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La compilazione dei dati previdenziali e assistenziali Inps Gabriele Bonati Consulente aziendale 24 La versione della certificazione Cud 2007 conferma l impostazione semplificata dello scorso anno per effetto dell introduzione dell obbligo di dichiarare le retribuzioni all Inps mensilmente attraverso il flusso E Mens telematico Il Direttore dell Agenzia delle Entrate, con provvedimento 6 dicembre 2006 (S.O. n. 241 alla G.U. n. 296 del 21.12.2006), come integrato, per effetto della reintroduzione della scelta, da parte del contribuente, del 5 per mille dell Irpef (art. 1, comma 1234, legge n. 296/2006) a sostegno delle organizzazioni non lucrative (provv. 15.1.2007, S.O. n. 16 alla G.U. n. 19 del 24.1.2007), ha approvato lo schema di certificazione unica, Cud 2007 (redditi 2006), e le relative istruzioni (sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro). La certificazione deve, come di consueto, attestare, oltre ai dati fiscali (ordinari e a tassazione separata), anche i dati previdenziali e assistenziali Inps, Inpdap e Ipost, relativi all anno 2006. Il provvedimento di approvazione precisa anche quanto segue: l esposizione dei dati (essendo uno schema di certificazione e non un modello) deve avvenire nel rispetto della sequenza, della denominazione e del numero progressivo dei campi ivi previsti (i campi non utilizzati possono essere omessi, se tale modalità risulti più agevole), mentre eventuali situazioni aggiuntive, per il medesimo lavoratore (ovvero percettore dei redditi interessati alla certificazione), possono essere certificate utilizzando righi aggiuntivi numerandoli progressivamente (mantenendo però la sequenza numerica dei campi approvata dall Agenzia delle Entrate); la certificazione, nel rispetto delle sopra esposte condizioni, può essere redatta anche con veste grafica diversa dallo schema approvato; ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2006, e che hanno ricevuto la certificazione Cud nella precedente versione, dovrà essere rilasciata, entro il termine del 15.3.2007, una certificazione integrativa che potrà contenere solo i dati mancanti, ovvero tutti i dati compresi quelli già certificati (vale a dire riemissione della certificazione Cud nel nuovo tracciato 2007; si suggerisce di accompagnare la nuova certificazione con una nota di accompagnamento «il presente modello annulla e sostituisce quello precedentemente consegnato»); la certificazione deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all Inps, anche dai datori di lavoro non sostituti d imposta, in passato tenuti alla presentazione dei mod. O1/M e DAP/12 per i dirigenti industriali, la certificazione Cud 2007, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall interessato all Inps ai fini degli adempimenti istituzionali. L Inps, attraverso i campi «mesi per i quali è stata presentata la denuncia E Mens» sarà in grado di recuperare i necessari dati utili alla definizione delle prestazioni (per i periodi dal 2005 in poi non devono più essere forniti all Inps gli SA/sost); per l Inpdap la certificazione Cud 2007 è riepilogativa dei dati contenuti nelle denunce mensili. la certificazione Cud 2007 può essere presentata dal lavoratore all Ipost ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali. Termini di consegna La certificazione Cud 2007 (redditi 2006) deve essere rilasciata (in duplice copia), unitamente alle informazioni per il contribuente, ai lavoratori interessati, entro il 15 marzo 2007 (art. 4, comma 6 quater, Dpr n. 322/1998), ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell interessato che ha cessato il rapporto di lavoro. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica (v. anche art. 4, comma 6 quater, Dpr n. 322/1998). Periodi di imposta successivi al 2006 Il nuovo schema di certificazione può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi ai periodi successivi al 2006, fino all approvazione della nuova certificazione. Le novità della sezione Inps Per effetto dell introduzione, come sopra richiamato, della mensilizzazione delle denunce retributive

I SUPPLEMENTI (procedura E Mens), i dati previdenziali e assistenziali Inps da fornire al lavoratore (adempimento sostitutivo degli ex mod. 01/M e DAP/12 dirigenti industria) sono stati fortemente semplificati. Il nuovo tracciato, come nella versione dello scorso anno, richiede solo le seguenti informazioni: 1. Lavoratori subordinati matricola azienda; l individuazione dell ente pensionistico; l imponibile previdenziale complessivo relativo all anno 2006; i contributi dovuti (carico lavoratore più carico azienda); l ammontare dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore (escluse le trattenute pensionati); l ammontare del bonus (contributi pensionistici corrisposti direttamente al lavoratore legge n. 243/2004) derivante dall opzione esercitata dal lavoratore di posticipo del pensionamento di anzianità; i mesi per i quali è stata presentata la denuncia E Mens. 2. Sezione collaboratori l ammontare dei compensi corrisposti al collaboratore; i contributi dovuti (importo totale, committente più collaboratore); i contributi trattenuti al collaboratore; l ammontare dei contributi versati; i mesi per i quali è stata presentata la denuncia E Mens. Le istruzioni per la compilazione della sezione Inps Le istruzioni allegate nel modello e riferite alla sezione Inps precisano che i dati previdenziali e assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale. Nel caso in cui, per lo stesso dipendente, debbano essere certificate più situazioni assicurative (variazione nel corso dell anno dell ente pensionistico di appartenenza e bonus legge n. 243/2004, per il posticipo del pensionamento): può essere consegnata un unica certificazione compilando più righi, identificati da una numerazione progressiva (rigo uno, rigo due, ecc.); 25

26 ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni. Le predette modalità di rilascio della certificazione Cud, come per gli scorsi anni, sono utilizzabili anche in presenza di dati da certificare su matricole aziendali diverse. Soggetti tenuti alla compilazione Sono obbligati a rilasciare la certificazione Cud, con i dati previdenziali e assistenziali di competenza dell Inps, tutti i datori di lavoro già tenuti in passato alla presentazione di modelli O1/M, ovvero vista soppressione dell Inpdai con confluenza nell Inps, alla presentazione dell ex mod. DAP/12. Conseguentemente, la certificazione, con i predetti dati, deve essere rilasciata anche dai soggetti non sostituti d imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all estero assicurati in Italia). Devono altresì essere certificati i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi (dal 24.10.2003 anche a progetto/programma v. Dlgs n. 276/2003, artt. 61 e ss.) iscritti alla gestione separata (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995). Soggetti esclusi Non devono essere certificati con il Cud (Inps circ. n. 34/2006) i dati previdenziali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (per tali lavoratori, i datori di lavoro agricolo effettuano le denuncie trimestrali all Inps) nonché degli operai a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative legge n. 240/1984 (Csc 1.01.06) per i quali si versano con il sistema DM10 i contributi Cig, Cigs, mobilità e Anf (la cooperativa è però tenuta a presentare la denuncia E Mens). Il Cud non va altresì compilato: per i lavoratori autonomi dello spettacolo (è però dovuta la denuncia E Mens); per i lavoratori, per tutto l anno 2006, in aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali (sono presentati però nella denuncia E Mens). I dati previdenziali relativi agli agricoli a tempo determinato ed indeterminato non vanno certificati nel mod. Cud (la comunicazione all Inps avviene tramite le denuncie trimestrali). Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative legge n. 240/ 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi a Cig, Cigs, mobilità e Anf, versati con il mod. DM10/2. Operazioni societarie straordinarie e successioni L Inps (con la circ. n. 208/1999) ha precisato che nelle ipotesi di eventi che determinano l estinzione dei soggetti preesistenti (datori di lavoro) e la prosecuzione dell attività da parte di un nuovo soggetto, quest ultimo dovrà certificare anche i dati relativi ai soggetti preesistenti, indicando separatamente i dati previdenziali ed assistenziali Inps riferiti ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi. Negli altri casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (esempio cessione del ramo d azienda, anche a seguito di conferimento o di scissione societaria, ecc.), l ultimo datore di lavoro potrà certificare anche i dati relativi al precedente datore di lavoro, indicando separatamente i dati previdenziali ed assistenziali Inps riferiti ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi. Su tale argomento, l Inps ha fornito successive precisazioni, in particolare: 1. Per le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali di fine anno, l Inps (circ. n. 153/ 2006) ha precisato che le stesse, in caso di operazioni societarie straordinarie che hanno comportato il passaggio di lavoratori (e nelle ipotesi di cessione del contratto di lavoro) devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante (che ai fini fiscali è tenuto al rilascio del mod. Cud), con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell anno dal lavoratore, ancorché in parte erogata dal precedente datore di lavoro, ivi incluse le quote retributive assoggettate al regime di decontribuzione, le erogazioni liberali e i fringe benefit (tenendo conto anche delle nuove istruzioni per la compilazione della denuncia E Mens). 2. Riguardo alla compilazione del mod. 770/ 2004, l Inps ha precisato (circ. n. 130/2004) che, anche ai fini previdenziali, l esposizione dei dati, in presenza di operazioni societarie straordinarie e successioni (che intervengono prima della presentazione della dichiarazione) deve essere effettuata tenendo presente se l operazione societaria interessata ha determinato o meno l estinzione del soggetto preesistente, in particolare: a) operazioni societarie con estinzione del soggetto preesistente: senza prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta): la dichiarazione è presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto. I dati previdenziali saranno contrassegnati dalla matricola aziendale del soggetto estinto; con prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto (fusione per incorporazione, scissione tota

I SUPPLEMENTI le, scioglimento di una società di persone e prosecuzione sotto la ditta individuale di uno dei soci) e passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto: il dichiarante deve procedere alla compilazione del mod. 770 anche con i dati del soggetto estinto. Relativamente ai dati previdenziali ed assistenziali, gli stessi saranno indicati separatamente (nell ambito della stessa comunicazione) compilando due record, uno relativo alla matricola del soggetto estinto, per i periodi precedenti la estinzione, l altro con la matricola del proseguente l attività. Se il conguaglio fiscale ed eventualmente quello previdenziale è stato effettuato dall estinto i dati previdenziali e assistenziali saranno contrassegnati con la matricola azienda del soggetto estinto; b) operazioni straordinarie che non determinano l estinzione del sostituto d imposta (scissioni parziali, cessioni di ramo d azienda, conferimento di una ditta individuale in una società di persone): il sostituto d imposta cedente, nella parte previdenziale, indicherà i dati previdenziali e assistenziali riferiti alle retribuzioni corrisposte fino al momento della cessione, contrassegnati dalla propria matricola azienda; il sostituto d imposta subentrante indicherà, nella parte previdenziale, solo i dati previdenziali di propria competenza. Decesso del lavoratore Nel caso in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del lavoratore deceduto, questa deve, per la parte previdenziale e assistenziale, essere intestata al titolare della posizione assicurativa (lavoratore deceduto). Certificazione con i soli dati contributivi Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, le istruzioni precisano che nella stessa vanno necessariamente riportati: con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione (datore di lavoro): il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale; con riferimento al dipendente: il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o stato estero) e la provincia di nascita (punti da 1 a 7 della parte «A» dati generali della certificazione). Casi particolari Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari: contribuzione «aggiuntiva» versata facoltativamente dagli organismi sindacali per i lavoratori in aspettativa sindacale (art. 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564/1996 e successive modificazioni); contribuzione «figurativa» versata ai sensi di quanto stabilito dell articolo 59, comma 3, della legge n. 449/1997 per il periodo di corresponsione dell assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito); contribuzione «figurativa» correlata ai periodi di erogazione dell assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158; contribuzione dovuta ai sensi dell art. 86 del Dlgs n. 276/2000 (aspettativa non retribuita per i lavoratori eletti presso le amministrazioni locali). Arrotondamenti Gli importi relativi alle retribuzioni devono essere riportati arrotondati all unità di euro (inferiore fino a 49 centesimi, superiore da 50 centesimi), mentre quelli relativi alle contribuzioni trattenute possono essere indicati al centesimo di euro (inferiore se la terza cifra decimale è inferiore a 5, superiore se la terza cifra decimale è superiore a 4). La Sezione 1, lavoratori subordinati Tale sezione è riservata all indicazione di dati previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti. I dati, semplificati (i dati in dettaglio sono contenuti nella procedura E Mens), riguardano: la matricola aziendale, l ente pensionistico di appartenenza, l imponibile previdenziale, i contributi dovuti e quelli trattenuti al dipendente, il bonus legge n. 243/2004 e i mesi coperti dalla denuncia E Mens. In dettaglio: q Matricola azienda (punto 1) deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall Inps al datore di lavoro. Nel caso in cui, nel corso del 2006, per il lavoratore interessato siano stati versati contributi su diverse matricole aziendali, si dovranno compilare più riquadri (unica certificazione con rigo 1, rigo 2, ecc.; ovvero più certificazioni). q Ente pensionistico il punto 2 (Inps) va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all Inps (nelle annotazioni può essere specificata, facoltà non obbligo, la denominazione del fondo Inps di appartenenza; esempio: fondo elettrici, telefonici, Ff.Ss, ecc.); il punto 3 (altro ente pensionistico) deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall Inps (Inpdai, Inpgi, Enpals). 27

28 Tale situazione si verifica quanto per il lavoratore, iscritto all ente pensionistico diverso dall Inps, il datore di lavoro versa all Inps la contribuzione minore (esempio maternità, Cuaf, ecc.). q Imponibile previdenziale (punto 4) Seguendo la logica dell E Mens, in tale punto deve essere indicato l importo complessivo delle retribuzioni imponibili (stipendio base, contingenza, Edr, superminimo, competenze accessorie, ecc.) relativo al 2006 (retribuzioni sia intere sia ridotte), comprese le retribuzioni non mensili (arretrati anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra mensili come 13 a e 14 a ed altre gratifiche, premi di risultato assoggettati alla normale contribuzione, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extraprofessionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo delle autovetture e altri fringe benefit). Nel punto in argomento deve essere indicato (in somma) anche l eventuale indennità sostitutiva del preavviso (il periodo è rilevabile nella denuncia E Mens). Nota Nel presente punto non devono essere indicati gli arretrati degli anni precedenti liquidati a seguito di transazioni, conciliazioni o sentenze. Questi, vanno imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza utilizzando la procedura per le regolarizzazioni contributive - O1/M-VIG, SA/VIG (ovvero dal l 1.1.2005 E-Mens rettificativo). Si precisa altresì che, a differenza del dato fiscale, la retribuzione ai fini contributivi da dichiarare nel mod. Cud è quella determinata secondo il criterio di «reddito maturato» nel periodo di riferimento. La retribuzione non è solo quella percepita dal lavoratore ma include, ancorché non corrisposta, quella dovuta per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. L imponibile da dichiarare deve altresì tenere conto delle retribuzioni variabili relative al mese di dicembre e corrisposte nel mese di gennaio (straordinari, malattia, maternità, trasferte, ecc.), in particolare: vanno esclusi gli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006 e riferiti al mese di dicembre 2005 (sono stati inseriti nel Cud del 2006); vanno inclusi gli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2007 relativi al mese di dicembre 2006. Per i dipendenti del settore edile devono essere inserite nel presente punto anche: le retribuzioni sottoposte a contribuzione virtuale, ai sensi dell art. 29 del Dl n. 244/1995 (legge n. 341/1995); l ammontare pari al 15% delle contribuzioni versate alle Casse Edili (escluse le quote di adesione contrattuale); le maggiorazioni per ferie (8,5%), gratifica natalizia (10%) e riposi annui (4,95%). Per i lavoratori a domicilio nel campo in argomento devono essere inserite anche le maggiorazioni riferite alla gratifica natalizia, alle ferie annuali e alle festività infrasettimanali. Particolarità: 1) per i lavoratori per i quali i contributi vengono calcolati su retribuzioni convenzionali, nel presente punto 4 devono essere indicate dette retribuzioni; 2) nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse, nel presente punto 4 deve essere indicata la retribuzione assoggettata a Ivs. Esempio Contribuzione Ivs su massimale di 85.478. Contribuzione minima senza massimale. Nel punto 4 va indicata la retribuzione sulla quale è stata calcolata la contribuzione Ivs (massimo fino a 85.478). Ferie non godute per le quali nel 2006 è stata assolta l obbligazione contributiva - se l effettivo godimento delle ferie interverrà dopo la consegna del Cud, l importo equivalente alle ferie non godute va inserito nel punto 4; - se il godimento effettivo delle ferie interverrà prima della consegna del mod. Cud, l importo equivalente alle ferie non godute, sul quale è stata assolta l obbligazione contributiva non andrà riportato nella certificazione Cud/2007. La retribuzione equivalente alle ferie effettivamente godute andrà inserita nel punto 4; - si veda anche quanto precisato per la denuncia E-Mens. Contributi dovuti (punti 5, 6 e 7) Indicare, barrando la relativa casella, se i contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico lavoratore, scaduti all atto della consegna della certificazione, sono stati interamente (punto 5) o parzialmente versati (punto 6) o non sono stati versati (punto 7). In caso di omissione (totale o parziale), potrà essere indicato il relativo motivo nelle annotazioni (non è previsto l utilizzo di un codice). I soggetti che si sono avvalsi dalla sospensione dei contributi per calamità

I SUPPLEMENTI naturali indicheranno la circostanza nelle annotazioni (non è previsto l utilizzo di un codice). Contributi a carico lavoratore (punto 8) Vanno indicati i contributi obbligatori previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, trattenuti nel 2005 (8,89% fondo pensioni; 0,30% Cigs; 0,125%, contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo; 1% aggiuntivo Ivs; contributo integrativo minatori; contributo di solidarietà 2% a carico iscritti ex fondi integrativi Inps. Non vanno indicati: le trattenute ai pensionati; le contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all Inps; i contributi relativi alle componenti variabili della retribuzione i cui adempimenti sono stati assolti nel mese di gennaio 2007. Bonus legge n. 243/2004 (punto 9) In tale punto per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall art. 1, comma 12, della legge n. 243/2004 (posticipo pensionamento incentivato) deve essere riportato l ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell anno di competenza della certificazione. L importo va arrotato all unità di euro. Per il lavoratore che si trova in questa situazione (Inps circ. n. 34/2006) deve in ogni caso essere barrato il punto 2 (ente pensionistico Inps) e deve essere compilato il punto 4 (imponibile previdenziale) con le sole retribuzioni interessate dalle contribuzioni minori (vale a dire quelle diverse dall Ivs). Esempio Periodo 1.1.2006-31.3.2006: retribuzione imponibile 4.500; contributi lavoratore 400,05 (Ivs carico dipendente: 8,89%). Periodo 1.4.2006-31.12.2006: posticipo pensionamento; retribuzione imponibile 15.000 (per contributi minori); contributi Ivs 4.905 (dipendente più azienda: 32,79%; ammontare corrisposto al lavoratore). Rigo 1 Punto 1: matricola azienda Punto 2: barrato Inps Punto 4: 4.500 (retribuzione assoggettata a contribuzione Ivs e minore) Punto 5: barrato Punto 8: 400,05 Punto 11: barrato da aprile a dicembre 29

30 Rigo 2 (o secondo Cud) Punto 1: matricola azienda Punto 2: barrato Inps Punto 4: 15.000 (retribuzione assoggettata a contribuzione minore) Punto 5: barrato Punto 8: 0 Punto 9: 4.905 Punto 11: barrato da gennaio a marzo Mesi per i quali è stata presentata la denuncia E Mens (punti 10 e 11) Come lo scorso anno devono essere fornite informazioni riguardo ai mesi nei quali è stata presentata la denuncia retributiva mensile E Mens, in particolare: si barrerà la casella «tutti» (punto 10), se per tutti i mesi dell anno 2006 è stata presentata la denuncia E Mens; si barreranno (in alternativa) le caselle dei mesi (punto 11) per i quali non è stata presentata la denuncia E Mens. Tali informazioni rappresentano una parte importante della certificazione, in quanto, come all inizio menzionato, la stessa può essere presentata dal lavoratore all Inps ai fini degli adempimenti istituzionali. L Inps che riceve copia della certificazione Cud può così risalire ai dati utili, per il calcolo delle presentazioni, ricavandoli dalle denunce E Mens consegnate dal datore di lavoro per i mesi segnalati nella certificazione Cud. La Sezione collaborazioni coordinate e continuative Nella sezione 2 Inps, devono essere certificati i dati retributivi (principio di cassa secondo le regole fiscali) e contributivi relativi ai collaboratori coordinati e continuativi, dal 24.10.2003 anche a progetto/programma, iscritti alla gestione separata Inps (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995). Le istruzioni precisano che è necessario indicare: nel punto 12 (compensi corrisposti al collaboratore), il totale dei compensi corrisposti nell anno (criterio di cassa allargato i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2007 si considerano erogati nel 2005) nei limiti del massimale contributivo (per il 2006 pari a 85.478,00); nel punto 13 (contributi dovuti), il totale dei contributi dovuti all Inps in base alle aliquote vigenti nella gestione separata (per il 2006: 10% o 15% o 18,20/19,20%); nel punto 14 (contributi a carico del collaboratore), il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti), vale a dire 3,33% o 5% o 6,07/ 6,40%); nel punto 15 (contributi versati), il totale dei contributi effettivamente versati dal committente; nei punti 16 e 17 (mesi per i quali è stata presentata la denuncia E Mens; trattasi del mese di trasmissione e non del mese di riferimento della denuncia), si barrerà il punto 16 se per tutti i mesi dell anno è stata presentata la denuncia E Mens ovvero si barrano (in alternativa) i mesi (punto 17) per i quali la denuncia E Mens non è stata presentata. Al riguardo l Inps (con la circolare dello scorso anno, la n. 34) aveva ulteriormente precisato quanto segue: Operazioni societarie: nel caso in cui l azienda committente abbia incorporato (operazione societaria) il precedente committente (il contratto ha proseguito senza soluzione di continuità), con conseguente estinzione di quest ultimo, i punti del Cud devono essere compilati con i dati complessivi, come se il nuovo committente fosse stato l unico a corrispondere i compensi; Compensi da certificare (punto 12): i compensi, nel limite di 85.478 (massimale 2006), devono essere certificati tenendo conto del principio di cassa, compresi i compensi pagati entro il 12.1.2007 relativi al 2006 (cassa allargata); Mesi per i quali è stata presentata la denuncia E Mens (punti 16 e 17): gli spazi in questione vanno compilati tenendo conto di quanto già precisato per i lavoratori dipendenti. In ogni caso si ritiene utile segnalare i seguenti esempi: collaboratori retribuiti trimestralmente (mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre): si barreranno i mesi gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre del punto 17; collaboratore che percepisce il compenso annuo in unica soluzione, esempio ottobre: si barreranno i mesi da gennaio a settembre più novembre e dicembre del punto 17; collaboratore che percepisce un compenso mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello della prestazione: si dovrà barrare il mese di gennaio (il compenso percepito il 10 gennaio, per effetto del principio di cassa allargato, andrà denunciato nel mese di dicembre unitamente al compenso di novembre pagato a dicembre). Si segnala altresì che l Inps, circolare n. 164 del 21 dicembre 2004, ha precisato che i redditi (classificati dal 2001 assimilati a quelli di lavoro dipendente) derivanti dall attività di collaborazioni coordinate e continuative esercitate da soggetti non «residenti» (cittadino straniero o italiano), in assenza di diversa disciplina convenzionale, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l attività è svolta in Italia o comunque se il committente è italiano.