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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1510 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COSTANTINO, DI SALVO, NICCHI, PELLEGRINO, MELILLA, PANNARALE, PIAZZONI, DURANTI, RICCIATTI Introduzione dell insegnamento dell educazione sentimentale nelle scuole del primo e del secondo ciclo dell istruzione Presentata il 7 agosto 2013 ONOREVOLI COLLEGHI! La Ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica da parte dell Italia, ai sensi della legge n. 77 del 2013, ha riaperto nelle sedi istituzionali il dibattito sul fenomeno della violenza sulle donne. È sicuramente un grande passo in avanti sia sul piano simbolico che materiale, ma la sua piena attuazione ha bisogno di conseguenti interventi di integrazione e modificazione della legislazione e della regolamentazione nazionali che consentano la realizzazione degli obiettivi e delle misure da essa recati. Tra questi un ruolo fondamentale potranno svolgerlo progetti di formazione culturale che accompagnino i percorsi scolastici dei ragazzi, a partire dal ciclo della scuola secondaria di primo grado, fornendo adeguati strumenti di comprensione e di decostruzione critica dei modelli dominanti tuttora alla base delle relazioni tra i sessi. Il capitolo III della Convenzione si esprime sufficientemente nel merito delle politiche di prevenzione da adottare. L articolo 12, paragrafo 1, obbliga le parti ad adottare «le misure necessarie per promuovere i cambiamenti di comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basati sull idea dell inferiorità della donna; il paragrafo 4

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1510 obbliga le parti ad adottare le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, soprattutto uomini e ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nell ambito di applicazione della Convenzione; il paragrafo 6 obbliga le parti ad adottare le misure necessarie per promuovere programmi e attività per l empowerment delle donne. All articolo 13, paragrafo 2, la Convenzione invita i Paesi sottoscrittori a garantire massima diffusione alle informazioni relative alle misure disponibili per la prevenzione della violenza di genere. L articolo 14, paragrafi 1 e 2, si occupa di definire sul piano dell istruzione le attività dei Governi rispetto agli atti di violenza che rientrano nel campo della Convenzione: «1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. 2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i princìpi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media». È chiaro come, secondo quest interpretazione, accanto alla formazione culturale, che si avvalga di un ampio spettro di riferimenti ai saperi (storico-sociali, antropologici, religiosi e altri), si ponga anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e ragionare sull emotività, sui sentimenti, sull affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l obiettivo di fornire ai giovani delle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse fasi dell adolescenza. Negli ultimi anni molte scuole attente ai fenomeni della prevenzione della violenza, usufruendo dell autonomia scolastica, hanno avviato progetti didattici incentrati, oltre che sull educazione sessuale, sulla scoperta e sulla consapevolezza del proprio corpo, nonché sull educazione sentimentale degli studenti. La presente proposta di legge mira a fare di questi esempi autonomi un modello nazionale, inserendo nei programmi scolastici l insegnamento dell educazione sentimentale. Parte essenziale di questo insegnamento è la valorizzazione del fondamentale contributo che le donne hanno dato alla civilizzazione delle società, all avanzamento del diritto e dei diritti, al miglioramento delle condizioni di vita della società. Fornire un altro modo di guardare alle donne è il primo passo per rompere gli stereotipi negativi. L emotività ricopre una parte consistente nello sviluppo della persona e questo dato è ancora più vero nelle fasi dell adolescenza, quando va formandosi il carattere e si iniziano a fissare i comportamenti sociali. Conoscere le proprie emozioni, comprenderle e saperne parlare consente, inoltre, di ottimizzare le proprie risorse e un aumento delle capacità di comunicare e porta anche a un potenziamento dell apprendimento cognitivo. Rompere gli stereotipi è possibile se si alimentano sentimenti di affetto, riconoscenza e condivisione e non solo se si parla di parità. Nella società gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano in ambito sia privato che pubblico. Se in alcuni casi in ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell uomo, la scuola ha il dovere di poter fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere. Se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione schiacciata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio della sua immagine. I giovani si

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1510 abituano a una visione inflessibile dei ruoli sessuali. È così che l identità di genere che sfugge a questa visione viene fortemente stigmatizzata. Il bullismo tra ragazzi ne è la dimostrazione più eclatante e costituisce una sfaccettatura del problema fondamentale che l introduzione dell educazione sentimentale nelle scuole vuole affrontare (la cronaca di quest anno ci ha consegnato episodi di suicidio dovuti alla frustrazione dell insulto e all impossibilità di superarlo), nell ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione. Affinché questa proposta di legge sia davvero efficiente e la materia sviluppi le sue potenzialità, oltre all intero corpo docente, è importante il coinvolgimento costante delle famiglie degli studenti.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1510 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l insegnamento dell educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale e emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne. 2. La scuola, anche attraverso l educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull altro. ART. 2. 1. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all insegnamento dell educazione sentimentale. 2. A partire dall anno scolastico 2014/ 2015, l orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un ora dedicata all educazione sentimentale. L orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato. 3. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell istruzione secondaria del primo e del

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1510 secondo ciclo dell istruzione al fine di garantire l insegnamento dell educazione sentimentale. ART. 3. 1. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l insegnamento dell educazione sentimentale. ART. 4. 1. Con decreto del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidente del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell insegnamento dell educazione sentimentale. Il decreto è adottato entro 120 giorni dall entrata in vigore della presente legge. 2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. ART. 5. 1. Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell infanzia, al fine di garantire l acquisizione delle conoscenze e competenze per la realizzazione delle finalità di cui all articolo 1 della presente legge.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 1510 ART. 6. 1. A decorrere dall anno scolastico 2013/2014, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano. ART. 7. 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, valutati in 2.000 milioni di euro a decorrere dall anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell ambiente. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell economia e delle finanze, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

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