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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI UN IDEA IMPRENDITORIALE Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 di data 28.05.2015 Articolo 1 FINALITÀ L iniziativa è finalizzata a favorire l avvio di un attività d impresa da parte di persone in difficoltà occupazionale, attraverso l erogazione di agevolazioni finanziarie e la messa a disposizione di una serie di servizi di orientamento, formazione ed accompagnamento nella fase di start up dell impresa. La responsabilità di realizzazione dell iniziativa di seguito illustrata è dell Agenzia del Lavoro di Trento, sia per quanto attiene alle fasi realizzate direttamente, sia per quelle che saranno delegate a Soggetti terzi. Articolo 2 DESCRIZIONE DELL INIZIATIVA La realizzazione dell iniziativa prevede le azioni di seguito descritte: - presentazione della domanda da parte di chi intende beneficiare delle agevolazioni previste per l avviamento di un attività di lavoro autonomo in forma imprenditoriale, la quale dovrà esplicitare l idea d impresa; - verifica di accoglibilità sui requisiti formali; - valutazione di ammissibilità al percorso di orientamento e formazione; - modulo di orientamento e selezione; - frequenza di un corso di orientamento e di formazione alla gestione dell attività di impresa; - valutazione del progetto per l ammissione alle agevolazioni; - se positive tutte le valutazioni, autorizzazione all ammissibilità alle agevolazioni e concessione del finanziamento e dei servizi di assistenza tecnica, coaching e di tutoraggio; - erogazione dei servizi di assistenza tecnica, di coaching e di tutoraggio nella fase di start-up dell iniziativa; - attività di monitoraggio in fase preventiva all erogazione delle agevolazioni finanziarie e durante il primo anno di attività dell impresa; - verifica dell andamento economico e finanziario in fase di erogazione del contributo per le spese di gestione. Articolo 3 SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LA DOMANDA Le persone che intendano avviare una nuova attività, sotto forma di ditta individuale, di società di persone o di piccola cooperativa (minimo 3 e massimo 8 soci, vedi nota n. 1) possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni. Accedono all intervento i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) maggiore età; 1

2) essere disoccupati. Sono considerati disoccupati coloro che risultano in tale condizione nell ambito dell elenco anagrafico dei Centri per l impiego; 3) essere residenti in provincia di Trento ininterrottamente da almeno tre anni. Se la persona è extracomunitaria si richiede la regolarità rispetto alle norme nazionali che disciplinano l ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi compatibili con una prestazione di lavoro di carattere non stagionale; 4) non aver svolto attività autonoma con partita I.V.A o attività di impresa, anche a titolo di collaboratore familiare negli ultimi tre anni; 5) non essere stato socio di impresa a qualsiasi titolo nell ultimo anno ad eccezione di società quotate in borsa e di società cooperative; 6) non aver ricoperto, nell ultimo anno, cariche amministrative in organi di società; 7) non aver subito protesti per assegni o cambiale negli ultimi 5 anni; 8) non essere coinvolto in procedure concorsuali in corso, anche in qualità di garante o fideiussore; 9) non aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per delitti dolosi negli ultimi 5 anni; 10) non essere sottoposto a misure preventive di sicurezza; 11) non essere interdetto o inabilitato; 12) non abbiano già ottenuto o richiesto agevolazioni finanziarie per i beni e/o i servizi d investimento e di gestione oggetto del presente intervento in base ad analoghe agevolazioni provinciali, nazionali o comunitarie; 13) non essere titolari o di non aver maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia 14) non aver iniziato l attività alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Nel caso di società di persone o di piccola cooperativa, tutti i soci, devono essere in possesso dei requisiti su indicati. Viene fatta eccezione per: - le società composte totalmente da donne o da giovani fino a 35 anni per le quali è richiesto che almeno la maggioranza (51 %) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni attuative; - le società composte per almeno il 51%, o nel caso di solo due soci almeno uno, risultino essere lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessata attività ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni attuative; - le imprese famigliari ove il titolare sia donna o sia un giovane fino a 35 anni o sia stato licenziato per riduzione di personale o cessata attività e gli stessi risultino in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni attuative. Resta inteso che per coloro i quali sono in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalle presenti disposizioni attuative l attività d impresa deve costituire l occupazione lavorativa prevalente. Per attività prevalente si intende l attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Articolo 4 CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA La domanda di accesso all intervento deve essere predisposta utilizzando un modello appositamente predisposto e consegnata o fatta pervenire alla sede centrale di Trento dell Agenzia del Lavoro via R. Guardini, 75, attraverso le seguenti modalità: - spedizione a mezzo raccomandata; - invio tramite posta elettronica certificata (PEC); - consegna presso i Centri per l impiego. Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame e l Agenzia del Lavoro ne darà comunicazione scritta agli interessati. Articolo 5 LIMITI ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE 2

Ciascuna persona non potrà presentare più di una domanda nell ambito dello stesso bando. Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno indicato dall avviso reso pubblico nelle forme previste dalla vigente normativa provinciale in materia e dovranno pervenire, presso la sede dell Agenzia del Lavoro, entro il termine stabilito dal medesimo avviso. Il termine finale di presentazione delle domande è fissato dal medesimo avviso pubblico. Per le domande inviate a mezzo raccomandata farà fede la data di arrivo presso la sede centrale dell Agenzia del Lavoro. Articolo 6 REQUISITI PROFESSIONALI DEI SOGGETTI I richiedenti devono dimostrare di avere attitudini e capacità idonee per l'attività da svolgere. A tale riguardo saranno valutate professionalità specifiche acquisite attraverso esperienze lavorative e/o di formazione. Articolo 7 REQUISITI OGGETTIVI DELL INIZIATIVA L iniziativa presentata dovrà rispettare i seguenti requisiti: 1. forma giuridico - organizzativa: ditta individuale, società di persone o piccola cooperativa; 2. sede dell attività nell ambito del territorio della provincia di Trento; 3. occupazione in forma prevalente per il soggetto in possesso dei requisiti di cui all articolo 3. Articolo 8 BENEFICIARI DELL INTERVENTO Nel caso in cui la domanda presentata sia stata accolta ed il progetto d impresa, predisposto durante il percorso formativo, sia valutato positivamente, saranno assegnate le agevolazioni tra cui anche il finanziamento entro 120 giorni (da calcolare in giorni commerciali) dalla conclusione del citato percorso formativo. Articolo 9 TERMINI PER L AVVIO DELL ATTIVITÀ L avvio dell attività, riscontrabile formalmente dalla visura ordinaria della CCIAA di Trento, potrà essere effettuata non prima della conclusione del percorso di orientamento e formazione e il beneficiario dovrà procedere alla comunicazione della data di inizio al Centro per l impiego competente territorialmente per l adempimento dovuto di cancellazione dalla lista dei disoccupati. Articolo 10 SETTORI ECONOMICI E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ AMMESSI Sono ammessi tutti i settori economici e le tipologie di attività ad esclusione di quelle avviate: - mediante contratti di affitto o subentro d azienda; - mediante contratti di affiliazione (come per es. il franchising); - come procacciatori d affari; - come agenti di commercio. Articolo 11 ACCESSO ALLA FORMAZIONE ED ALLE AGEVOLAZIONI Alle domande di accesso alle agevolazioni, presentate entro i termini previsti dal bando, verrà attribuito un numero identificativo secondo l ordine cronologico di protocollazione e saranno sottoposte alla verifica dei requisiti formali. Ai fini dell ammissione al corso di orientamento e formazione, successiva alla verifica formale della domanda effettuata dall Agenzia del Lavoro, sarà predisposta una graduatoria da parte del Soggetto terzo incaricato, in relazione alla fattibilità dell iniziativa e della coerenza tra esperienze di studio e professionali e l idea imprenditoriale. Verrà, inoltre, assegnato un ordine di priorità alle domande che prevedano di avviare un attività nei seguenti settori: welfare, wellbeing (benessere), cultura, educazione, turismo, green economy, valorizzazione/tutela ambientale e agricoltura. Tale iter prevede la verifica di accoglibilità, basata sulla verifica della presenza dei requisiti formali stabiliti dalle presenti disposizioni attuative e la valutazione di ammissibilità ai corsi, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Nel bando di attivazione dell iniziativa potrà, inoltre, essere prevista in sede di valutazione della domanda anche la realizzazione di un colloquio 3

di approfondimento con il proponente. La mancata partecipazione del soggetto all eventuale colloquio senza giustificato motivo è causa di decadenza della domanda. Ai corsi potranno essere ammessi i soggetti che verranno selezionati in base alla valutazione delle istanze e, in caso di parità di punteggio, all ordine progressivo di protocollazione dell istanza. L Agenzia del Lavoro, sulla base del numero di domande presentate, può disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle stesse, con il conseguente posticipo della data di inizio del percorso formativo; oppure, nel caso in cui non si raggiungesse un numero sufficiente di iscritti per formare un gruppo classe, può disporre di rinviare o non dare attuazione all iniziativa. Articolo 12 PROCESSO FORMATIVO ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO L'attività formativa sarà realizzata presso una o più sedi individuate e rese disponibili dall Agenzia del Lavoro o dal Soggetto terzo all interno del territorio della provincia di Trento. Il corso di orientamento formazione si articola nell arco di un periodo massimo di quattro settimane e per un massimo di 8 ore giornaliere. Il corso è gratuito, è prevista l assicurazione INAIL e R.C. ed un buono pasto per la pausa pranzo e la frequenza è obbligatoria. a) Orientamento/selezione I proponenti che avranno superato le fasi di verifica di accoglibilità ed ammissibilità, saranno avviati, ad una prima fase di orientamento e selezione. Il modulo di orientamento, da svolgersi per una durata massima di una settimana è finalizzato a dare ai soggetti consapevolezza delle problematiche e vincoli che potrebbero ostacolare il positivo iter di finanziamento, nonché ad effettuare una selezione sulla base della cantierabilità dell iniziativa e della coerenza idea/percorso professionale del proponente. Le assenze superiori al 20% dell'intero monte ore previsto comporteranno l'automatica esclusione dal percorso formativo e conseguentemente da tutti i benefici previsti. b) Corso di formazione/selezione Coloro che avranno superato la fase di orientamento/selezione saranno ammessi alla fase di formazione. Il percorso formativo ha l obiettivo di trasferire ai potenziali imprenditori le necessarie competenze di base (gestionali, amministrative, organizzative e fiscali) funzionali alla gestione di un lavoro in proprio, nonché di assistere i partecipanti nella redazione del progetto d impresa, che poi rappresenterà l elemento principale per la decisione definitiva per l ammissione alle agevolazioni. Non rientra negli obiettivi del percorso didattico l insegnamento specifico delle diverse attività proposte, che già devono far parte del patrimonio di conoscenze dei partecipanti. Le assenze superiori al 20% dell'intero monte ore previsto comporteranno l'automatica esclusione dal percorso formativo e conseguentemente da tutti i benefici previsti. Articolo 13 ANALISI DEI PROGETTI ED AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI Il progetto finale, elaborato al termine del corso formativo di cui al precedente articolo 12, verrà esaminato dal Soggetto terzo. I risultati dell iter valutativo verranno presentati all Agenzia del Lavoro di Trento per l adozione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni entro il termine di 30 giorni (da calcolare in giorni commerciali) dalla conclusione del percorso formativo. Successivamente verrà reso noto all interessato l'esito della valutazione. Dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni (adottato dall Ufficio competente dell Agenzia del Lavoro) i beneficiari hanno a disposizione sei mesi entro i quali stipulare il contratto ed avviare l attività. Tale termine può essere prorogato per ulteriori sei mesi (commerciali) qualora risulti che la causa del ritardo nell avvio dell attività sia attribuibile ad avvenimenti e/o circostanze indipendenti dalla volontà del beneficiario. Eventuali ed ulteriori proroghe verranno concesse previa valutazione da parte dell Agenzia del lavoro la quale potrà anche chiedere un eventuale rivalutazione del progetto d impresa. 4

Articolo 14 CONDIZIONI E LIMITI DEL FINANZIAMENTO Sono ammessi i progetti che prevedano investimenti materiali ed immateriali iniziali non superiori a 200.000,00 Euro. La composizione dell agevolazione finanziaria prevista per la realizzazione dell iniziativa pari ad Euro 38.000,00 è così strutturata: a) finanziamento pubblico fino ad un massimo di 32.500,00 Euro per le spese di investimento; di cui fino a 20.000,00 Euro a fondo perduto e fino a 12.500,00 Euro a prestito agevolato; b) un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 5.500,00 Euro a rimborso delle spese di gestione in conto esercizio affrontate nel corso dei primi 18 mesi di attività. L ammontare del prestito agevolato sarà restituita al tasso fisso effettivo annuo pari al 65% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore ai 18 mesi calcolato a far data dall adozione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Il prestito agevolato è posto in ammortamento dal 1 gennaio dell anno successivo a quello dell erogazione del saldo del credito erogato. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate trimestrali costanti posticipate in cinque anni, da versare entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni rata., con un periodo iniziale di preammortamento di dodici mesi. Per tale periodo è previsto il pagamento delle prime quattro rate per la sola quota di interessi maturati in base al credito erogato. In caso di ritardo nei versamenti, il beneficiario dovrà corrispondere sulla somma dovuta gli interessi di mora, calcolati al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di credito alle imprese artigiane di durata superiore ai diciotto mesi, in vigore alla data della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Gli interessi decorreranno dalla data di scadenza del debito fino alla data dell effettivo pagamento sulla base dell anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni. Il contributo è cumulabile, purché non sugli stessi beni o servizi, con analoghe agevolazioni previste dalla normativa provinciale, nazionale e comunitaria ad eccezione del contributo all autoimpiego previsto nell intervento n. 8 del Documento degli Interventi di politica del lavoro 2011/2013. Per l impresa, appartenente al settore agricolo, l importo delle agevolazioni finanziarie non può superare il limite massimo previsto dal Regolamento (Ue) n. 1407/2013 de minimis agricolo. Nel caso di beneficiari di sostegno al reddito previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro 2011/2013 nell intervento 24, il contributo liquidato in sede di acconto o a saldo è aumentato degli importi concessi a titolo di sostegno al reddito, ma non ancora erogati. Articolo 15 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese, al netto dell IVA, relative all acquisto di beni materiali, quali arredamenti, attrezzature, macchinari, impianti e beni immateriali, quali siti web, brevetti, marchi ad utilità pluriennale per un minimo di spesa, al netto di iva, pari a 100,00 Euro. I beni devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. Non sono ammissibili le seguenti spese di investimento: acquisto di automezzi a qualsiasi titolo; acquisto di terreni; la costruzione, la ristrutturazione o l acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili; opere murarie, ad eccezione di quelle strettamente correlate alla realizzazione di impianti (es. impianto elettrico, impianto idraulico, ecc.); costituzione dell impresa, come spese notarili ed oneri di iscrizioni, ecc.. Inoltre, non sono soggette a finanziamento le attrezzature acquistate da persone con le quali ogni beneficiario abbia rapporto di coniugio, e/o convivenza, e/o parentela o affinità entro il 1 grado. Le agevolazioni finanziarie si estendono anche alle spese di gestione sostenute nei primi 18 mesi (da calcolare in mesi commerciali) di vita dell attività, al fine di sostenere l impresa beneficiaria nella fase di avvio dell iniziativa. 5

Le spese di gestione ammissibili sono quelle che siano state effettivamente sostenute e documentate e rientranti nelle seguenti categorie: a) materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo; b) utenze e canoni di locazione per immobili; c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato; d) costi sostenuti per prestazioni di garanzie assicurative e/o fideiussorie sui beni finanziati; e) costo del premio assicurativo sui beni finanziati; f) prestazione di servizi. Le spese, al netto dell Iva, regolarmente documentate, relative alle voci sopraelencate sono considerate ammissibili per un importo minimo pari a 50,00 Euro. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci: a) oneri relativi al prestito agevolato di cui all articolo 17; b) stipendi e salari; c) tasse, imposte e oneri contributivi. Il pagamento del contributo per le spese di gestione è subordinato all esito della verifica della situazione e dell andamento economico finanziario dell impresa beneficiaria. Articolo 16 SEDE DELLE NUOVE IMPRESE La sede operativa dell'impresa beneficiaria deve essere localizzata nella provincia di Trento e non potrà essere trasferita al di fuori di tale territorio per un periodo di tre anni dalla data di avvio dell attività. Articolo 17 OBBLIGHI CONTRATTUALI Nel caso di ammissione alle agevolazioni, le stesse saranno erogate sulla scorta di un contratto tra il/i beneficiario/beneficiari e l Agenzia del Lavoro di Trento. Lo stesso verrà stipulato nella forma della scrittura privata; tale contratto ha validità tra le parti contraenti per almeno tre anni. Per coloro i quali usufruiscono del contributo concesso in prestito agevolato la validità del contratto ha una durata di cinque anni dalla data di stipula dello stesso e comunque fino all integrale rimborso del prestito agevolato. In particolare, gli obblighi a carico dell impresa beneficiaria sono: - la destinazione delle somme erogate: esse devono essere utilizzate esclusivamente per la completa realizzazione del programma degli investimenti approvato; - di cumulare delle agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente al provvedimento di ammissione, esclusivamente entro i limiti consentiti dall applicazione della regola de minimis; - la stipulazione di assicurazione/fideiussione come specificato nel contratto; - il permanere dell'attività così come definita nel business plan approvato per almeno 3 anni e esteso a 5 anni per coloro che sono destinatari anche del prestito agevolato: la tipologia d attività finanziata non potrà mutare per i periodi specificati a far data dall inizio dell attività. Ciò implica sia l'obbligo del mantenimento della localizzazione dell'iniziativa presentata in provincia di Trento, che l impossibilità di distogliere i beni finanziati dall'uso previsto così come la eventuale e relativa cessazione dell attività; - la permanenza della forma giuridico-organizzativa scelta e indicata nel piano d impresa, per almeno due anni dalla data di avvio attività; - la restituzione della quota di finanziamento a mutuo agevolato nelle modalità previste; - la comunicazione all Agenzia del Lavoro dell eventuale cessazione dell attività o richiesta di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di istanze di fallimento, nonché di controversie giudiziarie in cui risulti parte in causa. Da parte sua l Agenzia del Lavoro si impegna ad erogare all impresa beneficiaria le agevolazioni finanziarie in conto investimento ed in conto gestione e dei servizi in fase di avvio dell attività 6

come l assistenza tecnica e l attività di coaching come specificati nel provvedimento di ammissione. Resta intesa la facoltà dell Agenzia del Lavoro di procedere alla revoca del provvedimento in tutti i casi in cui si manifestino violazioni e/o inadempimenti agli obblighi contrattuali. Articolo 18 ASSISTENZA TECNICA ED ATTIVITÀ DI COACHING IN FASE DI AVVIO DELL ATTIVITÀ E obbligatorio da parte del beneficiario accedere ai servizi di assistenza tecnica e di coaching per un massimo complessivo di 20 ore e per un minimo di 5 ore per ciascun servizio. Tale servizio ha durata di dodici mesi a partire dalla data del contratto di finanziamento. Articolo 19 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO Una volta firmato il contratto di finanziamento i beneficiari possono richiedere l erogazione di un anticipo pari al 40% delle agevolazioni concesse in conto investimento; la richiesta di erogazione dell anticipo può essere inoltrata a partire dal giorno di sottoscrizione del contratto. Qualora venga richiesto l anticipo del finanziamento, la domanda di erogazione del saldo delle agevolazioni deve essere presentata, ad avvenuta realizzazione degli investimenti, entro 4 mesi (da calcolare in mesi commerciali) dall erogazione dell anticipo. Nel caso in cui non venga richiesto l anticipo l intero contributo per le spese di investimento deve essere richiesto entro 6 mesi (da calcolare in mesi commerciali) dalla data di avvio dell attività. L'erogazione dell anticipo e del saldo avverrà mediante versamento sul c/c bancario intestato all'impresa beneficiaria, nel rispetto delle modalità disciplinate dal contratto stipulato tra le parti. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto per un ammontare massimo di 5.500,00 Euro, per la copertura di spese di gestione, dovrà essere presentata entro 24 mesi (da calcolare in mesi commerciali) dalla data di inizio dell attività e verrà erogata in una unica soluzione. Ogni singola erogazione (per l'investimento e per la gestione) sarà oggetto di apposita verifica. L Agenzia del Lavoro potrà effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni; nel caso in cui non risultino rispettati gli obblighi contrattuali, l Agenzia del Lavoro potrà deliberare l immediata revoca delle agevolazioni concesse e disporre il recupero dei beni finanziati o l immediata restituzione delle somme erogate, oltre al pagamento degli interessi convenzionali ed al rimborso delle eventuali spese sostenute. 1 Art. 21 Legge n. 266/97 Definizione piccole cooperative 1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci. 2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. 3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo. 4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione e' attribuito all'assemblea, e' necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale. 5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del Codice civile. 6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. 7