C O M U N E D I O F F I D A. Provincia di Ascoli Piceno ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE D IGIENE E SANITA



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C O M U N E D I O F F I D A Provincia di Ascoli Piceno ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE D IGIENE E SANITA P A R T E I : ASSISTENZA E VIGILANZA VETERINARIA ARTICOLO 1 Autorità ed Organi di Vigilanza Per i servizi veterinari l'u.s.l. dispone di un ufficio veterinario Dell'Ufficio veterinario comunale fanno parte il veterinario addetto delegato al servizio di assistenza veterinaria ed il custode frigorista del pubblico macello. Il veterinario delegato dell'usl, nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria è Ufficiale Governativo e, come tale, dipende dal Capo del Servizio Veterinario della USL, del quale esegue gli ordini. ARTICOLO 2 Compiti del Veterinario Capo Il Veterinario delegato della USL, preposto alla direzione dell'ufficio veterinario comunale, quale Ufficiale Governativo: a) provvede all'applicazione delle disposizioni Concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale; b) Vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informati il Veterinario provinciale e il Sindaco; c) vigila sull'esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi veterinari di ogni trasgressione fa denuncia al Veterinario provinciale ed al Sindaco; d) propone al Veterinario provinciale ed al Sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio; e) assiste il Sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza in campo veterinario; f) dà parere su rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del Sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria; g) segnala a1 Medico addetto delegato di Igiene e Sanità Pubblica i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dal Medico delegato le comunicazioni nei casi delle zoonosi accertate nell'uomo; h) esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti. ARTICOLO 3 Direzione del pubblico macello Il veterinario delegato della USL esercita le funzioni di Direttore del pubblico macello Il Direttore del macello pubblico: a) ha la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento; b) ordina e regola i servizi del personale del macello; c) è responsabile delle tenuta del registro delle macellazioni; d) è responsabile dell'ordine e della disciplina dello stabilimento; e) fa le proposte opportune per l'adozione dei provvedimenti necessari all'interesse del servizio. ARTICOLO 4 Denunce di malattie infettive e di morte di animali I veterinari esercenti nel Comune, i proprietari e detentori di animali domestici, sono obbligati a denunciare immediatamente al Veterinario capo qualunque caso di malattia infettiva del bestiame anche se sospetta 1

E' obbligatoria la denuncia di ogni caso di aborto epizootico, di ogni parto prematuro o di qualsiasi caso di morte, indicandone la causa ARTICOLO 5 Trasporto di animali morti I veterinari constatata la morte di animali debbono rilasciarne certificato sull'apposito modulo indicando la causa di morte. Gli animali debbono essere trasportati, a cura e spese del proprietario, alla sardigna comunale. Le carogne potranno essere trasportate al forno crematorio o internate con le dovute cautele e garanzie, per evitare la diffusione di malattie infettive animali o di zoonosi. In ogni caso il Veterinario comunale dovrà dare le opportune disposizioni e farà adottare le misure atte ad evitare la diffusione di malattie infettive animali o di zoonosi. ARTICOLO 6 Operazioni su animali morti E' vietata l'introduzione nel territorio comunale di animali morti per cause ignote e non destinabili al consumo, salvo nei casi previsti dalla legge. Gli animali morti non possono essere sezionati, scuoiati o sottoposti ad operazioni che possono facilitare la diffusione di zoonosi, se non in locali idonei a ciò espressamente adibiti. Si può procedere a tali atti solo per gli accertamenti diagnostici. Le operazioni avverranno da parte o sotto il controllo del Veterinario comunale. ARTICOLO 7 Profilassi delle malattie infettive degli animali Per quanto non previsto dal presente regolamento per la profilassi delle malattie infettive degli animali e delle zoonosi, per le stalle di sosta e di monta, per gli impianti per la fecondazione artificiale, per le lavorazioni di avanzi di animali, per il trasporto di animali, prodotti e avanzi di animali, per lo spostamento degli animali al pascolo, per il pascolo vagante e le transumanze nonché per la profilassi delle malattie dei pesci e delle api, saranno adottate misure dì lotta contro le malattie infettive, previste dal D.P.R. 8 Febbraio 1954, n.320 (regolamento di polizia veterinaria), dalla circolare A.C.I.S. 25 giugno 1954, n.55 (istruzioni per l'applicazione del regolamento di polizia: veterinaria e disposizioni per la bonifica, profilassi della tubercolosi della brucellosi e le altre malattie infettive) e della legge 15 febbraio 1963, n.281 (disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) rispettivi aggiornamenti. P A R T E II : P 0 L I Z I A M 0 R T U A R I A ARTICOLO 8 Obbligo della denuncia I medici devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'istituto centrale di statistica e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, è stata la causa della morte. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dagli artt. 98,100 e 110 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185. L'obbligo della denuncia della causa di morte sussiste anche per ì medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. Chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza o rinviene un cadavere in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato, è tenuto ad informare immediatamente l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, affinché sia provveduto al trasporto alla camera mortuaria. Deve pure riferire quelle circostanze che possono giovare per stabilire la causa della morte. Chi rinviene membra o pezzi di cadavere od anche soltanto ossa umane deve immediatamente informare l'autorità municipale e di pubblica sicurezza, la quale deve far visitare da un medico condotto le parti rinvenute e darne denuncia all'autorità giudiziaria. 2

ARTICOLO 9 Accertamento della morte La morte deve essere accertata dal medico necroscopo. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dall'ufficiale sanitario Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. ARTICOLO 10 Durata del periodo di osservazione Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi dì decapitazione o di maciullamento e salvi quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi riconosciuti idonei. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti nel comma precedente. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore, purché l'elettrocardiogramma risulti piatto per 20 minuti primi. ARTICOLO 11 Custodia di cadaveri durante il periodo di osservazione Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e mantenuto a temperatura di almeno 18 C. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, devono essere adottate speciali misure cautelatile prescritte dall'ufficiale sanitario. ARTICOLO 12 Depositi di osservazione Nell'ambito del cimitero dovrà esservi un locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescrittole salme di persone: a)-morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il prescritto periodo di osservazione; b)-morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c)-ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Il deposito di osservazione o gli obitori possono essere istituiti dal comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari purché rispondano allo scopo. I depositi di osservazione e gli obitori devono poter assicurare la sorveglianza da parte dei custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. ARTICOLO 13 Obbligo della cassa Ogni salma deve essere collocata in cassa di giusta misura. Ciascuna cassa deve contenere una sola salma; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa L'Amministrazione comunale provvede a fornire gratuitamente la cassa, su richiesta dell'ufficio di stato civile, ai poveri, quando la morte non sia avvenuta in istituti ai quali spetti di provvedere dirittamente ARTICOL0 14 Trasporto di morti per malattie contagiose I cadaveri delle persone morte per malattia infettiva trasmissibile devono essere deposti nel feretro senza essere spogliati dei loro indumenti ed avvolti in un lenzuolo imbevuto di disinfettante. Essi devono essere trasportati direttamente dal luogo di decesso al cimitero in carro, senza pompe funebri. 3

ARTICOLO 15 Autorizzazione per trasporto di cadaveri Il trasporto di un cadavere, di resti umani o di ossa umane fuori del Comune deve essere autorizzato dal Sindaco. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Il trasporto delle salme all'estero è autorizzato dal Prefetto. In tal caso la salma può essere collocata in una terza cassa di legno o altro materiale da sigillarsi. ARTICOLO 16 Cadaveri che devono essere ricoverati nel cimitero comunale Nel cimitero del Comune devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione: a)-i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse, in vita la residenza; b)-i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c)-i cadaveri delle persone non domiciliate, in vita, nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso; d)-i nati motti ed i prodotti del concepimento; e)-i resti Mortali delle persone sopra elencate, ARTICOLO 17 Manutenzione e vigilanza dei cimiteri La manutenzione, all'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, L'Ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se l'autorizzazione per la sepoltura. gli, inoltre, scrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare: 1)-le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome e cognome, la paternità, la data di nascita, il luogo di decesso del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione alla sepoltura, l anno e il giorno di inumazione o dì tumulazione, le indicazioni atte ad individuare il luogo ove è avvenuto il seppellimento ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; 2)-qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri. Un analogo registro è conservato in Comune presso l'ufficio di P.U.. ARTICOLO 18 4

Campi di inumazione I campi di inumazione sono divisi in riquadri; l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione, di continuità. Le salme saranno collocate prima nei posti con numerazione dispari, successivamente nei posti con numerazione pari. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere: 1)-contradistinta a cura del Comune, da un cippo costituito da materia le resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo, sempre a cura del Comune, deve essere applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento; 2)-scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero; 3)-colmata, dopo che vi sia stato deposto il feretro, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. ARTICOLO 19 Modalità per le autopsie Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco p l'eventuale rettifica da parte dell'ufficiale sanitario della scheda d morte Quando causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'ufficiale sanitario. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il perito settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. ARTICOLO 20 Raccolta e deposito delle ossa Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco. Gli avanzi degli indumenti, casse ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero. ARTICOLO 21 Esumazioni straordinarie Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta Autorità. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario o suo incaricato e del custode. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a)-nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; b)-quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi 2 anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio della salute pubblica. ARTICOLO 22 Estumulazioni Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetuarsi eseguono allo scadere del periodo di concessione. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere. Regigienesuppl 5