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IL TRIBUNALE DI PORDENONE riunito nella Camera di Consiglio del 4.9.2014, nelle persone dei magistrati: dr. Enrico Manzon Presidente dr. Francesco Saverio Moscato Giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel. ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento ex art. 98 l.f. n. 958/2014 R.G. promosso da: Studio Legale Associato, con procuratori gli avv.ti... opponente contro S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario straordinario, con gli avv.ti opposto Premesso che - lo Studio legale odierno opponente ha presentato domanda di ammissione al passivo di in Amministrazione Straordinaria in prededuzione per il complessivo importo di 199.614,20, con riferimento all attività professionale svolta in relazione alla procedura di concordato preventivo c.d. con riserva (ricorso introduttivo, relazioni ed attività connesse, fino alla rinuncia del 5 giugno 2013 per la constatata impossibilità di pervenire ad un adeguata proposta di concordato), all ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed a questioni di diritto del lavoro; - la domanda è stata respinta dal giudice delegato, per le seguenti ragioni: quanto alla collocazione del credito in prededuzione ex art. 111 l.f., in quanto non si ravvisa alcuna utilità per i creditori dell opera svolta dal richiedente (cfr. Cass. 8533/13 e 8534/13) come confermato anche dalla rinuncia alla domanda di concordato; quanto all ammontare del credito, in quanto, per effetto dell abrogazione delle tariffe professionali operata dall art. 9 c. 1, d.l. 21.1.2012 n. 1, come previsto dall art. 41 del D.M. 140/2012, il compenso va determinato sulla base dei parametri ivi indicati in quanto liquidato da organi giurisdizionale in data successiva al 23.8.2012 ;

- lo Studio Legale ha proposto opposizione avverso la predetta decisione: dato atto che il credito insinuato era stato considerato integralmente prededucibile in quanto sorto in occasione e funzione delle procedure concorsuali cui ha fatto ricorso, e rilevato che, successivamente alla decisione del giudice delegato, era stato convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 9 il decreto legge c.d. Destinazione Italia che, nel fornire un interpretazione autentica dell art. 111 l.f., ha posto quale condizione per la prededucibilità l apertura della procedura di concordato ex art. 163 l.f., condizione non sussistente nella specie, l opponente ha insistito nella presente sede per l ammissione in prededuzione con riferimento alle prestazioni rese in funzione ed in occasione della procedura di amministrazione straordinaria (e pertanto per l importo di 50.169,47) e per l ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con riguardo al compenso per l assistenza prestata in favore di nel corso della procedura di concordato con riserva e per la consulenza resa in materia di diritto del lavoro (per il residuo importo, erroneamente indicato, per effetto di errore materiale, in una cifra inferiore nell atto di opposizione allo stato passivo, e precisato nella misura comunque evincibile già dal testo del ricorso ex art. 98 l.f. nell importo di 140.579,03 per la prima voce e di 8.865,70 per la seconda); - che si è costituita la procedura opposta insistendo, nel merito, per il rigetto della domanda: con riferimento alla (rinnovata) richiesta di ammissione in prededuzione, essa ha eccepito l inapplicabilità dell art. 111 comma 2 l.f. in quanto il d.lgs. n. 270/1999 (il cui art. 20 prevede che i crediti sorti per la continuazione dell esercizio dell impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell art. 111, primo comma, numero 1 della legge fallimentare) conterrebbe una disciplina autosufficiente e non eterointegrabile; parte opposta ha altresì rilevato che l opponente non ha fornito alcun elemento per dimostrare l ammontare del credito richiesto, tanto più alla luce della suddivisione, operata solo nella presente sede, delle competenze asseritamente maturate in relazione alle diverse procedure, nonché l assenza di utilità per i creditori dell attività effettuata; con riferimento alla pretesa, svolta per la prima volta in questa sede, di ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., ha denunciato l inammissibilità della modifica in tal senso dell originaria domanda di ammissione al passivo, svolta con esclusivo riferimento alla prededucibilità del credito, sostenendo comunque l infondatezza della pretesa, 2

trattandosi di attività svolta da studio associato senza che vi sia prova del carattere personale ed individuale dell incarico e della prestazione, ritenuto che 1) contrariamente a quanto eccepito dalla procedura opposta, sono state adeguatamente esplicitate dal creditore le ragioni della domanda, avendo esso indicato con sufficiente precisione gli incarichi ricevuti e le prestazioni rese; vero è che meno precisa è la documentazione prodotta (docc. 23 e ss) specie con riferimento alla suddivisione del credito, ab initio globalmente enunciato, sulla base di elenchi di attività non del tutto congruenti rispetto all ipotesi espressa in sede di opposizione (secondo cui sarebbe stato dimesso un elenco per ciascuna tipologia di attività, quando invece nel riepilogo relativo alle prestazioni inerenti alla procedura ex d.lgs. n. 270/1999 compaiono anche attività svolte in quella ex art. 161 comma 6 della legge fallimentare); e tuttavia, posto che le attività svolte sono comunque analiticamente descritte e documentate in misura più che sufficiente a consentire la liquidazione, che in assenza di accordo scritto, dev essere operata giudizialmente, si tratta(va) di determinare l importo del credito; in tal senso, si ritiene, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 140/2012, applicabile ratione temporis, e tenuto conto dell attività giudiziale e stragiudiziale espletata dall opponente, di dover liquidare il compenso di 30.000,00 per le prestazioni finalizzate alla dichiarazione d insolvenza e all accesso all amministrazione straordinaria, il compenso di 80.000,00 per le prestazioni relative alla procedura di concordato con riserva, ed il compenso di 5.000,00 per la consulenza in materia giuslavoristica; importi tutti comprensivi di accessori (iva e cassa di previdenza) ed al lordo della ritenuta d acconto; 2) quanto al rango del credito, dovendosi il tribunale pronunciare sulle conclusioni come rimodulate dall opponente, il quale, in primo luogo, ha espressamente limitato la pretesa di prededuzione all attività inerente l accesso di alla procedura di amministrazione straordinaria, si deve escludere che il credito relativo alle prestazioni rese con tale finalità possa assumere detto rango, posto che, da un lato, l art. 111 considera crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge, con riferimento alla legge fallimentare, laddove la procedura di amministrazione straordinaria è disciplinata da una legge diversa e, dall altro, quest ultima (il d.lgs. 8.7.1999 n. 270) contiene all art. 20 una disciplina 3

speciale della prededuzione nell amministrazione straordinaria non compatibile con l altra dianzi richiamata; vero è che lo stesso art. 20 rinvia all art. 111 (primo comma n. 1) ma al solo fine di richiamare l ordine di graduazione dei crediti, restando estranea al rinvio, per quanto sopra, la sopravvenuta estensiva disciplina dei presupposti della prededuzione per le procedure di cui alla legge fallimentare; 3) con riguardo alla pretesa di riconoscimento del privilegio ex artt. 2751 bis n. 2 c.c. in relazione al credito per le ulteriori prestazioni effettuate, si deve osservare che tale pretesa è stata inammissibilmente espressa per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, non essendo stata proposta neppure in via subordinata con la domanda di ammissione al passivo (a torto l opponente invoca a giustificazione di ciò il sopravvenuto mutamento normativo che lo ha indotto a mutare la domanda in tal senso, poiché il rango prededucibile era al momento della presentazione dell insinuazione dato comunque controverso e prevedibilmente destinato ad essere contestato ed oltretutto palesemente non spettante quantomeno per l attività prestata con riguardo alla controversia stragiudiziale giuslavoristica). Quanto all inammissibilità della nuova pretesa, si osserva dunque che vige in sede di opposizione il principio dell immutabilità della domanda, stante la natura impugnatoria del relativo giudizio (v. in tal senso Cass. 2.10.2007, n. 22108, secondo cui: il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell immutabilità della domanda, il quale esclude che possano prendersi in considerazione le questioni non dedotte con l atto di opposizione ; nonché Cass. 30.09.2004, n. 19605, 11.02.03, n. 18935 secondo cui il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell immutabilità della domanda, rimanendo pertanto escluso che possano essere prese in considerazione questioni, irrilevabili d ufficio, dedotte in quella fase dall opponente ); d altro canto la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo risulta definitivamente confermata dalla riforma del 2006 e dai successivi interventi del decreto correttivo n. 169/97, che hanno introdotto un sistema processuale a cognizione sostanzialmente piena, davanti al giudice delegato - pur con le particolarità dovute al procedimento di natura endofallimentare - e un giudizio impugnatorio di secondo grado in fase di opposizione: in particolare, la nuova formulazione dell art. 93, primo comma, n. 4 l.f. indica come necessaria nella domanda l indicazione, non solo delle ragioni della prelazione, ma anche 4

l indicazione specifica della richiesta di prelazione e del relativo titolo, pena la degradazione del credito al rango chirografario, con conseguente impossibilità di mutamento della domanda in sede di opposizione con indicazione di una prelazione in precedenza non esplicitata; 4) in conclusione, l opposizione allo stato passivo dev essere parzialmente accolta, con ammissione, integralmente in chirografo, dei crediti come sopra liquidati; 5) in considerazione dell accoglimento soltanto parziale dell opposizione, le spese di lite - liquidate equitativamente in assenza di nota spese - sono compensate per la metà, con condanna della procedura opposta, comunque soccombente, alla rifusione dell ulteriore quota in favore di parte opponente; P.Q.M. 1) in parziale accoglimento dell opposizione ex art. 98 l.f. proposta, ammette Studio Legale Associato al passivo di S.p.a. in Amministrazione Straordinaria per l importo complessivo di 115.000,00, in chirografo, disponendo la conseguente variazione dello stato passivo; 2) dichiarate compensate le spese di lite per la metà, condanna la procedura opposta al pagamento, in favore di parte opponente, dell ulteriore metà, quota che liquida in 2.000,00 per compenso ed 330,00 per spese anticipate, oltre rimborso forfetario, IVA e Cnap se ed in quanto dovute per legge. Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 4.9.2014. Il Presidente Il Giudice estensore dr. Enrico Manzon dr. Francesco Petrucco Toffolo 5