COMUNE DI FERRARA. Ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni nel Comune di Ferrara IL SINDACO



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COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE Cod. AMC.FE.A01. 17 GEN. 2004 N. 4519 COMUNE DI FERRARA Ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni nel Comune di Ferrara PROT. N. IL SINDACO - Premesso che con DPR 10/9/1990, n. 285 è stato emanato il Regolamento di polizia mortuaria tuttora vigente. - Visti gli artt. 82, 85 e 86 del citato DPR 10/09/1990, n. 285 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazione ed estumulazione. - Vista l ordinanza del Sindaco prot. 20853 del 6.6.1991. - Visto l art. 79 del citato DPR 10/09/1990, n. 285 concernente la cremazione. - Visto l art. 7 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche, nonché il DPR 15 luglio 2003, n. 254. - Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa, nonché la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998. - Vista la risoluzione del Ministero della Salute di p.n. 400. VIII/9Q/3886 del 30/10/2003. - Richiamati gli artt. 2, 67, 68, 69, 70 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Ferrara che conferivano alla Direzione dell AMSEFC l attuazione delle ordinanze sindacali in materia. - Considerato che sia utile regolare le operazioni cimiteriali secondo quanto di seguito stabilito. - Sentito il parere del coordinatore sanitario dell A.U.S.L. prot. USL F/44270, Ferrara, ai sensi dell art. 86, comma 5 e dell art. 51, comma 2 del DPR 10/9/1990, n. 285 e in forza del comma 1 dell art. 51 del DPR 10/9/1990, n. 285. D I S P O N E che nel Comune di FERRARA, a far tempo dall 1/1/2004 le operazioni cimiteriali siano regolate come segue.

- 2 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 1) Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione, stabilito in 10 anni. Parimenti è ordinaria la estumulazione eseguita dopo 20 anni di tumulazione. Sono straordinarie le esumazioni ed estumulazioni effettuate anticipatamente rispetto a tali date. Vengono abrogate norme anteriori e in contrasto con la presente ordinanza. 2) Entro il 30 settembre di ogni anno il Settore Polizia Mortuaria dell AMSEFC SPA cura la redazione di elenchi distinti per cimitero, con l indicazione dei campi e delle salme per le quali è attivabile l esumazione ordinaria. L inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con determinazione del Settore Polizia Mortuaria dell AMSEFC SPA. Tale data verrà portata a conoscenza della cittadinanza con forme adeguate di pubblicità nei cimiteri interessati e, ove possibile, con comunicati individuali della Direzione AMSEFC SPA. 3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell anno, anche se di norma è preferibile evitarle nei mesi di luglio e agosto. E escluso il periodo di una settimana a cavallo del 2 novembre. 4) Entro il 30 settembre di ogni anno la Direzione AMSEFC SPA cura la redazione dello scadenziere delle concessioni temporanee dell anno successivo, da esporre all albo cimiteriale. Periodicamente vengono fornite informazioni alla cittadinanza sulla scadenza delle concessioni, sulle procedure per il rinnovo e la destinazione ordinaria di ossa e resti mortali. 5) I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le ossa che si rinvengono sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. 6) Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie e delle estumulazioni al termine della concessione cimiteriale devono essere raccolte e depositate nell ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettina di zinco secondo quanto prescritto dall art. 36 del DPR 285/90. 7) Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie e straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale dell AMSEFC SPA alla presenza di un Capo Squadra (o, in sua assenza, di un vice capo squadra). Il compito del caposquadra (o, in sua assenza, del vice caposquadra) è stabilire: a) se una salma è scheletrizzata e, in quest ultimo caso, dar seguito alla raccolta delle ossa; b) se si tratta di resti mortali.

- 3-8) La presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di personale sanitario appositamente individuato dalla A.U.S.L. è chiesta dal Settore Polizia Mortuaria dell Amsefc. La richiesta di presenza di personale sanitario dell A.U.S.L. è inoltre attivabile nei casi ove necessitassero particolari cautele igienico-sanitarie e in casi di: -trasporti internazionali di salme per i quali necessita il N.O. sanitario; -operazioni cimiteriali su morti delle seguenti malattie infettivo-diffusive (carbonchio, febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc.), vaiolo, colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia). TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI 9) Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell art. 3 del DPR 254/03. 10) Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono: a) essere inumati, purchè all interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione; b) essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile. Sull esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato. 11) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari: a) permanere nello stesso tumulo; b) essere trasferiti in altro tumulo; c) essere inumati, purchè all interno di contenitore di materiale biodegradabile; (*) d) essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Sull esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato. (*) di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla controcassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa; qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico-sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno.

- 4-12) Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro cremazione. Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure nei loculi in scadenza di concessione, così come previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 13) E consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Così come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.07.98. 14) Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in: a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti; b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all impiego di dette sostanze biodegradanti. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione, purchè non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978. 15) I resti mortali esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i quali sussiste: a) richiesta di cremazione da parte di tutti gli aventi titolo, sono cremati; b) richiesta di continuazione della tumulazione possono essere addizionati di sostanze biodegradanti, con integrazione di soluzione acquosa. La estumulazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall addizione di dette sostanze; c) richiesta di inumazione possono essere addizionati di sostanze biodegradanti con integrazione di soluzione acquosa. Il terreno di inumazione può essere integrato con sostanze biodegradanti. La esumazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall addizione di dette sostanze. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali o al personale dell Ufficio cimiteri da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

-5- TUMULAZIONE DI CASSETTE DI RESTI OSSEI O DI URNE CINERARIE 16) Gli aventi titolo (coniuge o parente in linea retta del defunto), previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, possono deporre le ossa e le ceneri del defunto per il quale è stata effettuata l esumazione o l estumulazione, oltrechè in cellette libere o già occupate, anche in un tumulo, sia o meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l uso con regolare contratto, ferma restando la durata della concessione. 17) Per entrambe le possibilità di estensione (tumulazione in celletta o in un tumulo) tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione della istanza di esumazione o estumulazione e autorizzata la loro esecuzione. 18) L istanza per la collocazione di cassetta di resti ossei o di urna cineraria è presentata dall avente titolo e dovrà verificarsi a cura dell Ufficio Polizia Mortuaria dell Amsefc il diritto alla sepoltura del de cuius nel luogo indicato. 19) Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica della celletta o del tumulo in parola, devono essere effettuate prima di dar corso all operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo. La regolamentazione sopra individuata è integrabile da quant altro la pratica e l esperienza suggeriscano nonché dagli ordini interni di servizio della Direzione di AMSEFC SPA, nell ambito della presente ordinanza. - Copia della presente ordinanza verrà apposta fino al : all albo comunale; all ingresso principale dei cimiteri del Comune di Ferrara. - Copia della presente ordinanza è trasmessa alla AUSL di Ferrara. Ferrara, lì 14 gennaio 2004 IL SINDACO (dr. Gaetano Sateriale)