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DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI NORME GENERALI Art.1 - Oggetto 1. Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente. Art.2 - Condizioni per ottenere l Anticipazione 1. L Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi: a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione; d) per ulteriori esigenze dell aderente. 2. L Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall aderente in qualsiasi momento. 3. Condizione essenziale per ottenere l Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo d iscrizione dell aderente sia pari ad almeno otto anni (indipendentemente dalla data di prima contribuzione). Ai fini del calcolo dell anzianità sono considerati validi tutti i periodi d iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. 4. Nel caso in cui l iscritto abbia in essere contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio l erogazione dell anticipazione di cui ai punti b), c) d), del precedente punto 1, è condizionata al ricevimento di esplicita liberatoria da parte dell ente erogante e che i termini per l erogazione decorreranno dalla data di ricezione delle liberatorie di cui sopra. Le anticipazioni per spese mediche, di cui al punto a) del precedente punto 1, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 5. L anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. Art.3 - Importo dell Anticipazione 1. L importo massimo dell Anticipazione è stabilito come segue : - 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2; - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2. 2. L ammontare minimo è pari a 2.000 euro. 3. L ammontare della posizione individuale è calcolato al valore della quota alla data dell ultimo giorno del mese precedente quello di erogazione. 4. L erogazione dell Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.

5. L Anticipazione può essere reiterata senza limiti temporali. A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell erogazione della stessa, la forma pensionistica però dovrà comunque controllare che le somme complessivamente erogate all iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75 per cento del totale della posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno, infatti, eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito. Circa i massimali, è da tenere, innanzitutto, presente che quelli di cui al comma 7 dell Art. 11 del Decreto legislativo n.252/05 devono essere, dinorma, calcolati sul montante effettivamente in essere presso la forma pensionistica complementare al momento della richiesta (ovvero al momento dell erogazione dell anticipazione). In caso di reiterata richiesta di anticipazioni occorre anche procedere ad alcune verifiche di compatibilità dell importo come sopra determinato rispetto ai limiti percentuali complessivamente previsti dal legislatore. Innanzitutto dovrà essere verificato il rispetto del massimale di cui all art. 11, comma 8 del Decreto legislativo n.252/05, prendendo a riferimento la posizione complessiva dell iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. Con specifico riguardo, poi, all ipotesi di cui all art. 11, comma 7 lett. c) del Decreto legislativo n.252/05 al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, dovrà anche essere verificato che l insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. Art.4 - Oneri a carico dell iscritto 1. A titolo di recupero dei costi amministrativi sostenuti, è prevista una somma di 20,00 euro, da prelevarsi al momento dell erogazione. Art.5 - Modalità della richiesta ed erogazione dell Anticipazione 1. L Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall aderente, compilando l apposito modulo in originale. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista. Non saranno accettati moduli di richiesta a mezzo fax. 2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all erogazione dell Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall aderente. 3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

4. La documentazione prodotta dall aderente dovrà essere di regola presentata in fotocopia, fatta eccezione per la documentazione richiesta in originale. In ogni caso tutta la documentazione allegata non sarà restituita. 5. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l Anticipazione. Art.6 - Reintegro della posizione 1. L aderente ha facoltà di chiedere l integrazione della posizione anticipata sulla base di apposito modulo che sarà predisposto dal fondo. CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI A. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari 1. L Anticipazione è concessa all aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico. Non sono ammissibili richieste di anticipazioni attinenti a terapie o interventi di importo economico inferiore a 2.000. 2. L Anticipazione è riconosciuta nell ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell aderente. 3. L Anticipazione, qualora si basi direttamente su fattura può essere richiesta entro 180 giorni dall effettuazione della spesa. 4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata: - certificazione sanitaria così come messa a disposizione dal Fondo a cura della struttura pubblica competente (ASL) o medico di base del carattere straordinario della terapia o dell intervento; - certificato di stato di famiglia in originale attestante il rapporto di parentela per i figli e certificato di matrimonio in originale per attestare la relazione di coniugio; - fatture o ricevute fiscali in fotocopia attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale; - copia di un documento valido d identità; - (eventuale si veda Art.2 punto 4) attestazione di estinzione del debito della società finanziaria) Il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa rilasciata su preventivi aventi i requisiti di legge e firmati per accettazione dall iscritto, può corrispondere all aderente le somme necessarie prima della terapia o dell intervento, salvo conguaglio finale a produzione della documentazione fiscale di cui sopra. I preventivi possono essere

in fotocopia. L aderente deve impegnarsi a presentare le fatture entro 6 mesi dall erogazione. B. Acquisto della prima casa di abitazione per l aderente o per i figli 1. L Anticipazione è concessa all aderente per le spese da sostenere a fronte dell acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all acquisto, purché debitamente documentate. L Anticipazione viene erogata sia in caso di acquisto precedente (1) che successivo (2) alla maturazione degli otto anni di iscrizione al Fondo purchè siano rispettate le seguenti condizioni. (1) ACQUISTO PRECEDENTE: b) l acquisto (atto di compravendita notarile) deve essere avvenuto entro e non oltre i 18 mesi precedenti la data di decorrenza degli otto anni di iscrizione al Fondo. c) La domanda di anticipazione deve essere presentata entro 18 mesi dal compimento degli otto anni di iscrizione al Fondo. (2) ACQUISTO SUCCESSIVO: a) la domanda di anticipazione deve essere presentata al Fondo entro 18 mesi dalla data dell acquisto (atto di compravendita notarile). Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.. N.B. Nel caso non siano rispettate le condizioni indicate non si darà corso all anticipazione. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell aderente o del beneficiario dell acquisto i seguenti documenti: - in caso di acquisto della prima abitazione per i figli, certificato di stato di famiglia in originale, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela; - autocertificazione per la dichiarazione di acquisto di prima casa di abitazione mediante dichiarazione (modulo predisposto dal Fondo) attestante che l iscritto o figlio non è proprietario, anche in comunione con il coniuge, di altro immobile di civile abitazione ubicato nel comune di residenza dello stesso e che comunque trattasi di prima casa agli effetti del D.P.R. 131/1986. Qualora l acquisto si effettuato dal figlio/a è necessario che detta autocertificazione sia firmata dal soggetto che procede all acquisto (figlio/a) e che venga inviato copia di un documento di identità valido di quest ultimo. Detta autocertificazione non è necessaria qualora la dichiarazione attestante la destinazione a prima casa sia già contenuta nel rogito notarile. - copia di un documento valido d identità; - (eventuale si veda Art.2 punto 4) attestazione di estinzione del debito della società finanziaria) 2. Ai fini dell erogazione dell Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: a) acquisto da terzi;

b) acquisto in cooperativa; c) costruzione in proprio. La documentazione ulteriore da produrre è, inoltre, la seguente: d) In caso di acquisto da terzi, 1. copia conforme ed integrale dell atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo entro 6 mesi dall erogazione dell anticipazione oppure entro 60 giorni dalla data di stipula del rogito prevista nel preliminare di compravendita). e) In caso di acquisto in cooperativa, 1. in via provvisoria, copia dell estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell alloggio, copia del contratto di appalto sottoscritto dall iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa 2. la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere (copia) 3. in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell atto pubblico di assegnazione dell alloggio. f) In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: 1. la concessione edilizia ; 2. il titolo di proprietà del terreno; 3. le fatture che attestino il pagamento delle spese relative a progettazione lavori, acquisto materiale, esecuzione lavori. 4. successivamente il certificato di ultimazione dei lavori. Tutta la documentazione deve essere inviata in fotocopia. C. Interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione. L Anticipazione è concessa all aderente a norma di legge : Lg. 5/8/78 n. 457 art. 31 c.1.). Tipologia degli interventi ammessi : a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione Tipologia delle spese ammesse : - progettazione lavori - acquisto materiali - esecuzione lavori - relazione di conformità - imposte e diritti pagati per concessioni

- autorizzazioni ed oneri di urbanizzazione L erogazione viene concessa sia in caso di ristrutturazione precedente (1) che successiva (2) alla maturazione degli otto anni di iscrizione al Fondo purchè siano rispettate le seguenti condizioni: (1) RISTRUTTURAZIONE PRECEDENTE: a) I lavori si devono essere conclusi entro e non oltre i 18 mesi precedenti la data di decorrenza degli otto anni di iscrizione al Fondo. Faranno fede e verranno rimborsate le fatture emesse nell intervallo di tempo suddetto. Verrà data precedenza progressiva di rimborso alla fattura di maggior importo. In ogni caso si rimborseranno le spese fatturate fino ad un importo massimo del 75% del montante finale accumulato). b) La domanda deve essere presentata entro 18 mesi dal compimento degli otto anni di iscrizione al Fondo. (2) RISTRUTTURAZIONE SUCCESSIVA: a) la domanda deve essere presentata al Fondo entro 18 mesi dalla data di emissione della fattura di maggior importo. In ogni caso si rimborseranno le spese fatturate in tale intervallo di tempo fino ad un importo massimo del 75% del montante finale accumulato. N.B. Nel caso non all anticipazione. siano rispettate le condizioni indicate non si darà corso La documentazione da produrre è la seguente : 1. copia di un documento valido d identità; 2. (eventuale si veda Art.2 punto 4) attestazione di estinzione del debito della società finanziaria) ; 3. copia dell atto che dimostri il titolo di proprietà; 4. dichiarazione in originale che attesti che l intervento riguarda la prima casa di abitazione; 5. copia delle ricevute di pagamento dell IMU dell anno precedente; se non dovuta l iscritto deve fare una dichiarazione di autocertificazione in originale: 6. (*) copia della dichiarazione di inizio lavori o documento equipollente, se prevista dalla legislazione vigente in materia edilizia in relazione all intervento da effettuare; 7. eventuale copia della delibera assembleare e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell immobile; 8.(*) copia della comunicazione preventiva della ASL della data di inizio lavori se prevista dalla legislazione vigente in materia edilizia in relazione all intervento da effettuare; 9. eventuale capitolato dei lavori da effettuare sottoscritto da professionista abilitato, in copia ; 10. copia delle fatture e dei bonifici di pagamento oppure del preventivo dei lavori: nel caso di presentazione di preventivo l aderente si deve impegnare a presentare le fatture e le ricevute dei bonifici entro 6 mesi dall erogazione

(*) nel caso l aderente non debba presentare il documento di inizio attività e comunicazione alla ASL (poiché trattasi di interventi di manutenzione ordinaria) deve risultare nella fattura o nel preventivo che gli interventi riguardano lavori di ristrutturazione per manutenzione ordinaria. D. Ulteriori esigenze dell aderente L Anticipazione è inoltre concessa all aderente per ulteriori sue esigenze. In tale ipotesi, la documentazione richiesta è la seguente : 1. copia di un documento valido d identità; 2. (eventuale si veda Art.2 punto 4) attestazione di estinzione del debito della società finanziaria). E. Anticipazioni ex D.L.174/2012 (Zone terremotate) Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012. In tali casi e per tutte le causali indicate ai punti A), B), C), D) oltre alla documentazione già individuata in precedenza dovrà essere sempre allegata: - copia di un documento di identità in corso di validità che attesti che alla data del 22/05/2012 si era residenti in una delle province interessate; in mancanza produrre: - certificato di residenza in originale che attesti che alla data del 22/05/2012 vi era la residenza nelle zone interessate. Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale doumento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell Autorità di Vigilanza (COVIP) in tema di anticipazioni.