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Capitolato Speciale Realizzazione di uno studio conoscitivo sul consumo di legna nel settore domestico mediante indagine di mercato telefonica CIG: ZB507BD156 CUP: J19E12000630002 Pag. 1 di 121

PREMESSA La stima delle emissioni da polveri fini PM10 di origine primaria, realizzata nell ambito della prima edizione dell inventario regionale delle emissioni del Veneto (INEMAR Veneto 2005), indica quale fonte primaria a livello regionale la combustione della legna nel riscaldamento domestico. Tale stima emissiva è basata su dati di consumo (ton/anno di legna bruciate in impianti domestici) e su di un parco di stufe e caminetti desunti dallo studio nazionale realizzato nel 2005 dall ISPRA (ex APAT), in collaborazione con ARPA Lombardia, a livello di macroaree geografiche. Nello studio citato, i consumi ed il parco impianti relativi al Veneto sono aggregati con Friuli Venezia-Giulia e Trentino-Alto Adige, nella macroarea del Triveneto. Vista la rilevanza delle emissioni da combustione della legna nel comparto civile, ed in previsione di definire politiche di riduzione delle emissioni nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera (PRTRA), si ritiene necessario condurre un indagine specifica ed esclusiva per il Veneto, al fine di ricostruire, a livello comunaleprovinciale, i consumi di legna ed i tipi di impianti di combustione civile in uso, in modo da precisare e dettagliare, anche per fascia altimetrica, le informazioni dello studio nazionale, che costituiscono l attuale base informativa della stima delle emissioni di PM10 di questo settore. ART. 1 OGGETTO Il presente Capitolato Speciale definisce la disciplina contrattuale per la realizzazione di uno studio conoscitivo sul consumo di legna, nel settore domestico, mediante la somministrazione di un questionario - contenente almeno le domande presenti nel questionario tipo riportato in Appendice 1 al presente Capitolato - ad un campione significativo di famiglie residenti in Veneto. 1.1 Tecnica da utilizzare e scelta del campione L indagine dovrà essere realizzata utilizzando sia la tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), in cui il campione dovrà essere estratto in maniera casuale dagli elenchi telefonici di tutte le famiglie dotate di una linea telefonica di rete fissa, sia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) tipologia questa che dovrà essere non inferiore al 30% e non superiore al 50%. È richiesto un campione minimo di 1210 000 (dodiiecicimila) interviste. Per garantire un accurata stima dei volumi di legna bruciata a livello provinciale, se gli utilizzatori frequenti di legna 1, risulteranno in proporzione inferiore al 1510% del campione, è richiesta la realizzazione di un sovra-campionamento. E richiesto un numero minimo di celle di campionamento pari a 40. I parametri che il contraente dovrà utilizzare per descrivere e per definire l omogeneità delle unità di campionamento (celle) in cui la Regione Veneto verrà suddivisa dovranno essere: la zona altimetrica del comune di residenza e la densità abitativa. Per ogni unità di campionamento dovrà essere raccolto un numero adeguato di dati che permetta di stimare l utilizzo di legna da ardere e la diffusione dei diversi sistemi di combustione, nonché le altre informazioni previste nei risultati di cui al successivo all art. 1.3. 1.2 Questionario Il questionario proposto dall affidatario, fatto salvo il contenuto minimo indicato in Appendice 1, potrà essere successivamente modificato in accordo con ARPAV. 1 Per utilizzatori frequenti di legna si intendono coloro i quali utilizzano la legna più di 4 volte l anno. Pag. 2 di 121

L Affidatario potrà a sua scelta effettuare domande aggiuntive, da concordare con ARPAV, le cui risposte dovranno essere incluse nei risultati di cui al successivo art. 1.3. L Affidatario rispetterà la legislazione italiana sulla protezione dei dati ed informerà le persone intervistate sulle regole applicabili. 1.3 Risultati dell indagine L Affidatario, dovrà presentare ad Arpav: 1.3.1 entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto una relazione intermedia, che indichi in dettaglio il questionario esecutivo che sarà utilizzato durante le interviste, i dettagli sulla composizione del campione scelto e il numero di interviste previste; 1.3.2 entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto una relazione finale contenente i risultati ottenuti e almeno le seguenti informazioni, sia a livello di singola unità di indagine (cella) che a livello comunale provinciale e regionale: - stima del numero di apparecchi a legna, per le classi di età e le tipologie di apparecchio identificate nel questionario; - stima della superficie dell abitazione riscaldata a legna, per le classi di età e le tipologie di apparecchio identificate nel questionario; - stima del consumo di legna per le classi di età e le tipologie di apparecchio identificate nel questionario; - stima della frequenza temporale della pratica della combustione backyard burning; - stima della provenienza della legna locale e/o l utilizzo di circuiti informali di approvvigionamento; - quantificazione dei margini di errore nella stima dei consumi a livello comunale provinciale e regionale. La relazione finale dovrà descrivere in modo dettagliato le caratteristiche del campione, il metodo impiegato per derivare i risultati esposti e la quantificazione dell incertezza, corredati delle relative informazioni bibliografiche sui metodi statistici utilizzati. In particolare, la stima dei consumi di legna dovrà essere effettuata, sia sulla base delle risposte direttamente ricevute sui quantitativi utilizzati sia, in caso di mancanza di risposta o di risposta palesemente errata, effettuando la stima dei quantitativi utilizzati sulla base delle ore e dei giorni di funzionamento degli apparecchi a legna, della superficie riscaldata e dei quantitativi medi utilizzati dalla stessa tipologia di combustore nella cella di riferimento. ART. 2 TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO L indagine dovrà essere realizzata entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto, l Affidatario dovrà presentare la relazione intermedia di cui al precedente punto 1.3.1. Entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto l Affidatario dovrà: a) presentare la relazione finale di cui al precedente art. 1.3.2; b) fornire l intero database delle interviste in formato digitale (MS Access o equivalenti in Open Office); c) fornire i risultati anche in forma tabellare su supporto digitale (file MS Excel o equivalenti in Open Office). L Affidatario dovrà consegnare entro un massimo di 7 (sette) giorni dal termine delle interviste l elenco (a parte e in modo non collegabile alle risposte rilevate) dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail con l età degli intervistati al fine di effettuare eventuali Pag. 3 di 121

controlli. ART. 3 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL AFFIDATARIO E VARIANTI Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall Affidatario se non è disposta dal Direttore dell esecuzione contrattuale di cui al successivo art. 5. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. ARPAV potrà introdurre variazioni al contratto nei casi previsti dall art. 311 del D.P.R. n. 207/2010. ART. 4 IMPORTO CONTRATTUALE Il prezzo dell appalto sarà quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara dalla ditta affidataria sulla base di gara di Euro 24.793,00 oltre IVA. I prezzi offerti dovranno essere fissi per tutto il periodo di vigenza contrattuale, comprensivi di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato. L I.V.A. e ogni altro onere fiscale andranno assolti secondo le vigenti disposizioni di legge, In conformità a quanto previsto dall art. 26 co. 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 sia per la natura intellettuale sia per le modalità di svolgimento dell appalto non è necessario redigere il DUVRI mancando la disponibilità giuridica dei luoghi in cui lo stesso si svolge; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza. ART. 5 DIRETTORE DELL ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTE DELL AFFIDATARIO ARPAV, prima della stipula del contratto, nominerà un Direttore dell esecuzione contrattuale che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnicocontabile dell esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. Il citato Direttore rilascerà l attestazione di regolare esecuzione di cui all art. 325 del D.P.R. n. 207/2010, prodromica ai pagamenti. L Affidatario dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV. ART. 6 OBBLIGHI DELL AFFIDATARIO 6.1 Obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali Il personale impiegato per l esecuzione contrattuale deve essere regolarmente alle dipendenze dell Affidatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con lo stesso. L Affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti. Nel caso di mancato pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell Affidatario, trovano applicazione gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010. 6.2 Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori L Affidatario è responsabile, nei confronti sia dell ARPAV sia di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull igiene del lavoro. 6.3 Obblighi di riservatezza Pag. 4 di 121

L Affidatario si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente capitolato e a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso dell Agenzia. L obbligo di riservatezza assunto dall Affidatario si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. L eventuale violazione di tale obbligo configura un ipotesi di risoluzione espressa del rapporto contrattuale, fermo restando che l Affidatario sarà tenuto e risarcire tutti i danni che dovessero derivare all Agenzia. 6.4 Obblighi di tracciabilità L Affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento. ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO E vietata qualunque cessione di tutto o di parte del contratto, pena la nullità, salvo quanto disposto dall art. 116 del D. Lgs n. 163/2006. Il subappalto è ammesso, entro il limite del trenta per cento dell importo dell appalto, ed è subordinato all approvazione dell Agenzia. Si applicano le disposizioni previste dall art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di subappalto ARPAV non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto è fatto obbligo all Affidatario di trasmettere, entro venti giorni dal pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Art. 8 CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione, l Affidatario dovrà costituire una cauzione definitiva, mediante garanzia fideiussoria, pari al 10% dell importo contrattuale (salvo quanto disposto dall art. 113 co. 1 del D.Lgs. n. 163/2006), con le modalità che saranno comunicate da ARPAV. L importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% qualora il concorrente dimostri di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000, mediante allegazione dell originale o di copia autentica della stessa. La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del periodo contrattuale previo rilascio dell attestazione di regolare esecuzione. ART. 9 STIPULA DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata che potrà consistere anche in uno scambio di lettere, nei termini di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, con spese di bollo a carico dell Affidatario. Art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO La fattura posticipata, dovrà essere intestata e inviata ad ARPAV Via Matteotti n. 27 35137 PADOVA e dovrà riportare: il codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) J19E12000630002; il numero di conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e le coordinate bancarie. Pag. 5 di 121

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare attestazione del servizio svolto, da parte del Direttore dell esecuzione del contratto, sul/i conto/i bancario/postale dedicato che sarà/saranno comunicato/i successivamente dall Affidatario. ART. 11 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE Al termine dell esecuzione del contratto il Direttore dell esecuzione contrattuale, rilascerà l attestazione di regolare esecuzione di cui all art. 325 del D.P.R. n. 207/2010, prodromica al pagamento delle fatture e allo svincolo della cauzione definitiva. ART. 12 PENALITA L Affidatario riconosce all Agenzia il diritto di applicare le seguenti penalità anche mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, nei seguenti casi: 1) in caso di mancato rispetto al termine di realizzazione del servizio, ovvero: ritardo nella consegna della relazione intermedia oltre i 30 gg. rispetto a quanto stabilito dall art. 2 sarà dovuta per ciascun giorno di ritardo, a partire dal 5 rispetto al termine stabilito, una penale forfettaria pari all 1 per mille dell importo contrattuale netto sino ad un massimo di 10 giorni, decorsi i quali ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva e di agire in giudizio per il danno eccedente; ritardo nell esecuzione del servizio oltre i 3 mesi (novanta giorni) rispetto a quanto stabilito dall art. 2, sarà dovuta per ciascun giorno di ritardo, a partire dal 5 rispetto al termine pattuito, una penale forfettaria pari all 1 per mille dell importo contrattuale netto, sino ad un massimo di 10 giorni decorsi i quali ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di agire in giudizio per il danno eccedente; 2) in caso di inottemperanza relativamente agli obblighi contrattuali, diversi da quelli di cui al punto 1), dopo due contestazioni scritte, l Agenzia applicherà una penale pari all 1 per mille, per ogni giorno di inadempimento, sino alla data in cui le prestazioni inizieranno a essere eseguite in modo conforme al presente Capitolato. In ogni caso perdurando l inadempimento oltre il 15 giorno, ARPAV si riserva di risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva e di agire in giudizio per il danno eccedente. In ogni caso l importo delle penali non potrà superare il 10% dell importo contrattuale. ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Agenzia si riserva, inoltre la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c nei seguenti casi: a) transazione/i eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, in applicazione della Legge n. 163 del 13/08/2010; b) frode, grave negligenza, contravvenzione nell esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali dopo due contestazioni scritte; c) cessione dell azienda, trasformazione, fusione, scissione di società, in caso di accertata insussistenza dei requisiti di cui all art. 10 sexies della Legge n. 575/1965 e s.m.i. nonché dei requisiti di qualificazione del cessionario; d) cessazione di attività, oppure fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell Affidatario o altra procedura concorsuale; e) cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall Agenzia; f) nel caso in cui il servizio non sia ultimato entro i termini massimi di cui al Pag. 6 di 121

precedente art. 2; g) qualora a seguito di inadempimento, l importo delle penali applicate superi il 10% dell importo contrattuale. In caso di risoluzione contrattuale verrà incamerata la cauzione definitiva nonché effettuato l acquisto in danno, per cui l Affidatario sarà tenuto al pagamento dell eventuale maggiore spesa che l Agenzia dovesse sostenere per l acquisto presso altra ditta di sua scelta. L incameramento della cauzione nei casi di risoluzione contrattuale, non esime l Affidatario dal risarcimento di eventuali ulteriori danni. Qualora venisse riscontrata l inadempienza delle norme contrattuali, l Agenzia provvederà a notificare all Affidatario, a mezzo lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate, nonché il termine di tempo entro cui provvedere. L Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ad eseguire l incarico in conseguenza di causa non imputabile alla stessa, secondo il disposto dell art. 1672 del Codice Civile. Per quanto non espressamente indicato, restano applicabili gli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. n.163/2006. ART. 14 RECESSO UNILATERALE L Agenzia potrà in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell art. 1671 c.c. mediante comunicazione notificata alla controparte con raccomandata A.R.. In caso di recesso l Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, risarcimento, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall art. 1671 c.c.. Art. 15 CAUSE DI FORZA MAGGIORE Qualora il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti contrattuali non sia possibile per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all Affidatario, quest ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Direttore dell esecuzione contrattuale dell Agenzia, mettendo a disposizione dell ARPAV tutti gli elementi necessari al fine dell accertamento dell effettiva impossibilità materiale di dare corso all adempimento contrattuale per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L Agenzia, compiute le valutazioni di competenza, comunica all Affidatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito all applicazione delle penalità di cui al precedente art.12. Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AL RAPPORTO CONTRATTUALE Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della riservatezza dei diritti dell Affidatario. I dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all espletamento della procedura in oggetto ed all esecuzione degli obblighi contrattuali. Art. 17 FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall interpretazione, dall esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto il foro competente sarà esclusivamente quello di Padova. Pag. 7 di 121

Art. 18 RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n.163/2006 Codice dei contratti Pubblici e dal DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti Pubblici, nonché al Codice Civile. Allegato: Appendice 1 Pag. 8 di 121

ESEMPIO DI QUESTIONARIO TIPO APPENDICE 1 1. FAMIGLIA a. Numero di componenti della famiglia ed età capofamiglia b. Comune di residenza 2. ABITAZIONE 3. LEGNA: a. posizione: i. Centro città ii. In prossimità del centro iii. Periferia iv. Extraurbano b. tipo di casa: i. Appartamento in edificio alto meno di 3 piani ii. Appartamento in edificio alto più di 3 piani iii. Villa a schiera iv. Villa singola c. anno di costruzione dell abitazione d. quota approssimativa dell abitazione (in caso di comuni di collina o montagna) e. superficie totale abitata della casa f. superficie totale riscaldata della casa per mezzo di legna g. l apparecchio a legna riscalda anche l acqua per radiatori (calorifero, termosifoni, pannelli radianti, ecc)? h. per riscaldare la casa/ produrre acqua calda utilizzate quali altri combustibili oltre alla legna: i. Gas ii. Gasolio iii. G.P.L. iv. Scarti di materiale vario v. Non so vi. Altri (specificare) vii. Nessuno i. Stesse domande per un eventuale seconda casa (in Veneto). a. utilizzo della legna solo per scaldare, solo per cucinare o entrambi b. quali apparecchi sono utilizzati per la combustione della legna/materiali legnosi per riscaldare o cucinare: i. Caminetto aperto tradizionale ii. Caminetto chiuso o inserto iii. Stufa a legna tradizionale iv. Stufa a legna moderna v. Caldaia innovativa o avanzata a legna (con riscaldamento dell acqua di radiatori) Pag. 9 di 121

vi. Stufa automatica a pellet o cippato vii. Forno a legna viii. Barbecue c. da quanto tempo è installato l'apparecchio? i. meno di 2 anni ii. 2-5 anni iii. 5-10 anni iv. 10-15 anni v. 15-20 anni vi. più di 20 anni d. Con che frequenza utilizza la legna o materiali legnosi per riscaldare o cucinare? e. Quante volte all anno viene utilizzato il forno a legna? f. Quante volte all anno viene utilizzato il barbecue? g. Che tipo di legna/ materiali legnosi sono utilizzati? (indicare le % di legna da ardere comune, legno lavorato, pellet, cippato, briquettes) h. Quanti quintali (o metri cubi) sono consumati all anno, per ogni tipologia di legna/materiali legnosi (ricordare che 1 quintale equivale a 100 kg)? i. Quanti giorni a settimana viene utilizzata la legna? j. Quante ore al giorno viene utilizzata la legna durante la settimana? E nei fine settimana? k. Quante volte all anno vengono accesi fuochi in giardino per eliminare erba secca, sterpaglie? l. Le capita di bruciare anche plastica, carta o legno trattato? Con che frequenza? m. Come e in che percentuale ci si approvvigiona della legna/materiale legnoso? i. Privato (conoscente, contadino) ii. Negozio o rivenditore privato (con fattura o scontrino) iii. Autoproduzione/raccolta iv. Altri (specificare) n. A sua conoscenza, la legna utilizzata è di provenienza: i. locale (< 10 km) ii. regionale iii. nazionale iv. estera v. non so o. Quando ha fatto pulire la canna fumaria? (Ultimo anno, 2 anni, 5 anni, mai) p. Durante l utilizzo dell apparecchio (stufa/camino) viene chiusa l'aria (magari per fare durare di più la legna)? q. Verifica della disponibilità a cambiare un vecchio apparecchio con uno più efficiente e meno inquinante a fronte di un incentivo economico r. Ripetere le stesse domande per un eventuale seconda casa (situata in Veneto) Pag. 10 di 121

Annesso (per intervistatore) Caminetto aperto tradizionale E il classico caminetto a focolare aperto, dove il calore che viene emanato direttamente all ambiente, proviene dalla legna che brucia a vista; è sormontato da una cappa che provoca il tiraggio naturale dei fumi di combustione Caminetto chiuso o inserto E il caminetto da incasso, ossia fatto da un telaio d acciaio e piastre in ghisa o materiale ceramico in cui brucia la legna, che viene inserito in camini esistenti. E chiuso anteriormente da uno sportello in vetro-ceramico e l aria calda prodotta, esce nell ambiente o anche inviata a più stanze, attraverso bocchette di uscita d aria calda Stufa a legna tradizionale E un apparecchio generalmente chiuso da uno sportello, all interno del quale brucia la legna. Il calore viene emanato, sia direttamente all ambiente dalla stufa, sia per l uscita naturale di aria riscaldata, attraverso griglie poste sull apparecchio. Stufa a legna innovativa E un apparecchio sempre chiuso da uno sportello, all interno del quale brucia la legna. Il calore viene emanato sia direttamente all ambiente dalla stufa, che attraverso l uscita forzata di aria riscaldata. L aria calda può essere trasportata in diversi locali della casa, anche lontani da quello dove è situata la stufa, grazie a ventilatori elettrici e opportuni tubi e griglie di uscita. Caldaia innovativa o avanzata a legna (con riscaldamento dell acqua di radiatori) E un apparecchio analogo alla caldaia a gas, solo che può essere alimentata sia a legna che a pellet o cippato. Il principio generale di funzionamento di una caldaia a legna è lo stesso di una qualunque caldaia a gas: attraverso uno scambiatore di calore, l energia termica prodotta dalla combustione viene ceduta all acqua e quindi distribuita nell abitazione. La principale differenza tra una caldaia convenzionale e una a legna è che quest'ultima necessita, per funzionare in maniera ottimale, di un accumulo di acqua calda. Stufa automatica a pellet o cippato E una stufa moderna, all interno della quale brucia il legno in piccoli pezzi: il pellet o il cippato, che si trova in un serbatoio e immesso nel focolare in modo automatico. L accensione avviene in modo elettronico, ossia attraverso un semplice bottone di accensione. L unica necessità e cura è che il serbatoio di pellet/cippato sia pieno. La stufa automatica a pellet o cippato può essere ad aria, ossia fuoriesce aria calda o ad acqua, ossia viene riscaldata acqua che circola in termosifoni per il riscaldamento e così può produrre anche acqua calda sanitaria. Pag. 11 di 121