DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni concernenti il diritto di iscrizione all anagrafe del feto «nato morto»

Documenti analoghi
I nati-morti, invisibili in Italia

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1768

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

Annuario Statistico della Sardegna

d iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, GIACOBBE, MANCONI, MASTRANGELI, PALERMO, ZANONI e RICCHIUTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL SOGNO INFRANTO: IL RUOLO DELL OSTETRICA. gerardina d'ambrosio

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017

SIUD. Come impostareil problemadellasiud? Felice Repetti. La Spezia 27 Novembre 2010

FAMIGLIE E CONVIVENZE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

LE MODIFICHE PREVISTE PER IL 2007

Stato civile e anagrafe

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 508

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2521

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2878

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2861

La classificazione ICD-PM

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

Scritto da Alessandro Ingrosso Venerdì 02 Dicembre :02 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :52

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

ATTI PARLAMENTARI XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1013

MALAN, BIANCONI, BONFRISCO, DE PETRIS, FABBRI, FEDELI, FISSORE, GRANAIOLA, MERLONI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, RIZZOTTI, VALENTINI, FAVERO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2534

RAPPORTO ANNUALE SINTETICO SULLA NATIMORTALITA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, GIRO, LIUZZI e AUGELLO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

L INPS è intervenuta con la circolare 139, del 27 ottobre 2011, per chiarire quanto è stato cambiato dal d.l. 119 del 18 luglio 2011.

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di donazione del cordone ombelicale

d iniziativa dei senatori LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI e FEDELI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

pec; TERMINE FINALE (in giorni) PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

Gli eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro sono:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 24. Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

Potenzialità e criticità dei dati della statistica ufficiale. Alessandra Burgio, ISTAT

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 326

Genitorialità affettiva e psicologica: l evoluzione della giurisprudenza

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI RESPONSABILE DOTT. MIRCO VECCHIUTTI

Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (n. 1211)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

Legge 24 dicembre 1954, n (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 8). - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2357

d iniziativa dei senatori LUCIDI, SERRA, CRIMI, CAPPELLETTI, SCIBONA, CASTALDI, FUCKSIA, VACCIANO, DONNO, AIROLA, MOLINARI e BLUNDO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 599

Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione: Elenco delle caratteristiche degli annunci alla statistica

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Unità Organizzativa Responsabile: Servizi di anagrafe e stato civile Settore Amministrativo Telefono 0827/91008

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1481

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata BOLDRINI

7.1.2 IL CASO DEL CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3274

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 431

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario. d iniziativa del senatore BUEMI XVII LEGISLATURA

e, per conoscenza, PROGETTO PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Roma, 4 settembre 2000 Circolare n. 152 Allegati 1

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

d iniziativa dei senatori D ADDA, SPILABOTTE, FAVERO, ANGIONI e MANASSERO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 435

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2432

Decreto Leg.vo 26 marzo 2001, n 151:

L. 24 dicembre 1954, n (1).Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (1/circ).

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino UOC di Ginecologia ed Ostetricia

GRANAIOLA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUPPATO, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 776

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la vendita di alloggi di servizio del Ministero della difesa

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2845

d iniziativa dei senatori GAUDIANO, CASTELLONE, SILERI, CASTIELLO, LUCIDI, CAMPAGNA, ANGRISANI, PIARULLI e ROMANO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2144

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di delinquenza minorile non imputabile

COMUNE DI VIAGRANDE SERVIZI DEMOGRAFICI ELENCO DEI PROCEDIMENTI Versione

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2578

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori ARMATO, Mariapia GARAVAGLIA, ANDRIA, BIONDELLI, GRANAIOLA, DE LUCA, INCOSTANTE, BUBBICO, PINOTTI, NEGRI e SOLIANI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1768 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori DI BIAGIO e PUPPATO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2015 Disposizioni concernenti il diritto di iscrizione all anagrafe del feto «nato morto» TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1768 ONOREVOLI SENATORI. Secondo i dati pubblicati nell aprile 2011 dalla rivista scientifica «The Lancet» sono circa 2,6 i mi- lioni bambini nati morti ogni anno nel mondo e sebbene il 98 per cento di queste morti avvenga nei Paesi poveri o in via di sviluppo, percentuali sempre più alte interes- sano i Paesi più ricchi. Nello specifico in Italia una gravidanza su 6 si interrompe con la morte del bambino e 9 bambini al giorno muoiono a termine, poco prima del parto o dopo la nascita, con notevoli riper- cussioni sulla salute psicofisica delle madri e della coppia; Sebbene in Italia la natimortalità ogni anno colpisca circa 180.000 famiglie alla morte perinatale sussiste nel nostro Paese una forma deleteria di tabù che ne limita la comprensione, l approfondimento e la sensibilizzazione. Esiste dunque un limite di matrice cultu- rale a cui si aggiunge anche un ventaglio di criticità che, seppur meramente ammini- strative, acuiscono il carattere drammatico della gestione dell evento «morte in utero» in capo ai genitori, che nella stragrande maggioranza dei casi si ritrovano privi di ri- ferimenti ed informazioni chiare e puntuali. Nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene in Europa (e nello specifico in Fran- cia ed in Germania), non esiste una disposi- zione precisa che disciplini l iscrizione di un bimbo nato morto all anagrafe, acuendo di fatto l onere emotivo in capo ai genitori af- flitti da un lutto di tale natura. Nel nostro ordinamento, nonostante non vi sia alcuna norma contraria, qualora la perdita di un bambino avvenga in un età ge- stazionale inferiore alle 28 settimane, si ve- rifica in genere un opposizione da parte degli uffici dello stato civile all iscrizione del bimbo nei relativi registri. Circa i parametri entro cui è riconosciuta dalla legge italiana una sorta di «dignità di cittadino» ai feti nati morti appare opportuno segnalare la molteplicità di disposizioni che sembra sottendere la disciplina. L articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante il regolamento di polizia mortuaria, dispone per «i nati morti, di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall unità sanitaria locale», prevedendo ulteriormente che «a richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane». Introducendo un principio di discrezionalità che, di contro, trova scarsa applicazione sul versante pratico considerando che le autorità competenti non sono ben disposte ad accettare un opzione di tale natura. L articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela della madre lavoratrice disciplinando il congedo di maternità «nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180º giorno dall inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità», equipara di fatto il «nato morto» dopo il 180º giorno di gestazione al «nato vivo», senza legittimare alcun vincolo afferente all età gestazionale del feto;

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1768 vale la pena ulteriormente evidenziare che l ISTAT, ai fini delle proprie rilevazioni, registra come nati morti i feti dell età di 25 settimane più 5 giorni di vita intrauterina, così come emerge dal glossario statistico, alla definizione di «aborto spontaneo». Il regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, all articolo 2 definisce «nato morto», «la morte del feto, ossia il decesso prima dell espulsione o dell estrazione completa dal corpo della madre di un prodotto del concepimento, quale che sia la durata della gestazione. Il decesso è indicato dal fatto che, dopo la separazione dalla madre, il feto non respira né manifesta alcun altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o movimenti definiti dei muscoli volontari». Inoltre, all articolo 3, indica tre successivi parametri per selezionare i nati morti oggetto di rilevazione statistica: peso alla nascita (tra i 500 e i 900 grammi); età gestazionale (tra le 22 e 27 settimane); lunghezza tra vertice e tallone (tra 25 e 34 centimetri). Si ritiene opportuno segnalare che il calcolo della durata della gestazione intrauterina presenta notevoli difficoltà, con un margine di errore che va di meno 6 a più 14 giorni dell età reale, ove effettuato, in base ai dati anamnestici; in ragione di tali aspetti le linee guida dell Organizzazione mondiale della sanità utilizzano come criterio di discrimine tra prodotto del concepimento e «nato morto» quello del peso di 500 grammi. L articolo 30, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ai fini della dichiarazione di nascita del «nato morto», non indica alcuna durata della gestazione. Non sussiste alcuna distinzione tra «nato morto» e prodotto abortivo anche nelle circolari ministeriali (circolare del Ministero della salute 19 dicembre 2001, n. 15) e regionali (prot. n. 52583 del 7 novembre 2002, all. 6), ai fini della redazione del CE- DAP (certificato di assistenza al parto) di cui al decreto ministeriale 16 luglio 2001, n. 349; Malgrado il complesso scenario normativo nel 2013 si registra la prima pronuncia a favore dell iscrizione all anagrafe di un bambino con età gestazionale inferiore alle 28 settimane: un orientamento giurisprudenziale che dovrebbe configurarsi come riferimento per la disciplina della materia. Infatti, la prima sezione civile del tribunale ordinario di Padova ha accolto le richieste di 2 genitori per la formazione tardiva dell atto di nascita della loro primogenita, nata morta alla presunta età gestazionale di 26 più 3 settimane, motivando quanto segue: «Va inoltre precisato che l età gestazionale rileva solo ai fini delle norme di polizia mortuaria, e segnatamente dell articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che prevede che in caso di nati morti di età gestazionale inferiore alle 28 settimane, debba essere proposta domanda specifica di seppellimento all Unità Sanitaria, ma non incide sulla formazione dell atto di nascita, come si desume anche dal primo comma dell articolo 7 che espressamente fa salve le disposizione dell articolo 74 del precedente ordinamento dello stato civile di cui al Regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 (...) ne consegue che la qualificazione come prodotto abortivo del feto, ai fini del regolamento di polizia mortuaria e quindi di seppellimento è del tutto ininfluente ai fini dell iscrizione nei registri dello stato civile». Alla luce della sentenza, appare evidente la sussistenza di una lacuna normativa che merita di essere colmata, al fine di dare dignità ai bambini deceduti oltre a prevedere una forma di coerenza normativa in capo ad una materia complessa e frammentata. L iscrizione all anagrafe di un figlio nato morto, indipendentemente dalla sua età gestazionale, rappresenta un riconoscimento eticamente e normativamente inderogabile, oltre a configurarsi come un strumento di tutela e di rispetto verso i genitori che hanno perso un figlio.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1768 La consapevolezza di siffatto vuoto normativo e della sussistenza di un deficit etico da parte dell amministrazione ha mosso la società civile ad attivarsi anche attraverso gli strumenti di partecipazione e sollecitazione popolare: vale la pena segnalare che l associazione «Pensiero celeste», attiva dal 2012 nello scenario del supporto alle famiglie colpite da morte perinatale, ha lanciato all inizio del 2015 una petizione, attualmente sottoscritta da un migliaio di cittadini, che chiede ufficialmente al Governo la modifica dell articolo 37 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000. Con questo disegno di legge si intende creare le condizioni per un armonizzazione normativa che miri ad ordinare le disposizioni vigenti, introducendone una chiara e di certa attuazione che esorcizzi perplessità e comportamenti illegittimamente arbitrari da parte degli uffici dello stato civile: un orientamento che dovrebbe basarsi sull allineamento delle norme a quanto previsto dall OMS, che individua come criterio di riferimento il peso alla nascita del feto (500 grammi), in considerazione del carattere scientificamente poco attendibile del calcolo gestazionale.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1768 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Definizione di feto nato morto) 1. Per feto «nato morto» si intende il prodotto del concepimento, indipendentemente dall età gestazionale dello stesso, completamente espulso o estratto dalla madre, che non mostri alcun segno di vitalità, come respiro spontaneo o dopo stimolazioni, pulsazioni cardiache o del cordone ombelicale, o quando l autopsia non metta in evidenza aria nei polmoni. Art. 2. (Requisiti del feto nato morto per l iscrizione) 1. Al fine dell iscrizione al registro di stato civile il feto nato morto deve soddisfare il criterio ponderale del peso pari o superiore ai 500 grammi. Tale indicazione deve risultare dal certificato redatto dal medico che ne ha dichiarato la natimortalità. Art. 3. (Libero arbitrio dei genitori) 1. È facoltà dei genitori di feti nati morti, rientranti nella fattispecie di cui all articolo 2, presentare domanda di iscrizione nel registro di stato civile, su apposito modulo corredato da certificato medico di natimortalità ai sensi dell articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1768 Art. 4. (Attività dell ufficiale dell anagrafe) 1. L ufficiale d anagrafe provvede alla regolare tenuta dell anagrafe dei feti nati morti ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. 2. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. 3. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. 4. Il personale dell anagrafe ha l obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni. Art. 5. (Tenuta dei registri) 1. La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi dei feti nati morti è esercitata dal Ministero dell interno e dall Istituto centrale di statistica. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge, può essere disposta senza l autorizzazione del Ministero dell interno d intesa con il Ministero della salute. Art. 6. (Disposizioni finali) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E 1,00