Fisco PRESTAZIONI DI SERVIZI DALL'ESTERO. Martedì 27 Settembre FONTE: IL SOLE 24 ORE

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pagina 1 Fisco PRESTAZIONI DI SERVIZI DALL'ESTERO Martedì 27 Settembre 2011 - FONTE: IL SOLE 24 ORE Per le prestazioni di servizi ricevute dall estero, l emissione della fattura da parte del fornitore non è rilevante ai fini dell identificazione del momento di effettuazione dell operazione, per il quale conta infatti il pagamento del corrispettivo o, se anteriore, la compilazione dell autofattura da parte del committente nazionale. Per gli acquisti intracomunitari, invece, assume rilevanza anche la data di ricevimento della fattura. Questi criteri utili per determinare l insorgenza degli obblighi dell operatore nazionale che acquista beni e servizi dall estero, assumono importanza anche per individuare l aliquota Iva applicabile all operazione, in relazione all aumento al 21% disposto per le operazioni effettuate dal 17.09.2011.

pagina 2 SOCIETA' DI COMODO: CHI SFUGGE ALLA STRETTA Lunedì 26 Settembre 2011 - FONTE: IL SOLE 24 ORE L imposta Ires che si applica alle società di comodo sale al 38%. La società di capitale socia di una società di persone di comodo applica la maggiorazione solo sul reddito di partecipazione. Inoltre tale aliquota si applica sul reddito dichiarato, anche se risulta superiore a quello minimo previsto per le società di comodo. Resta invariato il regime dell Iva e Irap previsto per le società di comodo. Questa disciplina si applica anche a quelle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d imposta consecutivi ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo. Restano, comunque, ferme anche per le società considerate di comodo perché in perdita le cause di non applicazione di tale disciplina, nonché le situazioni oggettive in presenza delle quali è consentita la disapplicazione senza fare ricorso alle presentazione dell apposita istanza. Le motivazioni che le società in perdita possono indicare nell istanza di interpello devono riguardare, ad esempio la economicità del comportamento imprenditoriale, da valutare tenendo conto della complessiva situazione contrattuale e aziendale e le cause dei risultati negativi. Se la società o l impresa individuale concede dei beni in godimento ai soci o ai familiari la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto concorre a formare il reddito diverso e i relativi costi non sono ammessi in deduzione dal reddito dell impresa. Tale previsione riguarda anche le società operative. L impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell imprenditore devono comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento all Agenzia delle Entrate che procede a controllare sistematicamente le posizioni delle persone fisiche che li hanno utilizzati. L Agenzia inoltre tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società, anche al fine di scoraggiare l effettuazione di finanziamenti destinati all acquisizione dei beni concessi poi in godimento agli stessi soci finanziatori. La nuova normativa si applica dal 2012 in caso di periodo coincidente con l anno solare. In sede di versamento dell acconto relativo a tale imposta si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole. SPESE DI PUBBLICITA' E DI RAPPRESENTANZA Lunedì 26 Settembre 2011 - FONTE: IL SOLE 24 ORE L'inerenza delle spese di pubblicità e la distinzione con quelle di rappresentanza non devono essere valutate in astratto ma tenendo conto della specifica attività svolta dall'impresa. Le spese di pubblicità sono quelle sostenute, anche se non esclusivamente, per la realizzazione di iniziative finalizzate a incrementare le vendite e il concetto di inerenza non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività stessa. Le spese di rappresentanza sono, invece, rivolte a creare e sviluppare il prestigio e l'immagine della società.

pagina 3 DATI BANCARI IN AIUTO DEL FISCO Domenica 25 Settembre 2011 - FONTE: IL SOLE 24 ORE Le recenti modifiche apportate in tema di accertamento ampliano significativamente l'efficacia dello spesometro e del redditometro, collegandovi le indagini di natura finanziaria. In sintesi, ai sensi del D.L. n. 138/2011, sarà possibile implementare la selezione delle posizioni dei contribuenti ai quali applicare prioritariamente il redditometro, mediante le informazioni che derivano dagli intermediari finanziari. Eventuali anomalie riscontrate non comportano autonomamente la verifica fiscale, ma esse possono essere sostenute dalle informazioni contenute nelle banche dati di cui l Amministrazione Finanziaria dispone. Inoltre, i dati acquisiti dagli intermediari finanziari non possono essere autonomamente utilizzabili con le regole proprie delle indagini finanziarie, bensì come elemento idoneo ad attivare le procedure di autorizzazione all'utilizzo fiscale dei dati bancari di cui all'art. 32 del Dpr n. 600/1973, ovvero dell'art. 51 del Dpr n. 633/1972. Da rilevare, infine, l attenzione che sarà posta alla compilazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e alle pesanti conseguenze che possono derivare dall omessa o infedele indicazione dei predetti dati. ACCERTAMENTO MEDIANTE REDDITOMETRO Sabato 24 Settembre 2011 - FONTE: ITALIA OGGI Gli accertamenti mediante redditometro, relativi al biennio 2009-2010, risulteranno meno penetranti rispetto a quelli che saranno effettuati nei periodi d imposta successivi, considerando, fra l altro, anche l assenza o le parziali informazioni derivanti dallo spesometro. RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO Venerdì 23 Settembre 2011 - FONTE: IL SOLE 24 ORE L Agenzia delle Entrate ha comunicato che stanno per essere spedite le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria per i debitori dell'erario mediante Equitalia. Inoltre, entro la fine di ottobre sarà operativo il redditometro, con efficacia per il periodo d imposta 2009.

pagina 4 CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE Giovedì 22 Settembre 2011 - FONTE: IL SOLE 24 ORE Per chiudere una partita Iva non più utilizzata, entro il 4.10.2011, occorre versare la sanzione minima di 129 euro con il modello F24 Elementi identificativi, senza necessità di presentare all Agenzia delle Entrate la copia del pagamento né la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), in quanto il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione. Sono agevolati dalla misura introdotta dal D.L. n. 98/2011 i contribuenti che, pur avendo cessato l attività, non hanno adempiuto all obbligo di comunicarlo all Agenzia nel termine dei 30 giorni. Ecco, in dettaglio, le indicazioni per la compilazione del modello. Sezione CONTRIBUENTE : indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; sezione ERARIO ED ALTRO : nel campo tipo indicare la lettera R ; nel campo elementi identificativi indicare con la partita Iva da cessare; nel campo codice indicare il codice tributo 8110; nel campo anno di riferimento indicare l anno di cessazione dell attività. Per i contribuenti che, sebbene obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l opportunità ora concessa, l Agenzia può procedere alla chiusura d ufficio della partita Iva, irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro. ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI Giovedì 22 Settembre 2011 - FONTE: IL SOLE 24 ORE Entro il 30.09.2011 dovranno essere accatastati i fabbricati rurali: a tale fine, il D.M. Finanze 14.09.2011 detta le regole attuative per attribuire la categoria catastale A/6 a tutti i fabbricati con caratteristiche di ruralità. In particolare, l'art. 1 del decreto istituisce la classe "R" senza rendita catastale, per le abitazioni rurali censite nella categoria A/6. I fabbricati strumentali alle attività agricole categoria D10 hanno una rendita determinata per stima diretta; tuttavia l'art. 5 del decreto prevede che questi fabbricati mantengono la rendita in precedenza attribuita. I fabbricati oggetto di variazione sono esclusivamente quelli già censiti nel Catasto edilizio urbano in categoria diverse dalle A6 e D10: ciò rilevato, crea dubbi operativi la casella contenuta nell autocertificazione con la precisazione del "tipo di catasto". TRIANGOLAZIONE INTERNA AL 20% Mercoledì 21 Settembre 2011 - FONTE: IL SOLE 24 ORE Nelle triangolazioni interne effettuate prima del 17.09.2011 la fatturazione al 20% può avvenire fino a tutto il mese di ottobre. In questa tipologia di compravendite, ferma restando l effettuazione dell operazione conseguente agli ordinari canoni della consegna o spedizione della merce, l Iva diventa esigibile nel mese successivo all effettuazione e si può fruire dello stesso termine per la fatturazione.

pagina 5 NUOVO REGIME DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI Lunedì 19 Settembre 2011 - FONTE: IL SOLE 24 ORE La differenza tra l attuale regime di riscossione caratterizzato dalle notifiche dell accertamento e della cartella e quello che entrerà in vigore il prossimo 1.10.2011, con l obbligo di pagamento di un terzo delle imposte entro la data di presentazione del ricorso, non incide sulle caratteristiche dell istanza di sospensione. La legge di conversione n. 106/2011 del decreto Sviluppo ha previsto che l istanza di sospensione presentata dal ricorrente va decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione.