La valutazione dei rischi: cardine della sicurezza aziendale e strumento di difesa in sede processuale



Documenti analoghi
D. LGS 81/2008. Oggetto della valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi Procedura standardizzata DI Relatore : Dott- Ing. R. Salvalaggio - RSPP

Seminario su D.Lgs.81/08

Valutazione dei Rischi. Normativa e documenti di riferimento. Definizioni (UNI EN ISO 12100)

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE PMI

SINPER S.n.c. SICUREZZA & PRIVACY SICUREZZA & PRIVACY. Via XII Ottobre, 12/1/A GENOVA - partita IVA : cod. fiscale :

La valutazione dei rischi: l autocertificazione. Dr. Duccio Calderini A.S.L. di Varese Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

AUTOCERTIFICAZIONE DELL EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi dell art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08)

La gestione dinamica del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi

Piano operativo di sicurezza.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,

dvr documento di valutazione dei rischi obbligo per le micro imprese a partire da gennaio 2013

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. avv. Elisabetta Mapelli Ufficio Avvocatura Arcidiocesi di Milano

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO

Baveno 16 novembre 2012 presso API Baveno, S.S. Sempione km 87. Area Ambiente, Salute e Sicurezza API Novara, VCO e Vercelli

Gli obblighi in materia di valutazione dei rischi. Lazzarotto Walter - Tecnico della prevenzione

Sintesi ragionata delle nuove regole per la gestione aziendale. della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI nelle industrie estrattive

Corso di formazione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Lunedì 15 aprile «SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) PER GLI STUDI PROFESSIONALI»

Modificato dal D.Lgs. 106 del 03 Agosto 2009 TITOLO I. D.Lgs.n 81 del 9 Aprile UNICO TESTO delle LEGGI SULLA SICUREZZA

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI. 81/2008

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA Decreto Legislativo 81/08

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL PARE

Produzione edilizia e sicurezza a.a Lo schema. TITOLO II Luoghi di lavoro

Dlgs N 81 del 9 aprile 2008

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Ing. Stefano Pancari

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE

6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio, semplificazione ed attuazione

NOMINATIVO AZIENDA PUBBLICA/PRIVATA

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:

ATTORI DELLA SICUREZZA

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO

SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA. Descrizione generale dell'azienda MODULO N. 1.1 Paragrafo 4.1

L evoluzione normativa

RSPP - CARATTERISTICHE

NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI PER DATORI DI LAVORO - RSPP

RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI IN AMBIENTE LAVORATIVO. Alcune considerazioni sul ruolo del R-SPP e del RLS

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

SOCIETA PARMAZEROSEI S.P.A. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: UNO STRUMENTO APPLICATIVO

Per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

giugno 2012 Sergio Piazzolla - Giacomo Calvi

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Modifiche e integrazioni introdotte al D. Lgs. 81/2008 da:

25 ottobre LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: il ruolo del medico competente

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze Coordinamento A/RSPP Gruppo supporto scuole

SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Battaglioni Stefano Via G. Oberdan n Tolentino (MC) Tel/Fax

Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81

PREMESSA. Spett.le Ordine degli Avvocati di Siracusa Viale Santa Panagia Siracusa. Presidente Avv. Alvise Troja

MODELLI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

SPISAL AZIENDA ULSS 20 - VERONA

LO STRESS LAVORO CORRELATO obblighi, sanzioni,i fenomeni di mobbing. Avv. Valeria Cataldi

ASPETTI SANITARI E VIGILANZA

CONCETTI E DEFINIZIONI

Organizzazione della prevenzione aziendale

Commissione Consultiva Permanente ex Art. 6 DLgs 81/08. Il documento del Comitato n. 4 Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG)

LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA NELLE AGENZIE IMMOBILIARI.

PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE D.Lgs. 81/08, Artt. 36, 37

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI (ART. 37 D.LGS. 81/08)

DEFINITE LE REGOLE DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEDICATI A

DVR-S: LINEE GUIDA PER L APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE E MODALITÀ DI ADEGUAMENTO

SEMINARIO. Come cambia la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro dopo i recenti accordi Stato-Regioni

Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s. m. i., art. 36 e 37

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI

Nuove regole per la formazione. lavoratori preposti dirigenti

Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente

Secondo modulo. Obiettivi

Egr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

Liceo Majorana Corner Mirano. SICUREZZA A SCUOLA riflessioni

La nuova Sicurezza sul Lavoro

ratifica decreto 30 luglio 1999 n.87 "INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI"

LE FIGURE PER LA SICUREZZA

IL RUOLO DELLA FORMAZIONE

COMUNE DI LATERZA. prov. di TARANTO Settore 5 Servizio Igiene ed Ambiente

Le Principali Novità

Dipartimento Salute e Sicurezza LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI QUALCHE UTILE SUGGERIMENTO PER GLI RLS E RLST

SicurScuola Pordenone La Rete per la Sicurezza delle Scuole della Provincia. Accordo Stato-Regioni del

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

Domande più frequenti Sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.)


Transcript:

La valutazione dei rischi: cardine della sicurezza aziendale e strumento di difesa in sede processuale L'obbligo di valutazione dei rischi secondo il d.lgs. n.81/2008 Ing. Davide Casaro Area Ambiente e Sicurezza

Il d.lgs n.81/08 (e s.m.i.) individua due obblighi in capo al datore di lavoro non delegabili a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento [secondo quanto previsto all'articolo 28 dello stesso decreto] b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Pagina 1

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi [art.29] Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare il documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente [ove previsto e secondo le previsioni di cui all'art. 41]. Tali attività sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il DVR dovrà inoltre essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; [d.lgs. n.81/2008 art.2 c.1 lett. t)] Pagina 2 http://www.normattiva.it

L oggetto della valutazione dei rischi [Art. 28]. La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare: tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli quelli connessi alle differenze di genere, all'età,alla provenienza da altri Paesi quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili Pagina 3

Il DVR redatto a conclusione della valutazione deve contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; Pagina 4

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Pagina 5

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei diversi titoli del decreto [es. rischi fisici, chimici, videoterminali, ATEX ]. Il DVR può essere tenuto su supporto informatico (alle condizioni di cui all art 53 del d.lgs. n.81/08) deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato Pagina 6

Tempi per l attuazione dell adempimento In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Pagina 7

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. In tali casi il DVR deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Pagina 8

Per quanto riguarda la redazione del DVR: Si è ancora in attesa del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali [da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano] che Individuerà i settori di attività ritenuti «a basso rischio» di infortuni e malattie professionali recherà in allegato il modello con il quale i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività «a basso rischio» infortunistico potranno dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi. Pagina 9

Fino all entrata in vigore del decreto e come opzione anche dopo i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate definite con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 [obbligo dal 1/6/2013]. Tale possibilità non si applica ad alcune delle attività per le quali è prevista la presenza di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno [di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)] Pagina 10

Fino all entrata in vigore del decreto e come opzione anche dopo, I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate appena richiamate. Tale possibilità non si applica ad alcune attività per le quali è prevista la presenza di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno [di cui all'art. 31, c. 6, lett. a), b), c), d), f) e g)] o che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; Pagina 11