Comune di Galliera rovincia di Bologna DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 29/07/2015 Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO ER LA DISCILINA DEGLI ORARI ER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO SUL TERRITORIO COMUNALE. L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore venti, presso sala del Consiglio Comunale "Giovanni Falcone e aolo Borsellino"- iazza Eroi della Libertà,1 - San Venanzio di Galliera, si è adunato oggi il Consiglio Comunale in seduta di prima Convocazione, nelle persone dei VERGNANA ANNA BACCILIERI DIEGO IVA FEDERICO ZANNI STEFANO BELOTTI VALENTINA VENTURA GIULIA BARTILUCCI ROCCO CALZONI MARZIA GIOFRE' ROSALBA VACCARI SONIA A SETTOLI AOLO RUGGERI TAMARA NIGLIO MASSIMO resenti n. 12 Assenti n. 1 Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Galliera Vergnana Anna. Assiste il Vicesegretario Comunale Rossana Imbriani. Il residente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi del 1 comma dell'art. 14 del vigente Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ER LA DISCILINA DEGLI ORARI ER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO SUL TERRITORIO COMUNALE. Il CONSIGLIO COMUNALE remesso che dal recente comunicato ufficiale della Regione Emilia-Romagna, pubblicato sul sito istituzionale di tale ente, si apprende che Nel 2014 sono stati 1.277 i soggetti con patologie collegate alla dipendenza dal gioco in trattamento presso il Servizio sanitario regionale, pari al 4,3% degli utenti complessivi e che dal 2013 al 2014 è stato osservato un aumento di casi pari al 15%, ma, se si prende in considerazione il periodo 2010-2013, l incremento dell utenza Sert per il gioco d azzardo è stato del 116,8% ; Atteso che la Regione Emilia-Romagna con la legge n. 5 del 4 luglio 2013, ha emanato le Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate finalizzate a contrastare il fenomeno del gioco d azzardo e le sue ricadute personali e familiari, oltre al danno sociale legato all aumento nella popolazione della dipendenza correlata, denominata Gioco d azzardo patologico (GA); Considerato che si definisce Gioco d azzardo patologico il disturbo progressivo, caratterizzato dalla continua, periodica perdita di controllo in situazioni da gioco, dal pensiero fisso di giocare e di reperire il denaro per continuare a farlo, dal pensiero irrazionale nonché dalla reiterazione del comportamento, a dispetto delle conseguenze negative che quello produce, al punto da configurarsi come una vera e propria dipendenza (forma morbosa chiaramente identificata, che in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, una autentica malattia sociale); Considerato che, secondo dati forniti dal C.N.R. la quota maggiore del volume economico complessivo del gioco d azzardo legale deriva dall uso di slot machine e videolottery (oltre il 55%) ampiamente diffuse nel territorio comunale; reso atto della comunicazione datata 17/6/2015 dell Azienda sanitaria Locale di Bologna dalla quale emergono dati preoccupanti con specifico riferimento alla realtà del Distretto ianura est circa l incremento del fenomeno del cd Gioco d azzardo patologico che ha registrato, nel corso del 2014, un aumento del 133% degli utenti seguiti per dipendenza del gioco dal Servizio per le tossicodipendenze ( SertT); Ritenuto che, sulla scorta dei dati sopra riportati, si rende opportuno ed urgente tutelare, in modo particolare, le fasce psicologicamente più deboli della popolazione rispetto ai pericoli di disagio personale e sociale insiti nella patologia del gioco d azzardo compulsivo, mediante l adozione di un apposita ordinanza sindacale, di cui il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo, ai sensi del comma 7 dell articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000; Evidenziato che il Comune è l ente esponenziale della propria comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ai sensi dell articolo 3, comma 2, del D. Lgs.n. 267 del 18/08/2000, non solo in termini di tutela della salute pubblica, ma anche di benessere individuale e collettivo;
Considerato che tra le competenze del Comune debba essere ricompresa anche quella di contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo di accrescimento del rischio della diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie ; Rilevato che la facoltà regolamentare dei Comuni viene prevista : dalla Legge regionale 4 luglio 2013 n. 5, recante Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate che all articolo 6 (aperture ed esercizio dell attività) prevede che I Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e che i Comuni medesimi, salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, possono disciplinare,nell ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze; Richiamati, inoltre : - il Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del aese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n.189, con particolare riferimento all articolo 5, comma 2, che ha previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall Organizzazione mondiale della sanità (G.A.) ed all articolo 7, comma 10, che, in materia di collocazione degli apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, del T. U. L.. S., cita criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi ; - la sentenza della Corte Costituzionale n.300/2011 con la quale è stato precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicchè non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, che attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi primari sui quali regge la civile convivenza nella comunità nazionale. ; - la sentenza n.220 del 2014 con la quale la Corte Costituzionale, in tema dei poteri disciplinatori riconosciuti dall art.50, ha evidenziato che l evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di merito che di legittimità, ha elaborato un interpretazione dell art.50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione ;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000.n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali,con particolare riferimento all articolo 50, comma, 7 che attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici; - la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano - Sezione 4 in data 21 aprile 2015,n.995, che ha respinto i ricorsi proposti per l annullamento dell ordinanza del Sindaco del Comune di Lecco datata 5 novembre 2013 n. 302 con la quale sono stati limitati gli orari di attivazione degli apparecchi e dei congegni automatici da gioco, di cui all articolo 110, comma 6, del regio decreto 773 del 1931; Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra esposto, di dover disciplinare gli orari per l esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all articolo 110 del T.U.L..S.. presenti in: - esercizi autorizzati ex articolo 86 del T.U.L..S ; - esercizi autorizzati ex articolo 88 del T.U.L..S. consentendone l attivazione nella fascia dalle ore 10 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e con l obbligo, nel caso di autorizzazione ex articolo 88 del T.U.L..S., di comunicare al Suap e al residio.m. competente per zona, l orario praticato, in quanto i servizi interessati sono stati conferiti all Unione Reno Galliera in forza delle convenzioni vigenti; Dato atto che il gioco d azzardo e di fortuna, comprese le lotterie e scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli altri servizi esclusi di cui all articolo 7, lettera d) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii., recante l Attuazione della direttiva 2006/123//CE relativa ai servizi nel mercato interno (che comprende anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali ) e pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto del presente provvedimento (cfr. Ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione V, 15 luglio 2013 n. 2712); Dato atto inoltre che, all ordine del giorno della presente seduta consiliare, è prevista la trattazione di una modifica al regolamento per l applicazione della TARI, finalizzata a concedere un contributo a coloro che aderiranno alla campagna di sensibilizzazione Slot freee-r, promossa nell ambito dell Unione Reno Galliera, rifiutando il gioco d azzardo e dichiarando di non avere e di non installare apparecchiature per il gioco d azzardo all interno del proprio locale, recependo così l accordo tra i Gruppi consiliari emerso su questo punto in sede di discussione della deliberazione consiliare n. 35 del 25/06/2015; Visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000; Sentito il Sindaco che illustra l argomento e gli interventi dei consiglieri, riportati nel verbale della presente seduta, oggetto di approvazione nel prossimo consiglio comunale utile; Con voti favorevoli unanimi; I d e l i b e r a
1) per l esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ( Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733 e ss.mm.ii.) presenti in: -esercizi autorizzati ex articolo 86 T.U.L..S. -esercizi autorizzati ex articolo 88 T.U.L..S viene espresso il seguente atto di indirizzo,ai sensi dell articolo 50, comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 : l orario massimo di attivazione viene consentito dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00., con l obbligo, in caso di autorizzazione ex articolo 88 T.U.L..S di comunicare al Suap e al residio M competente per zona l orario praticato, prevedendo, in caso di inosservanza delle disposizioni dell ordinanza attuativa della presente deliberazione, l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissata entro i limiti di cui all articolo 7-bis del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. 2) di impegnare la Giunta Comunale a predisporre una efficace campagna di comunicazione sui rischi per i cittadini, in particolare i minori e anziani soli, della dipendenza dal gioco d azzardo patologico. 3) Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, stante l urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.
Comune di Galliera rovincia di Bologna SETTORE AMMINISTRATIVO DELIBERAZIONE N. 49/2015 DEL CONSIGLIO COMUNALE ---------------------- OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ER LA DISCILINA DEGLI ORARI ER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO SUL TERRITORIO COMUNALE. REGOLARITA' TECNICA X FAVOREVOLE CONTRARIO Lì 29.07.2015 SEGRETARIO GENERALE dott. Fausto Mazza Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).