REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
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- Emilia Petrucci
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1 CITTA DI GALLIPOLI REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - 1 -
2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, relative alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali nell'ambito del Comune di Gallipoli, a salvaguardia della pubblica salute, in conformità delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie , n e del D.P.R , n. 285 e della Legge 130/2001. Si intendono servizi cimiteriali quelli riguardanti la destinazione e l'uso dei cadaveri o di parti di essi, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, le concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 Competenze Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale con riferimento agli articoli 1, 2, 6 e 10 del D.P.R , n I servizi inerenti alla polizia mortuaria possono essere effettuati, attraverso una delle forme di gestione individuate dall articolo 113 del D. Lgs.18/08/2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, pertanto anche tramite imprese idonee da individuare mediante procedure di evidenza pubblica In caso di gestione in economia le funzioni e l organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all articolo 48 del D.Lgs.18/08/2000 n.267. Spettano al dirigente responsabile, ai sensi dell articolo 107, comma 3, del D. Lgs.18/08/2000 n.267, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l adozione degli atti che impegnano l Amministrazione verso l esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all articolo 113 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 le funzioni e l organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti e dall atto di concessione. Art. 3 Responsabilità Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico
3 Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale. Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati nel regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) il servizio di osservazione cadaveri; b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate; c) inumazione, esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente i cui familiari non siano in grado si sostenere la spesa sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico; d) la deposizione delle ossa in ossario comune; e) la dispersione delle ceneri. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario allegato al presente regolamento, per farne parte integrante e sostanziale. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs.18/08/2000 n.267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'amministrazione Comunale. Art. 5 Atti a disposizione del pubblico Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero: a) l'orario d apertura e chiusura; b) copia del presente regolamento; c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno e nell anno successivo; d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno; e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni; g) il registro previsto dall articolo 52 D.P.R. 285/1990, tenuto dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, il quale, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l autorizzazione di cui all articolo 14. Il medesimo responsabile del servizio di polizia mortuaria, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare in cui sono annotate: a) le inumazioni e tumulazioni che vengono eseguite registrando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall atto di autorizzazione, l anno, il giorno e l ora dell inumazione, il nr. arabico portato dal cippo e il nr. d ordine della bolletta di seppellimento. b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l indicazione del sito dove sono stati deposti; - 3 -
4 c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall autorizzazione del sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. Tali registri, devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare deve essere consegnato ad ogni fine anno, all archivio comunale, rimanendo l altro presso il servizio di custodia. CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI Art. 6 Dichiarazione di morte La morte di persona sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all ufficio di stato civile. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti. La dichiarazione è fatta da apposito modulo, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e vistata dal funzionario dell ufficio di stato civile incaricato. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, comunità sono comunicati, con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione. Art. 7 Denuncia della causa di morte Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d intesa con l Istituto centrale di statistica, al quale la scheda è poi trasmessa dall Azienda Sanitaria Locale. Tale scheda ha finalità sanitario statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest ultima visita. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta. L obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185. Se dalla denuncia risulta che la salma è portatrice di radioattività il competente servizio dell ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione
5 Art. 8 Accertamenti necroscopici Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la contestazione dell autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l accertamento e la denunzia di eventuali sospetti di reato, l adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopico compila l apposito certificato. Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il Sindaco o suo delegato, udito il competente servizio dell ASL, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il ed il certificato predetti,compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario. Art. 9 Referto all autorità giudiziaria Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi da morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale 334 del Codice di procedura penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne da immediata comunicazione all autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza. Art. 10 Rinvenimento di parti di salme, resti mortali o ossa umane Chiunque rinviene parti di salme, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il dirigente competente, che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all Azienda Sanitaria Locale. Inoltre l Azienda Sanitaria Locale deve provvedere per l esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento. CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI,DEPOSITI Dl OSSERVAZIONE ED OBITORI Art. 11 Termini di osservazione - 5 -
6 Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessuna salma può essere chiusa in feretro o sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata o cremata. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n.582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL. È invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto. Art. 12 Modalità di osservazione Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione di cui all articolo 13, anche con impiego, all occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio ASL prescrive le speciali misure cautelative. Art. 13 Depositi di osservazione ed obitorio Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. La Camera mortuaria, della quale il cimitero deve essere dotato ai sensi dell articolo 64 del D.P.R. n. 285/90 può fungere anche da deposito di osservazione. Tale locale, opportunamente allestito ed adeguato e dotato di tavolo anatomico può essere utilizzato nei casi previsti dall'articolo 12 comma 1 lett. a), b) e c) dei D.P.R. n. 285/90 per autopsie ed accertamenti medico - legali. L'AUSL individua gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevede la dotazione di celle frigorifere di cui all'articolo 15 dei D.P.R. n. 285/90. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità Giudiziaria. Nel deposito d osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietata la permanenza di persone estranee, con le modalità previste dal comma 7 della Circolare del 24/06/1993 n.24. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Art
7 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento Salvo il nulla osta di cui all art.9, la chiusura del feretro ed il seppellimento della salma devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di salma, di ossa umane. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l età presunta richiesta dall articolo 7 del D.P.R. 285/1990 sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è gratuito. Quando è data sepoltura ad una salma, senza la prescritta autorizzazione dell ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica. Art. 15 Riscontro diagnostico Il riscontro diagnostico è effettuato con i limiti e con le modalità previste dagli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 285/90. I risultati del riscontro diagnostico devono essere comunicati al Sindaco e un suo delegato e da quest ultimo al competente servizio della ASL per l eventuale rettifica della scheda di morte. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all autorità giudiziaria. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell istituto per il quale viene effettuato. Art.16 Rilascio di salme a scopo di studio Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di salme, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritti. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità. A sua volta il direttore delle sale anatomiche universitarie deve tenere il registro di cui all articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1190 n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all incaricato del trasporto al cimitero. Agli istituti universitari il competente servizio dell Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell ossario comune del cimitero. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato
8 Art 17 Prelievi per trapianti terapeutici Il prelievo di parti di salma a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975 n.644, modificata dalla Legge 13 luglio 1190 n.198, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n Art. 18 Autopsie e trattamenti conservativi Le autopsie, anche se ordinate dall autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest ultimo al coordinatore sanitario dell unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all articolo 15. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l eventuale rettifica della scheda. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l autopsia deve darne d urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell Unità Sanitaria Locale comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all articolo 38 del D.P.R. 285/1990. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all autorità giudiziaria. CAPO IV FERETRI Art 19 Deposizione della salma nel feretro Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n.10 per defunti di altre fedi religiose, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se la salma risulta portatrice di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale - 8 -
9 Art 20 Verifica e chiusura feretri La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. II Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 21. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, I'identificazione del cadavere. Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dal necroforo con l impiego degli speciali apparecchi saldatori. L'autorizzazione per la sepoltura dei cadaveri, che non può avvenire prima di 24 ore dal decesso, previsto dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 285/90, è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile dopo aver accertato la morte mediante il medico necroscopo che ha il compito di redigere apposito certificato. La medesima autorizzazione è necessaria per procedere alla sepoltura di parti di cadaveri, di resti mortali e di ossa umane. Art. 21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. in sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato l uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 07/02/2002. a) per l inumazione: Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc). I materiali dell incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto del Ministero della salute del 09/07/2002 b) per la tumulazione; La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno, l altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti negli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90. c) per la cremazione; La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc). I materiali dell incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002. d) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nel rispetto delle modalità stabilite dagli articoli 27,28,29 e 30 del D.P.R. 285/90, qualora il trasporto sia per o dall estero. e) per trasporti da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km; E sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm.25 a norma dell articolo 30, comma 13, del D.P.R. 285/90, solo in caso di inumazione. Per trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva deve essere utilizzata comunque una duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b)
10 Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di osservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della ASL che riguardino il rilascio, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità 10/98. Qualora la salma provenga da altro Comune deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. È consentita l applicazione delle casse metalliche, di valore o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite. Art. 22 Fornitura feretri Feretri gratuiti Il Comune assume l onere della spesa per la cassa avente le caratteristiche di cui all articolo 21, per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai servizi sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo quanto previsto nell articolo 5 del regolamento sui Criteri e modalità per gli interventi in materia di assistenza sociale. Le spese non devono superare la soglia prevista nel succitato regolamento. Art. 23 Piastrina di riconoscimento Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO V TRASPORTI FUNEBRI Art. 24 Definizione di trasporto funebre Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o
11 dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del D.P.R. n. 285/90, dai vigenti regolamenti di igiene e polizia mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle disposizioni del presente regolamento. L' A..S..L. vigila e controlla ai fini igienici e sanitari, il sevizio di trasporto dei cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari. Art.. 25 Servizi pubblici essenziali Il trasporto dei defunti ha natura di servizio pubblico essenziale in conformità alle leggi ed ai contratti collettivi applicabili in materia di sciopero, ed agli effetti della legge penale. Art. 26 Pluralità di imprese Il Comune di Gallipoli autorizza le imprese di pompe funebri ad eseguire il servizio di trasporto funebre, sussistendo ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, ravvisabili nella mancata disponibilità di automezzi idonei, e di personale autista, da parte dell ente concedente, nella maggiore competenza e professionalità delle imprese di onoranze funebri, e nella necessità di evitare disservizi nell esecuzione dei trasporti. L autorizzazione ai servizi viene rilasciata a tutte le imprese di onoranze funebri, che ne facciano richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e previa stipulazione di apposito contratto di diritto pubblico, nella forma dell atto pubblico amministrativo, rogato dal Segretario Generale, ai sensi dell articolo 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs.n.267/2000, tra il comune di Gallipoli, ente autorizzante, e ciascuna delle imprese di onoranze funebri interessate. Art. 27 Divieti È fatto divieto alle imprese di onoranze funebri, che non abbiano stipulato il contratto di diritto pubblico, di cui al comma 2 del precedente articolo 26, con il Comune di Gallipoli, di eseguire trasporti che si svolgano per intero nell ambito del territorio del Comune di Gallipoli. Ove sia richiesto il trasporto dei defunti, da altro comune o dall estero, in arrivo al Comune di Gallipoli, ovvero ad altro comune o all estero, in partenza dal Comune di Gallipoli, con mezzi di imprese di onoranze funebri, purché il trasporto venga effettuato con gli automezzi di cui all articolo 20 del D.P.R. n.285/90, esso potrà giungere o partire dal Cimitero anche in mancanza del contratto di diritto pubblico di cui all articolo 26. Sono comunque ammessi i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, ed i trasporti dei defunti militari, eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, ai sensi dell articolo 19, commi 2 e 4, del D.P.R. 285/
12 Art. 28 Stipulazione del contratto Requisiti Procedimento La stipulazione del contratto di diritto pubblico è subordinata alla presentazione da parte delle imprese di onoranze funebri interessate, di istanza scritta diretta al Comune di Gallipoli settore attività produttive. Le imprese di onoranze funebri devono inderogabilmente essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, permessi, o atti di consenso, comunque denominati, richiesti dalle leggi, o dai regolamenti, vigenti in materia, come condizioni per il legittimo esercizio dell attività di impresa, oggetto del contratto. Il possesso dei requisiti richiesti deve essere comprovato, dalle imprese interessate all Ufficio Attività Produttive, responsabile del procedimento, che poi trasmette all ufficio Servizi Cimiteriali la pratica definita con il relativo nulla osta. Art.29 Diritto fisso Nel tariffario, allegato al presente Regolamento, è stabilita la misura del diritto fisso a carico delle imprese di onoranze funebri, per trasporti dalle stesse eseguiti. Il pagamento del diritto fisso, dovuto al Comune di Gallipoli, sarà effettuato dagli incaricati delle imprese alla Tesoreria Comunale, la relativa ricevuta sarà consegnata all Ufficio Servizi Cimiteriali. L importo tariffario per i trasporti funebri non può superare la soglia massima prevista nell allegato tariffario, ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 285/1990. Art. 30 Libertà di scelta dell impresa di onoranze funebri La scelta dell impresa di onoranze funebri, incaricata dell esecuzione dei servizi, che costituiscono oggetto del presente Regolamento, è un diritto soggettivo del cittadino, il cui esercizio spetta, in maniera esclusiva, ed insindacabilmente ai prossimi congiunti della persona deceduta. Ogni atto o comportamento, posto in essere da amministratori e/o da dipendenti del Comune di Gallipoli e/o da imprese di onoranze funebri, il quale sia, di per sé, idoneo ad impedire, o limitare, l effettivo esercizio di tale diritto, costituisce violazione del presente articolo di Regolamento, a tutti gli effetti di legge. Art. 31 Modalità di trasporto e percorso Le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Dirigente competente, sentito il parere del Comandante del Corpo di Polizia Municipale. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve
13 Il competente organo della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Art. 32 Servizi di carattere burocratico - amministrativo Per lo svolgimento delle attività relative alle prestazioni, ai parenti del defunto, dei servizi di carattere burocratico amministrativo, è necessaria e sufficiente la licenza del Questore, ai sensi dell articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n Art. 33 Orario dei trasporti I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. L ufficiale di stato civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata. In caso si pluralità di istanze per la fissazione di funerali, tutte per un identico giorno e nel medesimo orario, il criterio di priorità nell accoglimento delle stesse è costituito dall ordine cronologico di ricevimento, da parte dell Ufficio di Stato Civile. È fatto salvo, comunque, quanto disposto dall articolo 27, comma 2, del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza. Art. 34 Carri Funebri Requisiti Il servizio del trasporto funebre deve essere effettuato con l impiego dei carri funebri. I carri destinati al trasporto dei defunti debbono essere interamente rivestiti di lamiera, o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, secondo le prescrizioni dell articolo 20 del D.P.R. n.285/90. Detti carri possono essere posti in servizio, da parte delle imprese di onoranze funebri, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal competente servizio ASL. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro, in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. Art.35 Onere della spesa per il trasporto Il trasporto dei defunti, come è consentito dall articolo 16, comma 1, del D.P.R. 285/90, è, di regola, a pagamento, anche quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali
14 Il servizio del trasporto dei defunti è di unica categoria, sia per i defunti adulti, sia per i defunti minori. Le imprese di onoranze funebri, sono tenute ad emettere per ogni singolo trasporto effettuato, regolare fattura da intestare ai prossimi congiunti della persona deceduta. La tariffa, costituisce il prezzo massimo, che le imprese di onoranze funebri possono, legittimamente, esigere dai prossimi congiunti della persona deceduta, per i servizi effettuati. Fermo restando tale limite massimo, tra le imprese di pompe funebri, in forza del contratto di diritto pubblico, stipulato con il Comune di Gallipoli, vige il principio della libera concorrenza, con la facoltà di praticare anche prezzi inferiori. In ogni caso, il trasporto deve essere comunque effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio. Art. 36 Funerali di povertà Per le persone morte nel territorio del Comune di Gallipoli, qualunque ne fosse in vita la residenza, quando sia accertata l inesistenza di persone obbligate ad assumersi l onere delle spese funebri, in base all articolo 433 del Codice Civile, l impresa di onoranze funebri, selezionata secondo il criterio del prezzo più basso offerto, è tenuta a fornire la cassa di legno più economico e ad effettuare il trasporto, comunque, in forma che garantisca il decoro del servizio, esclusi, in ogni caso, servizi o trattamenti speciali. L impresa, scelta con le modalità di cui al comma 1, è tenuta ad emettere, per la fornitura della cassa di legno, e per il trasporto effettuato, regolare fattura, intestata al Comune di Gallipoli Ufficio Servizi Cimiteriali. La fattura sarà pagata entro trenta giorni. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui non risulti, nel momento in cui occorre provvedere con urgenza al funerale, l esistenza di persone obbligate per le spese funebri. Le stesse disposizioni sono applicabili nei casi in cui sia accertata l esistenza di persone obbligate, le quali, tuttavia, si rifiutino, per qualsiasi motivo, di assumersi l onere della spesa. Nell ipotesi prevista dal comma 3, qualora venga successivamente accertata l esistenza di persone obbligate per le spese funebri, e nell ipotesi prevista dal comma 4, il Comune di Gallipoli eserciterà l azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che questi ultimi comprovino la loro impossibilità di pagare. Per le persone morte fuori dal territorio del Comune di Gallipoli, ma aventi in esso, in vita, la residenza, quando sia accertata l inesistenza di persone obbligate ad assumersi l onere delle spese funebri, in base all articolo 433 del Codice Civile, ovvero nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4, e qualora il Comune, nel cui territorio è avvenuto il decesso, non si assuma l onere della spesa, tale onere sarà assunto dal Comune di Gallipoli. Si applicano, anche in questi casi, le disposizioni sulla rivalsa di cui al precedente comma 5. Contestualmente alla stipulazione del contratto di diritto pubblico, di cui all articolo 28, l impresa di onoranze funebri è tenuta a comunicare formalmente, per iscritto, al Comune di Gallipoli, un elenco dettagliato di tutte le forniture e prestazioni, comprese nei funerali di povertà, con i corrispondenti prezzi praticati, liberamente determinati dall impresa medesima. L impresa eseguirà le forniture, ed effettuerà le prestazioni, relative ai funerali di povertà, applicando i prezzi formalmente comunicati al Comune di Gallipoli, in tutti i casi in cui ne venga fatta richiesta, dai prossimi congiunti della
15 persona, del cui funerale si tratta. Le stesse disposizioni si osserveranno in occasione dei rinnovi dell autorizzazione. Resta comunque salva su richiesta l applicazione di quanto previsto nell articolo 5 del Regolamento sui Criteri e modalità per gli interventi in materia di assistenza sociale. Art. 37 Recupero defunti. Le imprese di onoranze funebri sono tenute, in conformità al contratto di diritto pubblico, da esse stipulato con il Comune di Gallipoli, ad effettuare il servizio di recupero dei defunti su suolo pubblico, consistente nel trasporto dei defunti dal luogo del decesso alla camera mortuaria, ubicata presso il Cimitero di Gallipoli. Art. 38 Responsabilità delle imprese per il fatto dei loro dipendenti. Le imprese di onoranze funebri, autorizzate al servizio di trasporto funebre, sono direttamente responsabili, sia nei confronti del Comune di Gallipoli sia nei confronti dei privati cittadini interessati, per i danni, arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti, nell esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, come previsto dall articolo 2049 del Codice Civile. Art. 39 Sanzioni amministrative per infrazioni al presente servizio. Le imprese di onoranze funebri concessionarie devono eseguire i servizi suddetti, nell osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.285/90 e nel presente regolamento, e di quelle che potranno essere impartite dal Sindaco, come Ufficiale di Governo, ed Autorità Sanitaria Locale, per il tramite dell Ufficio Servizi Cimiteriali. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 25, comma 1, 26 comma 2, 29 comma 2, 30 comma 2, 34 comma 4, 35, commi 4 e 5, 36, commi 1, 4 e 7 e 37, del presente regolamento, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 84,70 = sino ad un massimo di 846,99 = in conformità all articolo 10 della Legge n.689. Per il procedimento sanzionatorio, si applicano le disposizioni contenute nella Legge n.689/91, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 40 Revoca dell autorizzazione L autorizzazione, originariamente rilasciata, o già rinnovata, ai sensi del comma del precedente articolo 27, potrà essere revocata, con provvedimento motivato, adottato dal Dirigente del Settore Competente, ai sensi dell articolo 107, comma 3, lettera i) del D.Lgs n ) quando venga a mancare anche una sola delle autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, permessi, o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle leggi o dai regolamenti, vigenti in materia, come condizioni per il legittimo esercizio dell attività di impresa, oggetto del contratto; 2) ovvero per gravi ragioni di ordine pubblico, o di igiene e sanità, o per gravi infrazioni al disposto del comma 7 del precedente articolo 35;
16 3) ovvero per continuo, o reiterato, disservizio nell espletamento dei servizi oggetto del contratto, in base al precedente articolo 39. Il responsabile del procedimento preordinato all adozione del provvedimento di revoca, nella comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge n.241 e successive modifiche e integrazioni, dovrà contestare in forma specifica l addebito all impresa concessionaria, e tenere conto di eventuali memorie o documenti, presentati dalla stessa, ai sensi dell articolo 10, comma 1, lettera o) della Legge n.241/90 e successive modifiche e integrazioni. Art.41 Norme generali per i trasporti In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo articolo 42 deve restare in consegna al vettore. ll trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. Art.42 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 20. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle
17 caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25 del D.P.R. 285/90. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Art. 43 Trasporto di ceneri e resti Il trasporto, fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto è da o per stato Estero, al Sindaco si sostituisce l autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non superiore a mm.0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui all articolo 74. CAPO VI IMPRESE POMPE FUNEBRI Art.44 Funzioni - Licenza Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono: - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto; - fornire feretri e gli accessori relativi; - occuparsi della salma; - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n Art. 45 Divieti È fatto divieto alle imprese: a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto d accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
18 b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni; c) di sostare nel cimitero oltre il tempo necessario per esplicare gli incarichi ricevuti; d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività
19 TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Art. 46 Elenco cimiteri Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero Comunale. Art. 47 Disposizioni generali Vigilanza. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Il Comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi del D.Lgs n.267, alla manutenzione dei cimiteri. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cremazione e dì traslazione dì salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, competono al Comune il quale, in assenza di personale interno, può appaltare i servizi. Art. 48 Reparti del cimitero Il cimitero è suddiviso nei reparti specificatamente individuati nel piano cimiteriale. Art.49 Reparti speciali nel cimitero. Nell interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali da destinare al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Le spese per le opere necessarie per tali reparti dovranno essere a totale carico delle comunità richiedenti. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità. Art. 50 Ammissione nel cimitero Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune al momento della morte la loro residenza, le salme di persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza, e le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione
20 Le salme di persone non residenti nel Comune di Gallipoli non possono essere ricevute e seppellite nel cimitero salvo quanto previsto al comma 1. Art. 51 Ricevimento della salma presso il Cimitero Camera mortuaria Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente Regolamento, prendendo nota della data e dell ora di arrivo. L ufficio di Stato Civile dà avviso, al personale dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta. Le cassette di cui all articolo 22, devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle stesse. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi di, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve le caratteristiche previste dall articolo 65 del D.P.R. 285/90, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO PROGRAMMATICO CIMITERIALE Art. 52 Disposizioni generali Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi d opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 53. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il dirigente dell UTC con propria ordinanza. II piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti: a)superficie dell'area : cm 400 X cm 400 b)allineamento sul fronte stradale; c) arretramento obbligatorio dal confine di lotto cm. 50; d)altezza fuori dei piano di campagna: cm
21 Art.53 Piano regolatore cimiteriale Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della A.S.L. Nell elaborazione del piano si dovrà tenere conto: a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema d inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.; c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri d aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: a) campi d inumazione comune; b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività; c) tumulazioni individuali (loculi); d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi); e) cellette ossario; f) nicchie cinerarie; 9) ossario comune; h) cinerario comune; i) camera mortuaria (deposito di osservazione); j) locali per il personale di custodia; k) obitorio I) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. Presso gli Uffici
22 comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale. CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art.54 Inumazione Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono soggette al pagamento della tariffa prevista nell allegato tariffario. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Art.55 Operazioni di Inumazione Le operazioni di inumazione (deposito della salma a terra) consistono in: Escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle seguenti dimensioni: profondità ml. 2,00 - lunghezza ml. 2,20 - larghezza ml. 0,80; Le fosse per inumazioni di cadaveri devono distare l una dall altra almeno cm 0.80 da ogni lato Raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura,marmorei o lignei; Raccolta di eventuali resti mortali rinvenuti in occasione dello scavo di fosse; Trasporto del feretro dall'ingresso dei cimitero al posto di inumazione, compresa l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio; Esecuzione (solo per le salme provenienti da fuori Comune) di opportune aperture sulla parte zincata della bara per accelerare la mineralizzazione; Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo; Trasporto dei terreno eccedente a deposito nell'ambito dei cimitero in luogo appositamente individuato dal Responsabile dei Servizio di Polizia Mortuaria; Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione; Successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento. Art. 56 Cippo o monumento copritomba nei campi comuni
23 Ogni fossa nei campi comuni d inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un monumento copritomba di superficie complessiva non superiore a 2/3 della superficie della fossa, previo pagamento del corrispettivo stabilito nell allegato tariffario. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990,n Art. 57 Installazione epigrafi, monumenti, ornamenti. L installazione delle lapidi e dei monumenti copritomba è rilasciata dal Dirigente competente previa presentazione, all Ufficio Servizi Cimiteriali, della domanda firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell epigrafe e l indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti: materiale: pietra di Trani o pietra di Soleto; dimensioni copritomba: cm 70 x cm 150; dimensioni spalliera: cm 70 x cm 100; interspazio laterale dalle altre zone: cm 80 x cm 80 spessore: da un minimo di cm 4 ad un massimo di cm 8; Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate: al nome, cognome, età delle persone defunte, anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe e devono essere incise. La posa in opera deve essere autorizzata con provvedimento del Dirigente competente, previo parere preventivo dell Ufficio Servizi Cimiteriali. L autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di due mesi dalla inumazione della salma, previo pagamento del corrispettivo previsto nell allegato tariffario. Art. 58 Tumulazione Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo lll del presente regolamento
24 Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla colloca del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50 Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Art. 59 Operazioni di tumulazione Le operazioni di tumulazione (deposito della salma o resti mortali nel loculo) consistono in: Asportazione della lapide; Apertura del loculo o della tomba di famiglia; Trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compreso l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio; Tumulazione del feretro nel loculo; Realizzazione di solette e/o tramezzi verticali con tavelloni e malta cementizia in loculi plurimi; Chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna; è consentita, altresì, la chiusura con elementi in pietra naturale e con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica; Apposizione e fissaggio della lapide; Pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta Art. 60 Deposito provvisorio A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo dell apposito reparto, previo pagamento di un canone stabilito nell allegato tariffario. La provvisorietà è ammessa nei casi: a) per coloro che all atto di approvazione hanno già ottenuto l uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione nel caso a), o al ripristino delle sepolture private nel caso b). Il nolo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta, protocollata, sottoscritta dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l ufficio servizi cimiteriali. Scaduto il termine senza che l interessato abbia richiesto l estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei
25 lavori nel caso a) e b), si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo decennale a spese del concessionario inadempiente. È consentita con le stesse modalità di cui sopra, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie. CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art.61 Esumazioni ordinarie Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall articolo 82 del D.P.R. 285/90, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo decennale di inumazione in campo di mineralizzazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio, salvo il rinnovo, si procede d ufficio ad esumazione ordinaria. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal 1 ottobre al 30 aprile. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, nel rispetto del comma precedente. È compito del necroforo stabilire se una salma è o meno mineralizzata al momento della esumazione. Art. 62 Operazioni di esumazione Le operazioni di esumazione (estrazione Resti Mortali inumati) consistono in: Escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, fino a giungere al livello dei feretro; Raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei; Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali da deporre in apposita cassetta di zinco munita di targhetta metallica di identificazione dei defunto; Trasporto della cassetta alla camera mortuaria del cimitero per eventuale saldatura; Tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione, oppure deposito dei resti mortali nell'ossario comunale; Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore con caratteristiche stabilite dal competente Servizio di Igiene Pubblica; Chiusura della fossa utilizzando, a completamento, terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito dei cimitero; Pulizia della zona circostante la fossa; Successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento. Art. 63 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Annualmente l ufficio Servizi Cimiteriali cura la stesura di elenchi o tabulati con l indicazione delle salme per le quali è attivabile l esumazione ordinaria
26 Tali elenchi sono pubblicati all albo cimiteriale, all ufficio servizi cimiteriali, all ufficio di stato civile e all albo pretorio con congruo anticipo, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati. Art. 64 Esumazione straordinaria L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile come previsto dall'articolo 84 del D.P.R.10 settembre1990 n Inoltre sono vietate negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, I'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato. Art. 65 Estumulazioni Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni; - su ordine dell'autorità giudiziaria. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario della ASL, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per
27 l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità. Art.66 Operazioni di estumulazione Le operazioni di estumulazione consistono in: Asportazione della lapide; Apertura della tomba (loculo o sepolcro) con demolizione del muro e di eventuali solette e tramezzi; Eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto nell'articolo 88 del D. P. R. n. 285/90; Trasporto dei feretro alla camera mortuaria dei cimitero con mezzo idoneo autorizzato ovvero a piedi; Chiusura del loculo, come previsto; Apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile; Pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento dei materiale di risulta. Art. 67 Operazioni di traslazione Le operazioni di traslazione (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata ad un altro loculo o altra tomba privata nei casi consentiti dalla Legge) consistono in: asportazione della lapide; apertura della tomba con demolizione del muro e di eventuali solette e tramezzi; estrazione del feretro, eventuale deposizione dello stesso in involucro di zinco, trasporto alla camera Mortuaria del cimitero, per saldatura dell'involucro con mezzo idoneo autorizzato ovvero a piedi; trasporto del feretro nel loculo di nuova tumulazione ed effettuazione delle stesse operazioni riferite alla tumulazione; chiusura dei 1 loculo come previsto; apposizione e fissaggio della lapide del primo loculo; Pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta
28 Art. 68 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e ordinarie, sono gratuite nel caso di persona indigente per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, negli altri casi sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R. D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte. Le eventuali spese per l assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno richiesto di procedere. Art. 69 Raccolta delle ossa Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma Sulla casetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto. Art. 70 Oggetti da recuperare Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Art. 71 Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali
29 Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s intende utilizzarli. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo. CAPO V CREMAZIONE Art. 72 Servizio pubblico di cremazione. La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze comunali, a norma dell articolo 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, degli articoli 56, 78 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n.285 e dell articolo 26 bis del D. Lgs. del 28 dicembre 1989 n.415, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1990 n.38. Tale servizio presuppone l invio alla cremazione presso idonei impianti con spese a carico del richiedente. Presso il cimitero non esistono, allo stato attuale, forni per l incenerimento dei cadaveri o dei resti degli stessi. Art.73 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione L autorizzazione alla cremazione è rilasciata, dall Ufficiale di Stato Civile, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti: a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato; b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma, in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell articolo 21, comma 32, del D.P.R. 28/12/2000 n.445; c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; in
30 ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell associazione. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma legalizzata dal competente servizio ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuto a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell autorità giudiziaria. È consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette, quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiari, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler far cremare la salma. Art.74 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all esterno l indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l urna è collocata nel cimitero in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell autorità sanitaria. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all articolo 3 lettera c) e d) della legge 30/03/2001 n.130. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune ubicato nell ossario comunale. La consegna dell urna cineraria gli effetti dell articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l urna e il terzo deve essere trasmesso all ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all incaricato del servizio di custodia del cimitero.in cui vengono custodite le ceneri. CAPO Vl POLIZIA DEI CIMITERI Art.75 Orario I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero. Art
31 Disciplina dell'ingresso Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. È vietato l'ingresso: a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali; b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell ingresso; c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; d) a coloro che intendono svolgere all interno del cimitero attività di questua; e) ai fanciulli di età inferiore di anni sei quando non siano accompagnati da adulti. Per motivi di salute o di età il Responsabile dei servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo criteri fissati con propria ordinanza. Art.77 Divieti speciali Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; c) introdurre oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati; j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; l) assistere alle operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cremazione e dì traslazione dì salme e di resti mortale, da parte di estranei al defunto non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria; m) qualsiasi attività commerciale. Chiunque violi tali divieti è diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, quando ne fosse il caso, è denunciato alla polizia municipale, agli agenti della forza pubblica o deferito all autorità giudiziaria. La norma si applica anche verso chi assume all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero
32 Art.78 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto: a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. Al personale suddetto è vietato: a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso; b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta Art.79 Riti funebri Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Art.80 Reclami del pubblico Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente Ufficio Servizi Cimiteriali Art.81 Fiori e piante ornamentali Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosi da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione
33 In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Non è consentita la piantumazione di piante. Art.82 Materiali ornamentali Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi, I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 71 in quanto applicabili
34 TITOLO III CONCESSIONI CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art.83 Tipologie delle sepolture in concessione Criteri generali per l assegnazione. I cimiteri fanno parte del demanio cimiteriale comunale ai sensi dell articolo 824 del Codice Civile. Sono oggetto di concessione amministrativa individuali, con la quale viene attribuito il diritto d uso della sepoltura, i seguenti manufatti: a) ossari; b) loculi; c) tombe e cappelle di proprietà del Comune. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano programmatico cimiteriale, destinate: d) all inumazione decennale; e) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di tombe di famiglia a più posti; f) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali di loculi e ossari, l Ufficio Servizi Cimiteriali verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall articolo 50. Gli ossari possono essere concessi in uso per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Art.84 Criteri di assegnazione di loculi e di ossari - Durata della concessione I loculi e gli ossari di nuova costruzione vengono assegnati all atto della richiesta, in ordine progressivo fila per fila, partendo dalla fila più bassa procedendo da sinistra verso destra. I loculi e gli ossari che risultano nuovamente disponibili, per effetto di estumulazioni, vengono assegnati ai nuovo richiedenti seguendo la disciplina di cui al comma precedente, in via prioritaria. La durata della concessione è fissata in 20 anni, eventualmente rinnovabili. Non possono, comunque, salvo casi eccezionali, essere concessi più di due rinnovi. Art.85 Provvedimento concessorio - Contratto di concessione per sepolture individuali. Le concessioni cimiteriali individuali vengono rilasciate dal Dirigente competente su domanda redatta su apposito modulo fornito dall ufficio servizi cimiteriali. La domanda è presentata all ufficio servizi cimiteriali da un qualsiasi familiare che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Qualora risulti il disaccordo tra i familiari la priorità spetta in ordine al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato
35 Il rilascio delle concessioni cimiteriali individuali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte. In deroga al predetto comma, ed essendoci la disponibilità, previo provvedimento generale della giunta comunale, può essere riservato un numero congruo di loculi comunali da concedere a quei richiedenti che ne facciano richiesta e che abbiano superato il 65 anno di età. Può inoltre, sussistendone la disponibilità, essere assegnato al coniuge superstite del defunto, che abbia superato il 65 anno di età, il loculo adiacente, previa stipula del contratto di concessione. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, predisposto per ciascuna tipologia di concessione. Il contratto viene stipulato a condizione che consti l avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori. Art.86 Criteri di assegnazioni di tombe e cappelle di proprietà del comune Le tombe e le cappelle di proprietà del Comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827. La base d asta per la procedura di assegnazione di ogni singola tomba o cappella viene determinata con apposita stima redatta dal competente ufficio comunale. Art.87 Modalità di concessione di aree per la costruzione di sepolture private per famiglie e collettività Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di manufatti a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l atto di concessione deve indicare: - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; - la durata; - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, concessionari/e; - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare); - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. Le concessioni di cui al comma precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n La durata è fissata: a) in 30 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie; b) in 50 anni per le collettività;
36 A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un eguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui nell allegato tariffario. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Art.88 Uso delle sepolture private Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (in caso di collettività), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6 grado. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma. Possono, altresì, essere accolti nelle cappelle dei concessionari, i defunti che abbiano acquisito condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari medesimi. Tale condizione di particolare benemerenza va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune pub in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, per un periodo non superiore a 24 mesi,previa comunque autorizzazione del Responsabile di Polizia Mortuaria. Art.89 Obbligo di manutenzione Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione. L ufficio Servizi Cimiteriali vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del dirigente competente, entro congruo termine, le opere specificatamente richieste. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza secondo quanto previsto dall articolo 100. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere
37 l autorizzazione scritta dall Ufficio Servizi Cimiteriali, rilasciata su domanda dell interessato Art. 90 Costruzione dell'opera - Termini Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 87, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 110 ed all esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi. Art.91 Onerosità della concessione - Pagamento Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone. La riscossione del canone avviene all atto della assegnazione della sepoltura, esclusivamente tramite l emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la Tesoreria Comunale. In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale. Art. 92 Decorrenza della concessione La decorrenza delle concessioni ha inizio dalla data della stipula del contratto. Art. 93 Variazione della durata della concessione di sepolture private individuali e per famiglie Le concessioni, di sepolture private sia individuali sia per famiglie, sono rinnovabili alla loro scadenza previo pagamento del canone fissato, fatte salve le esigenze del Comune. Per quanto concerne le concessioni di tumuli e cappelle, cosiddette perpetue, rilasciate in passato, trascorsi i 100 anni dal loro rilascio, si intendono scadute con l entrata in vigore del presente Regolamento, pertanto gli interessati aventi diritto al rinnovo devono provvedere al pagamento del canone concessorio. Al fine di applicare una disciplina uniforme con la gradualità necessaria, si prevede che il primo rinnovo sia di durata pari ad anni 40 e il canone concessorio sia ridotto del 50% di quello in vigore, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario. Per quanto concerne invece le sepolture individuali, qualora siano trascorsi 50 anni dal decesso della salma tumulata, queste dovranno essere rinnovate, secondo la disciplina dettata per le concessioni individuali di cui agli articoli 84 e
38 Art.94 Concessioni con titolarità plurima Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell atto di concessione sono indicate le rispettive quote. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento gravano sul concessionario. Art.95 Variazione della durata della concessione di sepolture per collettività Le concessioni di sepolture per collettività anche se cosiddette perpetue, rilasciate in passato, trascorsi i 100 anni dal loro rilascio, si intendono scadute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, pertanto gli interessati aventi diritto al rinnovo devono provvedere al pagamento del canone concessorio. Al fine di applicare una disciplina uniforme con la gradualità necessaria, si prevede che il primo rinnovo sia di durata pari ad anni 40 e il canone concessorio sia ridotto del 50% di quello in vigore, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario. Art.96 Diritto di sepolcro Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione. Nel frattempo si procede alle operazioni di tumulazione provvisoria ai sensi dell articolo 58, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto. Art.97 Successione nella concessione I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell eredità o dal conseguimento del legato, l avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori. In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che gli altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando che qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali,
39 spetta, nell ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.in mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.nel caso sorga controversia l Amministrazione s intende e resta estranea all azione che ne consegue. Per il caso di rinuncia si applica quanto previsto dall articolo 100. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autenticata del testamento o dell eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell articolo 21, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. Art.98 Doveri generali dei concessionari La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall apposito contratto e dai progetti ove richiesti. CAPO II ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI Art.99 Scadenza Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest ultimo caso, quanto disposto dall articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo ad inumazione, nel capo di mineralizzazione, nell ossario comune. Art.100 Rinuncia La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempre che non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo ad inumazione o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore
40 Art.101 Revoca Salvo quanto previsto dall articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, è in facoltà dell Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografia del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal dirigente competente, con provvedimento motivato, al titolare della concessione revocata viene concesso l uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l originaria concessione, di un idonea sepoltura nell ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 45 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili o risulta molto difficoltoso per il numero di soggetti o per altre circostanze si provvede mediante pubblicazione all albo comunale e contestualmente all albo del cimitero per la durata di 45 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 45 giorni. Art.102 Decadenza La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 3 mesi dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione; b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura; d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati nell atto di concessione; e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall articolo 89; f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti è adottata previo avviso di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 45 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti. Art.103 Provvedimenti conseguenti la decadenza
41 Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché, il responsabile dell'ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. Nulla è dovuto per eventuali opere eseguite a cura del concessionario che rimangono di proprietà del comune. Art.104 Estinzione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione e per mancato rinnovo, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso il diritto dei concessionari di ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l originaria concessione, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso e il trasporto gratuito delle spoglie mortali nel nuovo cimitero da effettuare a cura del Comune. Per quanto concerne le concessioni cosiddette perpetue, rilasciate anteriormente al D.P.R. 803/1975, queste possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno, e non sia possibile provvedere tempestivamente alla costruzione di un nuovo cimitero. Queste concessioni sono comunque soggette al pagamento del canone concessorio secondo la disciplina prevista dai precedenti articoli 93 e 95. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. Si estinguono, con riacquisizione al demanio cimiteriale comunale, le concessioni di quelle aree o quelle cappelle in cui venga constatata l inesistenza di eredi, o la morte da almeno un ventennio dell ultimo concessionario o lo stato di abbandono delle stesse. Art.105 Conseguenze dell estinzione delle concessioni Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro un mese dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri
42 TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI Art.106 Accesso al cimitero Per l'esecuzione di opere relative a nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori che intendono operare all interno del cimitero devono domandare l iscrizione nell apposito registro matricola tenuto dall ufficio servizi cimiteriali. L iscrizione nel registro matricola è un atto dovuto, a condizione che le imprese interessate alleghino alla domanda i seguenti documenti: a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) certificato di iscrizione all INPS; c) certificato di iscrizione all INAIL; d) polizza assicurativa di cui all articolo 108; e) versamento cauzione annuale. All albo del cimitero viene esposto l elenco delle imprese iscritte nel registro matricola. Annualmente l ufficio servizi cimiteriali provvede alla revisione del registro matricola; l iscrizione al registro in ogni caso può essere ottenuta in qualunque periodo dell anno. Per l esecuzione di opere relative ad ogni nuova costruzione, le imprese sono tenute al versamento della tariffa stabilita nell allegato tariffario a titolo onnicomprensivo dei consumi di acqua, energia elettrica ed occupazione di suolo pubblico. Art.107 Sospensione e cancellazione dal registro matricola In caso di violazione od inosservanza da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, il dirigente competente dispone la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi. Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro. Art.108 Polizza assicurativa obbligatoria Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l esecuzione dei lavori. L iscrizione nel registro matricola è subordinata alla titolarità di una polizza assicurativa con massimali fissati periodicamente dall Amministrazione comunale con atto dell organo competente Art.109 Divieti
43 È tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili. Art. 110 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere I'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari. Art.111 Recinzione aree Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l impresa deve redigere a regola d arte, con cesata chiusa e continua, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio,. È vietato occupare spazi attigui senza l autorizzazione dell ufficio servizi cimiteriali; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell impresa. Art.112 Cantieri di lavoro e materiali di costruzione All interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dall ufficio servizi cimiteriali. È vietato attivare sull area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali.blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato Anche i laterizi(sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; l ufficio servizi cimiteriali, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio
44 Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, o da qualsiasi altro materiale. Anche le macchine edili durante i giorni festivi, dovranno venir collocate in zone del cimitero individuate dall ufficio servizi cimiteriali e nascoste alla vista dei visitatori. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l incolumità del personale e dei visitatori. Art.113 Materiali di scavo I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammucchiati nei luoghi e nei modi indicati dall ufficio servizi cimiteriali, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Art.114 Introduzione di materiali È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall ufficio servizi cimiteriali. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordonati e quant altro. Art.115 Obblighi del personale delle imprese private Il personale delle imprese private o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all interno dei cimiteri deve tenere comportamento consono alla natura del luogo. Il caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall Ufficio servizi cimiteriali ne viene disposto l allontanamento. Art.116 Orari di lavoro L orario di lavoro per le imprese è fissato nell ambito dell orario di apertura al pubblico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell ufficio servizi cimiteriali. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal Servizio Cimiteriale di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso
45 Nel periodo estivo al fine di agevolare le condizioni lavorative è concesso alle imprese, su richiesta scritta, l ingresso nel Cimitero in orario mattutino anticipato. Art.117 Vigilanza e collaudo di opere L ufficio che ha rilasciato la permesso a costruire vigila e controlla che l esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l obbligo di comunicare per iscritto all ufficio servizi cimiteriali la fine dei lavori
46 TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI VARIE Art.118 Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona o aree per Uomini lllustri" ove l Amministrazione comunale potrà disporre per l'assegnazione anche gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d ingegno o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini benemeriti". Art.119 Registri delle concessioni cimiteriali Presso l ufficio servizi cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro, è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Art.120 Annotazioni sul registro delle concessioni Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) le generalità del concessionario o dei concessionari; b) gli estremi dell atto di concessione e del relativo contratto; c) il tipo, l ubicazione, la durata e la scadenza della concessione; d) le generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione; e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell ordinativo di incasso; f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione; 9) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione; Art.121 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n.285, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti, ecc) che giornalmente vengono effettuate
47 Art.122 Schedario dei defunti Presso l ufficio servizi cimiteriali è tenuto, lo schedario dei defunti con il compito di costituire l anagrafe cimiteriale. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati: a) le generalità del defunto; b) il numero della sepoltura, di cui all'articolo 119. Art.123 Scadenzario delle concessioni Presso l ufficio servizi cimiteriali è tenuto lo scadenzario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. L ufficio servizi cimiteriali dispone annualmente l elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza. CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI Art.124 Cautele Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale munito della formula esecutiva. Art.125 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria Ai sensi dell'articolo 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'ufficio Tecnico, per la parte tecnica e l'ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento
48 Art.126 Tariffe Le tariffe per i servizi previsti dal presente regolamento sono quelle previste nell allegato tariffario. Le variazioni di tariffa vengono deliberate dalla Giunta Comunale. Art.127 Norme transitorie Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle cappelle private, possono richiedere che siano loro assegnati in concessione le stesse nelle quali sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia, secondo il seguente ordine I) coniuge; Il) discendenti; lli) ascendenti; Nel caso di mancato accordo rilevato da domande concorrenti per gradi di parentela diversi l'assegnazione avverrà seguendo l'ordine di cui sopra. Per le domande concorrenti appartenenti allo stesso grado si procederà all'assegnazione congiunta. Per quanto concerne altre situazioni per cui ci sia il dubbio sulla titolarità della concessione originaria gli interessati, i cui parenti sono tumulati nella cappella, possono richiedere la regolarizzazione della situazione con l intestazione definitiva della concessione con le modalità previste nei commi seguenti, acquisito l assenso dei controinteressati. Gli interessati alla procedura di cui sopra dovranno far pervenire domanda entro il termine che verrà stabilito con determinazione del dirigente con apposito avviso pubblico, e che comunque non potrà essere inferiore a 3 mesi dall entrata in vigore del presente regolamento. La richiesta di regolarizzazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento dell importo fissato per la regolarizzazione. La competenza al rilascio del provvedimento amministrativo di regolarizzazione è del Dirigente. La nuova concessione rilasciata in seguito alla regolarizzazione ha durata pari alle attuali concessioni Ai nuovi provvedimenti di concessione rilasciati in seguito a regolarizzazione viene data idonea pubblicità tramite affissione all albo pretorio del comune e al cimitero comunale per 30 giorni consecutivi durante i quali è ammessa opposizione da eventuali altri controinteressati, trascorso tale termine i suddetti provvedimenti diventano definitivi. Art.128 Norme finali e di rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 dei 19 apriie 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del
49 Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) Decreto del Ministero della Salute del 09/07/
50 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Disposizioni Generali. Art. 1 Oggetto Art. 2 Competenze Art. 3 Responsabilità Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento Art. 5 Atti a disposizione del pubblico Capo II Dichiarazione di morte, denuncia delle cause di morte, accertamenti necroscopici. Art. 6 Dichiarazione di morte Art. 7 Denuncia della causa di morte Art. 8 Accertamenti necroscopici Art. 9 Referto dell autorità giudiziaria Art. 10 Rinvenimento di parti di salme, resti mortali o ossa umane Capo III Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori. Art. 11 Termini di osservazione Art. 12 Modalità di osservazione Art. 13 Depositi di osservazione e obitorio Art. 14 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento Art. 15 Riscontro diagnostico Art. 16 Rilascio di salme a scopo di studio Art. 17 Prelievi per trapianti terapeutici Art. 18 Autopsie e trattamenti conservativi Capo IV Feretri Art. 19 Deposizione della salma nel feretro Art. 20 Verifica e chiusura feretri Art. 21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Art. 22 Fornitura feretri - Feretri gratuiti Art. 23 Piastrina di riconoscimento Capo V Trasporti funebri Art. 24 Definizione di trasporto funebre Art. 25 Servizi pubblici essenziali Art. 26 Pluralità di imprese Art. 27 Divieti Art. 28 Stipulazione del contratto Requisiti - Procedimento Art. 29 Diritto fisso Art. 30 Libertà della scelta dell impresa di onoranze funebri Art. 31 Modalità di trasporto e percorso Art. 32 Servizi di carattere burocratico amministrativo Art. 33 Orario dei trasporti Art. 34 Carri funebri Requisiti Art. 35 Onere della spesa per il trasporto Art. 36 Funerali di povertà Art. 37 Recupero defunti
51 Art. 38 Responsabilità delle imprese per il fatto dei loro dipendenti Art. 39 Sanzioni amministrative per infrazioni al presente servizio Art. 40 Revoca delle autorizzazioni Art. 41 Norme generali per i trasporti Art. 42 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione Art. 43 Trasporto di ceneri e resti Capo VI Imprese pompe funebri Art. 44 Funzioni - Licenza Art. 45 Divieti TITOLO II - CIMITERI Capo I Cimiteri Art. 46 Elenco cimiteri Art. 47 Disposizioni generali Vigilanza Art. 48 Reparti del cimitero Art. 49 Reparti speciali nel cimitero Art. 50 Ammissione nel cimitero Art. 51 Ricevimento della salma presso il cimitero Camera mortuaria Capo II Disposizioni generali e piano programmatico cimiteriale. Art. 52 Disposizioni generali. Art 53 Piano regolatore cimiteriale Capo III Inumazione e tumulazione Art. 54 Inumazione Art. 55 Operazioni di inumazione Art. 56 Cippo o monumento copritomba nei camp comuni Art. 57 Installazione epigrafi, monumenti, ornamenti. Art. 58 Tumulazione. Art. 59 Operazioni di tumulazione Art. 60 Deposito provvisorio Capo IV Esumazioni ed estumulazione Art.. 61 Esumazioni ordinarie Art. 62 Operazioni di esumazioni Art. 63 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Art. 64 Esumazioni straordinarie Art. 65 Estumulazioni Art. 66 Operazioni di estumulazione Art. 67 Operazioni di traslazione Art. 68 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Art. 69 Raccolta delle ossa Art. 70 Oggetti da recuperare Art. 71 Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture. Capo V Cremazione. Art. 72 Servizio pubblico di cremazione. Art. 73 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione Art. 74 Urna cinerarie e dispersione delle ceneri
52 Capo VI Polizia dei cimiteri. Art. 75 Orario. Art. 76 Disciplina dell ingresso Art. 77 Divieti speciali Art. 78 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri Art. 79 Riti funebri Art. 80 Reclami al pubblico Art. 81 Fiori e piante ornamentali Art. 82 Materiali ornamentali TITOLO III - CONCESSIONI Capo I Tipologia e manutenzione delle sepolture Art. 83 Tipologie delle sepolture in concessione Criteri generali per l assegnazione. Art. 84 Criteri di assegnazione di loculi e ossari Durata della concessione Art. 85 Provvedimento concessorio Contratto di concessione per sepolture individuali. Art. 86 Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del Comune. Art. 87 Modalità di concessione di aree per la costruzione di sepolture private per famiglie e collettività. Art. 88 Uso delle sepolture private Art. 89 Obbligo di manutenzione Art. 90 Costruzione dell opera - Termini Art. 91 Onerosità della concessione Pagamento Art. 92 Decorrenza della concessione Art 93 Variazione della durata della concessione di sepolture private individuali e per famiglie Art 94 Concessioni con titolarità plurima Art. 95 Variazione della durata della concessione di sepolture per collettività Art. 96 Diritto di sepolcro Art. 97 Successione nella concessione. Art. 98 Doveri generali dei concessionari Capo II Estinzioni delle concessioni Art. 99 Scadenza Art. 100 Rinuncia Art. 101 Revoca Art. 102 Decadenza Art. 103 Provvedimenti conseguenti la decadenza Art. 104 Estinzione Art. 105 Conseguenze dell estinzione delle concessioni TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI Capo I Imprese e lavori privati Art. 106 Accesso al cimitero Art. 107 Sospensione e cancellazione dal registro matricola Art. 108 Polizza assicurativa obbligatoria Art. 109 Divieti Art. 110 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Art. 111 Recinzione aree Art. 112 Cantieri di lavoro e materiali di costruzione Art. 113 Materiali di scavo Art. 114 Introduzione di materiali
53 Art. 115 Obblighi del personale delle imprese private Art. 116 Orari di lavoro Art. 117 Vigilanza e collaudo di opere TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Capo I Disposizioni varie Art. 118 Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti Art. 119 Registri delle concessioni cimiteriali Art. 120 Annotazioni sul registro delle concessioni Art. 121 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Art. 122 Schedario dei defunti Art. 123 Scadenzario delle concessioni Capo II Norme transitorie - Disposizioni finali Art. 124 Cautele Art. 125 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria Art. 126 Tariffe Art. 127 Norme transitorie Art. 128 Norme finali e di rinvio
54 SCHEMA DI TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA 1. CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE 1) Concessione o rinnovo della concessione del diritto d uso (o di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione. - per famiglie al mq. - per collettività al mq. 2) Concessione o rinnovo della concessione del diritto d uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione. - individuale 455,00 cad. 3) Concessione o rinnovo della concessione del diritto d uso di fosse per inumazione di sole sepolture private ,00 cad. 4) Concessione o rinnovo del diritto d uso di cellette ossario ,00 cad. 5) Concessione o rinnovo della concessione del diritto d uso di tombe e cappelle di proprietà del Comune, per sepolture private a inumazione o tumulazione. - tariffa da stabilire in base a perizia e valutazione che sarà effettuata dall ufficio competente. 2. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 1) Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri. - Cauzione annuale 50,00 2) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali ad uso di sepolture, oltre ai diritti di segreteria ) Autorizzazione amministrativa per collocazione copritomba, installazione epigrafi oltre ai diritti di segreteria ,00 3. IMPRESE E LAVORI PRIVATI 1) Quota di iscrizione annuale, al registro matricola, per esecuzione di lavori nel cimitero ,00 2) Quota per consumo di acqua, energia elettrica ed occupazione di suolo pubblico: - esecuzione di ogni nuova costruzione 300, TARIFFE PER TRASPORTI FUNEBRI 1) Trasporto funebre entro il territorio comunale in applicazione dell articolo 16, comma 1, lettera a, del D.P.R. 285/ ) Diritto fisso per trasporto funebre svolto all interno del Comune ai sensi dell articolo 19, comma 2, del D.P.R. 285/
55 - 250,00 Gli esercenti dell attività di trasporto funebre devono versare al comune il 25% della tariffa. 5. SERVIZI CIMITERIALI 1. Operazioni di tumulazione (deposito della salma o resti mortali nel loculo) - 110,00 2. Operazioni di inumazione (deposito della salma a terra) - 165,00 3. Operazioni di estumulazione straordinaria e/o ordinaria - 275,00 4.Operazioni di esumazione straordinaria e/o ordinaria - 330,00 5. Operazioni di traslazione resti mortali - 110,
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