Novità in tema di regolamenti del registro dei revisori legali. Agenda



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Novità in tema di regolamenti del registro dei revisori legali 9 aprile 2013, Dott. Daniele Bernardi Agenda I regolamenti di attuazione, I compensi per gli incarichi di revisione legale, L indipendenza del revisore, I documenti operativi emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con riferimentoalle PMI, Ulteriori novità. 1

I regolamenti di attuazione (1/3) Un processo faticoso ed ancora da completare: Il MEF ha emesso i primi tre regolamenti di attuazione con DM del 20 giugno 2012, pubblicati sulla GU del 29 agosto, in vigore dal 13 settembre 2012. Successivamente, nel 2013, ha emesso ulteriori due regolamenti (in vigore dal 7 marzo 2013) Si tratta del: DM 144/2012, Istituzione del registro dei revisori legali, modalità di iscrizione e cancellazione, DM 145/2012, Requisiti per iscrizione al registro delle persone fisiche e società, DM 145/2012, Tirocinio. DM 261/2012, pubblicato nel 2013, modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell incarico di revisione legale. DM 16/2013, sezione revisori inattivi. 1. E stato dunque istituito il nuovo registro, il vecchio è abrogato, la competenza per la tenuta del registro passa al MEF, per il tramite della Ragioneria dello Stato che hanno affidato la tenuta del registro a CONSIP, Qualche problema aperto ed evidenze 2. DM 144, non sono ancora disponibili le modalità tecniche di comunicazione per il passaggio degli iscritti al registro dei revisori ex D.Lgs. 88/1992 che decorreranno da una determina della RGS, I regolamenti di attuazione (2/3) 3. DM 145, il contenuto informativo pubblico del Registro e l importanza delle informazioni strumentali da comunicare, 4. DM 146, il problema del raccordo/riconoscimento del tirocinio per l ammissione all esame di stato di Dottore Commercialista con quello del revisore, e i regolamenti ancora mancanti. 2

I regolamenti di attuazione (3/3) Deontologia e riservatezza e segreto professionale (art 9, comma 3 Dlgs 39/2010) Indipendenzaed obiettività(art 10 comma 12 Dlgs 39/2010) Rete (art 10, comma 13 Dlgs 39/2010) Obblighi aggiuntivi rispetto a Principi di Revisione (art 11, comma 2 Dlgs 39/2010) Controllo qualità (art 20, comma 8 Dlgs 39/2010) Contributo annuale fisso e variabile (art. 21 comma 8 Dlgs 39/2010 e art. 7 Decreto 144 MEF) parziale Compiti nomina e retribuzione della Commissione centrale per i revisori contabili (art. 21 comma 8 D.Lgs 39/2010 e art. 7 Decreto 144 MEF) Revisori di altri stati europei ed extraeuropei: Date prove attitudinali, contributo per prove attitudinali (Decreto MEF 145) Contributo iscrizione registro tirocinio (Art. 9 Decreto 146) Sanzioni formazione (bozza regolamento formazione art. 11) Controllo qualità su revisori EIP (art 20, comma 9 Dlgs 39/2010) Partecipate di EIP dove i sindaci possono fare revisione (art 16, comma 3 Dlgs 39/2010) Altre società dichiarate EIP (art 16, comma 4 Dlgs 39/2010) Esenzioni norme EIP (art 16, comma 5 Dlgs 39/2010) Società (art 16, comma 5 lett a) Dlgs 39/2010) Revisori (art 16, comma 5 lett b) Dlgs 39/2010) Questioni di rilievo (materiale completo separato) Il contenuto informativo del registro (da alimentare con informazioni dell iscritto, obbligatorie e pubbliche) Nome, cognome, luogo e data nascita, numero di iscrizione registro Luogo di svolgimento attività C.F., P. Iva Nome, iscrizione, sito internet eventuale soc. revisione Eventuali altre iscrizioni albi, registri Sussistenza di incarichi EIP in proprio quale socio, amministratore, collaboratore soc. revisione Provvedimenti sanzionatori in essere MEF, CONSOB Rete 3

Questioni di rilievo (materiale completo separato) Il le informazioni strumentali al registro (da alimentare con informazioni dell iscritto, obbligatorie ma non pubbliche) - I revisori comunicano (via Pec, altro telematico) telefono, Pec incarichi in essere EIP altri durata compensi Variazioni successive (entro 30 gg.) anche come membro collegio sindacale/revisore rinnovi cessazione qualsiasi causa Questioni di rilievo (materiale completo separato) Revoca, dimissioni e risoluzione consensuale La cessazione dell ufficio di sindaco è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale a norma dell articolo 2409 bis, secondo comma, del codice civile Cause di cessazione Sindaci art. 2400 e 2401 c.c. regolamento Scadenza Scadenza Revoca (solo per giusta causa) Revoca (9 circostante di giusta causa + clausola generica) Rinuncia Dimissioni (9 circostanze + clausola generica) Risoluzione consensuale (stesse circostanze di Revoca o Dimissioni 4

Questioni di rilievo (materiale completo separato) Revoca, dimissioni e risoluzione consensuale Cause di: Revoca per giusta causa Cambio capogruppo Cambio revisore capogruppo Cambiamenti nel gruppo Inidoneità del revisore per mezzi e risorse Compromissione indipendenza Riallineamento alla durata dell incarico a quello capogruppo Gravi inadempimenti del revisore L acquisizione o la perdita di qualificazione EIP Sopravvenuta insussistenza dell obbligo di revisione Altri (generici da motivare adeguatamente) Divieto di accordi che prevedano limitazioni o esclusioni alla possibilità di revoca Dimissione Cambio capogruppo Cambio revisore capogruppo Cambiamenti nel gruppo Mancato pagamento del corrispettivo Gravi ostacoli alla revisione Compromissione indipendenza Inidoneità del revisore per mezzi e risorse Pensionamento del revisore Altre circostanze rilevanti da motivare Divieto di accordi che prevedano limitazioni o esclusioni alla possibilità di dimissioni Altre disposizioni L assemblea delibera sulle dimissioni Risoluzione consensuale: Prevista per le stesse cause di revoca e dimissioni. La risoluzione consensuale è sottoposta all approvazione dell assemblea; immediata la nomina del nuovo revisore Divieto di nuovo incarico per almeno 3 anni da revoca o dimissioni se EIP; per almeno 1 anno da revoca o dimissioni se non EIP. Obblighi di comunicazione differenziati per EIP e non EIP 5

I compensi Come determinare i compensi dell incarico di revisione legale? il D.L. 1/2012 (D. Liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate passaggio da un modello tariffario a un modello concorrenziale ma per la revisione legale era già così perché: I riferimenti legali: art. 10 D.Lgs 39/2010 Occorre avere riguardo alla dimensione, composizione, rischiosità voci del bilancio (consolidato), preparazione tecnica, esperienza necessaria per svolgere il lavoro, adeguata supervisione/indirizzo del team, Per determinare le risorse necessarie e le ore da impiegare. Linee guida sindaci/revisori r. 60 del CNDCEC attività prevalente settore (produzione su commessa) controllate/collegate controllo interno rilievi del passato continuità aziendale sinergie con la vigilanza I compensi Cosa fare concretamente tenendo sempre in considerazione che: L adeguatezza del compenso e un elemento che misura l indipendenza del professionista ed è una delle condizioni necessarie per una adeguata qualità del servizio reso, La determinazione del compenso è un momento della fase preliminare di accettazione dell incarico, Se la revisione è svolta dall organo collegiale il CS - il processo di determinazione va svolto collegialmente, E dunque - Raccogliere informazioni sulla società, il funzionamento del suo controllo interno, la valutazione dei rischi, - Stimare i tempi per la attività di controllo gestionale (se anche sindaco/sindaci), - Stimare i tempi per la revisione legale (valutando le sinergie con l attività di vigilanza), - Ripartire i tempi stimati per professionisti collaboratori ausiliari - Valorizzare i tempi stimati con parametri unitari, - Negoziare con la società (se del caso), - Redigere una proposta formale. 6

I rischi di questo modello (concorrenziale) convergenza tra amministratori/assemblea, I compensi professionisti negligenti/poco costosi, inacettabilediminuzione della qualità del servizio. I rimedi: le misure di salvaguardia già previste dal D.Lgs. 39/2010 proposta motivata dell organo di controllo (D.Lgs. 39/2010, art. 13), vigilanza negli EIP sulla revisioneda parte del comitato(d.lgs. 39/2010, art. 19), controllo di qualità periodico E nei regolamenti del MEF RGS La necessità di indicare gli incarichi ricoperti e i corrispettivi pattuiti tra le informazioni strumentali da comunicare al registro (DM 145, art. 11). L indipendenza del revisore Definizione dal Glossario della revisione a cura del MEF, RGS: Ai fini della revisione legale, per indipendenza deve intendersi la posizione di assoluta autonomia e terzietà che il revisore deve avere, sia sotto l aspetto formale (cioè agli occhi dei terzi) che sotto l aspetto sostanziale (cioè di fatto), nello svolgimento dell incarico di revisione, nei confronti del soggetto sottoposto al controllo. L indipendenza formale consiste nell insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi di legge o di regolamento; l indipendenza sostanziale, che investe anche l aspetto professionale, consiste nell atteggiamento mentale indipendente nei confronti del cliente, che il revisore deve assumere e mantenere costantemente nel corso dello svolgimento dell incarico, ed è fondato sulla consapevolezza da parte del revisore medesimo dell inesistenza di qualunque circostanza che per qualsivoglia motivo possa impedire l imparzialità del proprio giudizio in ordine all oggetto della revisione. Principi di indipendenza Sono i principi ai quali, in tema di revisione legale, il revisore o la società di revisione deve attenersi al momento dell accettazione e nell espletamento di un incarico di revisione legale. I principi di indipendenza tendono a garantire che l autonomia e l indipendenza tra soggetto che effettua la revisione legale ed il soggetto sottoposto all attività di revisione, ai fini di una assoluta imparzialità nel giudizio finale su quanto sia stato oggetto di revisione. I principi di indipendenza ed obiettività sono elaborati, ai sensi dell articolo 10 del d.lgs. 39/2010 (17 per gli EIP), dagli ordini ed associazioni professionali convenzionati e approvati dal MEF, sentita la Consob (attuale PdR 100 e Isa 200), ovvero emanati dal MEF sentita la Consob. In ambito internazionale, un riferimento in materia di principi di indipendenza è rappresentato dal codice etico dell IFAC ( 2010 Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants ). 7

L indipendenza del revisore Rete dal Glossario della revisione a cura del MEF, RGS re art. 1 D.lgs. 39/2010: È la struttura alla quale appartengono il revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali. Una rete comprende la società di revisione che esegue la revisione legale come pure le sue consociate e qualsiasi altra entità controllata dalla società di revisione o soggetta con essa ad un controllo, una proprietà o una gestione comuni, o collegata o associata in altro modo alla società di revisione attraverso l uso di una denominazione comune o la messa in comune di significative risorse professionali. I documenti operativi emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con riferimento alle PMI Linee guida per l organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti (febbraio 2012), scopo del documento: raccordare norme di legge sulla revisione e PdR, con le peculiarità del collegio sindacale non e una norme di comportamento che vincola il professionista deontologicamente, un documento operativo utile con interessanti considerazione ( per esempio i definizione responsabile revisione, ii dissenso del sindaco). L applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori, con allegati operativi (febbraio 2012), non e una norme di comportamento che vincola il professionista deontologicamente, un documento operativo di grande utilità, con qualche ombra e molte luci che, se correttamente osservato, contribuisce ad elevare considerevolmente la qualità della revisione legale. 8

Ulteriori novità traduzione e aggiornamento dei principi di revisione internazionali ISA da parte de CNDCEC, I lavori in corso del gruppo costituito nell ambito della Convenzione con il MEF al quale aderiscono, CNDCEC, Assirevi, Istituto Nazionale Revisori Legali e Consob in attuazione art. 12 D.Lgs 39/2010, In tale ambito sono in corso di elaborazione i principi di revisione internazionali ISA Italia ovvero alla versione degli ISA, emanati dallo IAASB e tradotti dal CNDCEC, parzialmente integrata o modificata, ove necessario, al fine favorirne la piena applicabilità nell ambito dell ordinamento italiano. Prossima introduzione di due principi no set ISA relativi: all espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio; alle verifiche nel corso dell esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale. Grazie per l attenzione Daniele Bernardi, dottore commercialista, revisore legale Studio Bernardi & associati, Milano Presidente di, International Audit Services S.r.l., società di revisione, Milano Presidente commissione controllo societario ODCEC di Milano Docente incaricato a contratto in sistemi amministrativi e controllo, il controllo del collegio sindacale e delle società di revisione. presso l Università degli studi di Milano Bicocca, Scuola di Economia e Statistica per l impresa, Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l Economia 18 9