- ricorrente - C O N T R O

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n 208/2012 R.G.L., promossa D A MANCINI MARINA MARIA ROSARIA, rappresentata e difesa dall Avv. MORICI FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso lo studio in STRADELLA VICINALE CAPO ZAFFERANO N.14 SANTA FLAVIA C O N T R O - ricorrente - COMUNE DI BAGHERIA, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall Avv. RIZZO ANGELA, elettivamente domiciliata presso lo studio in C.SO UMBERTO I N. 43 C/O AVV. FERRANTE ADRIANA BAGHERIA Oggetto: mansioni superiori - convenuta - All udienza del 1.07.2015 i difensori delle parti hanno concluso come in atti Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N / Registro Sentenze Lavoro Cron. F.A. Addì Rilasciata spedizione in forma esecutiva all Avv. per Il Cancelliere FATTO E DIRITTO 1

Con ricorso depositato il 18.01.2012 parte ricorrente indicata in epigrafe, giornalista iscritta all Albo, dipendente di COMUNE DI BAGHERIA (ivi transitata in mobilità), lamentò di avere svolto attività giornalistica, in qualità di addetta all ufficio stampa dell Ente, percependo tuttavia la retribuzione di Istruttore Amministrativo cat. C, posizione economica C1, in luogo della retribuzione prevista dal CCNL Giornalisti, con accredito della contribuzione all INPDAP (oggi INPS) invece che all INPGI; chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto all inquadramento come Capo Servizio o in subordine come redattore ordinario - di cui al CCNL Giornalisti sin dal 16.11.2007, ai sensi dell accordo 24.10.2007, o in subordine dal 19.11.2009, e condannato il Comune convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori e col favore delle spese di lite. Tardivamente costituitosi in giudizio, il COMUNE DI BAGHERIA eccepì l'infondatezza del ricorso, di cui chiese il rigetto: senza contestazione sulle mansioni di fatto svolte dalla ricorrente di addetto all Ufficio Stampa senza compiti di coordinamento né sulla spettanza della contribuzione all INPGI (che il Comune aveva sia pure con ritardo accreditato a seguito di altra sentenza), veniva contestato il diritto della ricorrente medesima al pagamento delle retribuzioni previste dal CCNL Giornalisti, anche sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 14.06.2007. La causa, istruita documentalmente e con C.T.U. contabile, sulle conclusioni delle parti di cui agli atti, è stata decisa all odierna udienza. Il ricorso appare fondato, nei limiti di cui al prosieguo. In punto di diritto, si condivide e richiama la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19.12.2012 n. 2010/12 in atti, nota alle parti, e quella della Corte d Appello di Messina n. 1288/2010, parimenti depositata in atti e nota alle parti. 2

Infatti, la previsione dell art. 127 della L. Regionale Sicilia n. 2/2002 - secondo cui ai giornalisti componenti degli Uffici Stampa degli Enti locali è attribuita la qualifica e il trattamento contrattuale di redattore capo in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con sentenza n. 189 del 14.06.2007, proprio nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti degli Uffici Stampa degli Enti locali è attribuita la qualifica e il trattamento contrattuale di redattore capo in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, perché in contrasto con il generale principio secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato dev essere disciplinato dalla contrattazione collettiva, principio che si impone anche alle Regioni a statuto speciale, anche quale limite alla loro potestà legislativa esclusiva. Per la medesima ragione, nella stessa sentenza, la Corte Costituzionale dichiarava l illegittimità costituzionale dell art. 58, comma 1, L.R. Siciliana n. 33 del 1996, nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali, nonché dell art. 16, comma 2, L.R. Siciliana n. 8 del 2000, nella parte in cui prevede che la qualifica e il trattamento contrattuale di capo servizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali. Tuttavia, dopo la citata pronuncia della Corte Costituzionale, è stato stipulato il Contratto collettivo del 24.10.2007, pubblicato in GURS del 16.11.2007 n. 54), che stabilisce nel rispetto del principio affermato dalla Consulta l individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996 n. 33. Il contratto, per previsione espressa, viene stipulato in ossequio alle disposizioni dell art. 127, comma 1, L.R. Siciliana n. 2/2002 non toccato dalla pronuncia della Consulta e che prevede che individuazione e regolamentazione dei profili professionali degli addetti agli uffici stampa 3

degli Enti Locali sono affidati alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l Assessorato regionale alla Presidenza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG e si applica al personale giornalistico componente gli uffici stampa di cui all art. 58 L.R. n. 33/96 in relazione agli enti locali di cui all art. 1 L.R. n. 10/2000. Il contratto prevede le figure professionali di caporedattore (funzioni di capo dell ufficio nelle Province e nei capoluoghi di provincia), vice caporedattore (sue funzioni vicarie), capo servizio (funzioni di coordinamento di un servizio o dell ufficio nei Comuni), vice capo servizio (sue funzioni vicarie) e redattore ordinario (funzioni giornalistiche ordinarie). Orbene, il citato contratto collettivo è stato legittimamente emesso in attuazione dell art. 127 comma 1 L.R. n. 2/2002, poiché detta norma era ed è rimasta in vigore anche dopo la pronuncia della Consulta sopra citata, con la conseguenza che il rapporto di lavoro di parte ricorrente pacificamente addetta all ufficio stampa del Comune convenuto dev essere dal medesimo regolato con decorrenza dalla sua pubblicazione in GURS, avvenuta il 16.11.2007, anche sulla scorta dell art. 6 del contratto collettivo medesimo (disciplina transitoria), che ne prevede l immediata applicazione a coloro che sono già in servizio presso gli uffici stampa. Sulla scorta del citato contratto collettivo, la ricorrente va inquadrata come redattore ordinario. Ed invero, la qualifica di caporedattore spetta solo a coloro che svolgono funzioni di capo ufficio nelle Province o nei Capoluoghi di Provincia, quale non è il Comune di Bagheria e quelle di caporedattore vicario e chi svolge funzioni vicarie del primo. La qualifica di capo servizio (e quella di vicario per le mansioni vicarie) spetta solo a chi svolge funzioni di coordinamento dell ufficio nei Comuni, funzioni che la ricorrente non ha chiesto di dimostrare di avere svolto e che risultano contestate dal Comune convenuto; funzioni che, in ogni caso, ella non può 4

avere svolto, risultando pacifico che ella è l unica addetta all ufficio stampa del Comune convenuto. Lo svolgimento delle funzioni di coordinamento dell ufficio stampa di un Comune, infatti, presuppone un organizzazione dei redattori in più servizi o uffici che debbano essere tra di loro coordinati (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 2025 del 3.05.2012 in atti, che pure si condivide e richiama sul punto), che nella fattispecie mancano del tutto. La ricorrente va quindi inquadrata come redattore ordinario con decorrenza dal 16.11.2007 e da detta data le spetta la retribuzione per tale qualifica prevista dal CCNL Giornalisti, correttamente quantificata nella disposta relazione di C.T.U. ed in quella di chiarimenti ed indicata nel dispositivo, comprensiva di interessi legali sino alla data del calcolo del C.T.U. ed oltre ulteriori interessi sino al saldo. La relazione di C.T.U. e di chiarimenti resi dal medesimo pienamente si condividono e richiamano, attesa la correttezza dell iter logico e dei calcoli, non specificamente contestati dalle parti. Le differenze retributive in ordine alle giornate di straordinario elettorale non sono state riconosciute, in quanto oggetto di rinuncia da parte della ricorrente. Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite e di C.T.U., che seguono la soccombenza del Comune convenuto. La complessità della motivazione e l elevato numero di cause ultratriennali e di recente assegnazione poste in decisione all udienza odierna ha giustificato l assegnazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, condanna il COMUNE DI BAGHERIA al pagamento in 5

favore di MANCINI MARINA MARIA ROSARIA della somma complessiva di 20.397,25 a titolo di differenze retributive, ivi inclusi interessi legali dal dovuto al 30 giugno 2015, oltre ulteriori interessi da detta data al saldo. Condanna COMUNE DI BAGHERIA alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi 4.0000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese 15%, IVA e CPA. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto. Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. Così deciso in Palermo, 01/07/2015. IL GIUDICE Paola Marino 6