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Transcript:

x Regione del Veneto Deliberazione della Giunta (7^ legislatura) Presidente V. Presidente Assessori Giancarlo Fabio Renato Giancarlo Marialuisa Marino Massimo Raffaele Floriano Ermanno Raffaele Galan Gava Chisso Conta Coppola De Poli Finozzi Giorgetti Grazia Padoin Pra Serrajotto Zanon Segretario Menetto n. 902 del 4-4 - 2003 Oggetto: Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera. Rielaborazione e Adozione L Assessore alle Politiche per l Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso, riferisce: Con Delibera della Giunta Regionale n. 452 del 15 febbraio 2000 era stato adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera redatto ai sensi della normativa nazionale e comunitaria allora vigente che prevedeva i criteri per l elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela dell atmosfera ed i criteri per la raccolta dei dati inerenti alla qualità dell aria. Con Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002 n. 60, ai sensi dell art. 4 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351, è stata recepita la direttiva europea 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente per il biossido di zolfo, gli ossidi e i biossidi di azoto, le particelle e il piombo, e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio. Con Decreto del Ministero dell Ambiente e Tutela del Territorio del 1 ottobre 2002 n. 261, pubblicato sulla G.U. 20 novembre 2002 n. 272 ed entrato in vigore il 5 dicembre 2002, sono state stabilite, ai sensi degli art. 5, 8, 9 del D. Lgs 351/99 sopracitato, le nuove direttive tecniche ed i criteri in base ai quali le regioni devono provvedere innanzitutto ad effettuare le misurazioni per la valutazione preliminare della qualità dell aria, quindi elaborare i piani ed i programmi per il raggiungimento dei valori limite nelle zone in cui i livelli sono più alti ed infine adottare un piano per il mantenimento della qualità dell aria nelle zone con il livelli inferiori ai valori limite. 1/5

Con l entrata in vigore di tale Decreto, sono state abrogate alcune delle norme previgenti modificando radicalmente le impostazioni per la stesura e la redazione dei piani di tutela e risanamento dell atmosfera regionali, rendendo necessaria una sostanziale rielaborazione del relativo Piano della Regione Veneto già adottato con il citato provvedimento della Giunta regionale n. 452 del 15 febbraio 2000. Sulla base di quanto detto sopra si ritiene necessario procedere al ritiro e la revoca della sopracitata Delibera della Giunta Regionale n. 452 del 15 febbraio 2000. Il nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera, riportato all allegato A del presente provvedimento, è stato redatto da un gruppo di lavoro composto dal personale dell Unità Complessa Tutela Atmosfera, della Direzione Ambiente, della Direzione Settore Mobilità, dell ARPAV e con la consulenza di docenti universitari risulta conforme all impostazione e alle indicazioni tecniche previste dal D.M. 261/2002 ed è composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera; - Normativa di Piano; - Analisi campo di vento stazioni a 10 m; - Mappa stazioni meteorologiche; - Progetto esecutivo SIMAGE 1 lotto; - Progetto preliminare di riqualificazione e ottimizzazioni delle reti di monitoraggio della qualità dell aria del Veneto. Come risulta dalle misurazioni e stime effettuate nell elaborazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera, grande rilevanza all inquinamento atmosferico è da assegnare al contributo del settore trasporti in genere. In questo settore, anche in funzione di tali considerazioni, la Giunta Regionale ha effettuato o già previsto investimenti molto consistenti in opere infrastrutturali destinate ad esempio al trasferimento del traffico dalla mobilità su gomma a quello su ferro (Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale SMFR ). Non potendosi comunque esaurire l intervento economico per realizzare gli obiettivi del Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell Atmosfera in quello che è già stato realizzato o in programma di realizzazione, si propone che la Giunta Regionale, ad approvazione definitiva del Piano si impegni ad individuare congrue risorse da assegnare a Province e Comuni in base ad accordi di programma che prevedano la compartecipazione economica di dette amministrazioni in funzione di proposte di intervento che dal punto di vista scientifico risultino più efficaci. L art. 28 della Legge Regionale 16 aprile 1985 n. 33 e successive modificazioni, prevede che le procedure di adozione e approvazione dei piani regionali di settore, siano le stesse del Piano Regionale per l Ambiente, individuate all art. 19 della medesima legge regionale. Tali procedure prevedono che la Giunta Regionale, dopo aver approvato il Piano, provveda ad inviarne copia alle Province e ai Comuni e che il Presidente della Giunta Regionale provveda a dare notizia dell adozione di detto Piano, indicando le sedi nelle quali chiunque possa prenderne visione, tramite pubblicazione sul BURV e su due quotidiani a diffusione regionale. A tal fine è stato predisposto un avviso di adozione del Piano, riportato all allegato B del presente provvedimento, per la diffusione della notizia inerente l avvio delle procedure per l approvazione del Piano. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto chiunque abbia interesse può far pervenire alla Giunta Regionale eventuali osservazioni e proposte 2/5

ed entro il medesimo termine la Giunta regionale provvederà a sentire la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, prevista dall art. 9 della legge regionale 3 giugno 1997 n. 20. La Giunta presenterà quindi al Consiglio regionale il Piano adottato, con le controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e con le eventuali proposte di modifica. Il Piano sarà quindi approvato con deliberazione del Consigli regionale. Si propone pertanto di depositare copia di tutti gli elaborati in forma integrale presso gli Uffici regionali per l informazione (URI) di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e Venezia al fine di dare avvio alle procedure di consultazione. L Assessore alle Politiche per l Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso, conclude la propria relazione e propone all approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, Assessore Renato Chisso, incaricato dell istruzione dell argomento ai sensi dell art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alle compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; VISTA la Legge Regionale del 16/04/1985 n. 33; VISTA la Legge Regionale del 3/06/1997 n. 20; VISTO il Decreto Legislativo del 04/08/1999 n. 351; VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 15/02/2000 n. 452; VISTO il Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60 del 2/04/2002; VISTO il Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio n. 261 del 1/10/2002; DELIBERA 1) di revocare la Delibera della Giunta Regionale n. 452 del 15 febbraio 2000; 2) di recepire, fare proprio ed adottare il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera citato in premessa e che riportato all allegato A del presente provvedimento ne costituisce parte integrante; 3) di individuare attraverso successivo provvedimento, dopo che il piano sarà approvato in via definitiva, congrue risorse da assegnare a Province e Comuni in base ad accordi di programma che prevedano la compartecipazione economica di dette amministrazioni in funzione di proposte di intervento che dal punto di vista scientifico risultino più efficaci; 4) di trasmettere, per gli adempimenti e le procedure di cui alla L.R. 33/1985 e successive modificazioni, la presente deliberazione alle Province e ai Comuni; 5) di approvare il testo costituente l avviso per la diffusione della notizia inerente l avvio delle procedure per l approvazione del Piano, di cui all Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3/5

6) di incaricare la Direzione Regionale per l Informazione di disporre, secondo quanto previsto all art. 19 della L.R. 33/1985 e successive modificazioni, la pubblicazione dell avviso di cui all Allegato B sul B.U.R. e su due quotidiani a diffusione regionale, imputando successivamente la relativa spesa, con decreto del Dirigente di detta Direzione, sul Capitolo n. 5192 del bilancio regionale per l anno 2003 denominato Spese per la pubblicazione di bandi e altri atti pubblici di interesse della Regione ; 7) di disporre il deposito degli elaborati di detto Piano in forma integrale presso gli Uffici Regionali Informazione (URI) di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e Venezia al fine di dare avvio alle procedure di consultazione; 8) di acquisire il parere della Conferenza permanente Regione Autonomie locali, prevista dall art. 9 della L.R. 20/1997. Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO Dott. Menetto IL PRESIDENTE On. Dott. Giancarlo Galan 4/5

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI Visto e assunto l impegno di. sul capitolo del bilancio di previsione per l esercizio al n. (art. 43 della l.r. 29 novembre 2001, n. 39) Venezia, 5/5