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Transcript:

Allegato A delib. n. 119 del 19/5/2004 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNE DI SASSUOLO 2004 2024 1 EMISSIONE A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE (Codice ISIN IT000 - Euro 1.265.000,00 ) Regolamento del prestito Il presente prestito obbligazionario (il Prestito ) è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste per i prestiti obbligazionari degli Enti Locali. Il presente prestito obbligazionario è destinato al finanziamento degli investimenti elencati nella Delibera del Consiglio Comunale n 62 del 27 aprile 2004. Art. 1 - Importo e titoli Il prestito obbligazionario Comune di Sassuolo 2004 2024 1 Emissione a tasso variabile trasformabile del valore nominale di Euro 1.265.000,00 è costituito da n. 1.265 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00 cad. non frazionabili, rappresentate da titoli al portatore (le Obbligazioni ). Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e del regolamento di attuazione dell'art. 36 dello stesso Decreto Legislativo - emanato con Deliberazione CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 - il prestito sarà accentrato presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Alla data di emissione si procederà all accentramento del Prestito presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi dell art. 28 del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, sino a quando il Prestito sarà gestito in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle Obbligazioni e l esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. ed i titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all art. 85 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all art. 31, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Art. 2 - Prezzo di emissione Le Obbligazioni sono emesse alla pari al prezzo di Euro 1.000,00 (mille) per ogni Obbligazione di pari valore nominale. Art. 3 - Godimento e scadenza Il Prestito decorre dal 2004 (Data di Godimento) fino al 30 giugno 2024 (Data di Scadenza). Art. 4 - Ammortamento e rimborso Le Obbligazioni sono rimborsabili alla pari e senza deduzioni di spese in 40 quote semestrali crescenti di capitale posticipate a decorrere dal 31 dicembre 2004 e sino al 30 giugno 2024 secondo quanto riportato nell allegato Piano di Ammortamento, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Successivamente alla Data di Scadenza le obbligazioni cesseranno di produrre interessi. Art. 5 Rimborso anticipato L Emittente si riserva la facoltà di procedere a partire dal 18 mese dalla data di emissione e in coincidenza

del pagamento delle cedole semestrali di interesse al rimborso anticipato alla pari delle obbligazioni costituenti il presente Prestito Obbligazionario, senza corresponsione di alcuna commissione né penale per l estinzione anticipata. In caso di esercizio da parte del Comune di Sassuolo dell opzione di conversione del tasso di cui all Art. 7, l ente emittente ha la facoltà di estinguere il prestito obbligazionario in corrispondenza della scadenza di ciascuna cedola interessi con rifusione agli obbligazionisti a titolo di indennizzo di una somma pari al differenziale, se positivo, tra gli importi delle rate residue del piano dei pagamenti del prestito obbligazionario emesso (detto A) e i corrispondenti importi delle rate di un teorico prestito obbligazionario (detto B) avente le medesime caratteristiche di importo, di durata e di modalità di rimborso della residua parte del prestito obbligazionario emesso A, da estinguere anticipatamente, e calcolato ad un tasso di interesse pari all Interest Rate Swap ( bid ) sull Euro a sei mesi, quotato per scadenza corrispondente a quella finanziaria residua equivalente del prestito obbligazionario stesso, e rilevato, con le modalità all uopo previste dalla contrattualistica adottata dall ISDA International Swap and Derivatives Association Inc., per valuta 15 giorni lavorativi bancari antecedenti la data di estinzione anticipata (attualmente pagina 42281 del circuito Telerate, colonna bid ). In caso di mancata corrispondenza fra la scadenza oggetto di quotazione e quella del prestito obbligazionario si opererà l interpolazione lineare dei valori disponibili. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza, una volta calcolato come sopra precisato, sarà pagabile agli obbligazionisti al suo valore attuale alla data di estinzione; il tasso di attualizzazione applicato sarà pari al tasso quale definito precedentemente del prestito obbligazionario teorico B. Il rimborso anticipato di cui ai commi precedenti potrà avvenire ai sensi dell art. 35, comma 7, Legge n. 724/96 e art. 1, punto 9 Decreto Mintesoro n. 420/96, esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili e dovrà essere preceduta da un preavviso da pubblicarsi almeno tre mesi prima sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Successivamente al rimborso anticipato le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. Art. 6 - Interessi A partire dalla Data di Godimento e fino alla Data di Scadenza, le Obbligazioni frutteranno interessi semestrali lordi posticipati, indicizzati all Euribor a sei mesi (preso sino al terzo decimale) maggiorato di 9,4 (nove virgola quattro) centesimi di punto percentuale p.a., scadenti e pagabili il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31dicembre 2004 (tale data inclusa) e sino al 30 giugno 2024 (tale data inclusa). Per ogni periodo di interessi, la relativa cedola lorda sarà determinata secondo le modalità seguenti: (a) il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della cedola alle ore 11 (ora dell Europa Centrale), verrà rilevata la quotazione dell Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi (preso sino al terzo decimale), con base standard giorni effettivi su divisore 360 (ACT/360), così come pubblicato sulle pagine del circuito Telerate (attualmente alla pagina 248), del circuito (b) Reuters (attualmente EURIBOR01) o fonte equipollente. la quotazione del parametro Euribor a sei mesi di cui al punto a) verrà maggiorata di 0,094 punti percentuali annui ed il tasso di interesse nominale così risultante verrà arrotondato al centesimo di punto percentuale più vicino ; (c ) l ammontare della cedola lorda sarà determinata applicando il tasso annuale di interesse di cui al punto b) al valore nominale pro tempore residuo del titolo (quale determinato alla data di godimento della relativa cedola) moltiplicato per il numero di giorni del semestre e diviso per 360. L ammontare così determinato della cedola sarà troncato al secondo decimale, senza alcun arrotondamento. Qualora per una qualsiasi data di determinazione del parametro Euribor a sei mesi, stabilita come indicato, non fosse disponibile il corrispondente valore dell Euribor a sei mesi, si farà riferimento, in luogo del parametro Euribor a sei mesi di cui al punto a), alla media aritmetica semplice delle quotazioni lettera dell Euro interbancario a sei mesi, dopo aver eliminato la quotazione più alta e quella più bassa, dichiarate operative a tale data alle ore 11.00 a.m. di Milano da almeno quattro istituzioni bancarie di rinomato standing ed operanti nell Unione Europea. Nel caso in cui non fosse possibile ottenere la quotazione del tasso interbancario di cui sopra sarà assunto come parametro di cui al punto a) il tasso di rendimento annuale lordo dei Buoni Ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi rilevato nella più recente asta. Una volta determinato

tale parametro alternativo, ai fini della determinazione della cedola lorda si procederà come indicato ai punti punti b) e c). L ultima cedola interessi è pagabile alla data di rimborso del Prestito. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla Data di Scadenza. Gli importi delle cedole non sono fruttiferi. Ai fini del calcolo del periodo d'interesse e del pagamento della cedola, nel caso in cui una scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o in un giorno feriale che comporti la chiusura degli sportelli bancari, il pagamento, senza maggiorazioni, sarà dovuto nel giorno lavorativo immediatamente successivo o, nel caso in cui quest'ultimo rientri nel mese successivo, nel giorno lavorativo immediatamente precedente la scadenza originaria (Modified Following Business Day Convention - Target Business Day). Art. 7 - Facoltà di Conversione del Tasso Il Comune di Sassuolo ha la facoltà di ricorrere all opzione trasformabile VARIABILE-FISSO, una sola volta nel corso della vita del prestito e per tutta la durata residua dello stesso. L opzione potrà essere esercitata dall ente emittente - trascorsi 24 mesi dalla data di emissione e ad esclusione dell ultimo anno di vita del prestito - in corrispondenza della scadenza di ciascuna cedola semestrale di interessi. Nel caso in cui l emittente decida di esercitare l opzione, il prestito pagherà per tutta la sua vita residua interessi fissi semestrali posticipati, calcolati su base annua giorni effettivi/giorni effettivi (act/act), pari al tasso swap lettera sull euro (nominale), determinato il secondo giorno lavorativo precedente la data di esercizio dell opzione, di durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del prestito obbligazionario, maggiorato di 0,094 punti percentuali annui. Per durata finanziaria residua equivalente si intende quella corrispondente al tasso swap verso EURIBOR, calcolato sulla base della curva dei tassi, relativo ad un operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche, in termini di rimborso del capitale, corresponsione degli interessi e durata residua, del prestito obbligazionario. L emittente comunicherà l esercizio dell opzione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano economico a tiratura nazionale, almeno due mesi prima della data prescelta per l esercizio dell opzione. Ai fini del pagamento della cedola, nel caso in cui una scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o in un giorno feriale che comporti la chiusura degli sportelli bancari, il pagamento, senza maggiorazioni, sarà dovuto nel giorno lavorativo immediatamente successivo (Following Business Day Convention - Target Business Day). Art. 8 - Luogo di pagamento Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti. Art. 9 - Termini di prescrizione I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla scadenza del pagamento di ciascuna cedola e per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data di scadenza del pagamento di ciascuna quota capitale. Art. 10 - Regime fiscale Sono a carico dell obbligazionista le imposte e tasse che per legge colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% ove dovuta, ai sensi del D.Lgs. n.239/96 in applicazione dell art.3, comma 168, della legge n.549/95, integrato dal D.Lgs.vo. n.461/97. Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81, 1 co., lett.c), del TUIR come modificato dall art. 3 del D.Lgs. 461/97) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l aliquota del 12,5%. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall art. 82 del TUIR come modificato dall art. 4 del D. Lgs. 461/97 e secondo il regime ordinario di cui all art. 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) e 7 (risparmio gestito) del medesimo decreto legislativo. Art. 11 - Garanzie Il pagamento delle somme relative al servizio del prestito e' garantito dal Comune mediante il rilascio di delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell'artt. 206 e 220 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 35 comma 8, Legge 724/1994. Le Obbligazioni del presente Prestito non sono assistite da alcuna garanzia dello Stato e della Regione Emilia Romagna per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale. Il presente regolamento è regolato dalla legge Italiana. Art. 12 - Legge regolatrice Art. 13 - Varie Le Obbligazioni sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d Italia, inoltre sono comprese tra i titoli sui quali la Banca Centrale Europea è autorizzata a fare anticipazioni e possono infine essere ricevute in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi, ai sensi dell art. 35, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento. Le comunicazioni dell emittente agli obbligazionisti saranno validamente effettuate secondo le norme di legge. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito, le Obbligazioni ovvero il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Modena, e tale foro rimane l unico competente senza che sia ammessa deroga alcuna.