9 Maggio 2013 Dott.ssa Ilaria Redaelli



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9 Maggio 2013 Dott.ssa Ilaria Redaelli

Novità in materia di riscossione Equitalia, ente nazionale per la riscossione dei tributi, richiede su comunicazione da parte dell Agenzia delle Entrate, le somme non pagate dal contribuente mediante l invio di una serie di comunicazioni, per evitare il ricorso immediato al recupero forzato. Il DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. DL sviluppo ), entrato in vigore il 14.5.2011, è stato convertito nella L.12.7.2011 n. 106; contiene, tra l altro, numerose modifiche al sistema di riscossione delle entrate. 2

Il sollecito Il Sollecito, è un invito a mettersi in regola, che viene inviato da Equitalia per mezzo posta semplice al contribuente, il sollecito, quindi, è una sorta di promemoria del debito che il contribuente ha contratto con l Agenzia delle Entrate o altro Ente territoriale, di un importo massimo fino a 10 mila euro. Con la legge 106/ 2011, di conversione del dl 70/2011, a partire da 13 luglio 2011, per i debiti fino a 2 mila euro sono state introdotte importanti novità in materia di solleciti: Per i debiti fino a 2 mila euro Equitalia applica le misure cautelari (fermo amministrativo) ed esecutive (pignoramento) solo dopo aver inviato per posta ordinaria due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo. Occorre ricordare che fino a quando non si provvede al pagamento continuano a maturare gli interessi di mora. Se le somme dovute continueranno a non essere pagate, malgrado i 2 solleciti, l Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso a seconda del tipo di procedura prevista (es. avviso d iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento). 3

Avviso di Intimazione: Pignoramento L avviso a mettersi in regola viene inviato dopo un 1 anno dalla notifica della cartella esattoriale, dalla data di notifica dell avviso, il contribuente ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, dopo di che Equitalia può attivare le procedure esecutive di Pignoramento non ancora intraprese. 4

Poteri di Equitalia Se a seguito della notifica della cartella esattoriale e degli altri avvisi il cittadino non paga, Equitalia potrà: _ iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati; _ iscrivere fermo amministrativo dei beni mobili registrati come per esempio le auto; _ procedere all espropriazione forzata (pignoramento) dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti presso terzi come lo stipendio; _ effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l ordinamento attribuisce in genere al creditore. 5

Fermo Amministrativo Il preavviso di fermo viene inviato al contribuente prima di eseguire l iscrizione vera e propria. Il preavviso invita il debitore a mettersi in regola entro 20 giorni dall avviso altrimenti, si procederà all iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di proprietà del contribuente. Fermo amministrativo detto anche "ganasce fiscali", consiste nella trascrizione del fermo di un bene mobile registrato, per esempio: fermo dell auto con trascrizione dell atto al PRA con conseguente divieto di circolazione. Se il contribuente non assolve al pagamento anche dopo il fermo amministrativo, Equitalia può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all asta. A partire dal 13 luglio 2011, con l entrata in vigore della legge 106/2011, di conversione del dl 70/2011, ha stabilito che il debitore non è tenuto al pagamento di spese per la cancellazione del fermo amministrativo ne all agente della riscossione ne al pubblico registro automobilistico gestito dall Automobile Club d Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri. 6

L ipoteca e il pignoramento immobiliare Si tratta di una procedura cautelare. L ipoteca garantisce l agente della riscossione attribuendogli il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'iscrizione di ipoteca è soggetta a procedure e limiti ben precisi, che sono stati modificati nel corso del tempo in seguito a diversi interventi normativi. A partire dal 13 luglio 2011, data in entrata in vigore della Legge n. 106/2011, Equitalia dovrà inviare una comunicazione con l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, si procederà all'iscrizione ipotecaria. 7

L ipoteca immobiliare Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106/2011, accadeva ben di frequente che l'agente della Riscossione iscrivesse l'ipoteca su un immobile del contribuente, senza mandargli alcun avviso, cosicchè il contribuente ne veniva a conoscenza in modo del tutto casuale. Le norme previgenti non prevedevano, infatti, l'obbligo di comunicare l'iscrizione ipotecaria. 8

L ipoteca Ora, di ogni ipoteca esattoriale (a prescindere dall importo) deve essere data comunicazione preventiva al contribuente, e detta comunicazione conterrà l intimazione al pagamento delle somme entro 30 giorni, pena, appunto, l iscrizione ipotecaria. 9

L ipoteca L'iscrizione ipotecaria è ammessa solo se il credito vantato dall'agente della riscossione supera determinate "soglie", stabilite dal legislatore. Queste soglie hanno subito della variazioni a seguito di diversi interventi legislativi. Si ritiene utile sintetizzare gli interventi in materia: 1) Legge n. 73/2010 (conversione del Decreto Legge n. 40/2010) La Legge del 22 maggio 2010, n. 73, entrata in vigore il 25 maggio 2010, vietò l'iscrizione ipotecaria per crediti inferiori ad 8.000 euro 10

L ipoteca 2) Legge n. 106/2011 (conversione del Decreto Legge n. 70/2011) La soglia minima di 8.000,00 euro è stata confermata dalla Legge n.106/2011, fatta eccezione per l'abitazione principale del debitore. In vigore dal 13 luglio 2011, infatti, ha introdotto una soglia ulteriore (20.000 euro) per gli immobili di proprietà del debitore adibiti a sua abitazione principale, qualora la somma iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede. Pertanto, a partire dal 13 luglio 2011 la soglia minima per poter iscrivere ipoteca è 20.000,00 euro, purchè ricorrano congiuntamente tutte le condizioni sopra indicate (casa di proprietà del debitore; abitazione principale del debitore; contestazione o contestabilità in giudizio della somma iscritta a ruolo). Se manca anche una sola di queste condizioni, resta comunque ferma la soglia minima di 8.000 euro. 11

3) Decreto Legge n. 16/2012 L ipoteca Dal 2 marzo 2012 trova applicazione il nuovo Decreto Legge n. 16/2012, che ha introdotto disposizioni ancor più favorevoli al contribuente. In particolare, è stata eliminata ogni distinzione tra immobili adibiti ad abitazione principale e non: in ogni caso si applica la soglia minima di 20.000 euro. Oggi pertanto l'agente della riscossione non può in nessun caso iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente se l'importo del credito non supera appunto 20.000 euro. 12

L ipoteca Le norme sopra citate non hanno efficacia retroattiva. Per verificare quindi la validità di una ipoteca bisogna considerare la normativa vigente al tempo dell'avvenuta iscrizione. 13

Ipoteca : tabella riassuntiva Ipoteche iscritte tra il 25.5.2010 ed il 13.5.2011 norma vigente: L. n. 73/2010 soglia minima: 8.000 euro Ipoteche iscritte tra il 13.7.2011 ed il 1.3.2012 norma vigente: L. n. 106/2011 soglia minima: 8.000 euro soglia minima: 20.000 euro (in caso di abitazione principale + contestazione/contestabilità del credito in giudizio) Ipoteche iscritte dal 2 marzo 2012 norma vigente: D.L. n. 16/2012 soglia minima: 20.000 euro 14

L ipoteca Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso. 15

Pignoramento mobiliare L'Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta. Per debiti fino a 2 mila euro, in base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), a partire dal 13 luglio 2011 l applicazione delle misure esecutive è preceduta dall invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo. il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso. 16

Pignoramento presso l abitazione L'ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e di precetto, può iniziare la ricerca di quei beni mobili non considerati impignorabili dalla legge. La ricerca può avvenire presso l'abitazione del debitore, presso altri luoghi a lui appartenenti e sulla sua persona. I beni pignorabili dall'ufficiale giudiziario sono appunto beni mobili, denaro e titoli di credito. Per realizzare il pignoramento è sufficiente che i beni appartengano al debitore ossia che si trovino in luoghi di cui il debitore ha la disponibilità. Non è necessario verificarne la proprietà. L'ufficiale giudiziario può richiedere l'assistenza della forza pubblica nel caso abbia bisogno di aprire porte o ripostigli, di tenere eventualmente a bada il debitore o terzi, oppure se ha la necessità di allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento (art. 513 c.p.c.). La legge indica espressamente alcuni beni mobili come impignorabili in modo assoluto. Si tratta di quei beni che hanno per il debitore un determinato valore religioso, oppure che garantiscono il sostentamento a sè e alla propria famiglia, le cose che sono indispensabili per rendere la vita di una persona dignitosa.

Pignoramento presso terzi di crediti L Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è creditore entro i limiti dell importo dovuto. Con riferimento al pignoramento dello stipendio, il dl 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, ha stabilito delle soglie per la pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro: per importi fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo; per somme comprese tra 2.500 e 5.000 euro è un settimo; se si superano i 5.000 mila euro si applica la quota di un quinto, che costituisce il limite massimo pignorabile. 18

Pignoramento presso terzi di crediti Con le prescrizioni anti contante previste dal decreto Salva Italia e l obbligo di accreditare le pensioni oltre mille euro in un conto corrente, infatti, è divenuto di fatto possibile per i soggetti esattori requisire l intero importo delle pensioni, poiché una volta passate in conto divengono interamente risparmio e sono passibili di esecuzione forzata totale ; 100% pignoramento dei conti correnti bancari ; Equitalia ha diramato una circolare interna che introduce importanti novità sul metodo di pignoramento in banca dal conto corrente. Almeno per quanto riguarda i debiti nei confronti dello Stato. Equitalia non effettuerà nuovi pignoramenti in banca, fatta eccezione di un solo caso: il pignoramento in banca potrà infatti essere effettuato solo nei confronti di chi ha già subito il pignoramento presso il datore di lavoro o presso l'inps e sempre a condizione che, a seguito delle trattenute effettuate dal datore di lavoro o dall'inps, il reddito da stipendio o da pensione risulti pari o superiore a 5.000 euro. 19

Pignoramento presso terzi di crediti La circolare, che ha per oggetto pignoramenti a carico di lavoratori dipendenti e pensionati, prevede che nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito/poste. Tali azioni prosegue la circolare saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili 20