Le modifiche apportate al Codice della Privacy dal D.L. 70/2011 c.d. decreto sviluppo.

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LaScala studio legale e tributario in association with Field Fisher Waterhouse Focus on Le modifiche apportate al dal D.L. 70/2011 c.d. decreto sviluppo Maggio 2011 www.iusletter.com Milano Roma Torino Bologna Vicenza Ancona Padova Verona Mantova London Paris Madrid Bruxelles Hamburg Barcelona Valencia Vitoria

Il 5 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 70 c.d. Decreto Sviluppo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13 maggio, che ha introdotto importanti novità in tema di privacy, allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti obbligatori in materia. Con il dichiarato intento di favorire le attività delle piccole e medie imprese, ossia di quelle aziende con una struttura amministrativa snella che risultano particolarmente gravate dalla compliance aziendale, il Governo ha proposto una serie di modifiche destinate senz altro a suscitare nei prossimi giorni un acceso dibattito tra i paladini della tutela dei dati personali. Infatti, il D.L. n. 70, allineando la normativa italiana alla posizione degli altri Paesi dell Unione Europea, ha recepito il principio in forza del quale le disposizioni in materia di protezione dei dati personali non trovano applicazione nei rapporti tra imprese, in quanto esse devono intendersi limitate alla tutela dei cittadini (art. 6, comma 1, Decreto Sviluppo). In conseguenza di ciò, le norme previste dal Codice Privacy (CP) d ora in poi non si applicheranno più al trattamento dei dati personali relativi alle imprese (intendendosi per tali persone giuridiche, imprese, enti o associazioni), qualora il trattamento sia effettuato nell ambito di rapporti intercorrenti tra imprese e per finalità c.d. amministrativo-contabili (art. 5, comma 3 bis CP). Il Decreto Sviluppo dà una definizione di tali finalità: per cui devono intendersi come trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili quei trattamenti che siano connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, le finalità amministrativo-contabili includono tutte quelle attività organizzative interne all impresa, funzionali all adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all applicazione della norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, comma 1 ter CP). 2 Maggio 2011

Pertanto, non ci sarà più bisogno di informativa e/o richiesta di consenso qualora si trattino dati personali relativi alle imprese, esclusivamente per le finalità indicate. E di tutta evidenza come questa novità sia destinata a semplificare non poco l attività corrente delle imprese: la tutela dei dati personali torna ad essere una materia che riguarda gli individui, le persone fisiche, insomma la privacy. Il Codice Privacy, se in fase di conversione in legge del Decreto Sviluppo saranno mantenute queste previsioni, da oggi sarà più propriamente uno strumento destinato alla protezione della sfera di vita privata degli individui e meno una fonte di grattacapi per le imprese. Infatti, le aziende che operano esclusivamente in ambito professionale, ossia che non si rivolgono con la propria attività direttamente al consumatore, potranno dunque non curarsi più dei vari adempimenti relativi al trattamento dei dati dei propri fornitori e clienti. Ulteriori semplificazioni sono state introdotte relativamente agli obblighi di informativa e consenso nei casi di ricezione da parte delle imprese dei curricula inviati spontaneamente dagli interessati al fine dell eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Le nuove norme, in tali casi, escludono il generale obbligo di fornire l informativa, prevedendo tuttavia, in capo al titolare del trattamento, l onere di fornire all interessato, al momento del primo contatto successivo all invio del curriculum, una breve informativa anche orale, che dovrà almeno indicare i) le finalità e le modalità del trattamento; ii) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l ambito di diffusione dei dati medesimi; iii) gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento (art. 13, comma 5 bis CP). Inoltre, è espressamente previsto che i dati, anche di natura sensibile, contenuti nei curricula inviati spontaneamente dagli interessati possono essere trattati senza ob- 3 Maggio 2011

bligo di richiedere l espresso consenso di questi (art. 24, comma 1, i-bis e art. 26, comma 3, b-bis CP). La necessità di richiedere il consenso è inoltre esclusa per la comunicazione di dati personali infragruppo, e cioè tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese, raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad esse aderenti; a condizione che il trattamento sia limitato alle finalità amministrativo-contabili sopra descritte e che tali finalità fossero espressamente previste e rese note agli interessati nell informativa. (art. 24, comma 1, i-ter CP). Una delle più importanti novità contenute nel Decreto Sviluppo riguarda poi l utilizzo dei dati per attività di Direct Marketing. Infatti, il regime dell opt-out, recentemente introdotto per il marketing telefonico, è stato ora esteso anche alla posta cartacea. Così, d ora in poi, oltre ai numeri di telefono, anche gli indirizzi contenuti negli elenchi telefonici degli abbonati potranno essere utilizzati per finalità commerciali senza il consenso di questi, a patto che essi non abbiano richiesto l iscrizione del proprio indirizzo nell apposito Registro delle Opposizioni (art. 130, comma 3 bis, CP). Peraltro, l attuazione di tale riforma richiederà verosimilmente l adozione di regole tecniche alle quali sarà tenuta ad attenersi la Fondazione Ugo Bordoni che ha in carico la gestione del Registro delle Opposizioni. In tema di misure di sicurezza, il decreto coordinando nell ambito del Codice Privacy precedenti interventi normativi in materia ha precisato i termini dell esclusione dell obbligo di redigere ed aggiornare il documento programmatico per la sicurezza (DPS) per tutti quei soggetti che trattano esclusivamente dati personali non sensibili, e che trattano come dati sensibili unicamente quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche extracomunitari, compresi quelli relativi a coniuge eparenti. Tale adempimento è, comunque, sostituito dall obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento, circa l osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy e dal disciplinare tecnico (contenuto nell allegato B). In 4 Maggio 2011

proposito, è previsto anche che il Garante emani in futuro dei provvedimenti volti ad ulteriormente semplificare le misure minime di sicurezza prescritte per le piccole e medie imprese, i professionisti e gli artigiani in relazione ai trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili (art. 34, comma 1 bis CP). 5 Maggio 2011