretativa, disciplinare, sul riesame delle domande di adesione all Associazione, di controllo - Costituzione del collegio 1. Spetta ad un collegio composto da tre Probiviri l attività interpretativa, l attività disciplinare e, ai sensi dell articolo 5, comma 5, dello Statuto, il riesame delle domande di adesione all Associazione non approvate dal Consiglio direttivo e le procedure di controllo. 2. I tre componenti del collegio sono eletti a maggioranza all inizio di ogni anno solare dal plenum dei Probiviri dell Associazione. Il collegio individua tra i propri componenti il Presidente. Il collegio rimane in carica fino alla costituzione del collegio successivo. 3. Il Presidente del collegio dirige la discussione, sottopone in via preventiva le questioni circa la ricevibilità delle questioni sottoposte, pone i temi all esame, stabilisce le modalità di funzionamento del collegio, comunica le decisioni assunte dal collegio. Art. 7 Attività del collegio per le questioni interpretative, disciplinari, sul riesame delle domande di adesione e per le procedure di controllo 1. Il collegio, su richiesta degli organi sociali e dei soci, svolge l interpretazione dello Statuto e di ogni altra norma regolativa dell Associazione. Fornisce, su richiesta, indirizzi applicativi delle norme statutarie, dei regolamenti e degli atti degli organi sociali. 2. Ricevuta la richiesta su una questione interpretativa, il Presidente del collegio nomina un relatore tra i componenti del collegio che procede ad esaminare in via preventiva la questione ed a trasmettere una relazione con le proprie proposte. La decisione, che deve essere resa entro sessanta giorni dalla data di richiesta, è comunicata a chi ha posto la questione ed al Presidente dell Associazione nei cinque giorni successivi alla deliberazione. I pareri resi e gli indirizzi assunti possono essere appellati entro venti giorni dalla comunicazione ai Probiviri confederali. 3. Al collegio dei Probiviri in caso di pronuncia negativa del Consiglio direttivo di approvazione di una domanda di adesione in qualità di socio dell Associazione, ai sensi dell articolo 5, comma 5, dello Statuto, può essere chiesto un riesame della domanda. Il collegio dei Probiviri decide in modo definitivo entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riesame. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 4. Il collegio dei Probiviri, ai sensi dell articolo 8, comma 3, decide sui ricorsi presentati in caso di sanzioni comminate dal Consiglio direttivo ai soci. Il ricorso deve essere presentato al collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il collegio dei Probiviri decide in modo definitivo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riesame. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 5. Fatto salvo quanto previsto sulle sanzioni dall'articolo 8 dello Statuto, il collegio dei Probiviri può disporre, ai sensi dell articolo 21, comma 10, la decadenza dalle cariche per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Per la dichiarazione di decadenza dalle cariche dell Associazione il collegio procede su istanza di parte o d ufficio quando è a conoscenza di possibili motivi di decadenza. In tal caso il collegio dei Probiviri instaura un procedimento per

accertare i fatti nel corso del quale deve essere sentito l interessato. Al termine del procedimento, che deve concludersi entro sessanta giorni, il collegio può deliberare l archiviazione della questione o la decadenza dalla carica associativa. La decisione è comunicata al diretto interessato ed al Presidente dell Associazione entro cinque giorni dalla deliberazione. I provvedimenti di decadenza possono essere impugnati con ricorso ai Probiviri confederali entro venti giorni dalla comunicazione della decisione. 6. Ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 22, comma 6, dello Statuto, in conformità alle norme stabilite in sede confederale, l accesso alle cariche dell Associazione è sottoposto al parere obbligatorio dei Probiviri. 7. I Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.